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LA GESTIONE
DELLE BANCHE
Il sistema finanziario
e le banche
Gli intermediari finanziari
• Credito  diritto del creditore, che ha effettuato una
prestazione attuale, di ottenere una controprestazione
futura.
• Ogni operazione di credito è caratterizzata dalla fiducia
e dal rischio.
• Le operazioni di credito possono essere suddivise:
 Credito diretto  direttamente tra le parti;
 Credito indiretto  intervento d’intermediari finanziari;
 Credito alla produzione  il debitore è un’impresa che
necessita di finanziamenti;
 Credito al consumo  il debitore è una famiglia.
Intermediari finanziari
Bancari
Non bancari
• Imprese d’assicurazione e istituti di
previdenza;
• Società d’intermediazione immobiliare (Sim);
• Società di gestione del risparmio (Sgr);
• Società d’investimento a capitale variabile
(Sicav);
• Società per la gestione fiduciaria di patrimoni
mobiliari;
• Società di leasing e di factoring;
• Banche d’affari;
• Poste italiane.
Banche
Imprese che operano nel settore del credito e dei
regolamenti monetari, esercitando attività di intermediazione
creditizia, attività finanziarie e attività di servizi
Attività bancaria
L’attività bancaria
• Per svolgere la loro attività, devono attuare
l’acquisizione di risorse finanziarie a titolo di capitale
proprio e di capitale di debito.
• Il processo d’acquisizione delle risorse finanziarie
viene realizzato sul mercato dei capitali interno ed
internazionale attraverso:
 Raccolta fondi con natura di capitale proprio, ottenuta con
l’emissione di azioni ordinarie o di risparmio;
 Raccolta fondi con natura di capitale di debito, per mezzo di
depositi ottenuti da operatori non bancari e da altri enti
creditizi, emettendo obbligazioni e ricevendo depositi in
valuta europea ed estera.
Pagamenti di stipendi, salari, interessi
FAMIGLIE
risparmio
banche
IMPRESE ED
ENTI PUBBLICI
mercati regolamentati
Spese per acquisto di merci e servizi
Le funzioni dell’impresa
bancaria
•
•
•
•
Funzione creditizia;
Funzione monetaria;
Funzione di servizi;
Funzione di trasmissione degli impulsi di
politica monetaria;
• Funzione ausiliaria all’Amministrazione
Finanziaria.
• Le banche operano come intermediari
tra coloro che offrono capitale e coloro
che lo richiedono;
• Svolgono anche un’importante funzione
economico-sociale in quanto stimolano
la formazione del risparmio e lo
indirizzano verso le attività produttive;
• Il sistema bancario è il cardine del
sistema dei pagamenti sia interni sia
internazionali. Tali regolamenti sono
compiuti solo in minima parte con
moneta legale, mentre la quota maggiore
è operata con moneta bancaria;
• La funzione creditizia e la funzione
monetaria sono strettamente
interdipendenti.
• Servizi d’investimento  negoziazione per
conto di terzi di strumenti finanziari, gestione
individualizzata di portafogli e prestazioni
accessorie legate agli strumenti finanziari;
• Prestazioni complementari  incassi di effetti
e pagamenti di utenze;
• Prestazioni collaterali o parabancarie 
inizialmente offerte solo attraverso società
controllate o collegate alle banche.
• Influenzano il processo di produzione e
di distribuzione del reddito nazionale
attraverso la concessione del credito;
• Esempio: riducendo la percentuale di
riserva obbligatoria, vengono favoriti i
finanziamenti alle imprese imprimendo
così una spinta agli investimenti e alle
attività produttive.
L’Amministrazione Finanziaria pubblica affida
al sistema bancario:
1. Compiti per la particolare posizione che le
banche occupano nel sistema economico:
tassazione delle rendite finanziarie,
monitoraggio fiscale dei trasferimenti da e
verso l’estero, ecc.;
2. Compiti in materia penale: indagini bancarie
ai fini penali, monitoraggio delle operazioni e
archivio dei conti e segnalazione delle
operazioni ai fini antiriciclaggio.
Il Testo Unico su banche e
credito (TUB)
• Raccoglie in modo organico le norme che disciplinano il
settore del credito, adeguandolo alla nuova realtà in cui
operano le banche e alle direttive europee;
• Nove titoli:
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Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
I – autorità creditizie;
II – banche;
III – vigilanza;
IV – disciplina delle crisi;
V – soggetti operanti;
VI – trasparenza delle condizioni contrattuali;
VII – altri controlli;
VIII – sanzioni;
IX.
• È dedicata agli organi di vertice del
sistema creditizio;
• Tutte le notizie e le informazioni in
possesso della Banca d’Italia per
l’attività di vigilanza sono sottoposte al
segreto d’ufficio.
• Si suddivide in sette capi (nozione di
attività bancaria e di raccolta del
risparmio, autorizzazione all’attività
bancaria concessa dalla Banca d’Italia,
ecc.);
• Il capo I si divide in tre articoli:
– Articolo 10;
– Articolo 11;
– Articolo 12.
• L’attività bancaria ha carattere d’impresa
ed è costituita dalla raccolta di risparmio
tra il pubblico e dall’esercizio del credito;
• L’attività bancaria è riservata alle banche
che devono ottenere l’autorizzazione della
Banca d’Italia, a seguito della quale
vengono iscritte in un albo tenuto dalla
stessa banca centrale nazionale.
• La raccolta del risparmio si configura come acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso, sotto forma di depositi o sotto altra forma;
• Per il principio del riconoscimento reciproco, l’autorizzazione ottenuta
dalle autorità competenti di un paese dell’UE è valida in tutti gli altri
paesi membri, per l’esercizio delle seguenti attività:
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Raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
Operazioni di prestito;
Leasing finanziario;
Servizi di pagamento;
Emissione e gestione di mezzi di pagamento;
Rilascio di garanzie e di impegni di firma;
Operazioni x conto proprio o x conto dei clienti in strumenti di mercato
monetario, cambi, strumenti finanziari;
Partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia aziendale
e questioni connesse;
Servizi d’intermediazione finanziaria;
Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni;
Amministrazione degli strumenti finanziari;
Servizi d’informazione commerciale;
Locazione di cassette di sicurezza.
•
•
Possono raccogliere fondi anche attraverso
emissione di obbligazioni ordinarie e convertibili;
Il TUB regola l’emissione delle obbligazioni come
segue:
1. L’emissione è deliberata dal consiglio
d’amministrazione;
2. Non si applica il limite d’importo costituito dal capitale
versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio
approvato; anche l’eventuale rimborso del capitale
sociale non richiede un rimborso proporzionale delle
obbligazioni emesse;
3. Non viene istituita l’assemblea degli obbligazionisti e
non esiste la figura del rappresentante comune;
4. La durata minima richiesta è di tre anni. È ammessa
anche una durata inferiore purché la durata media
non scenda sotto i due anni.
• Norme sull’attività di vigilanza che la
Banca d’Italia deve esercitare sia sulle
singole banche sia sui gruppi bancari
• Norme relative all’amministrazione
straordinaria e alla liquidazione coatta
amministrativa da adottare in caso di
difficoltà e di dissesto delle singole
banche e dei gruppi bancari
• Sono regolati gli elenchi in cui devono
essere iscritti gli intermediari finanziari
non bancari, gli obblighi di
comunicazione e i requisiti che devono
possedere i partecipanti al capitale e i
soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
• Sono elencate le norme relative alle
garanzie di trasparenza nelle operazioni
e nei servizi bancari e finanziari, nonché
nel credito al consumo.
• Viene disciplinata l’emissione di
strumenti finanziari nel caso in cui
l’ammontare superi il limite fissato dalla
Banca d’Italia.
• Sono precisate le sanzioni
amministrative e penali;
• Importanti sono le sanzioni previste in
caso di esercizio abusivo dell’attività
bancaria o finanziaria.
• Contiene una serie di articoli necessari a
regolare il passaggio dal vecchio al
nuovo ordinamento.
Il SEBC e la BCE
• SEBC  organizzazione formata dalla BCE e
dalle banche centrali nazionali dei paesi
dell’UE con i compiti di emettere la moneta
unica e di gestire la politica monetaria avendo
come obiettivo principale la stabilità dei
prezzi.
• BCE  massimo organismo di gestione della
politica monetaria comune con funzione di
assicurare che i compiti del SEBC siano assolti
attraverso le banche centrali nazionali o
mediante attività proprie.
Attraverso il SEBC si realizza:
• La definizione e l’attuazione della politica
monetaria comune;
• La gestione delle riserve ufficiali in valuta degli
Stati membri;
• Lo svolgimento delle operazioni in cambi
attraverso l’acquisto e la vendita di valute
estere al fine di contenere e sostenere la
quotazione dell’euro;
• L’attuazione di un sistema di pagamenti
efficiente e affidabile;
• La raccolta di informazioni statistiche.
• Dispone di un capitale ammontante a 5
miliardi di euro ripartiti tra le BCN
secondo una ponderazione che tiene
conto per metà del Pil e per metà della
popolazione di ogni singolo stato.
• Alla BCE spettano i compiti decisionali
mentre alla BCN sono demandati i
compiti operativi.
Le autorità creditizie nazionali
Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio (CICR)
Organi di vertice nazionale
Banca d’Italia
Ministero dell’economia
e delle finanze
• È l’organo che dà l’indirizzo generale e
politico del sistema del credito;
• Assume le decisioni di politica economica
ed esercita l’alta vigilanza in materia di
credito e di tutela del risparmio;
• Delibera su tutte le problematiche di
carattere generale;
• Decide sui reclami contro i provvedimenti
della Banca d’Italia;
• È presieduto dal Ministro dell’economia e
delle finanze.
• Nell’ambito della gestione del debito
pubblico, emana decreti in materia di
credito e risparmio e sostituisce il CICR
in caso di urgenza.
• È parte integrante del SEBC e opera seguendo gli
indirizzi e le istruzioni impartite dalla BCE;
• Nell’ambito del SEBC contribuisce a definire gli
indirizzi e le scelte di politica monetaria per l’intera
area dell’euro;
• Istituto di diritto pubblico il cui capitale è posseduto
da banche e da istituti di previdenza e di
assicurazione.
• I suoi organi sono:
 Assemblea generale dei partecipanti con funzioni di
organo volitivo, che approva il bilancio e nomina i
sindaci e i consiglieri del Consiglio Superiore;
 Consiglio Superiore e Comitato del Consiglio
Superiore, che è l’organo esecutivo;
 Governatore, che rappresenta la Banca d’Italia di
fronte ai terzi.
Compiti della Banca d’Italia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gestione della Tesoreria centrale dello Stato;
Esercizio delle compensazioni nazionali per i movimenti
di ammontare limitato “al dettaglio”;
Svolgimento dei servizi per conto dell’Ufficio italiano
dei cambi;
Tutela della concorrenza fra le banche;
Servizi all’utenza quali l’emissione di vaglia cambiari,
cambio e ritiro delle banconote;
Ricerche, analisi economiche e giuridiche, elaborazione
statistiche monetarie, creditizie e finanziarie e loro
diffusione attraverso pubblicazioni;
Vigilanza sul sistema bancario.
FINE
Fiducia
(presupposto di ogni operazione di credito)
Fido
(importo massimo di credito)
Contenere il rischio
(scopo del creditore)
INTERMEDIARI FINANZIARI
Credito indiretto
Impiego fondi
Raccolta fondi
Soggetti in avanzo finanziario
Soggetti in disavanzo finanziario
Credito diretto