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SUSSIDIARIETA’, TECNOLOGIE, INIZIATIVE

Confederazione Servizi Formativi

1. L EGGE 40

L’articolo 1, primo comma, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, concede contributi per le spese di coordinamento nazionale agli

enti privati di formazione che svolgono attività rientranti nell’ambito delle competenze statali come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione …

Il richiamo al dettato costituzionale è il risultato delle modifiche apportate al testo originario dell’articolo 20 bis della legge 23 febbraio 2006, n. 51: a) all’articolo 1, comma 1, le parole: “di cui all’articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845” sono sostituite dalle seguenti: “come definite dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dalle vigenti normative in materia”

2. L.

M ), II CO . ART . 117 C OSTITUZIONE

Dopo la riforma del Titolo V, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In particolare:

lo Stato ha la legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

3. I CTU OCULI

Ciò che emerge dalla lettura della norma vigente e che pertanto può ritenersi incontestabile è che per la legge 40/87 “Norma per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”: # gli enti nazionali di formazione operano

nel campo della potestà dello Stato

# lo Stato stabilisce i livelli essenziali delle

prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali

# fra tali diritti rientra la formazione

4. LEP livello minimo atteso dell’offerta dei servizi che soddisfano i diritti del cittadino oppure il livello che si ritiene garantisca un adeguato soddisfacimento dei suoi bisogni

Individuati i diritti, i LEP definiscono le prestazioni che li possono soddisfare. Ossia precisano: # quali sono le prestazioni afferenti alla compiuta realizzazione di un determinato diritto # chi sono i soggetti tenuti ad organizzarle e a realizzarle # quale deve essere il livello minimo o essenziale delle prestazioni # quale deve essere il loro costo standard

5. R ATIO LEGIS

Questa breve discussione sulla formula attuale della Legge 40, sia pur in maniera succinta talora implicita, è servita a ribadire:

che la formazione è bene nazionale (di interesse generale) che i poteri pubblici devono garantire (almeno nei suoi livelli minimi) sul territorio nazionale l’identità degli enti nazionali di formazione nella nostra organizzazione sociale (confermando a essi capacità e spazi operativi) da sostenere anche economicamente

6. C HI SONO GLI ENTI LEGGE 40

L’interpretazione più naturale su cosa debba intendersi per ente privato nazionale di formazione è quindi facilmente deducibile dalla sintassi dei requisiti – generali e specifici – che i medesimi enti devono possedere per accedere ai benefici di legge. Sul piano giuridico:

l’ente ex lege 40 è

UN ORGANISMO DI NATURA PRIVATISTICA

(tipo corpi intermedi)

CON FINALITÀ FORMATIVA

e privo di scopo di lucro

capace di coordinare

(trasparente, meglio se indipendente)

una rete nazionale di enti territoriali

( AUTONOMAMENTE DALLA SFERA PUBBLICA )

CHE VOLONTARIAMENTE COOPERA

con i pubblici poteri

PER SODDISFARE

I BISOGNI FORMATIVI

erogando servizi formativi

alla persona

(legislatore e PA )

(tutela dei LEP ai cittadini)

(nei contesti a lei più prossimi)

7. A RTICOLO 118 C OSTITUZIONE

A ben guardare il ragionamento sull’ente nazionale alle prese coi LEP si inserisce a pieno titolo nella logica più generale del principio di sussidiarietà in senso orizzontale introdotto dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione il quale prevede che:

Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

L’espressione orizzontale del principio di sussidiarietà riguarda i rapporti tra i pubblici poteri e privati – in termini di autorità e libertà – e implica che i privati provvedono direttamente alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale, mentre le istituzioni intervengono in funzione sussidiaria, di promozione, programmazione e controllo

8. S USSIDIARIETÀ FORMATIVA

Detto in termini più vicini alla formazione in modo da verificare l’incidenza del principio di sussidiarietà nella relazione tra ente nazionale e Stato: # le attività formative rivestono un interesse generale

perché non sono poste in essere per l’interesse egoistico dell’ente nazionale, ma per soddisfare i bisogni formativi dei cittadini di una comunità

# i LEP formativi di cui lo Stato è garante non sono un

suo monopolio esclusivo, ma vi possono contribuire anche gli enti nazionali che proprio a tale scopo vengono riconosciuti dall’ordinamento giuridico

La legge 40 facendo propria questa impostazione ha non solo legittimato gli enti nazionali, ma anche per così dire rilanciato la loro iniziativa nell’ambito dei LEP connessi al diritto alla formazione

9. I NTERPRETAZIONE

#

Prima:

la legge 40 è agganciata alla legge quadro del 1978 sul pluralismo del sistema formativo

#

Dopo:

con la modifica della legge costituzionale la legge 40 non viene abrogata ma aggiornata sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale

10. R UOLO SUSSIDIARIO DEGLI ENTI LEGGE 40

Da questa disamina è facile desumere che la nuova formula abbia inteso valorizzare appieno il ruolo sussidiario dell’ente nazionale ex lege 40. Nello specifico, se oltre ai requisiti si considerano anche i LEP, si può comprendere il significato completo della norma:

gli enti nazionali legge 40 sono vocati a collaborare con lo Stato (in concorso, senza sostituirsi ad esso) nella tutela dei LEP connessi alla formazione concorrono alla tutela del diritto sociale alla formazione per dare risposte più soddisfacenti ai bisogni delle persone ciò spiegherebbe anche la ragione del sostegno economico accordato dallo Stato a questi organismi che organizzano a livello nazionale gli enti di formazione accreditati su base regionale

11. P OTENZIALITÀ DEGLI ENTI LEGGE 40

Tecnologie

Servizi, Certificazione, Formazione …

Iniziative

Federazione, SIF, Conto di rete, formatori, TOJ …

C ONTATTI Sedi

Sede legale: Via in Lucina n. 10 – 00186 Roma Sede amm.va: Via Lombardi n. 39 – 40128 Bologna www.federazioneserviziformativi.it

Presidente: Giancarlo Mazzoli

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