Sportello Unico Previdenziale

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SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE
SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE
PREMESSE GENERALI – IL DURC
L’applicativo di Sportello Unico è il sistema integrato
INAIL, INPS e Casse edili per la richiesta ed il rilascio
del DURC.
Il DURC (documento unico di regolarità
contributiva) è
il certificato che attesta
contestualmente la regolarità di un soggetto
(ditta) per quanto concerne gli adempimenti
INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori,
verificati sulla base della rispettiva normativa di
riferimento.
Il principale ambito applicativo del DURC è quello dei
contratti pubblici.
CONTRATTO PUBBLICO
In base alle norme del Codice dei contratti pubblici e del
relativo Regolamento attuativo , il termine “contratto
pubblico” comprende tutte le tipologie di appalti
pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o
concessione, nonché tutti gli altri contratti,
assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e
stipulati tra un operatore economico ed una pubblica
amministrazione, in cui la prestazione abbia ad
oggetto un dare o un facere funzionale alla
realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in
favore dell’ amministrazione procedente dietro
pagamento di un corrispettivo.
OPERATORE ECONOMICO
Il termine operatore economico “comprende l'imprenditore, il
fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o
consorzio di essi”.
L’espressione utilizzata dalla legge riporta a qualsivoglia
soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica o ente
senza personalità giuridica, il quale sia parte di un rapporto
contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto
all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali
e delle Casse edili.
Infatti, la nozione di “operatore economico” è ampia ed
abbraccia tutta la gamma dei soggetti che potenzialmente
possono prender parte ad una pubblica gara, a prescindere
da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di
perseguire finalità di lucro (per il diritto comunitario, la
nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita
un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi
su un determinato mercato).
DURC VERSIONE 4.0 - PRINCIPALI NOVITA’
La nuova versione dell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it è
disponibile a partire dal 28 marzo 2011.
Tale versione contiene alcune novità:
 Nuova Grafica (la nuova procedura richiede l’inserimento dei dati
attraverso apposite “cartelle” che vanno selezionate in successione)
 Nuove tipologie di richiesta (la nuova procedura ha modificato la
struttura di alcune tipologie di richiesta già presenti nella precedente
versione e ne aggiunge delle nuove)
 Nuovo tipo di certificato (il nuovo DURC, oltre a contenere
informazioni aggiuntive, riporta in calce un “codice a barre” per
contrastare il fenomeno delle falsificazioni)
 Nuova metodologia per l’accesso (in osservanza delle norme del CAD,
gli utenti dovranno registrarsi sulla nuova procedura con il proprio
codice fiscale alfanumerico).
Nuove tipologie di richiesta
 Aggiudicazione/partecipazione a gara d’appalto (passa nel




quadro C)
Appalto di servizi e forniture pubbliche (passa nei quadri A
e B)
Servizi e forniture pubbliche in economia con affidamento
diretto (inserita nel quadro C)
Affidamento di lavori ad imprese facenti parte di ATI o di
Consorzi (inserita nei quadri A e B)
Altri usi consentiti dalla legge, per regolare ad esempio i
rapporti tra privati (inserita nel quadro C); tale tipologia
non è utilizzabile per i casi in cui è già presente in
procedura una specifica tipologie di richiesta del DURC (es.
appalti pubblici, lavori privati edili, ecc.)
Nuove tipologie di richiesta - dettaglio
 appalti pubblici di forniture e servizi: segue ora le
stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici;
quindi anche questa tipologia richiede l’inserimento delle
informazioni relative alla stazione appaltante ed all’appalto
(luogo di esecuzione della prestazione, possibilità di gestire
subappalti, ecc.)
 appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: è stato
previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione
delle richieste relative alle imprese mandanti (in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese) ed alle imprese
consorziate (in caso di consorzio); le modalità di richiesta
sono analoghe a quelle già previste per le richieste relative
ai subappalti
Nuove tipologie di richiesta - dettaglio
segue
 servizi e forniture pubbliche in economia con
affidamento diretto: è obbligatorio indicare nella
richiesta lo specifico oggetto del contratto (es. acquisto
cancelleria) che viene poi riportato sul certificato
 agevolazioni,
finanziamenti,
sovvenzioni,
autorizzazioni: è ora necessario indicare nella richiesta la
specifica motivazione (il tipo di agevolazione o
autorizzazione, l’oggetto del finanziamento, ecc.)
nell’apposito campo a testo libero
 altri usi consentiti dalla legge: è obbligatorio indicare
nella richiesta lo specifico uso ed eventualmente la norma
di riferimento; lo specifico uso viene riportato sul
certificato
Nuove tipologie di richiesta - Importante
 la richiesta per “verifica autodichiarazione alla data del…” è
riservata alle sole stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e
deve sempre essere utilizzata, oltre che per la verifica della
dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38 del Codice per gli
appalti pubblici (verifica effettuata o in sede di gara o in fase di
aggiudicazione), anche in tutti gli altri casi in cui una pubblica
amministrazione, all’interno dei propri procedimenti, debba
controllare la veridicità di un’autocertificazione
 la richiesta per “partecipazione/aggiudicazione appalto” deve
invece essere utilizzata per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui
siano trascorsi più di tre mesi dal certificato precedentemente emesso
per “verifica dell’autodichiarazione”; deve altresì essere utilizzata
qualora nel bando sia previsto che tra i documenti a corredo dell’offerta
non possa essere presentata un’autodichiarazione ma debba essere
direttamente prodotto il DURC
SEZIONE “TIPO DITTA”
Nella nuova versione, per tutte le richieste di DURC deve
essere selezionata una delle seguenti specifiche
previste nella sezione “tipo ditta” (tali specifiche
individuano il tipo di gestione INPS a cui è iscritta la
ditta; interessano l’INPS al fine di individuare
correttamente le posizioni contributive oggetto di
verifica di regolarità):
 datori di lavoro
 lavoratori autonomi
 gestione separata – committente associante
 gestione separata – titolare di reddito di lavoro
autonomo, di arte e professione
Quando richiedere il DURC
Negli appalti, deve essere acquisito un DURC per ogni singolo
contratto pubblico e, all’interno dello stesso contratto, un
DURC per ciascuna fase (con l’unica eccezione dei contratti
di forniture e servizi in economia con affidamento diretto,
per i quali lo stesso DURC può essere utilizzato, durante il
periodo di validità, per più contratti aventi il medesimo
oggetto).
Nei lavori privati in edilizia l’impresa deve essere in possesso
del DURC prima dell’inizio dei lavori (uno stesso DURC,
durante il periodo di validità, può essere utilizzato per più
lavori edili privati).
Obbligo del DURC nei contratti pubblici
 per la verifica della dichiarazione sostitutiva, presentata in




sede di selezione del contraente, in ordine all’assenza di
“violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali” (art. 38
Codice contratti)
per l'aggiudicazione definitiva del contratto (solo se è
scaduto il DURC precedentemente richiesto per verifica
dell’autodichiarazione)
per la stipula del contratto (solo se è scaduto il DURC
precedentemente
richiesto
per
verifica
dell’autodichiarazione o per aggiudicazione/partecipazione)
per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle
prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)
per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo
finale.
ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC
 per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto e al cottimo





ed il successivo deposito del contratto presso la stazione
appaltante
per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere
pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata
per la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del
Regolamento (es. opere di edilizia abitativa)
per il rilascio dell’attestazione SOA
per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l’iscrizione all’albo dei fornitori di una PA
ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC
SEGUE
 NEL CASO DI RICHIESTA DI DURC PER ISCRIZIONE
ALBO FORNITORI: se il richiedente è la ditta, va
selezionata l’apposita tipologia; se il richiedente è la
PA che deve iscrivere la ditta all’Albo, va selezionata
“verifica
autodichiarazione”
(sulla
scorta
dell’autocertificazione presentata dalla ditta)
 NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRAENTE
GENERALE: se il richiedente è la ditta, va selezionata
l’apposita tipologia; se il richiedente è il Ministero
delle Infrastrutture che deve autorizzare la ditta, va
selezionata “verifica autodichiarazione” (sulla scorta
dell’autocertificazione presentata dalla ditta)
Richiesta d’ufficio del DURC
Il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio
direttamente dalle “amministrazioni aggiudicatrici”.
Sono amministrazioni aggiudicatrici “le amministrazioni
dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici
non economici, gli organismi di diritto pubblico e le
associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,
costituiti da detti soggetti”.
È organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche
in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente
esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale
o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato.
Altre amministrazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti pubbliche diverse dalle amministrazioni
aggiudicatrici (imprese pubbliche) non sono tenute ad acquisire d’ufficio
il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti,
possono effettuare direttamente la richiesta.
Sono imprese pubbliche (articolo 3, comma 28, del Codice dei contratti
pubblici) le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono
esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione
finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese.
L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del
capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare più
della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa”.
Validità del DURC
TRE MESI DALLA DATA DI EMISSIONE DEL DURC per:
 verifica della dichiarazione sostitutiva
 partecipazione/aggiudicazione gara
 stipula del contratto
 stati di avanzamento lavori (SAL) e pagamenti di servizi e forniture
pubblici (fatture)
 acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema
dell’affidamento diretto
 attestazione SOA
 iscrizione all’albo fornitori
 lavori privati in edilizia
UN MESE DALLA DATA DI EMISSIONE DEL DURC per:
 agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni
 altri usi consentiti dalla legge
Verifica della veridicità DURC
Tutti i DURC riportano, in calce al certificato,
un contrassegno che è stato generato
elettronicamente dal sistema al momento
dell’emissione del certificato.
Tale contrassegno consente di verificare la
provenienza e la conformità del documento
cartaceo in possesso degli utenti con il documento
informatico presente nella banca dati DURC.
Tale verifica può essere effettuata utilizzando
l’apposito software gratuito disponibile sul sito di
Sportello Unico Previdenziale.
Rettifica e annullamento del DURC
Con la nuova versione, nel caso di errori relativi
all’esito della verifica, gli Istituti potranno
rettificare il DURC prima che il certificato venga
emesso ed annullare un DURC già emesso
sostituendolo con uno nuovo.
In caso di annullamento, in calce al nuovo DURC
emesso apparirà la dicitura “Il presente certificato,
rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova
verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile),
annulla e sostituisce il precedente in data…”
Altre implementazioni per gli operatori “interni”
 CAMBIO SEDE INAIL (se in GRA è stata variata la sede
legale della ditta nel periodo tra la richiesta di DURC ed il
rilascio)
 NOTE (per integrare le motivazioni dell’esito; attenzione:
vengono riportate sul certificato al momento della
validazione)
 DITTA CESSATA (la procedura riporta in automatico la
data di cessazione a cui si riferisce l’esito)
 SOSPENSIONE (fino al 30° e da parte di tutti gli enti; il
DURC è emesso prima dei 30 giorni se ci sono tutti gli esiti,
il 31° giorno se non c’è stata sospensione; il 46° se c’è stata
sospensione senza successivo inserimento dell’esito)
Utenze “esterne”
Con la nuova versione 4.0, gli utenti registrati come
stazioni appaltanti pubbliche, altre PA e SOA
devono accedere al servizio con il codice fiscale
(alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona
fisica) e non più con gli attuali “codici utente” che
iniziano, rispettivamente, con “SA” “PA” e “SOA”.
Pertanto, al primo accesso al sito, le stazioni
appaltanti pubbliche, le altre PA e le SOA, già
registrate sull’attuale versione, devono eseguire le
operazioni richieste dal sistema e modificare la
password (cd. “riautenticazione”).
Utenze “esterne”
segue
Le nuove utenze SA, PA e SOA potranno essere
rilasciate solo in capo al dirigente/responsabile
della struttura che richiede l’utenza di accesso.
Le utenze SOA e PA nella versione 4.0 potranno
essere rilasciate esclusivamente dalla DC SIT Inail
e solo a determinate condizioni.
Le utenze SA, invece, continueranno ad essere
rilasciate da qualunque Sede Inail, Inps e Cassa
edile.
Utenze “interne”
Nel nuovo applicativo gli utenti dovranno accedere
con il proprio codice fiscale (alfanumerico), tranne
che per INAIL i cui operatori devono accedere con
“xf” e matricola.
Pertanto, al primo accesso alla versione 4.0, gli
operatori di INPS e Casse edili dovranno
“riautenticarsi”, utilizzando il percorso obbligato
proposto dal sistema, e modificare la password