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Giornata di studio TRASPORTO AEREO E TUTELA DEI PASSEGGERI TRA NUBI E NUOVE REGOLE Roma 5 luglio 2010

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole

Risultati Questionario Assaereo

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole

a) Incremento o meno dell’entità/numero delle richieste risarcitorie a seguito della sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 Novembre 2009, cause riunite C – 402/07, C – 432/07, Sez. IV: La risposta degli Associati è stata prevalentemente negativa.

b) Incremento o meno, nel corso dell’anno 2009, del contenzioso passeggeri rispetto all’esercizio precedente: La risposta degli Associati è stata prevalentemente positiva.

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c) Composizione del contenzioso in percentuale tra: Bagagli 35% Altro 5% Cancellazioni 10% Ritardi Cancellazioni Bagagli Altro Ritardi 50% * Le percentuali risultano dalla media delle risposte fornite dagli Associati, con una sola eccezione che prevede il 75% per l’evento bagaglio ed il 4% per l’evento ritardo.

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d) Percentuale delle richieste risarcitorie risolte in via stragiudiziale e percentuale di quelle che sfociano in contenzioso giudiziale: Contenziosi definiti con sentenza 45% Contenziosi risolti in via stragiudiziale Contenziosi definiti con sentenza Contenziosi risolti in via stragiudiziale 55% * Le percentuali risultano dalla media tra situazioni in cui le controversie definite in via transattiva raggiungono il 97% dei casi ed altre situazioni in cui le percentuali sono decisamente molto più basse.

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e) Percentuale del contenzioso promosso avanti il Tribunale/Giudice di Pace: Giudice di Pace Tribunale Tribunale 5% Giudice di Pace 95% * Le percentuali risultano dalla media tra risposte secondo cui i procedimenti promossi avanti al Tribunale sono prossimi allo 0% ed altre secondo cui sono nell’ordine del 12%.

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f) Aeroporti di partenza/arrivo dove si registrano i maggiori disservizi che generano contenzioso: Roma – Fiumicino; Napoli – Capodichino; Catania – Fontanarossa.

g) Ricorrenza del medesimo nominativo di passeggeri e/o avvocati nei contenziosi instaurati: La risposta degli Associati è stata prevalentemente positiva, con l’indicazione di un maggior contenzioso nel Sud Italia.

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h) eventuali commenti/osservazioni: Alcuni Associati hanno segnalato la frequenza di atti di citazione “fotocopia”, uno per ciascun passeggero dei voli interessati dal disservizio.

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole Esperienza italiana:

• in Italia, anche prima della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 Novembre 2009 (c.d. Sturgeon & A.), i danni derivanti da ritardo del volo venivano risarciti in base alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (che prevede massimali ancora più elevati) e/o ai principi generali (codice civile/codice della navigazione). L’unica esimente per il vettore aereo era costituita dai casi di forza maggiore e/o caso fortuito. L’onere della prova era ed è a carico del vettore aereo; • le domande risarcitorie svolte dai consumatori/passeggeri nei confronti del vettore ricadono solitamente nella competenza per valore dei Giudici di Pace.

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole Alcune pronunce:

• Giudice di Pace di Frosinone, sentenza n. 265/09:

Il Giudice ha rigettato la domanda attorea perché il ritardo lamentato è stato causato da un fatto eccezionale ed imprevedibile quale l’ingestione di un volatile nel motore destro dell’aeromobile, rilevando che tale fatto integra gli estremi del caso fortuito e della

forza maggiore, che escludono la responsabilità del vettore aereo; • Giudice di Pace di Voghera, sentenza n. 10/09:

Il Giudice ha rigettato la domanda attorea perché non risultano provate le condizioni di disagio lamentate e l’ammontare degli asseriti danni. Il Giudice, pertanto, ha ritenuto superfluo l’accertamento della responsabilità del convenuto nella causazione dei

danni lamentati;

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• Giudice di Pace di Firenze, sentenza n. 6771/07:

Il Giudice ha rigettato le domande di parte attrice rilevando che la stessa non aveva assolto l’onere probatorio circa il danno ingiusto asseritamente subito in conseguenza

della cancellazione del volo; • Giudice di Pace di Rho, sentenza n. 01/06:

Il Giudice ha condannato la società di handling al risarcimento del danno derivante dallo smarrimento del bagaglio. Il Giudicante ha ritenuto infatti che la società che svolge l’attività di handling per conto del vettore aereo è responsabile della custodia dei

bagagli.

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 Novembre 2009 (Sturgeon & A. – cause riunite C – 402/07, C – 432/07, Sez. IV) Trasporto aereo – Regolamento CE n. 261/2004 – Artt. 2, lett. l), 5, 6 e 7 – nozioni di ritardo e di cancellazione del volo – diritto alla compensazione pecuniaria – nozione di circostanze eccezionali

• la recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (c.d. Sturgeon & A.) ha riconosciuto la c.d. denied-boarding compensation (e cioè il diritto alla compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE 261/04) anche quando, a causa di un volo ritardato, i passeggeri “subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”;

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• pertanto, gli artt. 5, 6 e 7 del Reg. CE 11 febbraio 2004, n. 261 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell’applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria che prevede: Euro 250,00 per tutte le tratte inferiori o pari a 1.500 Km; Euro 400,00 per tutte le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500

Km; Euro 600,00 per le tratte aeree che non rientrano nei casi precedenti; • l’unica esimente a favore del vettore aereo è prevista solo nel caso in cui quest’ultimo riesca a dimostrare che tale ritardo “è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero

comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che

sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”;

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• l’art. 5, n. 3 del Reg. CE n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che “un problema

tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione o il ritardo di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del

vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo”. L’onere della prova è rigorosamente a carico del vettore aereo.

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole Esperienza europea:

• negli altri paesi europei, prima della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 novembre 2009 (c.d. Sturgeon & A.), generalmente non erano riconosciuti risarcimenti per ritardi inferiori alle otto (8) ore. In alcune realtà, le contestazioni dei passeggeri sono demandate ad organismi specializzati di conciliazione istituiti in seno alle competenti autorità dell’aviazione civile (si veda il modello inglese; in particolare l’Air Transport Users Council); • forte preoccupazione a livello comunitario circa l’impatto che la sentenza Sturgeon & A. potrebbe avere sul mercato del trasporto aereo, in particolare in merito alla possibilità che le compagnie aeree decidano di cancellare i voli a rischio ritardo;

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• sono allo studio ipotesi di revisione della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” nonché del Regolamento CE 11 febbraio 2004 n. 261 che istituisce regole comuni in materia di compensazione pecuniaria ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato;

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri tra nubi e nuove regole Considerazioni conclusive:

- coinvolgere anche gli altri operatori della filiera, le cui effettive responsabilità, in episodi di disservizio, troppo spesso non vengono riconosciute; - promuovere: la creazione di organismi specializzati nella risoluzione delle c.d. small claims; la creazione di più appropriati modelli di contratto con gli altri operatori (tour operator, handler, agenti) nonché di idonee condizioni generali di trasporto; la revisione delle condizioni delle polizze assicurative; l’attività formativa e di informazione delle categorie interessate sulle dinamiche presenti e future del settore del trasporto aereo nazionale ed internazionale.