Il “processo IP”

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Transcript Il “processo IP”

Processo industriale
CPI D.lgs 30/2005
• Oggetto:
-
violazione diritti di privativa (contraffazione, usurpazione)
contestazione di validità dei titoli (nullità, decadenza)
modalità di sfruttamento dei diritti di privativa
• Competenza Sezioni Specializzate (D.lgs 168/2003):
-
Collegialità (numero di giudici non inferiore a 6)
Competenza per materia funzionale ed inderogabile
Competenza territoriale ultradistrettuale (Bari , Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia)
• D.L. 1/2012, art.2 “sezioni specializzate in materia di impresa”
-
ampliata la competenza per materia
introdotte nuove sezioni specializzate (Ancona, Cagliari, Campobasso,
Catanzaro, L’Aquila, Perugia, Potenza e Trento, nonchè Brescia)
Competenza territoriale (art. 120 CPI)
• quattro fori generali concorrenti a scelta dell’attore in via
gradata: luogo in cui il convenuto ha la residenza o il
domicilio reale o eletto ovvero il luogo ove il convenuto
ha la dimora se la residenza o il domicili sono
sconosciuti.
• due fori generali successivamente concorrenti in
mancanza di quelli già indicati: luogo in cui l’attore ha la
residenza o il domicilio se il convenuto non ha né
residenza né domicilio né dimora nel territorio dello
Stato;
• un foro generale in mancanza di quelli indicati: il foro di
Roma se né il convenuto né l’attore hanno residenza,
domicilio o dimora nel territorio dello Stato;
• Il foro speciale facoltativo del luogo in cui sono stati posti
in essere i fatti lesivi del diritto
La legittimazione
• Legittimazione attiva:
-
titolari marchio registrato o in corso di
registrazione
titolari del marchio di fatto
licenziatario con esclusiva
in caso di marchi di gruppo, ciascuna
società del gruppo
• Legittimazione passiva:
- tutti coloro che abbiano preso parte
alla catena produttiva o distributiva dei
beni contrassegnati dal marchio
contraffatto
Azioni più frequenti
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Le azioni di mero accertamento (o dichiarative):
azione di accertamento positivo della validità del titolo di proprietà
industriale
azione di accertamento positivo o negativo della contraffazione
azione di accertamento positivo o negativo della titolarità del diritto d'autore
azione di nullità o decadenza del titolo di proprietà industriale
azione accertativa di titolarità nella rivendica o della paternità
Le azioni di condanna (o di contraffazione) per ottenere provvedimenti
riparatori-risarcitori:
risarcimento del danno
la pubblicazione della sentenza
la comminatoria di penali
inibitorie definitive
rimozioni, distruzioni, ritiro dal commercio, assegnazione in proprietà
Le azioni cautelari nominate e residuali provvedimenti d’urgenza ex art.
700 cpc
Descrizione e sequestro
(D.lgs 131/2010)
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Art. 129 CPI
Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o
il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di
alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei
mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova
concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le
misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.
Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni,provvede con ordinanza e, se dispone la descrizione,
autorizza l’eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al
comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali
ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o
quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l’attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro, provvede
sull’istanza con decreto motivato.
Descrizione e sequestro
(D.lgs 131/2010)
3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere
sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la
violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel
recinto di un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta,
tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la
medesima.
4. I procedimenti di descrizione e sequestro sono disciplinati dalle
norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice.
Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e
dell’eventuale concessione delle misure cautelari chieste
unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa
l’udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo
di valutarne il risultato.
Esecuzione di descrizione e sequestro
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1.
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4.
5.
Art. 130 CPI
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
l’assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l’impiego di mezzi tecnici
di accertamento, fotografici o di altra natura.
Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a
mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
Decorso il termine dell’art. 675 cpc possono essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre
fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di
disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del
procedimento di merito.
La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti
anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati,
esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i
suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.
Il verbale delle operazioni di sequestro e descrizione, con il ricorso ed il
provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali
descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro 15 giorni dalla conclusione delle
operazioni stesse a pena di inefficacia.
Altre azioni cautelari
• Inibitoria (art. 131 CPI)
• Ritiro dal commercio (art. 131 CPI)
• Tutela cautelare dei domain names (art. 133 CPI)
• Accertamento negativo in sede cautelare e di merito (art.
120, comma 6bis CPI)
Aspetti peculiari
• Comunicazione all’UIBM – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (art. 122,
comma 6, 7, 8 CPI)
• La discovery (art. 121, comma 2 CPI)
- Informativa (Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza
delle proprie domande ed abbia individuato documenti , elementi o
informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può
ottenere che il giudice ne disponga l’esibizione oppure che richieda le
informazioni alla controparte)
-
Repressiva (Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di
fornire gli elementi per l’identificazione dei soggetti implicati nella
produzione e distribuzione dei prodotti o servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprietà industriale)
• Il diritto di informazioni di cui (art. 121bis CPI)
La sentenza ed i suoi effetti
• La rimozione e la distruzione (art. 124, commi 1-2 CPI)
• L’assegnazione in proprietà al titolare del diritto (art. 124, comma 4
CPI)
• Il sequestro a spese del contraffattore (art. 124, comma 5 CPI)
• La pubblicazione della sentenza (art. 126 CPI)
• Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della
violazione (art. 125 CPI)