08/04/2011 incontro con il presidente della Regione Molise Angelo
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Transcript 08/04/2011 incontro con il presidente della Regione Molise Angelo
La Repubblica,
una e
indivisibile,
riconosce e
promuove le
autonomie
locali; attua nei
servizi che
dipendono dallo
Stato il più
ampio
decentramento
amministrativo;
adegua i principi
ed i metodi della
sua legislazione
alle esigenze
dell'autonomia e
del
decentramento.
La Regione, cui viene garantita una particolare autonomia (Autonomia
speciale) e/o assegnati specifici poteri delegati dall'organo centrale, è
definita Regione a statuto speciale. Cinque regioni italiane sono dotate di
uno statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge
costituzionale.
Le particolari forme e condizioni di autonomia di una Regione a statuto
speciale sono fissate dallo Statuto regionale. Lo Statuto regionale di una
Regione a statuto speciale è detto statuto speciale e disciplina le
competenze esclusive concesse alla Regione.
La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto regionale di una
Regione a statuto ordinario, detto invece statuto di diritto comune, è che
mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo
statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua
modifica. La riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 ha accresciuto
i poteri delle regioni a statuto ordinario, soprattutto per un aumento delle
materie con competenza concorrente tra Stato e Regione, tanto che si
parla di una riduzione (relativa) dell'autonomia delle regioni a statuto
speciale.
I principi stabiliti negli statuti speciali vengono definiti da una Commissione
paritetica Stato-Regione con le Norme di attuazione dello Statuto speciale,
e pubblicati attraverso Decreti Legislativi.
Le Regioni a statuto speciale sono:
I poteri e le competenze conferiti alle cinque regioni sono comunque diversi.
•SICILIA
•SARDEGNA
•VALLE D’ AOSTA
•TRENTINO ALTO ADIGE
•FRIULI VENEZIA GIULIA
Nelle regioni autonome vengono previsti tre tipi di potestà legislativa:
a) potestà esclusiva, che è la più caratteristica perché le Regioni ordinarie ne sono
prive;
b) potestà legislativa concorrente, che incontra gli stessi limiti per quanto
concerne le competenze delle Regioni ordinarie, ma differisce da queste per le
materie elencate;
c) potestà integrativa e attuativa che permette alle Regioni di creare norme su
determinate materie, che possano adeguare la legislazione statale alle esigenze
regionali, evitando, dunque la competenza delle Regioni e riservando le materie
residuali allo Stato.
La Sicilia, con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria, è costituita in
Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica dello
Stato
Italiano, sulla base dei principi democratici che ispirano la vita della Nazione. La
città di
Palermo è il capoluogo della Regione.
Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
1. L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a
suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea
regionale
in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica e
con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Statuto. Al fine di conseguire
l'equilibrio
della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità
per
l'accesso alle consultazioni elettorali.
2. L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla
data delle elezioni.
3. Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della
Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e
non oltre
la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente
comma.
4. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il
quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
5. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli
eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.
6. I deputati regionali rappresentano l'intera Regione.
7. L'ufficio di Deputato regionale è incompatibile con quello di membro di una
delle Camere, di un Consiglio regionale ovvero del Parlamento europeo.
Il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige
l'organo legislativo della
Regione autonoma TrentinoAlto Adige. È composto dai 70
membri dei consigli delle
province autonome di Trento e
di Bolzano.
Il Trentino-Alto Adige è una regione a statuto speciale. Le sue due province,
Provincia Autonoma di Trento (Trentino) e Provincia Autonoma di Bolzano (Alto
Adige) sono le uniche province italiane che godono di uno statuto di autonomia. Le
due autonomie provinciali sono molto ampie e di fatto contano più della regione
stessa: specifiche norme, basate sul titolo V della Costituzione (anche prima delle
modifiche), prevedono che vengano trattate alla stregua di regioni, tant'è che
partecipano anche alla Conferenza Stato-Regioni, la cui denominazione ufficiale è,
per l'appunto, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è composto da 70 membri, 35
trentini e 35 altoatesini. Esso è formato dall'unione del consiglio provinciale trentino
e altoatesino, per cui i deputati regionali sono eletti separatamente nelle due
provincie, con un sistema proporzionale puro in Alto Adige e un sistema
proporzionale con premio di maggioranza in Trentino. Con la riforma elettorale del
2001 il potere esecutivo e legislativo è diventato indipendente e separato nelle due
provincie autonome a statuto speciale. Prima della riforma del 2001 vi era un unico
sistema di partiti per la regione. Dopo la riforma le due provincie possono avere dei
partiti regionali ben distinti e separati e delle elezioni separate (in pratica gli
assessori di una determinata provincia possono cambiare in periodi diversi). La
regione non prevede la totalità di voti ad un solo partito provinciale per cui possono
essere presenti più partiti nella giunta.
Dallo Stato Italiano le due province autonome sono dunque
considerate alla stregua di regioni. Inoltre il governo intrattiene
rapporti separati con le due province: in regione infatti vi sono
due Commissariati del Governo, uno a Bolzano per l'Alto Adige
ed uno a Trento per il Trentino. Dati i limitati poteri ad essa
attribuiti, e la natura derivata delle sue autorità rispetto a quelle
delle due singole amministrazioni locali, dopo le riforme
istituzionali del 2001 la Regione può essere considerata una
confederazione delle due province autonome
L'attuale giunta regionale è formata da cinque membri
La carica del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
viene assegnata a rotazione al
Presidente della Provincia Autonoma di
Trento ed al Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano.
Il Trentino-Alto Adige è una regione a
statuto speciale. Le sue due province,
Provincia Autonoma di Trento (Trentino) e
Provincia Autonoma di Bolzano (Alto Adige)
sono le uniche province italiane che godono
di uno statuto di autonomia. Le due
autonomie provinciali sono molto ampie e di
fatto contano più della regione stessa:
specifiche norme, basate sul titolo V della
Costituzione (anche prima delle modifiche),
prevedono che vengano trattate alla stregua
di regioni, tant'è che partecipano anche alla
Conferenza Stato-Regioni, la cui
denominazione ufficiale è, per l'appunto,
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano.
All'interno degli organi regionali, il potere esecutivo spetta alla giunta,
mentre quello legislativo al consiglio regionale. La giunta regionale è
presieduta dal presidente della regione ed è composta da assessori
(solitamente 5) e da due vice presidenti della regione, uno trentino ed
uno altoatesino; il presidente della regione non è eletto direttamente.
Un accordo fra i presidenti delle due province ha istituito il sistema
della "presidenza regionale a rotazione": la regione avrà nel corso di
una legislatura due presidenti, che sono in pratica i presidenti stessi
delle due province autonome. Nel caso della corrente legislatura il
primo ad aver assunto la carica di presidente della regione è quello al
tempo stesso della Provincia Autonoma di Bolzano, Luis Durnwalder (il
primo presidente regionale di lingua tedesca o in ogni caso dell'Alto
Adige, carica assunta sempre da italiani del Trentino), mentre nella
seconda parte della stessa prenderà il suo posto il trentino Lorenzo
Dellai. Lo stesso sistema di rotazione vale anche per la presidenza del
consiglio regionale
Il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol è composto da 70 membri,
35 trentini e 35 altoatesini. Esso è formato dall'unione del consiglio provinciale
trentino e altoatesino, per cui i deputati regionali sono eletti separatamente nelle
due provincie, con un sistema proporzionale puro in Alto Adige e un sistema
proporzionale con premio di maggioranza in Trentino. Con la riforma elettorale del
2001 il potere esecutivo e legislativo è diventato indipendente e separato nelle due
provincie autonome a statuto speciale. Prima della riforma del 2001 vi era un unico
sistema di partiti per la regione. Dopo la riforma le due provincie possono avere dei
partiti regionali ben distinti e separati e delle elezioni separate (in pratica gli
assessori di una determinata provincia possono cambiare in periodi diversi). La
regione non prevede la totalità di voti ad un solo partito provinciale per cui possono
essere presenti più partiti nella giunta.
Nella prima metà di legislatura il
consiglio e la giunta regionale si
riunisce a Trento, mentre prosegue
nella seconda a Bolzano. Di fatto il
ruolo di Trento-capoluogo regionale si
può definire puramente formale.
Entrambe le città capoluogo hanno
dal punto di vista politicoamministrativo un'eguale importanza.
La Valle d'Aosta è una regione autonoma a statuto speciale. I suoi
organi amministrativi godono di una particolare autonomia dal governo
centrale italiano, non soltanto per quanto riguarda la politica e il
governo regionale, ma anche in altri ambiti strettamente legati alla vita e
all'economia di questa regione montana. In particolare, la gestione delle
risorse idriche, dell'energia idroelettrica, delle risorse naturali e
dell'agricoltura.
Lo Statuto speciale, approvato con legge costituzionale nel 26 febbraio
1948, ha disciplinato il potere di legiferare in maniera esclusiva su
alcune materie elencate dallo Statuto (ad esempio: ordinamento degli
enti locali, edilizia urbanistica, agricoltura e foreste). In altre
materie(come sanità, assistenza pubblica), la Regione può legiferare
nell’ambito dei principi stabiliti con legge dello Stato.
La Riforma del Titolo V
Tali competenze sono state di recente ampliate dalla Riforma del Titolo V della
Costituzione che, nel confermare la posizione costituzionale di autonomia
speciale, attribuisce alla Sardegna nuove materie (ad esempio, ricerca e
formazione professionale).
Accanto alla possibilità di approvare leggi proprie, "specialità" significa
esercitare funzioni amministrative dimensionate rispetto al territorio.
Cosa disciplina lo Statuto
Lo Statuto disciplina i tre organi necessari della struttura rappresentativa e
costituzionale della Sardegna. Sono organi della Regione: Consiglio regionale,
Giunta regionale e Presidente della Regione.
Il Presidente della Regione e la Giunta sono organi esecutivi della Regione.
Il Presidente, a seguito della Riforma introdotta con Legge Costituzionale n. 2 del 31
gennaio 2001, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all’elezione
del Consiglio. Rappresenta la Regione ed è responsabile dell’indirizzo politico
regionale.
Il Consiglio regionale è l’organo legislativo e di rappresentanza politica della
Regione.
Lo Statuto disciplina i rapporti con lo Stato e con il sistema delle autonomie locali in
Sardegna. Disciplina inoltre l’assetto della finanza pubblica, nonché le modalità per
la sua revisione e la sua attuazione.
In applicazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, la Sardegna potrà confermare o
modificare la forma di governo e la legge elettorale mediante una “semplice” legge
regionale approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Su questa legge
vi è la possibilità di un ricorso del Governo alla Corte costituzionale e,
eventualmente, di un referendum approvativo.