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Il principio di non
discriminazione tributaria
Principio di non discriminazione
tributaria del commercio fra gli Stati
L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea
(Capo 2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto
per gli Stati membri di applicare imposizioni
domestiche ai prodotti di altri Stati membri in
misura superiore alle imposizioni applicate ai
prodotti nazionali similari, e comunque di
ricorrere ad imposte interne intese a
proteggere prodotti nazionali rispetto ai
prodotti esteri.
Tali disposizioni tendono ad assicurare
un trattamento concorrenzialmente
neutro alle transazioni commerciali
effettuate all’interno del mercato
comune.
…segue
Con questo articolo non viene fissato
l’obbligo di assicurare la parità fiscale
tra prodotti nazionali e stranieri, ma è
solo vietato il trattamento fiscale meno
favorevole dei prodotti stranieri,
ancora secondo il modello della fiscalità
negativa.
Tale principio costituisce una regola
strumentale alla realizzazione delle
quattro libertà fondamentali
dell’ordinamento comunitario.


Differenza di fondo del principio di non
discriminazione dal principio di
uguaglianza sostanziale
Similarità rispetto al principio di
eguaglianza formale.
Il principio di non discriminazione si
limita a prescrivere l’eliminazione dei
fattori distorsivi di accesso al mercato,
non anche a stabilire una regola di
parità delle condizioni sostanziali e di
opportunità.
Tipologie del principio di non
discriminazione

La discriminazione diretta

La discriminazione indiretta

La discriminazione a rovescio
Discriminazione diretta

La discriminazione diretta si verifica
quando la norma nazionale realizza un
trattamento discriminatorio in ragione
della nazionalità o della cittadinanza del
soggetto
Discriminazione indiretta

La discriminazione indiretta si realizza
quando una norma nazionale introduce
una disciplina a carattere discriminatorio
in relazione alla residenza o ad un altro
fattore di allocazione, poiché anche se
non rappresenta l’oggetto diretto della
tutela comunitaria si risolve
indirettamente in una lesione del
medesimo oggetto.
Discriminazione a rovescio

La discriminazione a rovescio si realizza
quando una norma nazionale produce effetto
discriminatorio nei confronti del cittadino non
residente dello Stato, penalizzandolo rispetto
al beneficiario fiscale o comunque ad una
norma di maggior favore prevista a vantaggio
del residente. In questo caso il principio di
non discriminazione viene invocato dal
cittadino direttamente nei confronti del
proprio Stato di appartenenza.
Il giudizio di discriminazione

Il test di discriminazione consiste nel
verificare se una situazione analoga è trattata
dalla normativa di uno Stato membro in
maniera differenziata, con riferimento alla
posizione di cittadini o residenti rispetto ai
soggetti non residenti.
Oppure se situazioni diverse sono trattate in
maniera analoga sempre con riferimento alla
posizione di cittadini o residenti rispetto ai
soggetti non residenti.
…segue

La misura discriminatoria può trovare
una giustificazione obbiettiva solo in
presenza di un motivo imperativo di
interesse nazionale apprezzato secondo
il canone della ragionevolezza.
Il giudizio di discriminazione si
articola in tre fasi:



Comparare una situazione riguardante un
soggetto non residente con la situazione di un
cittadino o un soggetto residente;
Verificare l’esistenza di una norma a
contenuto discriminatorio che produce un
trattamento differente delle due situazioni
comparabili;
Accertare l’esistenza di una ragionevole causa
di giustificazione che legittimi l’adozione della
misura nazionale restrittiva.
La rilevanza del principio di non
discriminazione nelle imposte dirette

Sentenza Avoir fiscal 1986: è stata giudicata
incompatibile con il Trattato una disposizione della
legge francese che attribuiva un credito d’imposta
solamente alle società che avessero la propria sede
sociale nel territorio francese e non anche alle società
estere che avevano una stabile organizzazione nel
medesimo territorio e che venivano assoggettate alle
medesime modalità di tassazione
( violazione della liberta di stabilimento e
discriminazione diretta)
…segue

Sentenza Biehl 1990: la CGE ha affermato
l’illegittimità di una norma nazionale che impediva il
rimborso delle ritenute effettuate nel corso dell’anno
ad un lavoratore subordinato in dipendenza della sola
condizione che quest’ultimo avesse lasciato il
territorio statale durante l’anno medesimo, poiché
tale condizione valeva di fatto a discriminare i
cittadini di altri Stati membri rispetto al principio di
parità di trattamento retributivo
(discriminazione indiretta)
…segue

Sentenza Werner 1993: si è avanzato il
dubbio di illegittimità sul trattamento di un
cittadino tedesco residente in Belgio che pur
lavorava in Germania e che sentiva di essere
discriminato da una disposizione tributaria
tedesca riservata ai soli soggetti residenti. In
tal caso la CGE non si è pronunciata nel
merito per difetto di criteri di collegamento
con il diritto comunitario.
La comparabilità delle situazioni al fine
della applicazione del principio di non
discriminazione
Sentenza Schumacker 1995: una
discriminazione può consistere solo
nell’applicazione di norme diverse a
situazioni analoghe ovvero nell’applicazione
della stessa norma a situazioni.
In tale sentenza per la prima volta c’è
l’applicazione della metodologia della
comparazione complessiva.

Nella giurisprudenza comunitaria non è
agevole rinvenire uno schema di
comparazione ricorrente,
né tanto meno univoco.
Si può individuare solo un approccio
tipicamente casistico rispetto alla
questione della comparabilità delle
situazioni giuridiche.
…segue
Il giudizio sulla comparazione delle situazioni
prese in esame si effettua in due modi:
 Comparazione limitata: confronto di un
aspetto singolo o specifico del rapporto
giuridico;
 Comparazione complessiva: confronto
dell’intera posizione economica e giuridica del
soggetto
La rilevanza del principio di non
discriminazione nella disciplina delle
imposte indirette
L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea (Capo
2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto per
gli Stati membri di applicare imposizioni
domestiche ai prodotti di altri Stati membri in
misura superiore alle imposizioni applicate ai
prodotti nazionali similari, e comunque di
ricorrere ad imposte interne intese a
proteggere prodotti nazionali rispetto ai
prodotti esteri.
…segue
L’ Art. 91 del Trattato dell’Unione Europea
stabilisce che i prodotti esportati nei
territorio di uno degli Stati membri non
possono beneficiare di alcun ristorno di
imposizioni interne che sia superiore
alle imposizioni ad essi applicate
direttamente o indirettamente.
…segue
L’art. 92 del Trattato dell’Unione Europea stabilisce
che per le imposizioni diverse dalle imposte sulla
cifra d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre
imposte indirette, si possono operare esoneri e
rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e
introdurre tasse di compensazione applicabili alle
importazioni provenienti dagli Stati membri,
soltanto qualora le misure progettate siano state
preventivamente approvate per un periodo limitato
dal Consiglio, che delibera a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione.
Art. 90 del Trattato




Effetto diretto
È una regola complementare rispetto al
principio dell’abolizione delle barriere doganali
consacrato degli articoli 23 e 25 del Trattato
Il divieto si estende anche ai prodotti di Stati
non appartenenti all’unione europea purchè in
regime di libera pratica
Fra i prodotti tutelati dal divieto di
imposizione interne discriminatorie rientrano
sia i prodotti “similari” che quelli “concorrenti”
Casistica elaborata dalla giurisprudenza
sulla individuazione dell’effetto
discriminatorio

Sentenza Outokompu 1998: è stata
rilevata l’ illegittimità di un sistema di
tassazione di un medesimo prodotto
che prevedeva una pluralità di tributi sul
prodotto nazionale ed un unico tributo,
in misura complessivamente superiore,
sul prodotto importato.
…segue

Sentenza Grundig Italia c. Ministero
delle Finanze 1998: è illegittima l’imposta
di consumo la cui base imponibile è
calcolata al netto delle spese di trasporto e
di commercializzazione per i prodotti
nazionali ed al lordo delle medesime spese
per i prodotti importati
…segue

Sentenza Commissione c. Irlanda:
1981: è illegittimo il meccanismo di
dilazioni di pagamento delle imposte solo
per le imprese nazionali, in quanto distorsivo
sul piano finanziario, rispetto alle imprese di
altri stati membri che importavano i
medesimi prodotti nel territorio dello stato
Distinzione rispetto al divieto di
tasse “ad effetto equivalente”


Il divieto di tasse ad effetto equivalente
riguarda tributi cui sono assoggettati
esclusivamente i prodotti importati.
La regola dell’art. 90 correlandosi al principio
di non discriminazione fiscale, riguarda un
tributo interno che, pur determinando una
diversità di trattamento fiscale tra produzione
nazionale e importazioni, colpisce una
generalità di prodotti, sia nazionali che
importati…
Il principio di tassazione nel
paese di destinazione

È un principio che neutralizza gli effetti
dei diversi sistemi fiscali rispetto al
commercio internazionale, garantendo
sul piano economico che la diversità di
misura dei tributi incide soltanto sul
prezzo finale e non anche sulla
remunerazione del prodotto…