Responsabilità civile e penale del Perito industriale

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Transcript Responsabilità civile e penale del Perito industriale

Bologna 18 aprile 2012
Responsabilità Civile Professionale
dei Periti Industriali
Responsabilità Civile dei
Periti Industriali
Decreto Legge 138 - 2011
Consulente Assicurativo
Stefano Gianforme
Agenda
• Decreto legge
138/2011;
• R.C. Professionale:
caratteristiche del
prodotto assicurativo
per i Periti Industriali
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Decreto Legge 138 2011
• L'art.3, punto 5, lettera E
prevede l'obbligo per i
professionisti, di stipulare
entro il termine del 13 agosto
2012, una polizza di
responsabilità civile a tutela
della propria clientela a
fronte di eventuali errori e/o
omissioni.
Il DDL entrerà in vigore dell’obbligo assicurativo dal 13 Agosto p.v.
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Condizioni Contrattuali
• L’assicurazione è
prestata per la
responsabilità civile
derivante all’Assicurato
nella sua qualità di
esercente la libera
professione di Perito
Industriale – in quanto
iscritto all’Albo – ai sensi
del R.D. n. 27511 febbraio
1929.
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Cosa è garantito
Si conviene di tenere indenne
l’Assicurato contro le Perdite che
traggono origine da ogni Richiesta
di Risarcimento fatta da Terzi
all’Assicurato stesso per la prima
volta e notificate ( retroattività
illimitata) agli Assicuratori durante
il Periodo di Assicurazione indicato
in Polizza o durante il “Maggior
Termine” purché tali Richieste di
Risarcimento >>>
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Cosa è garantito
siano originate da un atto illecito
commesso dall’assicurato o da un
membro del suo Staff e/o
Collaboratore di cui l’Assicurato
stesso ne debba rispondere durante il
Periodo di Assicurazione o di
Retroattività nell’espletamento delle
attività indicate in Polizza. Le attività
coperte sono tutte quelle consentite
dalla legge e dai regolamenti che
disciplinano l’esercizio della
professione.
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L’assicurazione non opera
• 1) in relazione ad attività diversa da
quella indicata in Polizza;
• 2) per le Richieste di Risarcimento
causate ,oppure connesse o conseguenti
in tutto o in parte, a Circostanze esistenti
prima o alla data di decorrenza del
contratto che l’Assicurato conosceva o delle
quali poteva avere ragionevolmente
conoscenza, atte a generare una successiva
Richiesta di Risarcimento contro di lui;
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L’assicurazione non opera
• 3) a favore di un Assicurato
che non sia iscritto all’Albo
professionale o non
autorizzato dalle competenti
Autorità ad esercitare
l’attività prevista in Polizza o
la cui attività o
autorizzazione sia stata
negata, sospesa cancellata o
revocata dalle Autorità;
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L’assicurazione non opera
• 4) per le Richieste di
Risarcimento che si basino,
che traggano origine, che
risultino direttamente o
indirettamente quale
conseguenza, o che
comunque riguardino
inquinamento o
contaminazione di qualsiasi
tipo;
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L’assicurazione non opera
• 5) per tutte le obbligazioni di
natura fiscale;
• 6) per le Richieste di
Risarcimento causate,
connesse o conseguenti a
radiazioni ionizzanti o
contaminazione di sostanze
radioattive, tossiche di
esplosivi nucleari o relativi
componenti nucleari;
• 7) ambito: informatico,
aeronautico, farmaceutico .
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Estensione
• Estensione D.lgs. n.
81/2008.
L’assicurazione è
estesa alle
responsabilità
derivanti all’Assicurato
per gli incarichi
assunti in materia di
salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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Tariffe (retroattività illimitata) con
regolazione premio
FATTURATO ANNO PRECEDENTE
Limiti di FINO A
indennizzo 50.000
DA
DA 50.001 DA 100.001 DA 150.001 DA 200.001 DA 250.001 300.001
A 100.000 A 150.000 A 200.000 A 250.000 A 300.000 R. D.
€...250.000…
€ 391
€ 603
€…500.000…
€ 558
€ 786
€ 855
€ 1.140
€ 1.520
€ 1.900
€. 1.000.000.
€ 875
€. 1.064
€. 1.140
€. 1.520
€.1.900
€. 2.280
SCOPERTO / FRANCHIGIA € 1.000
LIMITI INDENNIZZO COSTI E SPESE
max 25% del massimale garantito
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Tariffe con Tutela Legale –
no regolazione premio
FATTURATO ANNO PRECEDENTE
Limiti di FINO A
indennizzo 50.000
DA
DA 50.001 DA 100.001 DA 150.001 DA 200.001 DA 250.001 300.001
A 100.000 A 150.000 A 200.000 A 250.000 A 300.000 R. D.
€...250.000…
€ 511
€ 723
€…500.000…
€ 678
€ 921
€ 1.017
€ 1.302
€ 1.682
€ 2.062
€. 1.000.000.
€ 995
€. 1.199
€. 1.302
€. 1.682
€.2.062
€. 2.442
SCOPERTO / FRANCHIGIA € 1.000
FRANCHIGIA sui DANNI ALLE OPERE 2500
LIMITI INDENNIZZO COSTI E SPESE
max 25% del massimale garantito
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Contatti
Stefano Gianforme
Consulente Assicurativo
RUI E000051823
Studio: Via Mascarella 59 Bologna
Mobile 3392008795
[email protected]
…Le attività coperte sono tutte quelle
consentite dalla legge e dai regolamenti
che disciplinano l’esercizio della
professione. Danni : durante esecuzione
lavori - all’opera - conduzione studiofatto doloso dipendenti – mancato
rispetto vincoli urbanistici – sicurezza
lavoro ( lex 626/94) – sicurezza cantieri (
lex 494/96) – committenza –mancata
corrispondenza all’opera – perdite
patrimoniali provocate a terzi .
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Costi e Spese: si intendono tutti i costi e le spese
necessarie, ragionevolmente sostenute da o in nome e per
conto dell’Assicurato derivanti dall’investigazione e/o dalla
difesa e/o dalla gestione e/o dalla transazione di una
Richiesta di Risarcimento, ivi compresi anche i relativi
giudizi di impugnazione, previo il preventivo consenso
scritto degli Assicuratori. Costi e Spese non comprendono
emolumenti o salari, provvigioni, spese o altri vantaggi ed
indennità dell’Assicurato e/o di un membro del suo staff
e/o dei suoi Collaboratori. I Costi e le Spese, come previsto
all’art. 1917 del Codice Civile, sono limitati al 25% dei
Limiti di Indennizzo indicati in Polizza alle voci “Massimale
annuo” e “Con il limite per sinistro”, e sono corrisposti in
aggiunta agli stessi. Detti Costi e Spese non sono soggetti
all’applicazione di alcuna Franchigia o Scoperto. Non
saranno considerate Costi e Spese le attività di
investigazione, monitoraggio e perizia sostenute dagli
Assicuratori.
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Maggior termine ( Postuma)
Nel caso in cui il Maggior Termine, per la notifica delle
Richieste di Risarcimento, non venga acquistato presso un
diverso Assicuratore, gli stessi avranno diritto ad un
periodo di 24 mesi seguente la data del mancato rinnovo
per la notifica delle Richieste di Risarcimento, sempreché
sia stata inviata richiesta scritta agli Assicuratori entro 30
giorni dal termine del Periodo di Assicurazione indicato
in polizza e sia stata rilasciata apposita Appendice da
parte dell’Assicuratore. Tale periodo potrà essere esteso
per un ulteriore periodo, la cui durata ed il relativo
sovrappremio verranno stabiliti dagli Assicuratori, sulla
base delle informazioni e valutazioni che gli stessi
svolgeranno.
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