Transcript Art. 32

MODIFICHE AL DL.GS 81/08
APPORTATE DALLA L. 98/13
- Art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di
lavoro)
- Art. 35 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative
di breve durata)
- Art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi)
- Art. 42 e 42-bis (Soppressione certificazioni sanitarie
ART.32
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si prevedono alcune semplificazioni con riferimento alla documentazione
relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto
concerne il DUVRI (il documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze).
“ la cooperazione e il coordinamento tra committente, appaltatori e
subappaltatori, ai fini della prevenzione dei rischi da interferenze di
lavorazione (articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008), possono essere
attuati, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico, con
l’individuazione di un incaricato, in possesso di adeguati requisiti, che
sovrintenda alle attività di cooperazione e di coordinamento”.
“l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è
demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni), sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti
dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”.
). Viene estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui
durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno
l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle
giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerato con
riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
ART.3 : VOLONTARI
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la legge 98/2013 definisce in modo più
particolareggiato e dettagliato le carattenstiche dei
soggetti rientranti nel campo di applicazione del
volontariato e soggetti ai soli obblighi dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 81/2008. Non di tutti i soggetti che prestano
la propria attività “in favore delle associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 383, ma solo di quelli tra questi soggetti che
simultaneamente “prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con mero
rimborso spese”. Questi volontari se operano in
luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con
propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico
di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di
informazone suoi rischi specifici e sulla misure di
prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti
lavorativi.
MODIFICA ALL’ART.26 C. 3 ( DL.GS 81)
Possibilità di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma 1, lett.
p del D.Lgs. n. 81/2008) , con l’individuazione di un «incaricato», in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione l’incarico
conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.
 L”incaricato” dovrà:
 - sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori,
servizi e forniture.
 - ovviamente essere individuato, per iscritto, e sempre a fini probatori, con data certa, e con
accettazione scritta dell’incarico.
 occorre dunque dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o
forniture della esplicita individuazione ditale figura.
 Perciò il contratto deve attribuire a tale incaricato espliciti poteri quali.:
 a) il potere-dovere di verificare,l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro;
 b) il potere-dovere di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,
la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 c) il potere-dovere di segnalare al datore di lavoro committente le inosservanze alle
disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro e la corretta applicazione delle
relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
 d) il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate.
VALUTAZIONE DEI RISCHI: TRE MODALITÀ
DI EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO
1. valutare tutti i rischi secondo criteri
liberamente definiti dal datore di lavoro, che
dovrà però esplicitarli come prevede l’articolo 28
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008;
 2. valutare tutti i rischi utilizzando le procedure
standardizzate;
 3. Modello ministeriale previsto dall’art.29 c. ter
del dl.gs 81/08 ( decreto del Ministro ancora da
fare)
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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lI Servizio di Prevenzione e protezione deve essere
prioritariamente interno.
La comunità Europea ha posto un problema alla
Repubblica Italiana relativo all’esatto recepimento
dell’articolo 7 della Direttiva n. 89l3915.
la Legge n. 98 ora così dispone:
“Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione
Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di
lavoro organizza il servizio di prevenzione e
protezione prioritariamente all’interno della
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni
dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo
le regole di cui al presente articolo”.
MODIFICA ALL’ARTICOLO 32, E AL 37, DEL
D.LGS. N. 8112008
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“al fine di evitare la ripetizione di percorsi formativi” “in
tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal
presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi
formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli
previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio
prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo
per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati”; “art. 32”
“ In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti
dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano,
in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la
durata e per i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati”.(non
immediatamente operativo, perché deve attendere le
decisioni della Conferenza Stato-Regioni)
NOTIFICHE ALL’ORGANO DI VIGILANZA
COMPETENTE PER TERRITORIO
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Viene trasferito all’ente pubblico l’obbligo di
fornire alla AsI le informazioni che già possiede
per far fronte all’obbligo di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. n. 81/2008 di Notifica all’organo di
vigilanza competente per territorio dei nuovi
insediamenti, ma questo solo quando verrà
approvato l’ennesimo decreto applicativo, nel
frattempo restano fermi gli obblighi attuali di
notifica preventiva alla AsI a cura del datore di
lavoro.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E
DEI LAVORATORI AUTONOMI
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Al fine di dar vita al Sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi previsto
dall’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 si toglie alla
Commissione Consultiva permanente e si
trasferisce al Governo, sentite le Commissioni
parlamentari, il potere di definire il sistema
stesso, modificando l’articolo medesimo come
segue, data l’impasse quinquennale nella quale si
era arenata la definizione ditale modalità di
qualificazione delle imprese.
VERIFICHE PERIODICHE DÌ ATTREZZATURE
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Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche
volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per
la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi
provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio
dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di
quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro puo’
avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati
secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono
effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove cio’ sia
previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o
privati abilitati che vi provvedono secondo le modalita’ di cui al
comma 13.
Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati, I verbali redatti all’esito delle
verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente
comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro
effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro
MODELLI SEMPLIFICATI
Modelli semplificati per la redazione del piano
operativo di sicurezza (POS), del piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC), e del
fascicolo dell’opera. Emanati con decreto del
Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e con il Ministro della salute,
da adottare sentita la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti
tra lo Stato e leRegioni
SANZIONI MODIFICHE AL DLGS 81/08 CON
L’ART.9 L.99 DEL 2013.
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Le ammende previste in materia di salute e
sicurezza e le sanzioni amministrative pecuniarie
sono rivalutate ogni 5 anni con decreto del
Ministero del lavoro in misura pari all’indice
Istat. Dal 1 luglio 2013 nella misura del 9,6%. Le
maggiorazioni sono destinate per metà del loro
ammontare al finanziamento delle attività di
vigilanza effettuate dalle Direzioni territoriali del
Ministero del Lavoro.