tutela-della-privacy-e-trasparenza - "Enrico Fermi"

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TUTELA DELLA PRIVACY
L’utilizzo di certificazioni mediche comporta per le istituzioni
scolastiche il problema dell’applicazione della legge sulla
privacy, poiché le notizie sulle disabilità degli alunni
costituiscono “dati sensibili”.
Il regolamento approvato con D.Lvo. n° 135/99 ha esplicitato
in modo inequivocabile “il prevalente interesse pubblico” nel
trattamento dei dati sensibili ai fini scolastici. Il dirigente
scolastico che è “responsabile del trattamento” può quindi
legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno con
disabilità e comunicarli al Dirigente Scolastico Regionale e ad
altre autorità amministrative per attivare gli interventi
necessari all’integrazione scolastica. Al rispetto di tale norma è
tenuto sia il Dirigente Scolastico, sia l’amministrazione
scolastica.
TUTELA DELLA PRIVACY
Resta fermo l’obbligo di chiedere il consenso scritto alla
famiglia. Il Dirigente Scolastico deve altresì comunicare ai
membri dei singoli consigli di classe ed ai componenti del GLHO
(di cui all’art. 12 comma 5 della L. n° 104/92) la Diagnosi
Funzionale della A.S.L. per la formulazione del PDF e del PEI.
Tutte queste persone non possono duplicare la Diagnosi
Funzionale, possono prenderne visione ed eventualmente
prendere degli appunti, ma sono comunque tenuti all’obbligo del
segreto d’ufficio, la cui violazione è duramente sanzionata a
livello penale. Ovviamente, i genitori hanno diritto ad avere,
a proprie spese, copia del PEI e di tutti gli altri documenti relativi
al percorso scolastico del figlio.
TUTELA DELLA PRIVACY
I docenti e l’ufficio di segreteria delle scuole devono
rispettivamente custodire registri, pagelle e verbali
relativi ai dati degli alunni con disabilità, evitando
l’accessibilità degli stessi a persone diverse dai genitori
o da persone da loro espressamente delegate.
In relazione agli esami, i risultati devono essere
pubblicati nell’albo della scuola.
Non è consentito inserire in tale albo i dati indicanti
la situazione di disabilità, che sono comunque
inseriti nei verbali. L’obbligo di annotare in calce ai
tabelloni il riferimento al PEI differenziato è stato
soppresso.
LA LEGGE SULLA TRASPARENZA
Si può ricorrere alla legge sulla trasparenza
degli atti amministrativi, in tutte quelle
circostanze in cui sono affermate o gestite,
da parte della scuola, situazioni senza
chiarezza e senza assunzione personale di
responsabilità. Ad esempio, grazie a tale
legge, la scuola non si può rifiutare di
dare alle famiglie documenti riguardanti
l’alunno con disabilità. La famiglia deve
solo pagare le spese di fotocopiatura.