Introduzione al nuovo Diritto privato

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Transcript Introduzione al nuovo Diritto privato

ISTITUZIONI
DI DIRITTO
ISTITUZIONI DIRITTO
PRIVATO PROF.MANTUCCI
PRIVATO
PROF.MANTUCCI
Sommario dei Moduli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Introduzione allo studio del diritto privato
I soggetti
La tutela dei diritti
Diritto di famiglia
Le successioni
I beni e i diritti sui beni
I contratti
Le obbligazioni
La responsabilità patrimoniale e la pubblicità
10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
11. Diritto dei contratti della Pubblica Amministrazione
12. Diritto privato del mercato (concorrenza, consumatori)
13.
Diritto privato della ricerca e dell’innovazione
13/04/2015
1
Introduzione al nuovo Diritto privato
Studio del diritto
Oggetto
Metodo
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
2
Studio del diritto
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggetto
Fonti del diritto
Testi idonei a prescrivere comportamenti
Costituzione e Leggi costituzionali
Atti normativi dell’Unione Europea
Leggi e atti aventi forza di legge
Leggi regionali
Regolamenti
Usi
Atti dell’autonomia privata
Ordinamento giuridico
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
3
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Costituzione
Legge fondamentale della Repubblica italiana
entrata in vigore il 1° gennaio 1948
composta da 139 articoli:
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Diritti e doveri dei cittadini (Parte I, artt. 13-54)
Ordinamento della Repubblica (Parte II, artt. 55-139)
Legge costituzionale
Legge contenente norme che si aggiungono a quelle della Costituzione o
che le abrogano o modificano
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
4
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Leggi e atti aventi forza di legge
Leggi ordinarie
Leggi e
Statuti
regionali
La legge deliberata dal Parlamento (art. 70 ss. Cost.)
Leggi emanate dalle Regioni e dalle Province autonome (Trento e
Bolzano)
Decreti Legge (D.L.)
Decreti legislativi
(D.Lgs.)
Fonti emanate dal Governo in casi straordinari di necessità
e di urgenza (art. 77 Cost.)
Fonti emanate dal Governo in base ad una legge delega
del Parlamento (art. 76 Cost.)
Referendum abrogativo
Abrogazione della legge con voto popolare (art. 75 Cost.)
Sentenze della Corte Costituzionale
Sentenze sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge (art. 134 Cost.)
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
5
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Regolamenti
Fonti secondarie emanate dal Governo
(v. art. 17 della Legge 400 del 1988)
A seconda del soggetto che li emana si distinguono in:
regolamenti del Presidente del Consiglio o regolamenti interministeriali
(D.P.C.M.)
regolamenti ministeriali (D.M.)
A seconda del contenuto si distinguono in:
regolamenti di esecuzione
regolamenti di attuazione e integrazione
regolamenti indipendenti
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
6
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
USI
Gli usi sono efficaci solo se richiamati dalle leggi o dai regolamenti
(art. 8 prel.)
Gli usi sono richiamati a proposito dei contratti (art. 1374 c.c.)
Si presume che esistano se pubblicati nelle raccolte ufficiali della CCIAA
(art. 9 prel.)
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
7
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Atti di autonomia privata
Manifestazioni di volontà che regolano i rapporti tra i soggetti
nei casi previsti dalla legge:
Contratti
Atti unilaterali
Questi atti dettano regole autonome, in quanto i soggetti
“possono liberamente determinare il contenuto…nei limiti imposti dalla legge”
(cfr.art. 1322 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
8
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Atti giuridici dell’Unione Europea
Trattati costituzionali
Testi giuridici elaborati dalle
Istituzioni
Testi giuridici degli Stati membri
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
9
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Atti giuridici dell’Unione Europea
Introduzione al nuovo Diritto privato
Trattati costituzionali
Trattati
Trattato CECA
Trattato CE
Trattato EURATOM
Trattato di fusione degli esecutivi
Atto Unico
Trattato UE
Trattato di Amsterdam
Trattato di Nizza
Carta dei diritti fondamentali
Costituzione per l’Europa
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
10
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Atti giuridici dell’Unione Europea
Introduzione al nuovo Diritto privato
Testi elaborati dalle Istituzioni
Regolamenti
Il regolamento (articolo 249, p. 1, c. 2, TCE):
• ha portata generale
• è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
• direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Decisioni
Le decisioni (articolo 249, p. 1, c. 4, TCE):
•Sono dirette a soggetti determinate
•sono obbligatorie in tutti i loro elementi
• sono obbligatorie per i destinatari
Direttive
Le direttive fissano un obiettivo da raggiungere da parte degli Stati
membri entro un certo tempo (articolo 249, p. 1, c. 3, TCE):
Sentenze del giudice comunitario
Sentenze che abrogano testi giudici emanati da altre Istituzioni (art. 230 TCE)
Sentenze interpretativi a seguito di rinvio pregiudiziale (art. 238 TCE)
Elaborazione di principi generali (art. 288 TCE)
Fonti atipiche
13/04/2015
Comunicazioni, Libri bianchi, Libri verdi, Raccomandazioni, ecc.
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
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UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Fonti del diritto
Atti giuridici dell’Unione Europea
Introduzione al nuovo Diritto privato
Testi giuridici degli Stati membri
Articolo 10 Trattato CE:
Gli Stati adottano tutte le misure di carattere generale e
particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi
derivanti dal Trattato e dagli atti delle Istituzioni
Per l’Italia
Legge “La Pergola”:
-Legge comunitaria
-Altri atti
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
12
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Principi di costruzione dell’ordinamento
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto tra le fonti
La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza la fonte inferiore
non può contraddire quelle superiori.
Gerarchia
I livello. Fonti costituzionali (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
II livello. Fonti legislative, dette anche fonti primarie (leggi, decreti legge e decreti legislativi);
III livello. Fonti regolamentari, dette anche fonti secondarie (regolamenti del Governo, degli enti
locali).
IV livello: atti di autonomia privata
Principio di prevalenza del diritto UE – cfr. art. 10 TCE
Successione delle leggi nel tempo
Le fonti possono essere modificate e abrogate dalle fonti successive (art. 15 prel.)
Specialità
Le fonti speciali derogano a quelle generali (cfr. art. 14 prel.)
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
13
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
La struttura delle fonti: l’articolo
rubrica
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore ed il creditore devono comportarsi
secondo le regole della correttezza.
comma
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
14
UD 1: l’oggetto dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
La struttura delle fonti: libri, titoli, capi
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le
regole della correttezza.
FONTE: IL CODICE CIVILE (legge)
LIBRO QUARTO DELLE OBBLIGAZIONI
TITOLO PRIMO Delle obbligazioni in generale
CAPO I Disposizioni preliminari
Art. 1173 Fonti dell’obbligazione
Art. 1174 Carattere patrimoniale dell’obbligazione
Art. 1175 Comportamento secondo correttezza
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
15
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggetto
Ordinamento giuridico
Senso
Art. 12 prel.
Alla legge non può essere attribuito altro senso che quello fatto palese
dal significato proprio delle parole in connessione tra loro e dall’intenzione del
legislatore
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
16
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Metodo
Senso
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Significato proprio delle parole in connessione tra di loro
Intenzione del legislatore
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
17
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Metodo
Senso
(art. 12 prel.)
Se la controversia non può essere decisa con una precisa disposizione
Disposizioni che regolano
casi simili e materie analoghe
Se il caso rimane ancora dubbio
Principi generali
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
18
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Metodo
Principi generali
Principi fondamentali
Clausole generali
Princ. Fond. + Parte I Cost. italiana
Parte II Cost. Europa
Conv. dir. uomo e libertà fondamentali
Esempi:
Buona fede
Ingiustizia del danno
Equità
Permanenze
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
19
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Metodo
Principi generali
L’equità si configura come la
permanenza
che consente all’interprete
l’aplicazione, l’adattamento o, ove
possibile, la disapplicazione della
regola giuridica (sia essa autonoma o
eteronoma) alla fattispecie concreta,
tenendo presente tutte le circostanze
ad essa attinenti e gli interessi
fondamentali in giuoco.
13/04/2015
Clausole generali
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
Esempi:
Equità
20
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Metodo
Principi generali
La buona fede in ambito contrattuale
si configura come la permanenza
che consiste in una generica
correttezza etica richiesta ai privati
che si concreta essenzialmente nel
rispetto delle regole dettate dalla
coscienza comune in relazione alla
salvaguardia di interessi altrui
13/04/2015
Clausole generali
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
Esempi:
Buona fede
(oggettiva)
21
Studio del diritto
UD 2: il metodo dello studio del diritto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Lo studio del diritto dà origine a diverse discipline
che si distinguono soprattutto per le fonti prese in considerazione
Diritto pubblico: studia le fonti che disciplinano la formazione, l'organizzazione e
l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso
in cui questi agiscano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in
veste di pubblica autorità
Diritto penale: studia le fonti che prevedono una pena che unisce determinati
comportamenti che vengono definiti reati.
Diritto amministrativo : studia le fonti che regolano l'attività amministrativa dello
Stato in tutti i suoi molteplici aspetti (la c.d. Pubblica Amministrazione), regolandone
il funzionamento, i poteri, l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme degli atti, la
tutela e i rapporti con i singoli cittadini.
Diritto commerciale : studia le regole che disciplinano le azioni di coloro che
svolgono professionalmente attività economiche e di coloro che interagiscono in
questi rapporti commerciali quali le imprese e le società.
Diritto processuale : studia le regole che regolano e disciplinano i diversi
procedimenti davanti ai giudici inerenti le controversie relative all’applicazione del
diritto civile, penale e amministrativo.
13/04/2015
…
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
22
UD 3: il diritto privato
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritto privato
L’oggetto principale di studio del diritto privato
è il
Codice Civile
Approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262
+
Leggi speciali
Leggi modificative
Diritto privato dell’Unione Europea
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
23
UD 3: il diritto privato
Diritto privato
Introduzione al nuovo Diritto privato
Struttura del
Codice Civile
Disposizioni sulla legge in generale
Libro I - Delle persone e della famiglia
Libro II - Delle successioni
Libro III - Della proprietà
Libro IV - Delle obbligazioni
Libro V - Del lavoro
Libro VI - Della tutela dei diritti
Disposizioni di attuazione e transitorie
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
24
UD 3: il diritto privato
Diritto privato
Introduzione al nuovo Diritto privato
Materie oggetto del diritto privato
e collocazione nel Codice Civile
i soggetti di diritto ed i rapporti familiari → Libro primo
le successioni → Libro secondo
i diritti reali → Libro terzo
le obbligazioni e le fonti delle obbligazioni → Libro quarto
il patrimonio → Libro sesto
13/04/2015
Modulo – 1. Introduzione al diritto privato
25
Introduzione al nuovo Diritto privato
SITUAZIONI GIURIDICHE
SOGGETTIVE
SOGGETTI DI DIRITTO
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
26
Introduzione al nuovo Diritto privato
Fattispecie
UD 1: le situazioni soggettive
Rapporto giuridico
Relazione tra due o più soggetti rilevante
per l’ordinamento giuridico
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
27
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Posizione di un soggetto nell’ambito del rapporto giuridico
a tutela di un interesse protetto dall’ordinamento
Interesse: valore considerato
rilevante per l’ordinamento
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
28
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
TIPI
Attive
Passive
13/04/2015
•
•
•
•
•
Diritto soggettivo
Diritto potestativo
Interesse legittimo
Potestà
Altre situazioni
•
Obbligo
•
•
Dovere
Soggezione
•
Onere
Modulo – 2. I soggetti
Pretesa
Facoltà
Modi di esercizio
delle situazioni
Dare
Fare
Non fare
Dare e fare
Di astensione
29
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
COSTITUZIONE
Acquisto del diritto
A titolo originario
A titolo derivativo
Possesso vale titolo
Usucapione
Successione a titolo
universale
Successione a titolo
particolare
Compravendita
Eredità
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
30
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
L’abuso del diritto
• Le situazioni soggettive non devono
essere esercitate in modo incoerente con
l’ordinamento e cioè in violazione: dei
diritti degli altri soggetti e dei principi
fondamentali (es. buona fede, solidarietà)
• V. es. articolo 833 c.c.
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
31
UD 1: le situazioni soggettive
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritto Soggettivo
Potere di agire (facultas agendi - ágere licère) per la
soddisfazione di un proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico
1. Facoltà di utilizzare un bene (es.: diritto di proprietà), a
cui corrisponde un dovere generico di astensione a
carico di ogni altro soggetto.
2. Pretesa ad un determinato comportamento da parte di
altri (es.: credito), a cui corrisponde l’obbligo di fare,
non fare, dare ovvero di fare e dare.
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
32
UD 1: le situazioni soggettive
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Assoluti
DIRITTI
Conferiscono al titolare un
potere che può essere fatto
valere nei confronti di
tutti gli altri soggetti
dell’ordinamento.
• Diritti della personalità
• Diritti reali
• Diritti su beni immateriali
13/04/2015
Relativi
Il potere concesso può
essere fatto valere dal
titolare solo verso
determinati soggetti.
Modulo – 2. I soggetti
Diritti di credito
33
UD 1: le situazioni soggettive
DIRITTI ASSOLUTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritti della personalità
Diritti soggettivi che hanno ad oggetto attributi
essenziali della persona umana
Assoluti
Personali
Essenziali
Non patrimoniali ed inalienabili
13/04/2015
Imprescrittibili
Modulo – 2. I soggetti
34
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI DELLA PERSONALITÁ
• Alla vita ed all’integrità fisica (art. 32 Cost., art. 5 c.c.)
• Al nome (art. 7 c.c.)
• All’onore
• Alla riservatezza e protezione dei dati (d.lgs. 196/03)
• All’immagine
• All’identità personale e sessuale
• …
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
35
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI
UD 1: le situazioni soggettive
Diritti che un soggetto ha su una cosa
Immediatezza: il titolare può esercitare il
diritto senza cooperazione altrui
Assolutezza: il diritto può farsi valere nei
confronti di tutti
Caratteri
Tipicità
Diritto di seguito: azioni esperibili verso
chiunque (es.: successivi proprietari)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
36
UD 1: le situazioni soggettive
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Onere
Quando ad un soggetto è attribuito un potere,
subordinato al compimento di determinati atti
Il dovere di tenere un dato comportamento non è dettato
nell’interesse altrui (obbligo) ma per un interesse proprio
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
37
UD 1: le situazioni soggettive
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritto potestativo
Potere di determinare cambiamenti a proprio vantaggio
della situazione giuridica di un altro soggetto che
rispetto a tale potere è in una posizione di soggezione
Es. Recesso contrattuale (art. 1373 c.c.)
Situazione soggettiva passiva conseguente.
Consiste in una soggezione e cioè nel
dover sopportare l’esercizio dell’altrui
diritto potestativo
Es.: Sopportare il recesso della controparte
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
38
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Potestà
Potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione
di interessi che non fanno capo direttamente a lui
Es. Potestà genitoriale (art. 316 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
39
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Interesse legittimo
Pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa
(della P.A.)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
40
UD 1: le situazioni soggettive
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
altre situazioni
Interesse diffuso
Interesse ai beni della vita
comune ad una pluralità di soggetti
è privo di un titolare esclusivo o di più titolari appartenenti a una collettività determinata
esempio: l’ambiente
Interesse collettivo
Interesse attribuito ad una collettività organizzata
ed esercitato da un ente esponenziale
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
41
UD 1: le situazioni soggettive
Introduzione al nuovo Diritto privato
SOGGETTI DI DIRITTO
Persone fisiche
Soggetti diversi dalle persone fisiche
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
42
PERSONE FISICHE
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Capacità giuridica
Attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e
di doveri, cioè centro autonomo di imputazione
di situazioni giuridiche soggettive attive e/o passive
Acquisto
Nascita
(art. 1)
Concepimento
Perdita
13/04/2015
morte
Separazione dal corpo
della mamma
Nascituro
concepito
Nascituro non
concepito
Estinzione diritti
Modulo – 2. I soggetti
43
PERSONE FISICHE
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Capacità di agire
Capacità di manifestare validamente la propria volontà
per acquistare, modificare o estinguere situazioni
giuridiche soggettive.
Acquisto
maggiore età (salvo matrimonio,
riconoscimento figlio naturale e lavoro) (art. 2)
emancipazione
per matrimonio
Perdita
13/04/2015
limitata
capacità
morte
interdizione
Modulo – 2. I soggetti
44
UD 2: le persone fisiche
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ
Introduzione al nuovo Diritto privato
Limitazioni assolute
Minore età
Incapacità di agire totale per
capacità
Atti giuridici
in senso stretto
•Atti negoziali
•Capacità di stare in giudizio
Potestà genitoriale
o
Tutela
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
Annullabilità
45
UD 2: le persone fisiche
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ
Introduzione al nuovo Diritto privato
Limitazioni assolute
Interdizione
giudiziale
Maggiorenne in abituale stato di infermità
mentale
Incapacità di
agire totale
tutore
Sentenza
(salvo che siano
annullabilità
costitutiva
autorizzati taluni
atti
atti di ordinaria
amm.)
Interdizione
legale
Pena accessoria per la condanna all’ergastolo
o a più di 5 anni per reato doloso
Incapacità per atti patrimoniali
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
annullabilità
curatore 46
UD 2: le persone fisiche
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ
Introduzione al nuovo Diritto privato
Limitazioni parziali
Inabilitazione
•Infermità mentale non grave
•Prodigalità
•Abuso di sostanze stupefacenti
ed alcool
•Menomazioni psicofisiche
Sentenza
costitutiva
Incapacità di agire limitata agli
atti eccedenti l’ordinaria amm.
(salvo che siano autorizzati taluni
atti eccedenti l’ord. amm.)
curatore
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
annullabilità
47
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
LIMITAZIONI DELLA CAPACITÁ
Incapacità
naturale
Incapacità di intendere e di volere,
anche transitoria, dovuta ad una
qualsiasi causa
Annullabilità
(art. 428 c.c.)
Atti unilaterali:
Altri atti: basta
quando vi è grave Contratti: bisogna
dimostrare l’incapacità
pregiudizio per
dimostrare la mala
l’autore
fede dell’altro
contraente
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
48
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI
INCAPACI
Potestà genitoriale
Amministrazione di sostegno
Tutela
Curatela
13/04/2015
Modulo – 2. I sogetti
49
UD 2: le persone fisiche
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Potestà parentale
(art. 316 c.c.)
Potere-dovere dei genitori di proteggere, educare,
istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali
1. Cura dei beni
2. Cura della persona
13/04/2015
Atti di ordinaria amm. disgiuntamente
(rappresentanti) (art. 320)
Atti di straordinaria amm. congiuntamente e
con autorizzazione giudice tutelare
Usufrutto legale (art. 324)
sicurezza
salute
moralità
Modulo – 2. I soggetti
50
UD 2: le persone fisiche
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Amministrazione di sostegno
(art. 404 c.c.)
Assistenza di soggetti che non sono in grado di provvedere
ai propri interessi, ma non versano nelle condizioni
per l’interdizione o l’inabilitazione
Presupposti
Infermità di mente anche parziale o temporanea
Menomazione fisica o psichica
Scelta dell’amministratore
13/04/2015
Da parte del beneficiario
Da parte del giudice
Modulo – 2. I soggetti
51
UD 2: le persone fisiche
ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Amministrazione di sostegno
Procedimento
Ricorso al
giudice tutelare
Sente personalmente
l’interessato e
Effetti
13/04/2015
Interessato
Soggetti del 417
Resp. Serv. sanitari (406)
Nomina con decreto
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti
che non richiedono rappresentanza necessaria o
assistenza dell’amministratore
Annullabilità degli atti che violino leggi o prescrizioni del
giudice
Modulo – 2. I soggetti
52
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
I luoghi della persona
• Domicilio: art. 43 c.c., sede dei principali
generale
affari ed interessi
speciale
• Residenza: art. 43 c.c., luogo di dimora
abituale
• Dimora: luogo in cui si abita
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
53
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Soggetti diversi dalle
persone fisiche
Persone giuridiche
Altri soggetti
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
54
UD 2: le persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Soggetti diversi dalle
persone fisiche
Complesso organizzato di persone e di beni,
rivolto al perseguimento di uno scopo, a cui
la legge riconosce la qualità di soggetto di diritto
Per conseguire obiettivi che non
sarebbero raggiungibili da individui
singolarmente considerati
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
55
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Persone giuridiche
Tipi
Enti
associativi
Enti
amministrativi
• Associazioni
• Fondazioni
• Società
• Comitati
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
56
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Persone giuridiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Enti associativi
Complesso di persone fisiche organizzate
per il conseguimento di uno scopo comune
ASSOCIAZIONI
Lo scopo è di natura non prevalentemente
economica (es.: assoc. sportive o culturali)
SOCIETÁ
Prevale lo scopo di lucro o mutualistico
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
57
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Persone giuridiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Enti amministrativi
Complesso organizzato di beni destinati ad un
determinato scopo dalla volontà di uno o più fondatori,
in cui predomina l’elemento patrimoniale
FONDAZIONI
Un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per
perseguire uno scopo
COMITATI
Costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una
determinata finalità altruistica
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
58
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Persone giuridiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Costituzione
Associazioni
Fondazioni
1. Negozio di fondazione
1. Atto costitutivo
negozio unilaterale
contenente la volontà del
fondatore
2. Atto di dotazione
negozio plurilaterale in
forma di atto pubblico
2. Statuto
atto pubblico contenente
regolamentazione dell’ente
13/04/2015
negozio unilaterale
che attribuisce i beni
3. Statuto
Modulo – 2. I Soggetti
59
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
PERSONE GIURIDICHE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Riconoscimento statale
Essenziale per l’acquisto della personalità giuridica
Per concessione
Normativo
Per registrazione
13/04/2015
con decreto del P.d.R o del
Prefetto o con decreto regionale
con iscrizione nel registro delle imprese
(solo per società di capitali)
art. 39 Cost. (solo per i sindacati)
Modulo – 2. I soggetti
60
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
PERSONE GIURIDICHE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Capacità
GIURIDICA
illimitata e generale ad eccezione dei diritti e doveri
(personali) connessi alla fisicità
DI AGIRE
Mancando la fisicità agiscono mediante amministratori
(organi esecutivi) che realizzano la volontà
dell’assemblea sociale
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
61
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
PERSONE GIURIDICHE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Autonomia patrimoniale
Il patrimonio delle P.G. riconosciute è
nettamente distinto da quello dei
singoli componenti
I beni della P.G. appartengono a
questa e non ai suoi componenti
Il creditore del singolo non
lo è anche della P.G.
(nemmeno per la sua quota)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
Il creditore della P.G. non
può vantare credito verso i
soci (solo sulla quota)
62
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
PERSONE GIURIDICHE
Pubblicità dichiarativa
Iscrizione, da parte degli amministratori,
delle vicende fondamentali delle P.G.
nel registro regionale e prefettizio,
nel registro delle imprese [per le società]
fondamento
omissione
13/04/2015
Opponibilità ai terzi delle vicende
iscritte
Sanzioni
Inopponibilità
Modulo – 2. I soggetti
63
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Altri soggetti
Associazioni di persone dotate degli elementi delle
P.G. (persone, patrimonio e scopo), ma che non
hanno richiesto od ottenuto il formale
riconoscimento statale
L’ordinamento giuridico riconosce rilevanza
alla loro essenza
Fondo comune su cui
i creditori dell’ente
possono trovare
soddisfazione
13/04/2015
Autonomia
patrimoniale
imperfetta
Modulo – 2. I soggetti
Responsabilità solidale
e personale di chi ha
agito in nome e per
conto dell’ente 64
Le società
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Le società in generale
• Art. 2247 c.c.: Con il contratto di società
due o più persone conferiscono beni o
servizi per l'esercizio in comune di una
attività economica allo scopo di dividerne
gli utili.
• Società unipersonali: s.r.l. (D. Lgs.
88/1993) e s.p.a. (D. Lgs. 6/2003).
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
65
Le società
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Elementi essenziali
• Esercizio in comune dell'attività
economica
• Scopo di dividere gli utili (scopo
lucrativo).
• Conferimenti (denaro, beni in proprietà
o godimento, crediti, polizze
assicurative, fideiussioni bancarie,
opera).
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
66
Le società
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Introduzione al nuovo Diritto privato
Tipi di società
Società di persone:
• Società semplice
• Società in nome collettivo
• Società in accomandita semplice
Società di capitali:
•
•
•
•
•
Società per azioni
Società a responsabilità limitata
Società in accomandita per azioni
Società cooperative (scopo mutualistico: 2511 ss. c.c.)
Società di mutua assicurazione (2546 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
67
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Società Semplice (s.s.)
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggetto
Forma
Può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di attività economiche lucrative
non commerciali (2249, comma II, c.c.). In pratica, solo imprese agricole.
Il contratto non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei
beni conferiti, e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se
non è convenuto diversamente (artt. 2251, 2252 c.c.)
Diritti: a) diritto agli utili (2262 c.c.) e divieto del patto leonino (2265 c.c.); b)
diritto alla quota di liquidazione (2289 c.c.); c) diritto di partecipare alla gestione
sociale, direttamente (amministrazione disgiuntiva, 2257 c.c., o congiuntiva,
2258 c.c.) o indirettamente (socio non amministratore).
●
Status
Socio
Doveri: a) eseguire i conferimenti, se indeterminati, in parti uguali (2253 c.c.); b)
divieto di uso illegittimo delle cose sociali, salvo il consenso degli altri soci (2256
c.c.).
●
Responsabilità
•Nei confronti dei creditori sociali, i soci che hanno agito in nome e per conto della società
(e, salvo patto contrario, che deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei,
gli altri soci) rispondono solidalmente e illimitatamente (2267 c.c.).
•Beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale (2268 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
68
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Società in nome collettivo (s.n.c.)
Rinvio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggetto
Forma
Alle norme della società semplice se non diversamente disposto (2293 c.c.)
Può svolgere attività commerciale (2249, comma I e 2195 c.c.)
Atto pubblico, scrittura privata autenticata per l’iscrizione nel Registro Imprese
Atto costituivo
Generalità dei soci e indicazione di coloro che hanno poteri di amministrazione e
rappresentanza; Ragione, oggetto e sede sociale, Conferimenti dei soci, Prestazioni a cui sono
obbligati i soci d'opera; Norme sulla ripartizione degli utili e delle perdite,Durata della società
●
Responsabilità
Nella snc tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il
patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi (2291 c.c.). La responsabilità è
sussidiaria (2304 c.c.).
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della
quota del socio debitore (2305 c.c.; v. invece 2270 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
69
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rinvio
Alle norme della società in nome collettivo
Tipo di soci
Accomandanti
Accomandatari
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
70
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Società per Azioni (S.p.A.)
Introduzione al nuovo Diritto privato
Capitale
Forma
Nullità
Status
Socio
Min € 120.000 suddiviso in azioni
Atto pubblico
a) mancanza atto pubblico; b) Illiceità oggetto sociale; c) Mancanza di indicazioni
su denominazione, conferimenti, ammontare capitale sottoscritto, oggetto
sociale.
Diritti amministrativi: a) di partecipazione all'assemblea (2370, comma 1, c.c.) e
di voto (2351, comma 1, c.c.). Lo statuto può prevedere azioni senza diritto di
voto o con voto limitato a particolari argomenti (non oltre la metà del capitale
sociale).
Diritti patrimoniali: diritto al dividendo (2433 c.c.), alla ripartizione del residuo
attivo (2350 c.c.), di opzione (2441 c.c.)
Diritto di recesso: art. 2437 c.c.
Obbligo di eseguire il conferimento e le prestazioni accessorie.

Responsabilità
13/04/2015
Per le obbligazioni sociali risponde solo la società
Modulo – 2. I soggetti
71
UD 3: i soggetti diversi dalle persone fisiche
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
Introduzione al nuovo Diritto privato
Capitale
Rinvio
13/04/2015
Min € 10.000 suddiviso in quote
Alle norme sulla S.p.A. se non diversamente disposto
Modulo – 2. I soggetti
72
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Soggetti giuridici di diritto UE:
Il diritto UE prescrive:
-Mutuo riconoscimento e libertà fondamentali
-Armonizzazione
-Creazione di nuovi soggetti di diritto
-Regolamentazione dei soggetti di diritto
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
73
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Mutuo riconoscimento e libertà
fondamentali
Articolo 39 Trattato CE – Persone fisiche
Art. 39, par. 1, TCE :“La libera circolazione dei lavoratori
all’interno della Comunità è assicurata”.
Questa libertà di circolazione comporta “l’abolizione di
qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i
lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l’impiego, la
retribuzione e le altre condizioni di lavoro” (art. 39, par. 2,
TCE).
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
74
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Mutuo riconoscimento e libertà
fondamentali
Articolo 48 Trattato CE – Soggetti diversi
Implicito riconoscimento dei soggetti diversi dalle persone
fisiche
Proclamazione della libertà di movimento e di stabilimento
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
75
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Mutuo riconoscimento e libertà
fondamentali
Estensione della soggettività anche ai non lavoratori
- Nozione allargata di lavoratore (tirocinananti, pensionati,
familiari, ecc.)
- Soggetti considerati dalle norme dei Trattati (consumatori,
studenti, ricercatori, sportivi, turisti, ecc.)
Cittadinanza Europea
art. 17 del TCE, modificato dal TUE
“I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai
doveri previsti dal presente trattato”
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
76
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Mutuo riconoscimento e libertà
fondamentali
Estensione della soggettività anche alle non società
-Soggetti considerati dalle norme dei Trattati, che svolgono
attività culturale, politica, religiosa, sportiva, scientifica,
istruzione e formazione, ecc.
- Università
-Enti pubblici
-…
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
77
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Armonizzazione del diritto societario
Articolo 48 TCE
Riconoscimento reciproco delle forme societarie
Non discriminazione
I Direttiva
Pubblicità e nullità
II Direttiva
Modalità di costituzione
III e VI Direttive
Fusioni e scissioni
IV, VII e VIII Direttive
XI Direttiva
XII Direttiva
Redazione dei conti annuali e Revisori
Pubblicità della succursali
Società a responsabilità limitata con socio unico
Direttiva per le offerte pubbliche di acquisto
Reg.
CE 1606 del 19 luglio 2002 Applicazione dei principi contabili internaz
13/04/2015
78
Modulo – 2. I soggetti
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Nuovi soggetti di diritto:
GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico
SE – Societas Europaea
SCE – Societas Cooperativa Europaea
Associazione europea - AE
Fondazione europea - FE
Mutue europee - ME
13/04/2015
da definire
Modulo – 2. I soggetti
79
UD 3: i soggetti
UD
diversi
4: i soggetti
dalle persone
e il diritto
fisiche
UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
GEIE
Natura giuridica
Reg. 2137/85
Soggetto di diritto (con o senza personalità)
Oggetto sviluppare o facilitare l’attività economica dei suoi membri, di migliorare
i risultati di detta attività.
Soci 2 [persone fisiche + società + enti] di almeno 2 Stati membri
Non previsto
Capitale minimo:
Pubblicità
Registro previsto dalla legge nazionale +
GUCE (costituzione, chiusura))
Organi -Assemblea
-Organo amministrativo
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
80
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
S E
Reg. 2157/2001
Natura giuridica Società di capitale - persona giuridica a r.l.
Oggetto il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività
economiche e sociali dei propri soci
Soci
2[Spa + Srl] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri = SE Holding
2[Spa + Srl] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri per fusione
[Spa + Srl] per trasformazione
Capitale minimo: € 120.000,00
Pubblicità
Registro stabilito dalla legge nazionale + GUCE
-Assemblea
Organi -Organo di direzione + Organo di vigilanza (sistema dualistico)
-Organo amministrativo (sistema monistico)
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
81
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
SCE
Reg. 1453/2003
Natura giuridica cooperativa - persona giuridica a r.l.
Oggetto il soddisfacimento dei bisogni e/o la promozione delle attività
economiche e sociali dei propri soci
Soci
[5 persone fisiche + società] di almeno 2 Stati membri
[Società + altri enti] soggetti alla giurisdizione di 2 Stati membri
Trasformazione e fusione di cooperative con filiale in un altro Stato membro
Capitale minimo:
€ 30.000,00 variabile senza modifiche statutarie
Pubblicità Quella prevista dalla legge nazionale + GUCE (costituzione, chiusura)
-Assemblea (una testa un voto o un numero limitato di voti)
Organi -Organo di direzione + Organo di sorveglianza (sistema dualistico)
-Organo amministrativo (sistema monistico)
Regole particolari Destinazione disinteressata, riserve, utili, ristorni 82
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Regolamentazione dei soggetti
Consumatori
Imprese
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
83
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Regolamentazione dei soggetti
Consumatori
persone fisiche
che acquistano beni e servizi
per scopi non connessi ad un’attività professionale
Tutela della salute, tutela degli interessi economici
Normative: Disciplina dei contratti dei consumatori,
responsabilità del produttore, danni da prodotti, etichettatura, ecc.
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
84
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Regolamentazione dei soggetti
• Si considera impresa ogni entità, a
prescindere dalla forma giuridica
rivestita, che eserciti un’attività
economica
(Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, art. 1 dell’allegato)
• In particolare sono considerate tali gli enti pubblici, entità che
esercitano un’attività artigianale, gli non profit, i professionisti
Imprese
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
85
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Regolamentazione dei soggetti
Requisiti dimensionali
-< 250 dipendenti
-<50 milioni di fatturato
-<43 milioni di attivo
Indipendenza
-non associata
- non collegata
Raccomandazione 6/5/2003
Introduzione al nuovo Diritto privato
PiccolleMedieImprese
Imprese
13/04/2015
Modulo – 2. I soggetti
86
UD 4: i soggetti e il diritto UE
Gruppi di Imprese
Imprese collegate se:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli organi
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante
su un'altra
Imprese associate se:
non collegate ma una possiede una partecipazione compresa
tra il 25% e il 50% nell’altra
13/04/2015
Imprese
Modulo – 2. I soggetti
direttiva 83/349/CEE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Regolamentazione dei soggetti
87
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: prescrizione
Prescrizione e decadenza
13/04/2015
Modulo – 3. Tutela dei diritti
88
TUTELA DEI DIRITTI
UD 1: prescrizione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Prescrizione
Perdita del diritto soggettivo (art. 2934) per inerzia o
non uso da parte del suo titolare protrattasi per un
periodo di tempo determinato (dalla legge)
1. Diritto soggettivo che può essere esercitato
Presupposti
2. Mancato esercizio
3. Decorso di un periodo di tempo
Oggetto
13/04/2015
Tutti i diritti (art. 2934) tranne
Modulo – 3. Tutela dei diritti
Diritto di
proprietà
Diritti
indisponibili
89
UD 1: prescrizione
TUTELA DEI DIRITTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Prescrizione
Inderogabile (art. 2936)
disciplina
Irrinunciabile (art. 2937)
Non opera automaticamente (deve essere opposta)
(art. 2938)
Decorre dal giorno in cui il diritto si può far
valere (art. 2935)
1. Ordinaria
10 anni quando la legge non dispone
diversamente (20 per dir. Reali di
godimento)
durata
2. Breve
13/04/2015
meno di 10 anni (es.: 2 anni per l’azione di
risarcimento danni da circolazione stradale)
Modulo – 3. Tutela dei diritti
90
UD 1: prescrizione
TUTELA DEI DIRITTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Prescrizioni presuntive
funzione
Per l’esigenza di certezza del diritto, alcuni
diritti si presumono prescritti in tempi ridotti
6 mesi per il diritto
di albergatori ed osti
effetti
Inversione onere della prova
Ammesso solo il giuramento decisorio
13/04/2015
Modulo – 3. Tutela dei diritti
91
UD 1: prescrizione
TUTELA DEI DIRITTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Sospensione
sospensione
Effetti
13/04/2015
Quando si verifica una causa che
impedisce l’esercizio del diritto, ma
l’inerzia è giustificata dalla legge (casi
tassativi)
Il periodo di sospensione non si calcola
(è come una parentesi), e, cessata la
causa, la prescrizione riprende il suo
corso sommandosi a quella già trascorsa
Modulo – 3. Tutela dei diritti
92
UD 1: prescrizione
TUTELA DEI DIRITTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Interruzione
interruzione
1. Quando il titolare esercita il suo
diritto (es.: messa in mora)
2. Quando il diritto viene riconosciuto
dal soggetto passivo
Effetti
13/04/2015
Cessata la causa di interruzione la
prescrizione ricomincia a decorrere
dall’inizio
Modulo – 3. Tutela dei diritti
93
UD 2: decadenza
TUTELA DEI DIRITTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Decadenza
Perdita della possibilità di esercitare un diritto per
mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964)
presupposti
1. Decorso del termine
2. Mancato esercizio del diritto
tipi
1. legale
2. convenzionale
13/04/2015
Modulo – 3. Tutela dei diritti
94
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritto di famiglia
Oggetto
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
95
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Introduzione al nuovo Diritto privato
Diritto di famiglia
Oggetto
Rapporti familiari
Affinità
Matrimonio
Parentela
Filiazione
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
96
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Introduzione al nuovo Diritto privato
Matrimonio
Rapporto che obbliga i coniugi all’assistenza
reciproca
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
97
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Introduzione al nuovo Diritto privato
Filiazione
È il rapporto che intercorre tra i genitori
e i figli ed assegna ai primi il dirittodovere di istruirli ed educarli,
indipendentemente dalla loro
condizione di figli legittimi o naturali
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
98
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Introduzione al nuovo Diritto privato
Parentela
La parentela è il rapporto giuridico che
unisce
chi
discende
da
un
identico
capostipite
I parenti hanno l’obbligo degli alimenti
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
99
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Introduzione al nuovo Diritto privato
Affinità
L’affinità è il rapporto giuridico tra un
coniuge ed I parenti dell’altro
Gli affini hanno l’obbligo degli alimenti
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
100
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Rapporti familiari
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
Tutela
Struttura
Principi
Fonte
Contenuto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Caratteri comuni
101
UD 1: caratteri dei rapporti familiari
Rapporti familiari
una persona
fisica ha un
obbligo di
«mantenere»
un'altra
13/04/2015
La legge
Condizione
obbligato
Situazione
beneficiario
Ultrattività
Obbligazioni
No patrimoniali
Modulo – 4. Diritto di famiglia
Tutela
Struttura
Principi
Fonte
Contenuto
Introduzione al nuovo Diritto privato
Caratteri comuni
Rimedi
No
Sanzioni
102
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Matrimonio
Il matrimonio l'atto che ha per effetto principale l’instaurazione del rapporto giuridico di
coniugio
Per contrarre il matrimonio occorre:
•il raggiungimento dell'età minima;
•la capacità di intendere e di volere, per cui l'interdetto giudiziale non può contrarre
matrimonio;
•la mancanza di un vincolo matrimoniale precedente;
•la mancanza di determinati vincoli di parentela o affinità tra gli sposi;
•la mancanza del cd. impedimentum criminis;
•il decorso del tempo che del “lutto vedovile”
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
103
UD 2: il matrimonio
Matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Conseguenze
Rapporto di coniugio
Rilevanza per i rapporti familiari
Impedimento matrimoniale (art. 86 c.c.)
Presunzione di paternità (art. 231 c.c.)
Affinità (art. 78 c.c.)
Rilevanza per materie civilistiche
Sospensione della prescrizione (art. 2941, n. 1), c.c.)
Coniuge erede legittimo (art. 565 c.c.)
Successione nel contratto di locazione (art. 6, L. 392/1978)
Uso e Abitazione (artt. 1021 e 1022 c.c.)
Interdizione e inabilitazione (art. 417 c.c.)
Emancipazione
Rilevanza per altre materie giuridiche
13/04/2015
Diritto commerciale, Diritto fallimentare, Diritto industriale
104
Diritto processuale, Diritto penale
– 4. Diritto Diritto
di famiglia
Diritto Modulo
amministrativo,
previdenziale, Diritto tributario
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.):
- fedeltà
-assistenza e collaborazione
-coabitazione
-contribuzione ai bisogni della famiglia
Principio dell’accordo (art. 144 c.c.)
Intervento del giudice (art. 145 c.c.)
Separazione e divorzio (artt 150 ss. c.c.; L. 1 dicembre 1970, n. 898)
Regimi patrimoniali (artt. 159 ss. c.c.)
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
105
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.):
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono
gli stessi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e
materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia (art. 144 c.c.)
I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano della
famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
106
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Intervento del giudice (art. 145 c.c.)
In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento
del giudice il quale sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno,
dai figli conviventi che abbiano compiuti il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una
soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza
o degli altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e
congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione più
adeguata alle esigenze dell’unità e della vita della famiglia.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
107
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
I doveri matrimoniali (art. 143 c.c.):
- fedeltà
-assistenza e collaborazione
-coabitazione
-contribuzione ai bisogni della famiglia
Obblighi a contenuto mobile (v. “accordo ex art. 144”)
Obblighi senza sanzione nel caso di inadempimento
No violazione
Diritti assoluti
No inadempimento
contratto
modalità diverse dell’obbligo di
mantenimento
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
108
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Regimi patrimoniali necessari
(alternatività)
Comunione legale
Automaticità
Previsione legale
Separazione dei beni
La scelta può compiersi:
Davanti al Ministro di culto
Davanti all’Ufficiale di stato civile
Con Convenzione matrimoniale
Comunione convenzionale
La scelta può compiersi:
Con Convenzione matrimoniale
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
109
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Regimi patrimoniali
aggiuntivi
Fondo patrimoniale
13/04/2015
Impresa familiare
Modulo – 4. Diritto di famiglia
110
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
•Beni di proprietà prima del
matrimonio
•Beni acquistati per donazione o successione
•Beni per la professione
•Beni ottenuti come risarcimento
•Beni acquistati con il prezzo dei beni
personali
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
Aziende coniugali
Per i beni mobili e immobili registrati
L’esclusione va dichiara nell’atto di acquisto
Dall’altro coniuge
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
111
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
SI: acquisto diritto di
Aziende coniugali
proprietà,
di superficie, di abitazione,
di uso ed usufrutto di beni Il bene fa parte della comunione indipendentemente di chi
ha pagato la somma
mobili e immobili
???: acquisto diritti di
credito, diritti ad ottenere
l'adempimento di una
prestazione o obbligazione
nei confronti di uno o più
soggetti
determinati
13/04/2015
esempi:
-Preliminare per l’acquisto di
immobili
-Domanda di assegnazione
coop.edilizie
Modulo – 4. Diritto di famiglia
112
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
Aziende coniugali
Beni comuni de residuo
•stipendi e redditi professionali
•canoni di locazione di beni personali
•utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa
•risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio
•quote di società di persone (???)
•quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia
connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale (???)
•dividenti derivati da partecipazioni sociali
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
113
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Comunione legale
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
Aziende coniugali
Gestite da due coniugi
Gestite da un coniuge
Se costituite dopo il matrimonio:
i beni de residuo e gli incrementi
Se costituite dopo il matrimonio:
Fanno parte della comunione
Se costituite prima:
solo gli utili e gli incrementi
Se costituite prima:
solo gli utili e gli incrementi
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
114
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
•Beni di proprietà prima del
matrimonio
•Beni acquistati per donazione o successione
•Beni per la professione
•Beni ottenuti come risarcimento
•Beni acquistati con il prezzo dei beni
personali
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
Aziende gestite dai coniugi e
costituite dopo il matrimonio
amministrazione
obblighi gravanti sui beni
della comunione
Art. 180 c.c.
Amm.disgiunta
Amm.congiunta
Art. 189 c.c.
• Oneri dell’acquisto
• Carichi dell’amministrazione
• Spese della famiglia
• Ogni obbligazione congiunta
Art. 184 c.c.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
effetti derivanti dallo
scioglimento
115
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
•Beni di proprietà prima del
matrimonio
•Beni acquistati per donazione o successione
•Beni per la professione
•Beni ottenuti come risarcimento
•Beni acquistati con il prezzo dei beni
personali
amministrazione
Art. 180 c.c.
Amm.disgiunta
Amm.congiunta
Art. 184 c.c.
13/04/2015
Acquisti compiuti dopo il
matrimonio
Frutti dei beni non consumati
Oggetto
Proventi non consumati
Aziende gestite dai coniugi e
costituite dopo il matrimonio
Disporre dei crediti, esercitare il recesso,
prestare fideiussione, agire in revocatoria,
Surrogatoria, sequestro conservativo
La dichiarazione del coniuge non è di
Volontà ma perfeziona la dichiarazione
Dell’altro
Modulo – 4. Diritto di famiglia
116
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Presupposti
Procedimento
Ipotesi di scioglimento
automatico
Art. 191 c.c.
Scioglimento giudiziale
Art. 193 c.c.
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
117
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Presupposti
Ipotesi di scioglimento
automatico
Art. 191 c.c.
Scioglimento giudiziale
Art. 193 c.c.
13/04/2015
-assenza
-morte presunta
-annullamento, scioglimento, cessazione
degli effetti civili
-separazione personale
-mutamento convenzionale
-fallimento
Lo scioglimento può essere pronunciato
in caso di:
-interdizione
-inabilitazione
-cattiva amministrazione
-disordine negli affari
-pericolo degli interessi del coniuge
-inadempimento dell’obbligo di partecipazione
118
Modulo – 4. Diritto di famiglia
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Procedimento
Si deve individuare la “massa”
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
ciascun coniuge deve rimborsare le somme comuni,
il valore dei beni aggrediti dai creditori (v. Art. 189 c.c.)
Ciascun coniuge ha diritto a ricevere le somme personali
Si divide in parti uguali l’attivo e il passivo
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
Il coniuge che risulta creditore “preleva” il valore dal
denaro,dai beni mobili, dai beni immobili nell’ordine
Modulo – 4. Diritto di famiglia
119
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Procedimento
Si deve individuare la “massa”
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
occorre individuare
il valore della comunione
Sono fatte salve la disciplina
Contrattuale, successoria,ecc.
Modulo – 4. Diritto di famiglia
120
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Procedimento
v. Art.184 c.c.
Non si tratta di reintegrazione in forma specifica
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
ciascun coniuge deve rimborsare le somme comuni,
il valore dei beni aggrediti dai creditori (v. Art. 189 c.c.)
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
Ciascun coniuge ha diritto a ricevere le somme personali
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
Le somme da restituire sono quelle derivanti dall’utilizzo dei
Beni personali
Modulo – 4. Diritto di famiglia
121
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Procedimento
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
Non è una suddivisione in quote
Si divide in parti uguali l’attivo e il passivo
Modulo – 4. Diritto di famiglia
122
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Comunione legale
Scioglimento
Procedimento
Rimborsi e restituzioni
Art. 192 c.c.
Divisione dei beni
Art. 194 c.c.
Prelevamenti
Artt. 192, c. 5, c.c.
13/04/2015
Presunzione per i beni mobili
Il coniuge che risulta creditore “preleva” il valore dal
denaro,dai beni mobili, dai beni immobili nell’ordine
Modulo – 4. Diritto di famiglia
123
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Convenzioni matrimoniali
Separazione dei beni
Fondo patrimoniale
Comunione convenzionale
principi generali
Inderogabilità dei diritti
Concretezza
Formalità
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
124
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Convenzioni matrimoniali
Separazione dei beni
Fondo patrimoniale
Comunione convenzionale
Godimento e amministrazione separata
Ogni mezzo di prova per la proprietà
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
125
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Convenzioni matrimoniali
Separazione dei beni
Fondo patrimoniale
Comunione convenzionale
Godimento e amministrazione separata
Limitazioni riguardanti (art. 217 c.c.):
- mandato con procura
-procura senza mandato
-altre attività gestorie
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
126
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Convenzioni matrimoniali
Coniugi
Terzi
Amministrazione
Separazione dei beni
Fondo patrimoniale
Comunione convenzionale
Beni immobili
Oggetto
Mobili registrati
Titoli di credito
Alienazione
Esecuzione
Cessazione
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
127
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Convenzioni matrimoniali
Separazione dei beni
Fondo patrimoniale
Comunione convenzionale
Modifiche del regime di comunione
legale
Modifica regole su beni della comunione
Beni esclusi
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
128
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Regimi patrimoniali
(Art. 230-bis c.c.)
Impresa
familiare
…salvo che sia configurabile un diverso rapporto…
Il familiare che presta la sua attività in modo continuativo
13/04/2015
•Mantenimento
•Utili
•Incrementi
•Decisioni
•Intrasferibilità
Modulo – 4. Diritto di famiglia
129
UD 2: il matrimonio
Rapporto di coniugio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
1.Separazione
2. Divorzio
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
130
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione
Cessazione
- della comunione (art. 191 c.c.)
- del potere rappresentativo del coniuge in separazione (art. 217 c.c.)
- dell’attuazione dell’indirizzo concordato
Conversione dell’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in
Obbligo al mantenimento
Obbligo alimentare (in caso di addebito)
Assegnazione della casa coniugale
Effetti successori
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
131
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Obbligo al mantenimento
Presupposti
Misura
Modalità
Insufficienza dei mezzi
necessari a condurre un
tenore di vita uguale al
precedente
Redditi dell’obbligato
In denaro
Circostanze della
separazione
Godimento di un bene
non più in relazione alle
sostanze e alle capacità
di lavoro
ragioni della decisione
condizioni economiche
e personali
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
con il consenso dell’obbligato
(ma v. assegnazione della casa
coniugale)
132
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Obbligo al mantenimento - Casistica
Presupposti
Disparità economica
E’ richiesta l’impossibilità
di avere lo stesso tenore
L’addebito dell’obbligato
non è necessario
Decorre dalla domanda
13/04/2015
Misura
- Bisogna tener conto
dell’intero patrimonio
oltre che del reddito
- Non rileva acquiescenza
di un tenore di vita
più basso
- Convivenza more uxorio
- Precedenti accordi
-Fatti successivi
Modulo – 4. Diritto di famiglia
Modalità
Aumento se non disponibile
la casa coniugale
Diminuzione se disponibile
Casa coniugale
133
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Obbligo agli alimenti
Presupposti
Stato di bisogno
Misura
Modalità
Redditi dell’obbligato
In denaro
Circostanze della
separazione
Godimento di un bene
con il consenso dell’obbligato
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
134
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Mantenimento e Alimenti
Garanzie e conseguenze dell’inadempimento
Ipoteca legale (artt. 156 c. 5 e 2818 c. 1 c.c.)
Garanzie reali e personali (artt. 156 c. 4)
Inadempimento: conseguenze generali (art. 1218 c. 8)
Inadempimento: Sequestro e ordine a terzi (art. 156 c. 6 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
135
UD 2: il matrimonio
Rapporto di coniugio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Mantenimento e Alimenti
Mutamento dei provvedimenti
Art. 156 c. 7 c.c.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
136
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – giudiziale
Assegnazione della casa coniugale
Presupposti
di preferenza al coniuge a cui sia assegnata la prole (art. 155, c. 4, c.c.)
Nel caso in cui non ci sia prole non è detto che sia assegnata al coniuge
economicamente più debole. V. Assegno di mantenimento
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
137
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – consensuale
Obbligo al mantenimento e assegnazione della casa
Procedura
Misura
Accordo omologato
Modifiche anche non
omologate
Stabilita dai coniugi
Modalità
In denaro
Godimento di un bene
Limiti:
-l’interesse della prole
-i doveri di assistenza
Non si può applicare la disciplina sui contratti (nullità, annullabilità, simulazione)!!!
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
138
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione - di fatto
Nessun effetto economico-patrimoniale
V. Gli effetti dell’allontanamento:
-senza proposizione della domanda di separazione
-con domanda di separazione
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
139
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione – Riconciliazione
Gli effetti economico-patrimoniali della riconciliazione non sono automatici:
-la comunione non viene restaurata
-Le garanzie, le misure cautelari, l’esecuzione non sono revocate
automaticamente
-E’ opportuno chiedere la revoca del mantenimento e degli alimenti
-Non automatismo degli effetti successori in caso di addebito
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
140
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Separazione
Effetti successori
Con addebito
Senza addebito
Stessi diritti del coniuge
non separato (art. 548, c.1, c.c.)
13/04/2015
Assegno vitalizio
nel caso di alimenti
(art. 548, c. 2, c.c.)
Modulo – 4. Diritto di famiglia
141
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Divorzio
Aspetti economico-patrimoniali
Assegno di mantenimento
Alimenti
Assegnazione della casa coniugale
Effetti successori
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
142
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Divorzio
Assegno di mantenimento
Presupposti
Misura
Mancanza di mezzi adeguati
Impossibilità di procurarseli
Per ragioni obiettive (art. 5 l.div.)
Determinazione:
condizioni dei coniugi,
ragioni, contributo,..
Modalità
Somministrazione periodica
In un’unica soluzione
Indipendente dalla separazione
Ad es. Addebito
con il consenso del beneficiario
La sentenza deve stabilire un criterio di adeguamento alla svalutazione
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
143
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Divorzio
Assegno di divorzio
Revisione per sopraggiunti giustificati motivi
Art. 9 l.div.
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
144
UD 2: il matrimonio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di coniugio
Quiescenza e Scioglimento del matrimonio
Aspetti economico-patrimoniali
Divorzio
Effetti successori
Assegno (9-bis l.div.)
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
145
UD 3: la filiazione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di filiazione
Diritto di famiglia dopo la L. 151/1975
CURA DELL’INTERESSE DEL FIGLIO
DIRITTO PAIDOCENTRICO
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
146
UD 3: la filiazione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di filiazione
FILIAZIONE IN MATRIMONIO
FILIAZIONE FUORI DEL MATRIMONIO
CURA DELL’INTERESSE DEL FIGLIO
DIRITTO PAIDOCENTRICO
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
147
UD 3: la filiazione
Rapporto di filiazione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Scomparsa delle espressioni
madre (moglie) e padre (marito)
i GENITORI:
Concordano l’educazione, l’istruzione dei figli
Collaborano al mantenimento dei figli
(Artt. 147 e 316 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
148
UD 3: la filiazione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto di filiazione
le risorse dei genitori e degli ascendenti
devono essere diretti alla cura del minore
(art. 143 c.c.)
la separazione è pronunciata anche
nel caso di pregiudizio alla prole
(art. 151 c.c.)
CURA DELL’INTERESSE DEL MINORE
Il figlio è soggetto attivo del rapporto di filiazione:
-bisogna rispettare le inclinazioni del figlio nell’educazione (art. 147 c.c.)
-viene ascoltato nel caso di contrasti tra genitori (artt. 316 e 145 c.c.)
-può chiedere il disconoscimento della paternità (art. 244 c.c.)
-Il minore deve contribuire ai bisogni e al mantenimento (art. 315 c.c.)
scissione tra cura e rapporto di filiazione
Per es.: art. 148 c.c. (ascendenti), L. 184/1983 (affidamento), L. 285/1997
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
149
Introduzione al nuovo Diritto privato
SUCCESSIONI
per causa di morte
Trasmissione dei rapporti giuridici di una
persona a seguito della sua morte
Ordinaria
II Libro C.C.
Anomala
Testamentaria
Legale
Legale
Per atto di autonomia
privata
Legittima
13/04/2015
Necessaria
Parte generale – 5. Le succesioni
150
Introduzione al nuovo Diritto privato
SUCCESSIONE
Anomala
Ipotesi di successione anomala legale
Indennità di liquidazione (art. 2122 c.c.)
Pensione di reversibilità (art. 9 L.Div.)
Assegno di mantemento (art. 9-bis L.Div.)
 Successione nell’impresa agraria e nel contratto
di affitto del fondo rustico (Art. 49 L. 203/1982)
Successione nel contratto di locazione
(art. 6 L. 392/1978 e Corte cost. n. 404/1988)
13/04/2015
Parte generale – 5. Le succesioni
151
Introduzione al nuovo Diritto privato
PATTI SUCCESSORI
È NULLA OGNI CONVENZIONE CON CUI
TALUNO DISPONE DELLA
PROPRIA SUCCESSIONE (fatto salvo art. 768 bis)
• Dispositivi dei diritti spettanti
ACCORDI
• Istitutivi della propria successione
• Rinunziativi dei diritti spettanti
1) evitare aspettative della morte del de cuius
RAGIONI 2) tutelare la libertà di disporre sino alla fine
13/04/2015
Parte generale – 5. Le succesioni
152
Introduzione al nuovo Diritto privato
PATTI SUCCESSORI
Articolo 768-bis (Nozione). - E' patto di famiglia il
contratto con cui, compatibilmente con le
disposizioni in materia di impresa familiare e nel
rispetto delle differenti tipologie societarie,
l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte,
l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie
trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad
uno o piu' discendenti.
Legge 55/2006
13/04/2015
Parte generale – 5. Le succesioni
153
Introduzione al nuovo Diritto privato
SUCCESSIONE
Ordinaria
13/04/2015
A titolo
universale
A titolo
particolare
eredità
legato
Parte generale – 5. Le succesioni
154
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
ELEMENTI
• MORTE di un soggetto
• LA LEGGE
• TESTAMENTO
: causa della
successione
: titolo della successione
TRASMISSIONE dei rapporti giuridici da un
soggetto ad un altro
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
155
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
SUCCESSIONE
a titolo UNIVERSALE
L’erede succede nell’universalità o in una quota
del patrimonio del de cuius
Successione nel possesso
Responsabilità per debiti del de cuius
Confusione dei patrimoni
Necessità dell’accettazione
Fenomeno necessario
Non può essere a termine
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
156
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
SUCCESSIONE
a titolo PARTICOLARE
Il legatario succede al de cuius in uno o più
rapporti determinati o diritti reali, non
Intesi come quota del patrimonio
Non si succede nel possesso
Non si ha responsabilità per debiti ereditari
Non si ha confusione dei patrimoni
Non è necessaria l’accettazione
Il legato può essere a termine
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
157
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
OGGETTO
RAPPORTI GIURIDICI
PATRIMONIALI
1. Diritti assoluti e relative azioni
2. D. obbligatori (tranne intuitus personae)
3. D. reali e relative azioni
Si estinguono tutti i rapporti non patrimoniali
di natura strettamente personale
1. Diritti derivati
Caratteri fondamentali
13/04/2015
2. Patrimonialità
Modulo – 5. Le succesioni
158
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
APERTURA DELLA
SUCCESSIONE
A. ALL’EVENTO MORTE
B. NELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DE CUIUS
1. VOCAZIONE: chiamata all’eredità
2. DELAZIONE: offerta dell’eredità
Il delato può
Accettare
Non accettare
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
159
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
VOCAZIONE
CHIAMATA ALL’EREDITÁ
Fondamento della successione
Titolo in base a cui si succede
Può aversi
per legge: successione legittima
e/o
per testamento: successione testamentaria
È l’aspetto soggettivo (designazione)
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
160
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
DELAZIONE
OFFERTA DELL’EREDITÁ
Aspetto dinamico della vocazione
Coincide o succede la vocazione
Solo a favore dei CAPACI DI SUCCEDERE
È l’aspetto oggettivo (offerta)
13/04/2015
Modulo – 4. Diritto di famiglia
161
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
CAPACITÁ DI
SUCCEDERE
Capacità di essere titolare dei rapporti giuridici
attivi e passivi facenti parte del
patrimonio del de cuius
•Presupposto della vocazione
•Aspetto della capacità giuridica
•Non coincide con la capacità di agire
(necessaria per accettare)
•Capaci anche le P.G.
•Si valuta al momento dell’apertura della s.
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
162
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
CAPACITÁ DI
SUCCEDERE
SUCC.
LEGITTIMA
Capaci di succedere tutti i nati e/o
concepiti al tempo dell’apertura della
successione (concepito: chi nasce entro 300
gg. dalla morte)
SUCC.
NECESSARIA
13/04/2015
Possono ricevere tutti i nati, concepiti o
non ancora concepiti (concepturus: solo se
figli di persona vivente al tempo dell’apertura
della successione)
Modulo – 5. Le succesioni
163
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
CAPACITÁ DI
SUCCEDERE
INCAPACITÁ
Categorie di soggetti che non possono per
alcun motivo essere delate: es. notaio che ha
ricevuto il testamento
INDEGNITÁ
13/04/2015
Causa di esclusione dalla successione (non
della capacità) per attentati alla persona
del de cuius. GIUDIZIALE
Modulo – 5. Le succesioni
164
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
ACCETTAZIONE
PURA E SEMPLICE:
1. Confusione tra patrimoni
ACCETTAZIONE
2. Responsabilità per debiti
del de cuius
BENEFICIO D’INVENTARIO:
FORMA
• Espressa
• Tacita
13/04/2015
• Presunta
1. NO confusione
2. Responsabilità limitata per
debiti limitata al valore del
patrimonio
Modulo – 5. Le succesioni
165
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
BENEFICIO
D’INVENTARIO
Accettazione espressa che comporta limitazione di
responsabilità dell’erede per debiti ereditari
fino alla concorrenza del valore dell’eredità
• Inventariare i beni ereditari già posseduti
entro 3 mesi dall’apertura della successione
e decidere se accettare entro 40 gg.
Erede
deve
• Inventariare i beni ereditari di cui non ha il
possesso entro 3 mesi dall’accettazione e
decidere se accettare entro 40 gg.
13/04/2015
Altrimenti diventa
PURA E SEMPLICE
Modulo – 5. Le succesioni
166
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
SEPARAZIONE BENI
Istituto di tutela per i creditori del de cuius contro
le conseguenze della confusione del suo
patrimonio con quello dell’erede
Legittimati:
Creditori del de cuius
Legatari
13/04/2015
Ottengono la preferenza nella
soddisfazione del proprio
diritto sui beni ereditari nei
confronti di chi non la chiede
e dei creditori dell’erede
Modulo – 5. Le succesioni
167
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
ACQUISTO
DELL’EREDITÁ
ACCETTAZIONE
DETERMINA L’ACQIUSTO
DELL’EREDITÁ DA PARTE DEL
DELATO
• Diritto potestativo che si manifesta con un atto
giuridico unilaterale
• Effetto retroattivo
• Si prescrive in 10 anni
13/04/2015
• NON può essere parziale NÉ condizionata
Modulo – 5. Le succesioni
168
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
RINUNCIA
Negozio mediante cui il delato dichiara
di non volere accettare il
diritto di succedere
• CESSANO gli effetti della delazione
• Non può essere parziale
• Deve essere fatta personalmente
• Può essere revocata
• Può dare luogo a sostituzione, rappresentazione,
accrescimento o devoluzione
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
169
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
EREDITÁ GIACENTE
Se il delato non accetta subito l’eredità e non è già
nel possesso dei beni ereditari, il tribunale procede
alla nomina di un curatore su istanza degli interessati
CURATORE DELL’EREDITÁ
1. vocazione e delazione
PRESUPPOSTI
2. mancata accettazione
3. no possesso dei beni ereditari
EREDITÁ VACANTE: quando non ci sono più delati
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
170
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
SOSTITUZIONE
ORDINARIA
Il testatore istituisce l’erede o il legatario, ma indica
anche un SOSTITUTO che subentra all’ISTITUITO
qualora non possa o non voglia accettare
• aspettativa di delazione per il SOSTITUTO
• Delazione CONDIZIONATA alla rinuncia
dell’ISTITUITO
• Prevale su rappresentazione ed accrescimento
• SOSTITUTO subentra all’ISTITUITO nei medesimi
13/04/2015
171
diritti
e
doveri
Modulo – 5. Le succesioni
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
SOSTITUZIONE
FEDECOMMISSARIA
Il testatore impone all’istituito di conservare i beni,
affinché alla sua morte possano passare
automaticamente al SOSTITUITO indicato
• Due soggetti chiamati sugli stessi beni
• Obbligo di conservare i beni
• SOSTITUITO subentra all’ISTITUITO solo alla sua morte
• ISTITUITO: solo discendente o coniuge interdetto
• SOSTIUITO: solo persona o ente che ha avuto cura
dell’istituito
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
172
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
RAPPRESENTAZIONE
I discendenti legittimi e naturali SUBENTRANO
nel luogo e nel grado dell’ascendente il
quale non possa o non voglia accettare
• Delato non accetta
• Manca un SOSTITUTO
• Subentrano i discendenti
• In caso di DIVISIONE: per stirpe
• Prevale sull’accrescimento
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
173
UD 1: successione legale
Introduzione al nuovo Diritto privato
ACCRESCIMENTO
In caso di vocazione di più persone, se una non può
o non vuole accettare, la sua parte va ad
accrescere quella degli altri chiamati
• Uno dei delati non accetta
• Non vi è volontà contraria del testatore
• Non c’è rappresentazione
• La sua PARTE viene ad essere divisa tra i restanti
delati
13/04/2015
• Per la parte che si accresce non c’è bisogno di
accettazione
Modulo – 5. Le succesioni
174
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: successione legale
AZIONI A DIFESA
Dell’erede
PETIZIONE DI
EREDITÁ
Ottenere il riconoscimento
della qualità di erede contro
chi possiede i beni del
patrimonio ereditario a titolo
di erede o senza titolo
•Possessorie
ALTRE
AZIONI
13/04/2015
•Cautelari
•Azioni iniziate dal de cuius175
Modulo – 5. Le succesioni
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
SUCCESSIONE
TESTAMENTARIA
SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLA
VOLONTÁ DEL DE CUIUS
ESPRESSA CON TESTAMENTO
TESTAMENTO
13/04/2015
Atto unilaterale revocabile di
disposizione del proprio patrimonio
con efficacia dal momento in cui si
cessa di vivere
Espressione dell’autonomia privata
176
mortis causa
Modulo – 5. Le succesioni
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
NEGOZIO GIURIDICO PATRIMONIALE
UNILATERALE TIPICO
elementi
1. Volontà
2. Causa
3. Contenuto
4. Motivi
5. Forma
• Condizione
elementi
accidentali
13/04/2015
• Termine
• modus
Modulo – 5. Le succesioni
177
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
VOLONTÁ
•
•
certezza sul destinatario e sul contenuto
•
•
13/04/2015
provenienza dal de cuius
completezza del contenuto
Può comunque essere modificata dal testatore
Modulo – 5. Le succesioni
178
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
CAUSA
• È sempre TIPICA
• È l’attribuzione di beni fatta dal testatore per il
tempo in successivo alla sua morte
• L’attribuzione avviene a titolo di liberalità
• La morte attiene strettamente alla causa del
testamento
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
179
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
CONTENUTO
• Di regola ha natura patrimoniale
• Istituzione degli eredi
• Attribuzione di legati
• Può avere anche natura NON patrimoniale (es.
riconoscimento figlio naturale) – Contenuto atipico
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
180
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
MOTIVI
• Sono normalmente irrilevanti
• Motivo erroneo è causa di annullamento se sia
stato il solo a determinare il testatore
• Motivo illecito è causa di nullità se sia stato il solo a
determinare il testatore
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
181
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
TESTAMENTO
FORMA
• È valido solo in una delle forme solenni previste
dalla legge
• OLOGRAFO: scritto, datato e firmato dal
testatore
• PUBBLICO: redatto da notaio alla presenza di 2
testimoni
• SEGRETO: redatto su apposita scheda consegnata
a notaio in presenza di testimoni
13/04/2015
182
Modulo – 5. Le succesioni
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
DESTINATARIO
TESTAMENTO
PER
RELATIONEM
13/04/2015
deve essere persona certa (altrimenti
la disposizione è nulla)
alcuni elementi non sono specificati
ma si individuano in base a fatti
precisi indicati dal testatore (relatio
formale) AMMESSA
alcuni elementi non sono specificati ma
sono lasciati alla determinazione di un
terzo (relatio sostanziale) VIETATA183
Modulo – 5. Le succesioni
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
DISPOSIZIONI
TESTAMENTARIE
DISPOSIZIONI
FIDUCIARIE
TESTATORE dispone in favore di
persona di fiducia con l’accordo che la
stessa trasmetta i rapporti ad un altro
soggetto
• Incoercibilità del fiduciario
elementi
• Irripetibilità della disposizione eseguita
Tipici dell’OBBLIGAZIONE NATURALE
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
184
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
TESTAMENTO
OLOGRAFO
Scritto, datato e firmato di proprio pugno
dallo stesso testatore
1. AUTOGRAFIA: interamente scritto a
mano
REQUISITI
13/04/2015
2. DATA: per accertare la capacità del
testatore all’atto della redazione e la
revoca di precedenti disposizioni
3. SOTTOSCRIZIONE: dimostra la
definitività delle disposizioni
Modulo – 5. Le succesioni
185
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
TESTAMENTO
PUBBLICO
Redatto da notaio, con le formalità
prescritte ed alla presenza
di due testimoni, secondo la volontà
espressagli dal testatore
1. Dichiarazione orale del testatore
2. Due testimoni
REQUISITI
3. Redazione a cura del notaio
4. Rilettura
13/04/2015
5. Sottoscrizione testatore e data
Modulo – 5. Le succesioni
186
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
TESTAMENTO
SEGRETO
Scritto su una apposita scheda consegnata
alla presenza di due testimoni al notaio,
che la conserva agli atti
1. Scheda con le volontà del testatore
(redatte anche da parte di un terzo)
REQUISITI
2. Consegna al notaio
3. Due testimoni
13/04/2015
4. Atto di ricevimento
Modulo – 5. Le succesioni
187
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
NULLITÁ
• Violenza fisica
intero
testamento
• Testamento congiuntivo o reciproco
• Difetto di forma
• Incertezza destinatario
disposizioni
testamentarie
13/04/2015
• Disposizioni collegate a motivo
illecito
• Relatio sostanziale per l’indicazione
del destinatario
188
Modulo – 5. Le succesioni
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
ANNULLABILITÁ
• Minore età
intero
testamento
• Interdizione giudiziale
• Incapacità naturale
• Difetto di forma diverso da quello
che comporta nullità
• Violenza
disposizioni
testamentarie
13/04/2015
• Errore
• Dolo
Modulo – 5. Le succesioni
189
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
PUBBLICAZIONE
Fa conoscere il contenuto del testamento ai
soggetti interessati perché possano
esercitare i propri diritti
T. olografo
Chi ne è in possesso deve presentarlo al notaio
T. segreto
Il notaio che lo ha ricevuto deve pubblicarlo
T. pubblico
È già un atto pubblico
Il notaio, alla presenza di due testimoni, riporta il contenuto
del testamento in un verbale che poi sottoscrive
È un presupposto per poter dare esecuzione alle disposizioni testamentarie
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
190
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
ESECUZIONE
È l’attuazione delle volontà
contenute nel testamento
• Erede o
ESECUTORE
• Altro soggetto indicato dal testatore
•Esegue le disposizioni
•Amministra l’eredità
•Legittimato alle azioni possessorie, cautelari o
conservative
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
191
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
SUCCESSIONE
LEGITTIMA
SUCCESSIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE
e non per volontà del de cuius
presupposti
1. Morte de cuius senza testamento
2. Testamento incompleto o mancante delle
disposizioni patrimoniali
3. Testamento nullo, annullato, revocato
effetti
Succedono i soggetti indicati dalla legge per
garantire solidarietà agli aventi diritto e per
certezza della titolarità dei rapporti giuridici
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
192
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
SUCCESSIONE
LEGITTIMA
CATEGORIE DI SUCCESSIBILI
coniuge, discendenti legittimi, naturali, legittimati,
adottivi, ascendenti, collaterali, parenti fino al 6° grado
ed infine lo Stato
ORDINE
1. A padre e madre: figli in parti uguali e coniuge superstite
2. Se mancano discendenti: ascendenti legittimi, coniuge e fratelli
3. Mancando queste categorie: parenti fino al 6° grado, ovvero lo
Stato
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
193
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
SUCCESSIONE
NECESSARIA
Il testatore può disporre della quota disponibile
ma vi è una quota indisponibile riservata
ai legittimari
LEGITTIMARI: 1. coniuge superstite
2. figli legittimi (naturali, legittimati
e adottivi) e loro discendenti
3. ascendenti legittimi
Questi soggetti hanno diritto ad una quota del
patrimonio anche se il testatore dispone diversamente
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
194
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
SUCCESSIONE
NECESSARIA
Limite alla libertà di disposizione del testatore
posto nell’interesse di alcuni soggetti (legittimari)
Il legittimario ha diritto ad una quota di un certo
valore, e il testatore non può pregiudicare tale
diritto, né con atto inter vivos, né mortis causa
LESIONE DI LEGITTIMA
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
195
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
RIUNIONE FITTIZIA
Calcolo dell’entità del patrimonio del
de cuius per determinare
la quota di legittima
1. Formazione massa ereditaria al netto dei
debiti
2. Si somma il valore dei beni donati dal de
cuius
3. Si determinano la quota disponibile e quella
di legittima
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
196
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 2: successione testamentaria
AZIONE DI
RIDUZIONE
Azione giudiziale volta a reintegrare la
legittima attraverso la riduzione delle
disposizioni testamentarie e donazioni
fatte dal de cuius
Riduzione proporzionale delle attribuzioni
testamentarie (prima), e, se questo non basta a
reintegrare la legittima, delle donazioni
13/04/2015
Ottenuta la riduzione si deve esperire
l’azione
restituzione
Modulo –di
5. Le
succesioni
197
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
LEGATO
Disposizione mortis causa di uno o più
rapporti determinati non considerati
quale quota del patrimonio
OGGETTO
• Diritto reale
• Diritto di credito (legato obbligatorio)
LEGATARIO
È il destinatario della disposizione
particolare
ONERATO
Colui che deve eseguire la prestazione
13/04/2015
Modulo – 5. Le succesioni
198
UD 2: successione testamentaria
Introduzione al nuovo Diritto privato
LEGATO
NON È RICHIESTA L’ACCETTAZIONE
MA È AMMESSA LA RINUNCIA
LIMITAZIONE della responsabilità per debiti ereditari
al valore del legato
• L. di specie: su un bene o parte di esso
determinato
TIPI
13/04/2015
• L. di genere: cosa generica da individuare
• L. obbligatorio: obbligazione di dare, fare o
199
non fare
Modulo – 5. Le succesioni
Introduzione al nuovo Diritto privato
I beni
I diritti sui beni
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
200
Introduzione al nuovo Diritto privato
BENI
UD 1: i beni
Cose che possono formare oggetto di diritti
(art. 810 c.c.)
Non tutti i beni sono cose: v. beni immateriali
Immobili
Mobili
13/04/2015
Per natura: tutto ciò che naturalmente o
artificialmente incorporato al suolo (edifici,
sorgenti e corsi d’acqua…) (art. 812 co. 1)
Per legge: non lo sono per natura ma la legge
li considera tali (mulini, bagni ed altri edifici
galleggianti saldamente assicurati alla riva o
all’alveo) (art. 812 co. 2)
Tutti gli altri beni (art. 812 co. 3). Si considerano
tali le energie naturali che hanno valore
economico (814 c.c.).
201
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
UD 1: i beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
BENI
Universalità
di mobili
Pluralità di cose appartenenti alla stessa
persona ed aventi una destinazione
unitaria
le singole cose possono essere
oggetto di atti giuridici separati
(autonomia)
Combinazioni
di beni
Cosa semplice
Cose
composte
Pertinenze
13/04/2015
Bene costituito da un’unica
unità funzionale
Bene risultante dall’unione di
più cose semplici
Cose destinate in modo durevole a
servizio od ornamento di un’altra
202
cosa
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
FRUTTI
UD 1: i beni
Beni che provengono da un altro bene sia
direttamente che indirettamente
naturali
Provengono direttamente dalla cosa, vi
concorra o no l’opera dell’uomo (prodotti
agricoli) (art. 820 co. 1 c.c.)
Appartengono al proprietario della
cosa che li produce (art. 821 co. 1 c.c.)
Se ne può disporre come cosa mobile
futura.
civili
13/04/2015
Provengono indirettamente dalla cosa
come corrispettivo del godimento altrui
(interessi, canoni) (art. 820 co. 3 c.c.)
2033)
Si acquistano giorno per giorno (821 co.
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
UD 1: i beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
BENI PUBBLICI
Beni appartenenti ad un ente pubblico
Sono assoggettati ad un regime giuridico speciale
diverso dalla proprietà privata
Per favorire il raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinanti
BENI DEMANIALI (art. 822 c.c.)
Beni pubblici che appartengono solo ad enti pubblici territoriali
1. Inalienabili (art. 823 c.c.)
2. Non possono essere oggetto di possesso
3. Non sono usucapibili
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
204
DIRITTI REALI
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
Su cosa propria
Proprietà
Su cosa altrui
Diritti reali di godimento
Diritti reali di garanzia
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
205
PROPRIETÁ
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 832 c.c.
Il proprietario ha diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo,
entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi
stabiliti dall’ordinamento giuridico
Potere di
godere
Potere di decidere come, se e quando
utilizzare la propria cosa
Potere di
disporre
Potere di porre in essere atti traslativi
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
206
PROPRIETÁ
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
Modi di acquisto
(art. 922 c.c.)
A titolo
originario
Occupazione (cose di nessuno o
abbandonate)
Invenzione (cose smarrite)
Accessione
Usucapione (art. 1158 c.c.)
A titolo
derivativo
13/04/2015
Contratti traslativi della proprietà
Successioni a causa di morte
Altri modi stabiliti dalla legge
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
207
UD 2: i diritti sui beni
MODI DI ACQUISTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Accessione
(art. 934 c.c.)
Il proprietario di un bene acquista la
proprietà delle cose secondarie che insistono
sul suo bene (principale)
Mobile ad
immobile
Mobile a
mobile
13/04/2015
Quando il bene (mobile) viene attratto
dal suolo (immobile) (es.: costruzione
sul suolo)
Più cose appartenenti a diversi
proprietari sono unite o mescolate in
modo da formare un tutt’uno
Unione: quando i beni
attratti sono separabili
Commistione: quando i beni
non sono più separabili208
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÁ
Azioni petitorie
(artt. 948 e 949 c.c.)
Azione di
rivendicazione
Azione
negatoria
13/04/2015
Esperita dal proprietario per
rivendicare la proprietà di un bene da
chi lo possiede o detiene
Esperita dal proprietario per far
dichiarare l’inesistenza di diritti
affermati da altri sul bene
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
209
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÁ
Artt. 950 e 951 c.c.
Azione di
regolamento di
confini
richiesta al giudice perché questi
stabilisca il confine tra due fondi
quando questo è incerto
Azione di
Apposizione di
termini
richiesta al giudice perché questi apponga
o ripristini, a spese comuni, i confini tra
fondi contigui quando questi manchino o
siano irriconoscibili, ma non contestati
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
210
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Superficie
(art. 952 c.c.)
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere
al disopra del suolo una costruzione a favore di altri,
che ne acquista la proprietà
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già
esistente separatamente dalla proprietà del suolo
•A tempo indeterminato
•A
tempo determinato
13/04/2015
Allo scadere del termine il diritto di superficie si
estingue e il proprietario del suolo diventa
proprietario della costruzione
211
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Enfiteusi
(art. 957 c.c.)
Attribuisce al titolare lo stesso potere di
godimento del fondo che spetta al proprietario,
con l’obbligo di migliorarlo e di pagare
al concedente un canone periodico
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
212
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Usufrutto
(art. 978 c.c.)
Diritto di godere della cosa altrui e di trarne
ogni utilità nel rispetto della destinazione
economica del bene
1. Per legge
costituzione
2. Per volontà dell’uomo
3. Per usucapione
durata
13/04/2015
Non può eccedere la vita dell’usufruttuario
213
Massimo
30
anni
se
a
favore
di
P.G.
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
UD 2: i diritti sui beni
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggetto dell’usufrutto
•Beni mobili
•Beni immobili
•Titoli di credito
•Universalità
•Aziende
•Beni immateriali
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
214
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Diritti nascenti dall’usufrutto
1. conseguire il possesso della cosa e goderne (art. 981 e
982 c.c.)
2. far propri i frutti civili e naturali della cosa (art. 984 c.c.)
3. cedere il proprio diritto con atto tra vivi (art. 980 c.c.)
4. indennità per i miglioramenti apportati e di ritenere le
addizioni se ciò non altera il bene (artt. 985 e 986 c.c.)
5. locare il bene (art. 999 c.c.)
6. concedere ipoteca sull’usufrutto (art. 2810 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
215
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Obblighi nascenti dall’usufrutto
1. Restituire il bene al termine dell’usufrutto (art. 1001 c.c.)
2. Fare a sue spese l’inventario dei bene e prestare cauzione
(art. 1002 c.c.)
3. Usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001
c.c.)
4. Sostenere spese ed oneri (art. 1004 c.c.)
5. Pagare imposte, canoni e rendite fondiarie (art. 1008 c.c.)
6. Denunciare le usurpazioni (art. 1012 c.c.) e concorrere alle
spese per le liti (art. 1013 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
216
UD 2: i diritti sui beni
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Estinzione dell’usufrutto
1. Prescrizione per non uso ventennale
2. Morte dell’usufruttuario o se P.G. decorso trentennale
3. Consolidazione della titolarità dell’usufrutto e della
proprietà del bene in capo allo stesso soggetto
4. Totale perimento del bene
5. Abuso del diritto da parte dell’usufruttuario
6. Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto
7. Scadenza del termine se previsto nel titolo costitutivo
8. Rinuncia dell’usufruttuario
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
217
UD 2: i diritti sui beni
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Uso (art. 1021 c.c.)
Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e,
se è fruttifera può raccoglierne i frutti per
quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
i bisogni si devono valutare secondo la condizione
sociale del titolare del diritto
Abitazione (art. 1022 c.c.)
Chi ha il diritto di abitazione di una casa può abitarla
limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.
Incedibilità (art. 1024 c.c.)
13/04/2015
I diritti di uso e abitazione non si possono
cedere o dare in locazione
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
218
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Servitù prediale
(art. 1027 c.c.)
Consiste nel peso imposto sopra un fondo per l’utilità di
un altro fondo appartenente a diverso proprietario
utilità
13/04/2015
•
Vantaggio futuro (art. 1029 c.c.)
•
Maggiore amenità o comodità (art. 1028 c.c.)
•
Inerenza a destinazione industriale (art. 1028)
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
219
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Costituzione delle servitù
Ha il suo titolo nella legge
coattiva
Stipula di un
contratto
Sentenza
costitutiva
del giudice
Ha il suo titolo nella volontà delle parti
volontaria
1. Testamento (art. 1058 c.c.)
2. Contratto
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
Formale
Oneroso
A effetti reali
Sinallagmatico
220
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Servitù prediali: ulteriori classificazioni
negative
Comportano un divieto di fare qualcosa a
carico del proprietario del fondo servente
affermative
Richiedono un comportamento attivo del
proprietario del fondo dominante
Continue: attività dell’uomo
solo nella fase anteriore
all’esercizio (es.: acquedotto)
13/04/2015
Discontinue: per il loro
esercizio è richiesta l’attività
dell’uomo (es.: passaggio)
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
221
UD 2: i diritti sui beni
Introduzione al nuovo Diritto privato
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Servitù prediali: ulteriori classificazioni
apparenti
Si manifestano con opere apparenti (es.:
acquedotto)
non
apparenti
Non si hanno opere visibili (es.: pascolo)
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
222
UD 2: i diritti sui beni
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Estinzione delle servitù
1. Prescrizione per non uso ventennale
2. Scadenza del termine se previsto nel titolo
3. Verificarsi della condizione risolutiva se prevista
nel titolo
4. Confusione (riunione in capo ad un unico
titolare della proprietà dei due fondi)
5. Abbandono del fondo servente a favore del
proprietario del fondo dominante (art. 1070 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
223
UD 3: il possesso
POSSESSO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1140 c.c.
È il potere sulla cosa che si manifesta in una attività
corrispondente all’esercizio della proprietà
o di altro diritto reale
Si può possedere direttamente o per mezzo di
altra persona, che ha la detenzione della cosa
Il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto,
quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo
semplicemente come detenzione
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
224
UD 3: il possesso
POSSESSO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Possesso di buona fede
(art. 1147 c.c.)
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di
ledere l’altrui diritto
Non giova se l’ignoranza dipende da colpa grave
È presunta e basta che vi sia stata al tempo
dell’acquisto
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
225
UD 3: il possesso
POSSESSO
Possesso vale titolo
Introduzione al nuovo Diritto privato
(art. 1153 c.c.)
Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi
non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante
il possesso, purché sia in buona fede al momento
della consegna e sussista un titolo
Idoneo al trasferimento della proprietà
La proprietà si acquista libera da diritti altrui
sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e
vi è la buona fede dell’acquirente
Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, uso e pegno
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
226
UD 3: il possesso
USUCAPIONE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1158 e ss. c.c.
Modo di acquisto a titolo originario della proprietà
e di altri diritti reali
requisiti
1. Possesso continuo e ininterrotto del
bene
2. Non violento né clandestino
3. Protratto per un certo tempo
oggetto
13/04/2015
Beni in commercio (non demaniale)
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
227
UD 3: il possesso
USUCAPIONE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Tipi
10 anni per beni mobili e mobili registrati
(art. 1162, co. 2 c.c.)
ordinaria
20 anni per beni immobili e universalità di
mobili (artt. 1158 e 1160 c.c.)
15 anni per la piccola proprietà
rurale (art. 1159 bis c.c.)
Occorre
13/04/2015
1.
Buona fede
2.
Acquisto a non domino
3.
Trascrizione titolo (per
immobili e mobili
registrati
abbreviata
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
228
UD 3: il possesso
USUCAPIONE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Interruzione
È interrotta quando il possessore è stato privato
del possesso per oltre un anno
L’interruzione si ha come non avvenuta se è stata
proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e
questo è stato recuperato
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
229
UD 3: il possesso
Introduzione al nuovo Diritto privato
AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO
Azione di reintegrazione (artt. 1168 e 1169 c.c.)
Volta a reintegrare nel possesso, entro
un anno, chi ne è stato spogliato
Azione di manutenzione (art. 1170 c.c.)
Volta ad eliminare una turbativa riguardante un
bene immobile, un diritto reale su un immobile,
o un’universalità di mobili entro un anno
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
230
UD 3: il possesso
AZIONI DI NUNCIAZIONE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Denunzia di nuova opera (art. 1171 c.c.)
Azione cautelare volta ad evitare un danno
derivante da un’opera intrapresa e non ancora
terminata sul proprio o sull’altrui fondo
Denunzia di danno temuto (art. 1172 c.c.)
Azione cautelare volta ad evitare che derivi un
danno grave alla cosa da parte di un’opera
già esistente
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
231
Introduzione al nuovo Diritto privato
Beni immateriali
13/04/2015
Modulo – 6. I beni e i diritti sui beni
232
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
BREVETTI
INVENZIONI
DIRITTO
D’AUTORE
KNOW-HOW
ALTRI
BENI
IMMAT.
caratteri comuni
BENI =
OGGETTO DI DIRITTI
DIRITTO MORALE
DIRITTO PATRIMONIALE
STRUMENTI
CONTRATTUALI
13/04/2015
ASSOLUTEZZA
DEI DIRITTI
ACQUISTO ORIGINARIO =
CREAZIONE
SPECIALI
STRUMENTI DI TUTELA
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
233
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
NOVITA’
ORIGINALITA’
BREVETTI
INVENZIONI
SOLUZIONE
PROBLEMA
TECNICO
INDUSTRIALITA’
LICEITA’
13/04/2015
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
234
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
INVENZIONI
INDUSTRIALI
D.Lgs. 30/2005
BREVETTI
INVENZIONI
MODELLI UTILITA’
MOD. DISEGNI ORNAM
D.Lgs. 30/2005 Regolamento 6/2002
TOPOGRAFIE PER
PROD.SEMICONDUT.
D.Lgs. 30/2005
Direttiva 87/54/CEE
INVENZIONI
BIOTECNOLOGICHE
DIRETTIVA N. 98/44
13/04/2015
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
235
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
estensione territoriale
Brevetto nazionale
Brevetto europeo
Brevetto PCT
???
13/04/2015
Brevetto comunitario
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
???
236
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
OPERE
DIRITTO
D’AUTORE
LEGGE
633/1941
SOFTWARE
Direttiva 91/250/CEE
Direttiva 2001/29/CE
*
BANCHE
DATI
Direttiva 96/9/CE
*V. proposta di Direttiva relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici
non approvata dal Parlamento e ritirata dalla Commissione
13/04/2015
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
237
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 4: i beni immateriali
ALTRI
BENI
IMMAT.
RITROVATI
VEGETALI
Reg. 1768/1995
PRODOTTI
FITOSANITARI
Reg. 1610/1996
Indicaz. geografiche
denominazioni d'origine
13/04/2015
MARCHI
Reg. 6/2002
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
238
UD 4: i beni immateriali
Introduzione al nuovo Diritto privato
KNOW-HOW
informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,
a) Segrete e cioè che non siano note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
ART.98
D.L. 30/2005
13/04/2015
Modulo – 6. Beni e diritti sui beni
239
Introduzione al nuovo Diritto privato
Il Contratto
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
240
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
art.
1321
c.c.
Contratto
Ordinamento italiano
Definizione
Accordo tra due o più parti
costituire-regolare
estinguere
Rapporto giuridico
Patrimoniale
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
241
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Accordo
Accordo tra due o più parti
Volontà
Diretta a un fine
Rilevante per il diritto
Negozio giuridico
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
242
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Rapporto giuridico patrimoniale
Rapporto giuridico
obbligatorio
Patrimoniale
Rapporto giuridico
assoluto
Rapporto giuridico
obbligatorio
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
243
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Rapporto giuridico patrimoniale
Effetti del contratto
Rapporto giuridico
obbligatorio
Effetti
reali
Patrimoniale
Rapporto giuridico
assoluto
Rapporto giuridico
obbligatorioEffetti
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
obbliga
tori 244
UD 1: il contratto in generale
Contratto - Ordinamento italiano
Funzione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Situazioni
Giuridiche
attive
Diritti
assoluti
Diritti
relativi
contratto
legge
testamento
Obbligo
Astensione Situazioni
Giuridiche
Debito
passive
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
245
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: il contratto in generale
art.
1325
c.c.
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Accordo
Causa
Oggetto
Forma
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
246
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Procedura per accordo
UD 1: il contratto in generale
Trattative
Procedimento
Accordo
Conclusione
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
247
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano UD 1: il contratto in generale
Elementi del contratto
Formalità
Accordo
Proposta e Accettazione
Tempestività
Conformità
Proposta
Procedimento
Accordo
Accettazione
Volontà
Volontà
Completezza
Ricettività
13/04/2015
Completezza
Ricettività
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
248
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Causa
piano
Astratto
Funzione
Fondamento
Ammissibilità
piano
Concreto
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
249
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Causa – Gratuità/Onerosità
Onerosità
Funzione
Fondamento
13/04/2015
Gratuità
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
250
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Causa - Tipicità
contratti tipici
vendita
mandato
rendita vit.
lavoro dipen.
riporto
agenzia
assicurazione
c. opera
permuta
mediazione
gioco
società
estimatorio
deposito
fideiussione
associazione
somministrazione
comodato
anticresi
consorzio
locazione
mutuo
transazione
ass.partec.
appalto
c/c
trasporto
bancari
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
251
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Causa - Atipicità
contratti atipici
13/04/2015
disposizioni
generali
disposizioni
specifiche
combinazione
assorbimento
tipologia
analogia
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
252
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Oggetto
Situazioni
Giuridiche
attive
Situazioni
Giuridiche
passive
13/04/2015
Possibilità
Liceità
Determinatezza
Determinabilità
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
253
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Oggetto - Corrispettività
corrispettività
prestazioni
corrispettive
prestazioni
non corrispettive
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
254
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Corrispettività/Onerosità
prestazioni
corrispettive
Onerosità
prestazioni
non corrispettive
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
255
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Forma
principio
libertà
di forma
forma
ad probationem
forma
ad substantiam
13/04/2015
art.
1350
c.c.
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
256
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Quadro di sintesi
Accordo
Forma
13/04/2015
Causa
Oggetto
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
257
Contratto - Ordinamento italiano
Elementi del contratto
Quadro di sintesi - Esempio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della
locazione è stabilito nella somma base di
€ ....
[Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di
€. [Euro …], ciascuna presso il domicilio del locatore,
entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di
riferimento.
Accordo
Forma
scritta
13/04/2015
UD 1: il contratto in generale
godimento di un bene
dietro pagamento di
un corrispettivo
Causa
Oggetto
prestazione di
pagamento
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
258
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Interpretazione
UD 1: il contratto in generale
Senso
Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della
locazione è stabilito nella somma base di
€ ....
[Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di
€. [Euro …], ciascuna presso il domicilio del locatore,
entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di
riferimento.
Parole
+
Condotta
+
Causa/Oggetto
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
259
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Effetti del contratto
Parti
forza di
legge
Terzi
nessun
effetto
13/04/2015
Art. 1372 c.c.
Il contratto ha tra le parti la stessa forza
vincolante della legge
Può essere sciolto per mutuo consenso
o per cause ammesse dalla legge
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
260
UD 1: il contratto in generale
Contratto - Ordinamento italiano
Introduzione al nuovo Diritto privato
Integrazione (Art. 1374 c.c.)
Il contratto obbliga le parti a quanto è espresso nel
medesimo ed anche a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
261
Introduzione al nuovo Diritto privato
CESSIONE DEL
CONTRATTO
UD 1: il contratto in generale
Art. 1406 c.c.
Ciascuna parte può sostituire a se un terzo nei rapporti
derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive,
se queste non sono ancora state eseguite, purché
l’altra parte vi consenta
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
262
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Effetti del contratto
Simulazione
effetti
contratto simulato
effetti
contratto dissimulato
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
263
UD 1: il contratto in generale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Effetti del contratto
Adempimento
Adempimento
esatta esecuzione
prestazione
buona fede
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
264
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia
Responsabilità
precontrattuale
Prima del contratto
invalidità
Momento genetico
rescissione
risoluzione
Vicende successive
recesso
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
265
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia – Responsabilità precontrattuale
art.
1337
c.c.
Trattative
Buona Fede
informazione
Procedimento
Accordo
chiarezza
riservatezza
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
266
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia – Invalidità
Introduzione al nuovo Diritto privato
invalidità
incapacità
violenza
Annullabilità
Artt. 1425-1440
errore
dolo
Mancanza degli elementi essenziali
Contrarietà a norme imperative
13/04/2015
Nullità
Artt. 1418-1424
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
267
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia – Invalidità
Annullabilità
Introduzione al nuovo Diritto privato
incapacità
violenza
annullabilità
errore
dolo
Relatività
Prescrittibilità
Sanabilità
(Art. 1441 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
268
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia – Invalidità
Annullabilità
Mancanza degli elementi essenziali
Contrarietà a norme imperative
nullità
No relatività
Imprescrittibilità
Insanabilità
(Art. 1421 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
269
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia – Invalidità
Rescissione
rescissione
prestazioni
corrispettive
Stato di pericolo
Lesione
(Art. 1447 c.c.)
(Art. 1448 c.c.)
Condizioni inique
Stato di pericolo
Prescrittibilità
13/04/2015
Sproporzione
Stato di bisogno
Prescrittibilità
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
270
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia
Risoluzione (Artt. 1453-1469 c.c.)
risoluzione
inadempimento
conseguenze
•adempimento
•fine del contratto
•risarcimento
•altre conseguenze
impossibilità
•fine del contratto
•altre conseguenze
onerosità
•fine del contratto
•altre conseguenze
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
271
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia - Risoluzione
Inadempimento - Risarcimento
danno emergente
risarcimento
lucro cessante
casi particolari
penale
interesse
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
272
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia - Risoluzione
Inadempimento – Altre conseguenze
diffida ad
adempiere
prestazioni
corrispettive
clausola
risolutiva
espressa
prestazioni
corrispettive
eccezione
inadempimento
prestazioni
corrispettive
!
prestazioni
non corrispettive
!
prestazioni
non corrispettive
mutamento
prestazioni
condizioni
corrispettive
13/04/2015
patrimoniali
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
273
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia - Risoluzione
Impossibilità
Risoluzione
totale
impossibilità
prestazione
impossibile
motivi
non imputabili
al debitore
prestazioni
corrispettive
!
prestazioni
non corrispettive
parziale
Riduzione
Risoluzione
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
274
UD 2: Nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
Patologia - Risoluzione
Onerosità
onerosità
13/04/2015
prestazione
eccessivamente
onerosa
eventi
straordinari
imprevedibili
prestazioni
corrispettive
- contratti esecuzione
continuata o periodica
- contratti a esecuzione
differita
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
275
Introduzione al nuovo Diritto privato
Il Contratto Internazionale
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
276
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
definizioni di contratto nei diversi ordinamenti
Art. 1101 Code. Le contrat est une convention par laquelle une
ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres,
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 1254 Codigo. El contrato existe desde que una o varias personas
consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa
o a prestar algún servicio.
§ 145 BGB. Wer einem anderen die Schließung eines Vertrag anträgt,
ist an Antrag gebunden, es sei denn, daß er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.
A bilateral executory agreement. It consists of an exchange of promises;
the exchange is deliberately carried through by the process of offer and
acceptance, with the intention of creating a binding deal.
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
277
Contratto internazionale
Definizione
Introduzione al nuovo Diritto privato
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
UD 3: il contratto internazionale
Un contratto
che presenta
uno o più elementi
di collegamento
con ordinamenti giuridici
differenti
ORDINAMENTO
APPLICABILE
GIUDICE
LINGUA
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
278
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Ordinamento applicabile
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Ordinamento
prescelto
ORDINAMENTO
APPLICABILE
uno
o
più
ordinamenti
(depeçage)
Lex
mercatoria
Ordinamento
Previsto dalle
Convenzioni
13/04/2015
UD 3: il contratto internazionale
Unidroit
Comm.
Lando
Reg. 593/2008
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
279
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Ordinamento applicabile – Ordinamento prescelto
Ordinamento
prescelto
Legge italiana
Paese
controparte
Paese terzo
Codificazioni
private
Collegamanento
Con altro Paese
Scarsa
conoscenza
Scarsa
conoscenza
Scarsa
conoscenza
Inderogabilità
Assoluta
Costi
Costi
Costi
13/04/2015
Inadeguatezza
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
Depeçage
Eccessiva
Complicazione
280
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Lex mercatoria - Contenuti
Prassi contrattuale
Usi del commercio
Lex
mercatoria
Principi giurisprudenza
Principi comuni diritto
Codificazioni “private”
13/04/2015
- Unidroit
- Comm.Lando
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
281
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma
ORDINAMENTO
APPLICABILE
Ordinamento
Previsto dalle
Convenzioni
13/04/2015
UD 3: il contratto internazionale
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Il contratto è
regolato dalla
legge scelta
dalle parti
Reg. 593/2008
se manca la scelta
si applica la legge
Paese collegamento
più stretto
Il collegamento
più stretto
è quello della
prestazione
caratteristica
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
282
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma – Ambito di applicazione
Reg. 693/2008
Titoli di credito
Cl.compromissorie
Società/pers.giur.
Art. 1, co. 1
la convenzione si applica alle
obbligazioni contrattuali
che implicano un conflitto di leggi
13/04/2015
Atti mandatario
Trust
Assicurazione in UE
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
283
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma – Caratteri
universalità
uniformità
Reg. 593/2008
primato diritto
UE
generalità
13/04/2015
Art. 2, co. 1
la legge designata dalla Convenzione
si applica anche se è la legge
di uno Stato non contraente
Art. 18, co. 1
interpretazione e applicazione
carattere internazionale
Art. 20, co. 1
Art. 21, co. 1
rapporto con altre convenzioni
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
284
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma – Principi
Libertà di scelta
Reg. 593/2008
collegamento
più stretto
Art. 4, co. 1
Legge del Paese con il quale
Il contratto ha il collegamento più stretto
ordine pubblico
Artt. 7, 16
esclusione del rinvio
13/04/2015
Art. 3, co. 1
la legge designata:
- dalle parti espressamente
-contratto/circostanze
Art. 15
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
285
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma – Collegamento più stretto
legge del Paese dove fornire
la prestazione caratteristica
Reg. 593/2008
collegamento
più stretto
legge del Paese dove è situato
l’immobile
legge del Paese del vettore
quando è il luogo di carico
legge di un Paese diverso se
non c’è prestazione caratt.
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
286
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Convenzione di Roma – Casi particolari
Reg. 593/2008
consumatori
lavoro
Paese del lavoro abituale
Paese del datore
Paese del consumatore
libertà di scelta
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
287
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Giudice
UD 3: il contratto internazionale
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Giudice
prescelto
Arbitro
GIUDICE
Giudice in base
a leggi o
convenzioni
13/04/2015
Reg. 44/2001
Consiglio
22 – 12 -2000
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
288
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Giudice
GIUDICE
Giudice
individuato
dalle
Convenzioni
13/04/2015
UD 3: il contratto internazionale
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Il giudice è
quello individuato
dalle parti
[per iscritto o
secondo forme
Com.internaz.]
Reg. 44/2001
se manca la scelta
il giudice
Foro
del convenuto facoltativo
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
289
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Reg. 44/2001 - Foro facoltativo
Artt. 5 e 6. Il convenuto domiciliato in uno Stato
contraente può essere citato in un altro Stato:
- davanti al Giudice del luogo dove l’obbligazione deve
essere eseguita
Foro
facoltativo
- se più convenuti davanti al Giudice di uno di essi
-se azione di garanzia o di chiamata di un terzo davanti
al Giudice della domanda principale
-se domanda riconvenzionale di un terzo davanti
al Giudice della domanda principale
13/04/2015
-se domanda congiunta a domanda su immobili dove
290
l’immobile
è
situato
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Reg. 44/2001 – Competenze esclusiva
Art. 16. Ipotesi di competenza esclusiva, indipendentemente
dal domicilio:
- Diritti immobiliari: davanti al Giudice del luogo dell’immobile
-Validità,nullità,scioglimento di persone giuridiche: davanti il Giudice
della sede
- IPR: davanti al Giudice del luogo del deposito o registrazione
- Esecuzione: davanti al Giudice del luogo dell’esecuzione
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
291
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Reg. 44/2001 – litispendenza e connessione
Art. 21 Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti
e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il
medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice,
successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento,
finché sia stata accertata la competenza del giudice
preventivamente adito.
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
292
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Reg. 44/2001 – Riconoscimento/Esecuzione
Principio
Riconoscimento delle sentenze
nello
Spazio Giudiziario Europeo
Ordine pubblico
Violazione diritto
difesa contumace
Contrasto con altre
decisioni
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
293
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Arbitrato
GIUDICE
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Tipologie
Arbitri
Arbitro
Regole
di procedura
Lodo
13/04/2015
UD 3: il contratto internazionale
Arbitri privati
Arbitri istituzionali
CCI
London Court
AAA
Regolamenti
Camere
di Commercio
ECE/ONU
Uncitral
Convenzione
New York
1958
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
294
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Arbitrato - Motivazioni
Arbitro
Competenza
specifica
Neutralità
Riconoscibilità
del lodo
Segretezza
Approccio
InternazioProcedura
Rapidità
nalista
semplificata
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
295
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Arbitrato – Casi esclusi
Arbitro
Non applicazione
New York
Materie
Riservate
Al Giudice
Nazionale
non è conveniente
se carso il valore
p.es.< 50.000 €
13/04/2015
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
296
UD 3: il contratto internazionale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Arbitrato - disciplina italiana – artt. 832 ss. c.p.c.
Residenza delle parti
Nozione
Forma
Legge
Procedura
13/04/2015
Luogo di esecuzione
No applicazione art. 1341 c.c.
Applicazione clausole generali
legge con la quale il rapporto è più strettamente
collegato
Le regole sono stabilite dalle parti o dagli arbitri
Il lodo non è soggetto al controllo della C-Appello
Modulo – 7. Contratti nazionali, europei e internazionali
297
Introduzione al nuovo Diritto privato
Le obbligazioni
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
298
UD 1: il rapporto obbligatorio
DIRITTI DI CREDITO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Differenze con i diritti reali
Diritti reali
•Immediatezza
•Assolutezza
•Perpetuità
•Possesso
Diritti di credito
•Cooperazione del debitore
•Relatività
•Temporaneità
•No possesso (si detenzione)
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
299
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Rapporto obbligatorio
Dovere giuridico in forza del quale un soggetto
è tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale
per soddisfare l’interesse di un altro soggetto
soggetti
elementi
oggetto
13/04/2015
debitore
creditore
prestazione
(1174)
Modulo – 8. Le obbligazioni
Economicità
Corrispondenza ad
un interesse anche
non patrimoniale
del creditore
300
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
La prestazione
(art. 1174 c.c.)
•Patrimonialità
•Possibilità
requisiti
•Liceità
•Determinatezza o determinabilità
•Corrispondenza a un interesse anche non
patrimoniale del creditore
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
301
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Obbligazione & obbligo
obbligazione
obbligo
LA PRESTAZIONE HA
CARATTERE
DI ECONOMICITA’
13/04/2015
LA PRESTAZIONE NON
HA CARATTERE
PATRIMONIALE
Modulo – 8. Le obbligazioni
302
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Le fonti
(art. 1173 c.c.)
Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito,
o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
in conformità dell’ordinamento giuridico
1. Contratto: fonte volontaria tipica
(1321)
2. Fatto illecito: fonte non volontaria
(2043)
3. Ogni altro fatto o atto idoneo: il
vincolo scaturisce dal
comportamento del soggetto
13/04/2015
Promesse unilaterali (1987)
Arricchimento senza causa
(2041) Gestione di affari
altrui (2028)
303
Modulo – 8. Le obbligazioni
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Tipi
di
fare
di
mezzi
di
risultato
di
non fare
di
dare
13/04/2015
L’oggetto è un comportamento
diligente
L’oggetto dell’obbligazione non è
l’attività ma il risultato di questa
Non tenere un determinato comportamento
Pagamento o consegna
Modulo – 8. Le obbligazioni
304
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Pecuniarie
pecuniarie
Hanno ad oggetto una somma di denaro
di valore
es.: risarcimento
danni
degli
interessi
13/04/2015
di
valuta
es.: pagamento
del prezzo
È un’obbligazione pecuniaria accessoria
rispetto ad un’altra obbligazione pecuniaria
305
Modulo – 8. Le obbligazioni
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Soggettivamente complesse
parziarie
solidali
Vi sono più creditori e/o più debitori, ognuno dei quali
ha un diritto o obbligo parziale. (solo la sua parte)
Ogni creditore (attiva) può esigere l’intera
prestazione, così come ogni debitore (passiva) può
essere chiamato ad eseguire l’intero (1292-1313)
fonte
Volontà: (es.: tra cointestatari dello
stesso c/c) (1854)
Legge: (es.: i condebitori si presumono
obbligati in solido) (1294)
azione
13/04/2015
di
regresso
Debitore che ha pagato l’intero per ottenere il
rimborso dagli altri condebitori
Modulo – 8. Le obbligazioni
306
OBBLIGAZIONI
UD 1: il rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Oggettivamente complesse
cumulative
Il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più
prestazioni e si libera solo se le esegue tutte
alternative
Sono previste due o più obbligazioni ma il debitore si
libera eseguendone una sola
facoltà di scelta
facoltative
13/04/2015
del debitore salvo patto
contrario
Hanno ad oggetto una sola prestazione, ma il
debitore può liberarsi anche eseguendone una
diversa
facoltà di scelta debitore
Modulo – 8. Le obbligazioni
307
UD 1: il rapporto obbligatorio
OBBLIGAZIONI NATURALI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Nozione
Sorgono da semplici doveri morali o sociali.
La legge non ne tutela l’adempimento (manca la
responsabilità) ma stabilisce la non ripetibilità
di quanto spontaneamente pagato
Es.:
Pagamento del debito di gioco
Pagamento del debito prescritto
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
308
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
ESTINZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI
Esatto adempimento
Esatta realizzazione della prestazione dovuta.
L’obbligazione si estingue ed il
debitore è liberato dal vincolo
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
309
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
ESTINZIONE DELLE
OBBLIGAZIONI
Esatto adempimento
prestazione
in luogo
dell’adempimento
(art. 1197 c.c.)
13/04/2015
Se il creditore lo consente, il
debitore può liberarsi eseguendo
una prestazione diversa da
quella dovuta. L’obbligazione si
estingue quando la diversa
prestazione è eseguita
Modulo – 8. Le obbligazioni
310
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
BUONA FEDE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1175 c.c.
Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza
Obbligo di salvaguardare l’altrui
interesse, adottando tutti quei comportamenti
che tutelano l’affidamento della controparte, nei limiti
in cui tale interesse sia compatibile
con il proprio
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
311
DILIGENZA
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1176 c.c.
diligenza
media
diligenza
specifica
13/04/2015
Nell’adempiere l’obbligazione il
debitore deve
usare la diligenza del buon padre
di famiglia
Nell’adempimento delle obbligazioni
inerenti all’esercizio di un’attività
professionale la diligenza deve
valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata
Modulo – 8. Le obbligazioni
312
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
ESATTEZZA MATERIALE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1178 c.c.
Nelle obbligazioni generiche si devono
prestare cose di qualità non inferiore
alla media e, comunque, immuni da vizi
L’adempimento parziale (1181)
Il creditore
può rifiutare
Una prestazione diversa salvo
consenso (1197)
L’adempimento del terzo (1180)
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
313
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
REGOLARITÁ GIURIDICA
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1192 - 1478 c.c.
Il debitore deve adempiere con cose di cui
abbia la piena disponibilità
È inesatto
il pagamento
13/04/2015
con cose altrui
con cose gravate da diritti altrui
Modulo – 8. Le obbligazioni
314
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
TEMPO E LUOGO
Tempo
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione
deve essere eseguita, il creditore può esigerla
immediatamente (art. 1183 c.c.)
Luogo
Il luogo di adempimento è determinato dal titolo,
dagli usi o dalla natura della prestazione (art. 1182 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
315
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Surrogazione (art. 1201 ss. c.c.)
Sub-ingresso di un terzo nella posizione creditoria
a seguito dell’avvenuto pagamento
1. Per volontà del creditore ( art. 1201 c.c.)
TIPI
2. Per volontà del debitore (art. 1202 c.c.)
3. Per legge (art. 1203 c.c.)
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
316
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Cessione dei crediti (art. 1260 c.c.)
Contratto con il quale il creditore trasferisce
ad un altro soggetto il proprio diritto di credito
Crediti strettamente personali (es.: alimenti)
Crediti
incedibili
13/04/2015
Crediti il cui trasferimento è vietato dalla
legge
Modulo – 8. Le obbligazioni
317
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Delegazione passiva
Il debitore assegna al creditore un nuovo debitore
•Di pagamento (solvendi)
tipi
Debitore
(delegante)
r. di
provvista
Terzo
(delegato)
13/04/2015
•Di debito (promittendi)
Creditore
(delegatario)
Modulo – 8. Le obbligazioni
318
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Espromissione art. 1272 c.c.
Un contratto mediante il quale
un terzo (espromittente)
si obbliga a pagare il
creditore (espromissario)
quanto dovuto dal
debitore (espromesso)
senza incarico di quest'ultimo
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
319
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Accollo art. 1273 c.c.
Un contratto mediante il quale
un terzo (accollante)
si accorda con il
debitore (accollato)
per assumere un debito di quest’ultimo nei confronti di un
creditore (accolatario)
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
320
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
INADEMPIMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1218 c.c.
L’inesatta o mancata esecuzione della
prestazione dovuta
responsabilità contrattuale
Risarcimento
del danno
(art. 1223 c.c.)
Per inadempimento o per ritardo
danno emergente e lucro cessante
Solo se conseguenza immediata e diretta
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
321
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI
DALL’ADEMPIMENTO
Novazione
(art. 1230 c.c.)
L’obbligazione si estingue quando le parti
sostituiscono all’obbligazione originaria una
nuova obbligazione con oggetto o titolo
diverso
La volontà di estinguere l’obbligazione
precedente deve risultare in modo non
equivoco
Remissione
(art. 1236 c.c.)
13/04/2015
La dichiarazione del creditore di rimettere il
debito estingue l’obbligazione quando è
comunicata al debitore salvo che questi
dichiari in un congruo termine di non volerne
profittare
Modulo – 8. Le obbligazioni
322
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI
DALL’ADEMPIMENTO
Compensazione
(art. 1241 c.c.)
Quando due persone sono obbligate l’una
verso l’altra, i due debiti si estinguono per le
quantità corrispondenti
Confusione
(art. 1253 c.c.)
Quando le qualità di creditore e di debitore si
riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione
si estingue, e i terzi che hanno prestato
garanzia per il creditore sono liberati
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
323
UD 2: vicende del rapporto obbligatorio
Introduzione al nuovo Diritto privato
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI
DALL’ADEMPIMENTO
Impossibilità
Sopravvenuta
(art. 1256 c.c.)
Non imputabile al
debitore
Oggettiva
Sopravvenuta
Definitiva
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
324
UD 3: le fonti dell’obbligazione diverse dal contratto
Tipi di obbligazione
Introduzione al nuovo Diritto privato
FATTI ILLECITI
Risarcimento per fatto illecito
(art. 2043 c.c.)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno
Responsabilità
extra-contrattuale
13/04/2015
Modulo – 8. Le obbligazioni
325
Introduzione al nuovo Diritto privato
Responsabilità patrimoniale
Pubblicità
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
326
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Principi della responsabilità
patrimoniale
2740: responsabilità illimitata con il proprio
patrimonio
2741: par condicio creditorum, salve le cause
legittime di prelazione
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
327
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Deroghe alla responsabilità
patrimoniale
Insiemi di beni possono essere sottratti
alla garanzia generale
Patrimonio separato:
eredità accettata con
beneficio
d’inventario, solo quei
beni rispondono dei
debiti dell’eredità
13/04/2015
Patrimonio autonomo:
complesso di beni destinato ad
uno scopo e che non rispondono
dei debiti del titolare
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
328
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Deroghe alla par condicio
Privilegi
Cause di prelazione
Pegno
Ipoteca
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
329
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Privilegi
Introduzione al nuovo Diritto privato
Causa di prelazione riconosciuta in ragione del tipo i credito.
Es. credito alimentare, crediti di lavoro, crediti tributari.
Privilegio
generale: su tutti
i mobili debitore
Ordine di preferenza
tra i diversi privilegi
Privilegio speciale: solo su alcuni
beni
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
330
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Garanzie reali del creditore
Pegno 2784: su cose mobili. Diritti: 1) far vendere cosa; 2)
prelazione su ricavato 3) assegnazione diretta cosa 4)
diritto ai frutti con imputazione ricavato. Costituzione con
contratto reale di pegno
Ipoteca: beni immobili, ma anche usufrutto su immobili,
enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro,
a seguito di diverse fonti: 1) contratto; 2) sentenza di
condanna; 3) ipoteca legale: art. 2817. Di qui diritto ad
iscrivere ipoteca
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
331
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Introduzione al nuovo Diritto privato
L’ipoteca
Grado dell’ipoteca
Numero d’ordine dell’iscrizione: artt. 2852-2853.
Modificazione di grado con permute e postergazione di grado.
Rilevante è la surrogazione del creditore perdente (2856)
Poteri del titolare ipoteca: fare espropriare bene e soddisfarsi
sul ricavato, anche se il bene è stato venduto. Ma il terzo
acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con surrogazione
nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene pagando
prezzo del bene
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
332
Introduzione al nuovo Diritto privato
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Divieto patto commissorio
Art. 2744: nullo patto che trasferisce
proprietà cosa in pegno o ipotecata nel
caso di persistente inadempimento.
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
333
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Le garanzie personali: la
fideiussione
Contratto con cui un terzo garantisce al
creditore l’adempimento di altri
(art. 1936 c.c.)
Effetto: obbligati in solido debitore e fideiussore. Ma possibile
patto di beneficio d’escussione a favore del fideiussore (2744).
Fideiussore che paga è comunque surrogato di diritto nel credito
e nelle garanzie. Poi regresso per spese, interessi, ecc.
Problema fideiussione omnibus e problema determinatezza
oggetto: oggi importo massimo garantito per debiti futuri: art.
1938
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
334
UD 1: la responsabiltà patrimoniale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Mezzi di conservazione
garanzia patrimoniale
Azione surrogatoria: creditore si sostituisce al proprio
debitore nell’esercitare suoi diritti (patrimonaili) :
pericolo nell’inerzia del debitore
Sequestro conservativo (cautela): per impedire
alienazione bene
Azione revocatoria: per fare dichiarare inefficaci atti con
cui il debitore si è disfatto di propri beni in pregiudizio
delle ragioni del creditori. Requisiti 1) Frode debitore 2)
se atto oneroso conoscenza della frode anche dal terzo.
Effetto: inefficacia solo nei riguardi del creditori
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
335
UD 2: pubblicità
Introduzione al nuovo Diritto privato
Trascrizione
Funzione:
Rendere noto alla collettività le
vicende riguardanti determinati atti
Scopo:
Rendere opponibile l’atto trascritto ai terzi
Principi:
Continuità
Priorità
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
336
UD 2: pubblicità
Trascrizione
Atti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.)
Introduzione al nuovo Diritto privato
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di
superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali , il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di
abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti
reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a
favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione dei beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine
maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti
reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente (att. 231);
12) i contratti di anticresi;
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze) che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei
numeri precedenti.
13/04/2015
337
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
UD 2: pubblicità
Trascrizione
Introduzione al nuovo Diritto privato
Titolo di trascrizione (art. 2657 c.c.)
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di
-sentenza,
-di atto pubblico o
-di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente
Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere
legalizzati.
13/04/2015
Modulo – 9. Responsabilità patrimoniale e pubblicità
338
Introduzione al nuovo Diritto privato
Tecniche di redazione del
Contratto nazionale
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
339
Contratto – Tecniche di Redazione
fasi di costruzione
Introduzione al nuovo Diritto privato
individuazione dei contenuti
elaborazione dell’articolato
discussione sulla bozza
testo definitivo
sottoscrizione
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
340
Contratto – Tecniche di Redazione
struttura del contratto
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA
La presente Convenzione è stipulata tra:
o
Fondazione…, con sede legale in …, rappresentata da …
o
Fondazione…, con sede legale in …, rappresentata da …
Università di…., Dipartimento di…, con sede legale in …, rappresentata da …
o
Società..., con sede legale in …, rappresentata da …
Introduzione al nuovo Diritto privato
In seguito insieme riportati come “ le Parti”.
titolo, parti, preambolo
-
-
PREMESSO
che negli anni 1998-2000 la Fondazione…ha realizzato studi e ricerche finalizzati alla messa
a punto di una tecnica di coltivazione, per la produzione di…, come alternativa alle tradizionali
colture;
che tali tecniche, fin qui sviluppate, non sono state oggetto di tutela brevettuale o altra
tipologia di tutela;
che la Fondazione…intende sviluppare il Progetto…in collaborazione con le altre Parti;
che le Parti hanno le competenze tecniche e scientifiche per la realizzazione di tali studi
CONVENGONO E STIPULANO
Quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione
scopo
Obbligazioni principali
e accessorie
Articolo 1. Oggetto della Convenzione
a.
Oggetto della Convenzione è la collaborazione delle Parti al fine della realizzazione del Progetto.
b.
Alla Convenzione seguirà la stipulazione di un accordo aggiuntivo in cui saranno stabilite,
Articolo 3.d’accordo,
Obbligazioni
delle parti
le metodologie
di sviluppo del Progetto e gli ambiti di intervento delle singole Parti.
a. Ciascuna delle Parti si impegna ad eseguire diligentemente gli obblighi derivanti dalla Convenzione.
b. Ciascuna delle parti si impegna, in modo specifico a:
 preparare e fornire al Coordinatore e al Comitato Direttivo, quando necessario, tutti i
documenti, le informazioni e resoconti richiesti;
 notificare al Coordinatore prontamente e senza alcun ritardo ogni evento che possa
avere influenza sull’esecuzione del Progetto;
 informare il Coordinatore di ogni rilevante comunicazione che riceve da terzi in
relazione al Progetto;
 assicurare l’accuratezza di ogni informazione o materiale che fornisce agli altre Parti e
correggere prontamente ogni errore. La Parte ricevente è responsabile per l’uso di tali
informazioni e materiali;
 agire in buona fede e in modo da rispettare il buon nome, la volontà e la reputazione
delle altre Parti e in accordo con ragionevoli criteri di correttezza professionale.
Articolo 9. Recesso di un Contraente
Ciascuna Parte può recedere dalla Convenzione con un preavviso scritto di tre mesi, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, indicando le ragioni del recesso.
Il Comitato Direttivo può respingere il recesso con voto unanime, escluso il voto del Contraente che intende
recedere, indicando le ragioni del rigetto, entro un periodo di trenta giorni dal ricevimento della notifica.
fine del contratto/conseguenze
Articolo 10. Risoluzione per inadempimento
Nel caso in cui nell’esecuzione del Progetto una Parte commetta un inadempimento, al quale non si può porre
rimedio, il Comitato Direttivo può decidere di risolvere la Convenzione limitatamente alla Parte Inadempiente.
Alla Parte inadempiente si applicano le conseguenze di cui al precedente articolo 9.
E’ fatto salvo il risarcimento del danno.
Articolo 11. Clausole finali
11.1 Comunicazioni
Ogni comunicazione rilevante prevista nell’ambito della presente Convenzione per iscritto ai seguenti indirizzi:
Altre clausole e sottoscrizione
13/04/2015
11.2 Foro competente
L’esclusiva competenza a conoscere tutte le controversie riguardanti la presente Convenzione è
devoluta alla Camera Arbitrale di….
11.3 Allegati
Gli Allegati alla presente Convenzione ne costituiscono parte integrante e sono:
Allegato 1: Descrizione approssimativa del Progetto
Allegato 2: Conoscenze Preesistenti
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
FIRME
341
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto – Tecniche di Redazione
forme dell’articolato
Comodato gratuito
-
INCARICO
PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONE
-
La ….., con sede legale in Roma, Via…, P.IVA
dall’Amministratore unico pro-tempore….., (di seguito “…”)
…….- Roma ,
…rappresentata
PREMESSO
-
Le parti:
a) la (di seguito indicata come “….”), con sede legale in …Via….,
partita i.v.a…., rappresentata da…;
b) La Società ……(di seguito indicata come “società incaricata”), con
sede legale in Roma, Via ….n. 43, partita i.v.a…., rappresentata
dall’Amministratore Unico, ,
che la …..fornisce servizi pubblicitari alla …
che nel quadro di questa attività, la ….ha interesse a che la …utilizzi
strumenti (come hardware e software) compatibili e interoperanti con quelli
utilizzati dalla …
tutto ciò premesso
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue con le premesse, facenti parte integrante del contratto.
PREMESSO
1) che le parti hanno avviato un’attività di collaborazione così come
previsto dall’apposita convenzione;
2) che la …intende organizzare una manifestazione da tenersi a Roma,
la prima volta, nel mese di dicembre del 2003, denominata “….” (di
seguito indicata come “manifestazione”), rientrante nel Progetto
“….”, allegato alla convenzione di cui sopra;
tutto ciò premesso,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue, con le premesse e gli Allegati, facenti parte integrante del
presente accordo.
1) Oggetto del contratto. La …consegna in comodato gratuito alla …n. 2
computer modello Compaq EVO D310, P4, 2 GHz, HD 20 Gb, comprensivi di
monitor 15” mod. Compaq (di seguito indicati come “computer”).
2) Scopo del contratto. La …utilizzerà detti computer per una migliore
collaborazione con la Markit, nell’ambito della realizzazione delle campagne
pubblicitarie.
- Obblighi della…. La …dovrà utilizzare i computer solo nei limiti e per gli
scopi di cui al presente contratto.
Articolo 1. – Oggetto dell’incarico.
1. L’oggetto dell’incarico consisterà, con riferimento alla manifestazione
di cui in premessa, nello svolgimento delle seguenti attività:
Clausole
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
342
commi
rubrica
Articolo 3.- Obblighi della Società incaricata.
1. La Società incaricata si obbliga in modo specifico:
a) a svolgere l’attività di cui al precedente art. 1, con la speciale diligenza richiesta,
tenuto conto del particolare contenuto professionale di detta attività;
b) a rispettare le istruzioni della Società committente; tali istruzioni formeranno parte
integrante del presente contratto;
c) a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;
d) a comunicare alla Società committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi
che riguardino presente contratto e, in modo particolare, quelli che possano
compromettere l’esatta esecuzione dell’attività.
2. L’obbligo di cui alla lettera a) del comma precedente è di carattere personale e non può
essere trasferito.
3. L’obbligo di segretezza dovrà essere rispettato anche dopo il termine finale del contratto.
13/04/2015
regola principale
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto – Tecniche di Redazione
struttura delle clausole
regole
secondarie
eccezioni
343
Modulo– 10. Tecniche dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto - Ordinamento italiano
clausole - esempi
TITOLO
SCOPO
PATTO RECESSO
PARTI
PRESTAZIONI
CL.RISOLUTIVA
PREMESSE
CORRISPETTIVO
SANZIONI
DURATA
GARANZIE
CONDIZIONI
CL.COMPROMIS.
RINVIO
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche dei contratti nazionali e internazionali
344
Introduzione al nuovo Diritto privato
TITOLO
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
SCRITTURA PRIVATA
Per la giurisprudenza:
•Il nomen juris non è decisivo nell’interpretazione del contratto
•Tuttavia è un elemento dell’interpretazione letterale
•Non si può non tenerne conto quando coincida con
le altre espressioni
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
345
PARTI
Introduzione al nuovo Diritto privato
Il giorno … in...., le parti:
-il Sig. …., nato a…., domiciliato in …., Via……, cod.fisc…., di
seguito indicato come “locatore”
-la Sig.ra …, nata a…, in qualità di …., della Società …, con sede
legale in….., cod.fisc…., di seguito indicata come “conduttore”
•L’indeterminatezza delle parti conduce alla nullità
•In alcuni casi le parti possono essere determinabili
[contratto con persona da nominare(art. 1401 c.c.), contratto per conto
di chi spetta, contratti stipulati dal curatore dell’eredità giacente, ecc.)
v. anche: rappresentanza, legittimazione, intuitus personae, falso nome
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
346
PREMESSE
Introduzione al nuovo Diritto privato
premesso
1)
Che il locatore è proprietario delle unità immobiliare urbane, in..., ...., n. 3, identificate
dal foglio … n. … sub. … cat. C/1, nei limiti descritti nella pianta Allegato n. 1, che forma
parte integrante del presente contratto;
2)
Che il conduttore intende utilizzare detta unità immobiliare per lo svolgimento
dell’attività di ….
convengono e stipulano
Quanto segue con le premesse facenti parte integrante del contenuto dell’accordo e
dichiarando che il contratto è stato redatto insieme dalle stesse parti.
•Scarsa la giurisprudenza sull’argomento
•Il preambolo chiarisce il contesto di fatto e di diritto
•Come il titolo non sembra potersi escluderne la rilevanza
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
347
SCOPO/CAUSA
Introduzione al nuovo Diritto privato
Articolo 1- Scopo del contratto
Con il presente contratto il LICENZIANTE concede al LICENZIATARIO la licenza per l'uso
del MARCHIO - nella sua riproduzione completa o parziale - per tutte le attività dalla stessa
svolte ed in particolare la autorizza ad utilizzare il MARCHIO quale proprio segno e logo
identificativo in tutti i rapporti con soggetti terzi.
•Serve a individuare lo scopo del contratto
•Può chiarire il significato del contratto
•Può guidare all’applicazione delle disposizioni di legge
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
348
Introduzione al nuovo Diritto privato
PRESTAZIONI
Incarico di docenza
…
Articolo 3- Obblighi del Docente.
1.Il Docente si obbliga in modo specifico a:
- svolgere l’attività di cui al precedente articolo 1, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del
particolare contenuto professionale di detta attività;
- a fornire alla Società il materiale didattico da riprodurre per i corsisti.
2.Le obbligazioni di cui ai commi precedenti sono di carattere personale e non possono essere trasferite.
Articolo 4.- Obblighi della Società.
1.La Società si obbliga a pagare la somma di € … per ora di docenza prestata. Detta somma è comprensiva
degli oneri previdenziali e assistenziali e va maggiorata dell’IVA se dovuta.
• Occorre individuare le prestazioni principali ed
eventualmente quelle accessorie (come la garanzia)
•Se la descrizione delle prestazioni è tecnicamente complesa
si13/04/2015
rinvia ad allegati
349
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
CORRISPETTIVO
Articolo 2. Canone di locazione. Il prezzo della locazione è stabilito nella somma base di
€ .... [Euro…], annui da pagarsi in rate mensili anticipate di €. [Euro …], ciascuna presso
il domicilio del locatore, entro e non oltre cinque giorni dall’inizio del mese di
riferimento.
Il pagamento verrà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul c/c comunicato dal
locatore.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
350
Introduzione al nuovo Diritto privato
DURATA
Articolo 1. Durata della locazione. La locazione avrà la durata di anni sei con
decorrenza dal ...
•Si usa principalmente nei contratti di durata
•E’ opportuno stabilire gli effetti del contratto successivi alla
scadenza
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
351
Introduzione al nuovo Diritto privato
RECESSO
Articolo 16. Facoltà di recesso del conduttore. Il conduttore ha la facoltà di recedere
anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7, L. 392/1978.
•E’ considerata una clausola vessatoria
•E’ un rimedio eccezionale
•Deve avere carattere formale nei contratti formali
•Può essere previsto anche nei contratti conclusi (es. vendita)
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
352
Introduzione al nuovo Diritto privato
CL. RISOLUTIVA
Articolo 17. Clausola risolutiva espressa. Il locatore, ai sensi dell’art. 1456 c.c., potrà risolvere dal
presente accordo per ogni inadempimento del conduttore, mediante semplice comunicazione scritta
di volersi avvalere di questa clausola. In modo particolare, e solamente a titolo di esemplificazione,
le parti concordano che costituiranno inadempimenti che daranno diritto alla risoluzione anticipata
del locatore: il mancato pagamento anche di un solo canone di locazione mensile; la mancata
prestazione della garanzia fideiusssoria o il mancato rinnovo della stessa; il diniego o la revoca delle
autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del
conduttore; la mancata regolarità dell’attività ai sensi della precedente clausola 8; la mancata stipula
della polizza assicurativa e il rifiuto della garanzia di cui alla clausola 19; la violazione degli obblighi
di cui alla clausola 12; il mancato rispetto del divieto di cui alla clausola 15.
•Non è considerata una clausola vessatoria
•Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento
•Non esclude che si possa dimostrare la mancanza di colpa
•Devono essere individuate le fattispecie risolutive
•Deve essere data la prova la comunicazione dell’avente diritto
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
353
Introduzione al nuovo Diritto privato
TERMINE ESSENZIALE
Articolo 4. Termine essenziale. Qualora l’incaricato non svolgerà l’attività di cui all’articolo 1, entro il
giorno 28 maggio 2005, il contratto si intenderà risolto di diritto.
•V. la clausola risolutiva espressa (qui la risoluzione opera di
diritto alla scadenza del termine)
•Non è considerata una clausola vessatoria
•Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento
•Non esclude che si possa dimostrare la mancanza di colpa
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
354
Introduzione al nuovo Diritto privato
CL.PENALE
Articolo 9. – Clausola penale
1. In caso di inadempimento delle obbligazioni della Società incaricante, la Società incaricata avrà
diritto all’intera somma pattuita ai sensi della lett. b) dell’articolo 7 e una maggiorazione del 30%, a
titolo di liquidazione preventiva del danno.
•Non è considerata una clausola vessatoria
•Può consistere in una liquidazione preventiva del danno o in
anticipo del risarcimento (ma la risarcibilità del danno ulteriore va
prevista espressamente)
•Elimina la valutazione sull’importanza dell’inadempimento,
l’esistenza e l’ammontare del danno (se non è pattuita l’ulteriore
risarcibilità)
•Non deve essere manifestamente eccessiva con riferimento alla
concreta situazione contrattuale, con esclusione di una rigida
correlazione con il danno
•L’ammontare eccessivo è rilevabili d’ufficio
13/04/2015
355
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
GARANZIE
Articolo 19. Polizza fideiussoria. A garanzia delle obbligazioni assunte ai sensi del
presente contratto, il conduttore fornirà idonea garanzia personale a prima
richiesta, prestata da una banca o impresa assicurativa. La fideiussione dovrà
garantire una somma pari, al minimo, al canone dovuto per un anno.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
356
Introduzione al nuovo Diritto privato
CL.COMPROMISSORIA
Articolo 20. Clausola compromissoria. Tutte le controversie derivanti dall’applicazione e
dall’interpretazione del presente contratto sono devolute all’esclusica competenza di un collegio
arbitrale composto di tre membri. Due di questi saranno nominati dalle parti. Il presidente del
collegio arbitrale sarà nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, dal
Presidente del Tribunale di...
Il collegio giudicherà secondo diritto e applicherà le regole di procedura della CCIAA di Torino. Il lodo
dovrà essere emesso entro sessanta giorni dal ricorso di una delle parti e dovrà essere depositato a
norma del codice di procedura civile.
•L’arbitrato è rituale o irrituale
•È opportuno individuare le regole procedurali
•La clausola compromissoria non è considerata una clausola
vessatoria se irrituale(perché non modifica la giurisdizione)
•E’ richiesta la forma scritta ad substantiam per l’arbitrato rituale
•La clausola può essere contenuta in un atto separato
•Non è ammessa la clausola “binaria” (2 arbitri + 1 presidente) se
le parti sono più di 2
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
357
Introduzione al nuovo Diritto privato
RINVIO
Articolo 21. Rinvio. Per quanto non disposto espressamente dal presente contratto
si rinvia alle leggi vigenti in materia di locazione.
•Il rinvio può essere operato anche ad altri testi come: accordi
tra le parti, atti amministrativi, tariffari, ecc.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
358
ALTRE CLAUSOLE
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 7 – SEGRETEZZA
Le parti si obbligano a trattare come confidenziale tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra
natura di cui vengano reciprocamente a conoscenza in funzione dell' esecuzione delle singole prestazioni e
si impegnano alla rigorosa applicazione della normativa in materia di segreti industriali e aziendali.
Art. 8 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti
alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del
Foro di Perugia.
Art. 9 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra le Parti verranno effettuate, anche mediante posta elettronica o telefax, ai seguenti
indirizzi:
…
…
Art. lO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte
l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente
all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, a condizione che tale comunicazione si renda strettamente
necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all’esecuzione del presente contratto,
ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali e,
in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
359
Introduzione al nuovo Diritto privato
SOTTOSCRIZIONE
Il Locatore
Il Conduttore
Si dichiara di accettare specificatamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c. le
seguenti clausole:
…
…
…
Il Conduttore
Si dichiara altresì di aver ricevuto, letto e sottoscritto l’allegato al presente contratto, che ne forma
parte integrante: Allegato n. 1: Mappa del locale affittato, delimitato da linea rossa.
Il Conduttore
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
360
Introduzione al nuovo Diritto privato
Tecniche di redazione del
Contratto Internazionale
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
361
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Struttura
TITOLO
PARTI
CONDITION
PRECEDENT
TERMINATION
WITHDRAWAL
PREMESSE
CLOSING
DEFINIZIONI
OBBLIGAZIONI
LIQUIDATE DAMAGE
REPRESENTATION
WARRANTIES
INDEMNIFICATIONS
TERMS
GUARANTEE
TRANSFER OF TITLE
SETTLEMENT
PRICE - PAYEMENT
APPLICABLE LAW
CLAIM - WARRANTY
FINAL CLAUSES
AGREEMENT
CONDITIONAL
ON CERTAIN EVENTS
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
362
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Cover Page
CONSORTIUM AGREEMENT
UNDER THE 6TH FRAMEWORK PROGRAM
FOR RESEARCH AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT
NANOFUNCTIONS
INTEGRATED PROJECT
Nanoscale Functionalities for Medicine, Nutrition and Health
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
363
Contratto internazionale - Contents
CONTENTS
PREAMBLE ...............................................................................................................................................16
TITLE I: SUBJECT OF THE AGREEMENT................................................................................................16
Introduzione al nuovo Diritto privato
SECTION 1: SUBJECT, PURPOSE AND NATURE OF THE CONSORTIUM AGREEMENT ...........................................16
Art. 1.1 Definitions ............................................................................................................................16
Art. 1.2 Additional definitions.............................................................................................................16
Art. 1.3 Purpose of the Consortium Agreement .................................................................................17
SECTION 2: RESPONSIBILITY .....................................................................................................................17
Art. 2.1 Responsibility .......................................................................................................................17
TITLE II: ORGANISATIONAL PROVISIONS..............................................................................................18
SECTION 1: PROJECT ORGANISATION AND MANAGEMENT STRUCTURE ..........................................................18
Art. 1.1 Management Structure .........................................................................................................18
1.1.1 Co-ordinator ................................................................................................................18
1.1.2 Governing Board.........................................................................................................19
1.1.3 Executive Committee ..................................................................................................19
Art. 1.2 Common rules for the bodies................................................................................................20
Art. 1.3 Advisory Panels [if applicable] .............................................................................................20
TITLE IV: TECHNICAL AND FINANCIAL PROVISIONS............................................................................21
SECTION 1: TECHNICAL PROVISIONS ..........................................................................................................21
Art. 1.1 Human and material resources .............................................................................................21
SECTION 2: COSTS – PAYMENT .................................................................................................................21
Art. 2.1 General Principle..................................................................................................................21
Art. 2.2 Transfer of payments............................................................................................................21
Art. 2.3 Management of EC contribution............................................................................................21
Art. 2.4 Management costs ...............................................................................................................21
TITLE V: CONFIDENTIALITY AND IPR ....................................................................................................21
SECTION 1: CONFIDENTIALITY ...................................................................................................................21
Art. 1.1 : Confidentiality.....................................................................................................................21
SECTION 2: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS............................................................................................22
Art. 2.1 Ownership on Pre-existing Know-How..................................................................................22
Art. 2.2 Identification of Pre-Existing Know How [if applicable]..........................................................22
Art. 2.3 Knowledge [if applicable] ......................................................................................................22
Art. 2.4 Access-rights........................................................................................................................23
2.4.1 General Principles relating to Access-rights .................................................................23
2.4.2 Access-rights for carrying out the project......................................................................23
2.4.3 Access-rights for Use...................................................................................................23
Art. 2.5 Decisions on IPR matters .....................................................................................................24
SECTION 3: PUBLICATIONS AND PRESS RELEASES ......................................................................................24
TITLE VI: LEGAL PROVISIONS ................................................................................................................24
13/04/2015
SECTION 1: DURATION, WITHDRAWAL AND INCLUSION OF A NEW CONTRACTOR ..............................................24
Art. 1.1 Duration ...............................................................................................................................24
Art. 1.2 Suspension and termination .................................................................................................25
Art. 1.3 Withdrawal of a Contractor ...................................................................................................25
Art. 1.4 Inclusion of a new Contractor................................................................................................25
SECTION 2: LIABILITY, TERMINATION ..........................................................................................................26
Art. 2.1 Liability.................................................................................................................................26
Art. 2.2 Termination ..........................................................................................................................27
Art. 2.3 Bankruptcy ...........................................................................................................................27
SECTION 3: SETTLEMENT OF DISPUTES ......................................................................................................27
SECTION 4: FINAL PROVISIONS ..................................................................................................................28
Art. 4.1 Language .............................................................................................................................28
Art. 4.2 Notices.................................................................................................................................28
Art. 4.3 Applicable Law .....................................................................................................................28
Art. 4.4 Assignment ..........................................................................................................................28
Art. 4.5 Entire Agreement - Amendments..........................................................................................28
Art. 4.6 Severability...........................................................................................................................28
Art. 4.7 Annexes and Conflicts..........................................................................................................28
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
364
Contratto internazionale
Titolo
Introduzione al nuovo Diritto privato
Trade-mark Licence Agreement
TITOLO
Individua la causa
Distingue i contratti
Civil Law:
Individua la disciplina
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
365
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Parti
PARTI
Natura giuridica
Rappresentanti
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
366
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Parti
This consortium agreement (hereinafter “Consortium Agreement”) is made
and entered into force this … day of ... month/ year by and
between
__________having its registered office at __________, represented by [insert
the name of legal representative or his proxy], VAT identification number
_________, hereinafter referred to as - "__________"
and
__________having its registered office at __________, represented by [insert
the name of legal representative or his proxy], VAT identification number
_________, hereinafter referred to as - "__________"
Hereinafter referred to individually or collectively as the “Parties”
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
367
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Parti
The Parties,
1) Prof. … acting as Vice-Chancellor and legal representative of the
Università degli Studi di…, established in __________, VAT number
____________hereinafter the “University”;
2) Dr __________, born in _________ (__) on ________, home address in
____________ (___) ___________ , resident in __________, Via
___________, fiscal code ________________ hereinafter “Researcher”
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
368
Contratto internazionale
Premesse
Introduzione al nuovo Diritto privato
PREMESSE
Trattative
Business
Target
Aspettative
Whereas:
Alpha Company and Beta Srl signed on 14th September 1999 a Joint
Venture Contract in order to establish an equity joint venture company, hereinafter called
JVC;
Whereas:
after the approval of the MOFTEC the JVC has became effective and JVC
has been established and has obtained the required Busines Registration and Licence from
SAIC;
Whereas: pursuant to the provisions of the Joint Venture Contract Beta Srl and JVC are
willing to enter into this Transfer of Technology Contract, by which Beta Srl shall transfer to
JVC certain of its proprietary technology and know-how, concerning the Boulders Machine
Equipment (“The Products”) to be manifactured by the JVC,
13/04/2015
369
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Inizio della parte dispositiva
…
Now therefore it is agreed as follows:
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
370
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Definizioni
DEFINIZIONI
delimitazione
del significato
Article 1. - Definitions
In this Agreement the following words and expression shall have the meaning ascribed to
them hereinafter:
1) PRODUCTS shall mean the machines in the models and versions sth forth in Annex I
2) LICENSED INTELLECTUAL PROPERTY shall mean the intellectual property rights
refferred to in the Annex II
3) AFFILIATES shall mean the companies as fallows:
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
371
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Representation, Warranties, Indemnifications
REPRESENTATION
WARRANTIES
INDEMNIFICATIONS
i contraenti
confermano
fatti affermati
nelle
trattative
buona fede
nelle trattative
Rispetto di regole
Capacità di sottoscrivere
Disponibilità dei diritti
Responsabilità per fatti precedenti
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
372
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Representation, Warranties, Indemnifications
REPRESENTATION
WARRANTIES
INDEMNIFICATIONS
i contraenti
confermano
fatti affermati
nelle
trattative
buona fede
nelle trattative
Article 19. – Representation, Warranties and Indeminification
The Distributor represents and warrants to Arredagarden Italia Srl that the provisions of this
Agreement as well as their execution and enforcement do not violate or conflict with any
statutory provisions or rule of law applicable in the territory.
…
The foregoing representations and warranties are made by the Distributor with
aknowledgement that Arregarden Italia Srl is placing complete reliance thereon. Therefore,
the Distributor shall indeminify and keep Arredagarden Italia Srl safe and harmless from and
against any loss, cost, damage and expenses whatsoever, resulting from or arising out of
13/04/2015
373
any untruthness or incorretness of such representations and warranties.
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Condizioni
AGREEMENT
CONDITIONAL
ON CERTAIN EVENTS
CONDITION
PRECEDENT
13/04/2015
Condizione sospensiva
Condizione risolutiva
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
374
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Agreement Conditional on Certain Events
AGREEMENT
CONDITIONAL
ON CERTAIN EVENTS
Condizione sospensiva
Article 7. – Agreement conditional on the occurance of certain
events
The provisions of this Agreement are conditional to the following events:
a) the issue of a performance bond by ….Bank in favour of Arredagarden Italia Srl for the amount
of …. in compliance with the form of performance bond enclosed hereto as Annex 5;
b) the delivery from Purchaser to Arredagarden Italia Srl of the binding order referred to in the
article … above.
In case the above mentioned events do not occur within 90 (ninety) days from the date of the
stipulation of this Agreement, the Agreement shall not have any further effect and each Party shall
not have any liability.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
375
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Condition precedent
CONDITION
PRECEDENT
Condizione risolutiva
Article 8. – Condition precedent
The Distributorship Agreement shall be in force on the condition that any and all the
Contractual Products shall be homologated as under the procedures currently held by the
Federal Standard Homologation and Safety Regulation Department (“Department”) within …
… months from the date of the stipulation of the contract.
On the contrary, should any and all the Contractual Products do not receive a final positive
clearance by the Department within … months, each Party shall have the right to early
terminate this Distributorship Agreement by written notice, without any further liabililty and/or
obligation to other Party, except in respect of any amounts which may have accrued or
become payable before the date of receipt of the above mentioned written notice.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
376
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Closing
Interim period
CLOSING
Article 6. – Closing
6.1 The Closing Date and Place.
The completion of the transactions provided above shall take place at the … office at Via
Flaminia n. 43, Rome on … 2005.
6.2 Closing Corporate Actions
On the Closing Date the Parties shall convene a JVC Shareholder extraordinary meeting
to appoint the Board of Directors, which, as soon as appointed, shall elect between its
members the Chairman and the Deputy Chairman and shall appoint the Officers and the
General Manager of the JVC, entrusting him to sign, execute and deliver any and all
transactions to be executed by and between the JVC and each of the Parties at the
Closing under the provisions of this Joint Venture Agreement.
…
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
377
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
OBBLIGAZIONI
SCOPE
TERMS
TRANSFER OF TITLE
PRICE - PAYEMENT
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
378
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Scope
Article 2. – Scope of the Agreement (supply)
The supplier shall perform or cause to be performed the supplies described in Annex B.
The goods object of supply may at any time be increased or reduced at buyer’s option. In
such a case the related contract price and corresponding schedule will be adjusted in
accordance with the provisions of the Agreement.
SCOPE
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
379
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms
TERMS
Delivery
Acceptance
Inspection
Remedies
13/04/2015
Claim procedure
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
380
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Delivery
Delivery
Article 3. – Delivery
Risk of loss or damage to the Products shall pass to the Buyer only upon transfer of title
to such Component to the Buyer: The Buyer so agrees to take fully responsibility and all
risks for the Components upon shipment of this from the European port as notified from
time to time by the Seller. The Seller will take reasonable care in parking the
Components.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
381
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Inspection
Inspection
Article 4. - Inspection
The Buyer shall examine all shipments on arrival within 60 (sixty) days after delivery and
shall have the right to reject goods shipped in the event:
i)Such Products fail to satisfy the specifications or to meet specifications in a ammaner
which would affect their ability to be used in connection with the Buyer’s Products;
ii) such Products were not ordered by the Buyer;
iii) the Products are damaged (provided that such damage did not occur after FOB
delivery).
iv)The Seller will make its best efforts to shorten delivery of claimed Products in order non
to affect production process of the Buyer.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
382
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Remedies
Article 5. - Remedies
The Company shall have only the right to reject:
a) damaged components, within 90 days of such components having been cleared for
entry into Canada by Canadian Customs Authority, and
b) spare parts, within 365 days of such components having been cleared for entry into
Canada by Canadian Customs Authority.
Remedies
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
383
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Claim Procedures
Claim procedure
Article 6. – Claim Procedure
When timely notice has been given, the Seller will have a reasonable time, not exceeding in
all events 7 days, to examine the claim and according to the Bayer’s instruction and/or
request giving at the time of filing its claim, will either
1) extend or deny a credit for a replace damage parts;
2) deny or extend credit to the Buyer to cover rework expenses provided cost of such rework
has been agreed to prior to rework operations actually being performed by the Buyer;
3) advise disposition of incorrect parts shipped or quantities over-shipped and
4)shall advise disposition of claims for short shipments.
Freight charges for over-shipments and for material wrongly shipped returned to the Seller to
a fixed location upon Seller’s specified request shall be paid by the Seller.
The Buyer may require to the Seller to ship any defective product under supply to a location
designed by the Seller for examination in order to verify to Seller’s satisfaction the nature of
defect. If no defect is found, freight, insurance and duties shall be paid by the Buyer.
13/04/2015
384
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Acceptance
Acceptance
Article 7. – Acceptance.
Upon completation of all inspections and tests and when all the activities are deemed
complete, the contractor shall request the buyer to pronounce its provisional acceptance.
Twelve months after the provisional acceptance as aforesaid and provided that the
contractor has entirely fulfilled his obligations under the contract, the supplier shall be
entitled to ask the buyer by written notification to pronounce the final acceptance, and an
examination of the activities done and of the operating conditions of the goods supplied
shall be immediately arranged.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
385
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title
Conclusione del
Contratto
(Francia, USA)
TRANSFER OF TITLE
Consegna
dei beni
(Germania, Spagna)
Soluzione
Intermedie
(Svezia, Norvegia)
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
386
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Retention of Title
TRANSFER OF TITLE
Retention
of Title
Garanzia
Venditore
Article 10. – Retention of Title.
The ownership of the material remain with the seller until payement in full for all the material.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
387
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Retention of Title
TRANSFER OF TITLE
Retention
of Title
Garanzia
Venditore
Article 10. – Retention of Title.
The ownership of the material remain with the seller, which reserves the right to dispose of the
material until payment in full for all the material has been received by in accordance with the terms of
this contract or until such time as the buyer sells the material to its customers by way of bona fide sale
at full market value.
If such payment is overdue in whole or in part the seller may (without prejudice to any of its other
rights) recover or resell the material or any of it and may enter upon the buyer’s premises by its
servants or agents for that purpose.
Such payment shall become due immediately upon the commencement of any act or proceeding in
which the buyer’s solvency is involved.
If any material is incorporated in or used as material for other goods before such payment the
property in the whole of such goods shall be and remain with the seller until such payment has been
made, or the other goods have been sold as aforesaid and all the seller’s rights hereunder in the
13/04/2015
388
material shall extend to those goods.
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Incoterms
ripartizione
dei costi
di trasporto
TRANSFER OF TITLE
passaggio del
rischio
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
389
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Incoterms
TRANSFER OF TITLE
Incoterms - CCI
Article 12. – Terms of delivery.
The delivery shall occur FOB Bristol (UK) (Incoterms 1990).
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
390
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Incoterms
gruppo
titolo
descrizione
Gruppo E
Partenza
Il venditore deve mettere a disposizione
del compratore la merce, già imballata,
nei propri locali
Gruppo F
Trasporto principale
non pagato
Il venditore deve consegnare la merce al
vettore designato dal compratore
Gruppo C
Trasporto principale
pagato
Il venditore deve stipulare il contratto di
trasporto, ma non sopporta i rischi di
perdita o di danni alla merce o spese
addizionali di qualsiasi natura derivanti
da fatti avvenuti dopo l’imbarco e la
spedizione.
Gruppo D
Arrivo
13/04/2015
Il venditore è responsabile dell’arrivo
della merce nel luogo di destinazione
convenuto e deve sopportare tutti i rischi
391
e le spese relativi a tale obbligo.
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Incoterms
Gruppo F
FCA
Trasporto principale
non pagato
Franco vettore
[luogo convenuto]
(Free Carrier)
Franco lungo bordo
FAS
[porto d’imbarco convenuto]
(Free Alongside Ship)
FOB
Franco a bordo
[porto d’imbarco convenuto]
13/04/2015
(Free On Board )
Il venditore deve consegnare la merce al
vettore designato dal compratore
Rischi e spese a carico del venditore
sino ad avvenuta consegna al
vettore individuato dal compratore
Rischi e spese a carico del venditore
sino alla banchina di partenza
Rischi e spese a carico del venditore
sino alla murata della nave all’atto
dell’imbarco
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
392
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Transfer of Title – Incoterms
Gruppo C
CFR
Trasporto principale
pagato
Costo e nolo
[porto di destinazione]
(Cost and Freight)
Il venditore deve stipulare il contratto di
trasporto, ma non sopporta i rischi di
perdita dopo l’imbarco e la spedizione.
Rischi a carico del venditore sino alla
murata della nave; spese a carico
del venditore inclusi nolo e sbarco
CIF
Costo, assicurazione,nolo Rischi a carico del venditore sino alla
CPT
Trasporto pagato fino a Rischi a carico del venditore sino alla
murata della nave; spese a carico
[porto di destinazione]
del venditore inclusi nolo, sbarco,
(Cost Insurance and Freight)
assicurazione
[porto di destinazione]
(Cost Paid Transport )
13/04/2015
consegna al vettore da esso
designato; spese di trasporto a
carico del venditore
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
393
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Price
Prezzo fisso
Prezzo determinato
o determinabile
(Civil Law)
Prezzo variabile
Prezzo aggiornato
PRICE
Prezzo da
determinare
(Common Law)
Prezzo determinato
da un terzo
Prezzo da determinare
con accordo successivo
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
394
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Price
PRICE
Article 3. – Price.
The purchase price for the Contract Products shall be the price described in the
Schedule J hereof, as adjusted from time to time in accordance with the terms
hereof, less any applicable discount that, as the case may be, shall be applied to
the purchase price of the Contract Product which are delivered later then the date
upon which the Parties agreed that such Contract Products were not delivered.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
395
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment
TERMS OF PAYMENT
Inadempimento
In una soluzione
Rateale
Acconti
Quando
Come
Dove
+
Hardship
Sconti
Documenti
Valuta
Tasso di
cambio
Strumenti
13/04/2015
Garanzie
Banca
Domicilio
Indemnification
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
396
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment
TERMS OF PAYMENT
Article 9. – Terms of Payment.
9.1 Invoicing
Invoice should be submitted in one original, clearly stamped “original” and three copies to the buyer.
The invoice shall:
- bear reference to this Agreement;
- be supported by all the necessary documents to enable the buyer to review and accept them.
9.2 Payment
Upon receipt of each invoice, the buyer shall review it and should payment requirement be deemed to
be in accordance with the agreement, the buyer shall approve said invoice and payment shall be
made to the supplier within thirty (30) days from receipt thereof, taking into account any advance.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
397
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment – Interest on overdue payments
Article 10. – Interest on overdue payments.
In the event of failure by the buyer to certify or to make payment, as provided by the
articles … of this agreement, the buyer shall pay to the supplier interest upon any
payment overdue thereunder at a rate per annum equivalent to 3 percent plus Euribor
discount on the date upon which such payment first became overdue.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
398
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment – Garanzie
Article 11. – Security.
The Company shall provide, in order to secure payment in respect of the Supplier:
a) a stand-by letter of credit;
b) a surety bond or
c) such other negotiable instruments as may be mutually agreed between the parties, in the
principal amount of one million euros.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
399
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment – Warranties
Article 15. – Warranty.
The Products and each of their parties shall be warranted against any defect and this
warranty will last up to 50.000 Kms or for a period of 12 months from the date of delivery,
whichever event occurs first. This liability does not cover normal wear and tear, defect arising
from faulty maintenance or alterations carried out without the Supplier’s consent.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
400
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Individuazione delle obbligazioni delle Parti
Terms of Payment – Indemnification
Article 16. – Indemnification.
The Supplier hereby indemnifies and hold harmless the Purchaser against all claims, liabilities,
costs, damages and expenses whatsoever which may be alleged against or incurred by the
Purchaser or any director, servant, agent or employee of the Purchaser and which arise out or are
connected in any way with any defect in any Product regardless of whether such defect is one of
design, manufacture, materials or whether the Products is defective under the terms of the EC
Directive on Product Liability of 25th July 1985 as the same has become law in the jurisdiction
governing this agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
401
Contratto internazionale
Withdrawal
Introduzione al nuovo Diritto privato
Art. 1.3 Withdrawal of a Contractor
Withdrawal
Any Contractor may request to terminate its participation in the Contract and the Consortium Agreement, by
giving three months written notice of withdrawal to the other Contractors, by means of registered mail with
acknowledgement of receipt, indicating the reasons for withdrawal.
The Governing Board may object to such withdrawal by unanimous vote minus the vote of the withdrawing
Contractor, indicating the reasons for objection, within a period of forty-five days from receipt of notification.
If the Governing Board agrees with the withdrawal, the Co-ordinator shall inform the Commission by means
of registered mail with acknowledgement of receipt in accordance of the provisions of the relevant provisions
of the Contract.
Where the Governing Board disagrees, the Co-ordinator shall submit to the Commission a request for
assistance, in accordance with the relevant article of the Contract.
Consequences of withdrawal
The consequences of withdrawal shall be as follows:
a. Confidentiality. The Contractor agrees to treat as confidential all confidential information, as defined in
this Consortium Agreement, for a period of ten (10) years from the date of its withdrawal, and agrees
not to apply for any patent or other proprietary right over any information it may have had knowledge of
in connection with its participation in the Project.
b.
Financial consequences for the withdrawing Contractors. The withdrawing Contractor shall pay the
following costs:
- the procedure fees to select a new Contractor(s) to carry out the Project; in an amount determined
by the Governing Board.
- a financial compensation if the withdrawal impairs the conduct of the Project, in an amount
determined by the Governing Board.
The withdrawing Contractor is required to honour its financial commitments contracted prior to the effective
date of its withdrawal and to refund the EC contribution received except the amount spent for the
performance of the Project, with appropriate justifications.
13/04/2015
The withdrawing Contractor is not reimbursed for any part of the reserves constituted for the Consortium.
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
402
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Termination
By DEFAULT
TERMINATION
FORCE MAJEURE
HARDSHIP
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
403
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Termination by Default
TERMINATION
By DEFAULT
Breach
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
404
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Termination by Default - Breach
Breach
Article 11. – Breach.
This Agreement may be terminated for breach only where the breach is (i) significant and (ii) such
as to undermine the expectation of the Party not in breach as to the subsequent performance of
this Agreement. The Parties agree that breach will not be regarded by them as satysfying this test
unless the breach (a) has caused substantial economic loss to the Party non in default, and (b)
has not been remedied within a period of … days after written notice referring remedy of the
breach and referring to this clause has been served on the Party in breach, and (c) has not been
caused by any of the events of Force Majeure specified in clause …, and (d) is of a sort which is
likely to continue or recur in the future.
13/04/2015 Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
405
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Termination by Default
Termination Clause
Article 21. – Termination.
Either Party shall be entitled to terminate this Agreement if the other Party commits a material
default of any of the provisions of this Agreement, provided that prior to termination hereof the
non-defaulting Party shall notify the other Party of the default in writing, giving full particulars of
the default and requiring it to be remedied (“the Notice of Default”).
The notice of default shall state a reasonable time, in any case not exceeding … (…) days from
the date in which the Notice of default has been forwarded to the defaulting Party shall have to
remedy said default.
For this purpose representatives of the Parties shall meet as soon as possible to agree on how to
remedy said default. Should said default remain unremedied for the reasonable period stated in
the Notice of Default, the non defaulting Party may then terminate this Agreement upon giving
written notice to the other Party of its willingness to enforce the provisions of this clause. The
termination shall be effective from the date in which the termination notice has been posted and
shall not affect the right of the non defaulting Party to claim for any damage, loss, cost and
expenses suffered as a consequences of the default of the other Party.
13/04/2015
406
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Force Majeure
FORCE MAJEURE
Definizione
Reasonable evidence
Conseguenze
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
407
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Force Majeure - Definizione
FORCE MAJEURE
Definizione
Article 23. – Force Majeure
1. A Party is not liable for failure to perform any of its obligations insofar as it can prove (i) that the
failure was due to an impediment outside its control, and (ii) that it could not reasonably be
expected to have taken the impediment, and its effects upon its ability to perform, into account at
the time of signing of this Agreement; and (iii) that it could not reasonably have avoided or
overcome it or at least its effects. For the purposes of this clause a “force majeure impediment”
shall include, but shall not limited to, fires, floods, war, riots and legal prohibitions.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
408
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Force Majeure - Prova
FORCE MAJEURE
Reasonable evidence
Article 23. – Force Majeure
1…
2. Should a case of force majeure occur, the Party to this Agreement affected by the impediment
(the Affected Party) shall give notice to the other Party of said impediment and its effect on its
ability to perform. In said case the Affected Party shall adopt all the necessary actions to avoid or
to reduce the effect of said impediment.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
409
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Force Majeure - Conseguenze
FORCE MAJEURE
Conseguenze
Article 23. – Force Majeure
3.For the whole period in which the force majeure event, or its effects, shall continue, the Affected
Party shall not be deemed liable for its inability to perform its obligations the performance of which
is prevented by the force majeure event, provided always that the performance of such
obligations shall be resumed by the Affected Party as soon as possible after the force majeure
event has terminated to produce its effects.
4. During the existence of the force majeure impediment, the other Party shall not be required to
perform any and all of its obligations insofar such obligations are directly related to other Partys’
obligations the performance of which is prevented by the occurrance of the force majeure event.
5. Notwithstanding the foregoing, should the force majeure event continue for a period longer
then …months, the other Party may, at its own discretion, terminate this Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
410
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Hardship
HARDSHIP
Article 25. – Hardship
Should one of the Parties believe that the occurrence of events not herein considered by the
Parties and neither attributable to the Parties themselves nor related to the usual practice place
an excessive burden on JVC activities, by altering substantially the equilibrium and affecting the
achievement of the aims of the JVC pursuant to this Agreement, then such Party may make a
request for revision of this Agreement. The request shall indicate the grounds on which it is based
and the suggested amendments to this Agreement and to any concerned ancillary agreements.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
411
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sanzioni contrattuali
LIQUIDATE DAMAGE
PENALTY
pagamento di una somma come
= liquidazione preventiva del danno
= pagamento di una somma al
verificarsi dell’evento
Common Law
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
412
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Liquidate Damage
LIQUIDATE DAMAGE
Article 8. – Liquidate damages for late delivery
The supplier shall pay to the buyer, unless he can demonstrate force majeure, liquidate damages,
not by way of penalty, if the supplies are delayed.
Liquidate damages shall be calculated at the rate of 0,25% per day of value of contract.
Payment of liquidate damages hereunder shall be limited to a maximum of 10% of the contract
price.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
413
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Penalty
PENALTY
Article 8. – Penalty for Delay
If the supplier shall fail to complete the supplies within the time as provided by article 5, then the
supplier shall pay to the buyer the sum of €... as a penalty for such default. The buyer may without
prejudice to any other methods of recovery deduct the amount of such penalty from any money in
his hands due or which become due to the supplier.
The payment or deduction of such penalty shall not relieve the supplier from his obligation to
perform and to complete the supplies and from any other of his obligations and liabilities under the
contract.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
414
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Guarantees
GUARANTEE
Article 15. – Performance guarantee.
1.
The supplier hereby agrees to provide within seven (7) days of signature of this Agreement
an irrevocable first demand Performance Guarantee in the form set out in Annex C and in the
amounts provided for below to guarantee the performance by supplier of his obligations under this
agreement.
2.
The buyer agrees that no demand under such Performance Guarantee shall be made until
the buyer has given the supplier thirty (30) days prior written notice of his intent to make such
demand, indicating the breach(es) of supllier’s obligation(s) in respect of which demand will be
made. The buyer further agrees that such demand on the Performance Guarantee shall not be
made if within the thirty (30) days notice period, the supplier, in the opinion of the buyer, has
commanded in good faith remedial action pursuant to this Agreement.
3.
The Performance Guarantee shall be valid until sixty (60) days after the termination of the
agreement or until signature of the final acceptance certificate by the buyer, whichever is the earlier.
4.
The Performance Guarantee shall be provided by a bank in the Territory nominated by the
supplier and approved by the buyer.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
415
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Performance Bond
Performance Bond
Dear Sirs, we Bank ABC, have been informed that you have entered with our client XYZ a
contract (the Contract) for the supply of the product, at a total price of € 100.000.
Pursuant to the Contract XYZ has to establish through its banker a performance bond in
your favour in an amount of 20% of the total price of the supply.
This being stated, we Bank ABC, herewith irrevocably undertake to pay you in cash wholly
or partially, upon your first written demand, any amount up to € 20.000.
All that upon receipt of your written confirmation that XYZ has not performed his
obligations in conformity with the terms of the Contract.
Our obligation will expire on 31.12.2006 at the latest. Your written claim shall have reached
us by that date, otherwise any and all claims against us will automatically expire.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
416
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Settlement of Disputes
National Court
SETTLEMENT
Article 19. – Disputes.
Any dispute between the Parties that cannot be settled by mutual agreement and that
relates to the interpretation, carrying out of obligations, breach, termination or enforcement
of this Agreement or in any way arising out of or is connected with this Agreement shall be
settled exclusively by the Court of Rome.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
417
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Settlement of Disputes
Arbitration
SETTLEMENT
Article 19. – Disputes.
Any dispute between the Parties that cannot be settled by mutual agreement and that
relates to the interpretation, carrying out of obligations, breach, termination or enforcement
of this Agreement or in any way arises out, or connected with this Agreement shall be
settled exclusively by arbitration under the rules of the Conciliation and Arbitration of
International Chamber of Commerce.
The place of the arbitration shall be Paris. The language used during the arbitration
procedure shall be English.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
418
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Applicable Law
APPLICABLE LAW
Article 31. – Applicable law.
The formation, validity, interpretation, execution, amendment and termination of this
Agreement shall be governed by the ...law
Article 31. – Applicable law.
This contract shall be construed and interpreted in accordance with the generally accepted
principles of law in Italy and Russia, and where no such rules exist, with the rules generally
accepted in the international commerce.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
419
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Final Clauses
ENTIRE AGREEMENT
NON WAIVER OF RIGHTS
ASSIGNMENT
SEVERABILITY
FINAL CLAUSES
CONFIDENTIALITY
AMENDMENTS
NOTICES
LANGUAGE
ENCLOSURE
13/04/2015
COUNTERPARTS
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
420
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Entire Agreement
ENTIRE AGREEMENT
Article 20. – Entire Agreement
This Agreement contains all the terms which the Parties have agreed in relation to the
transactions hereunder.
As a consequence this Agreement shall represent the entire agreement between the
Parties hereto and all the previous agreements, letters, comments, memoranda or other
such documents are hereby agreed between the Parties to be excluded and of no further
effect.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
421
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Non Waiver of Rights
NON WAIVER OF RIGHTS
Article 21. – Non Waiver of Rights
Failure of either Party hereto to enforce any of the provisions of this Agreement or any
right with respect thereto or failure to exercise any election provided for herein, shall in no
way be considered a waiver of such provisions, rights or election, or in any way affect the
validity of this Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
422
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Assigmnent
ASSIGNMENT
Article 22. – Assignment
Neither Party shall have the right to assign its rights or obligations under this Agreement
without the prior written consent of the other Party, but such consent not be unreasonably
withheld.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
423
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Severabilty
SEVERABILITY
Article 23. – Severability
Should any provisions of this Agreement nevertheless be or become invalid, illegal or
unenforceable under the applicable law, the other provisions of this Agreement shall not be
affected, and, to extent permissible under applicable law, the Parties shall use their best
efforts to modify said invalid, illegal or unenforceable provisions so as to comply with such
laws.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
424
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Confidentiality
CONFIDENTIALITY
Article 26. – Confidentiality.
All technical, financial and commercial information concerning the Agreement and duly
exchanged by and between the Parties in performing any provisions hereto shall be
deemed confidential, and the Parties shall take all necessary and reasonable steps to
prevent the disclosure of the received information to any third parties.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
425
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Amendments
AMENDMENTS
Article 27. – Amendments
Any amendments to this Agreement shall be valid and effective only if duly authorised
representatives of each Party have agreed to it in writing.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
426
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Notices
NOTICES
Article 29. – Notices
All notices, request, consent, approvals and other communications hereunder shall be in
writing, shall be delivered by registered mail or by fax or e-mail message with the
acknowledgement of receipt, addressed as fallows:
Party A....
Party B...
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
427
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Language
LANGUAGE
Article 28. – Language and Communication
All the communication pursuant to this Agreement shall be delivered in English.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
428
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Enclosure
ENCLOSURE
The Annexes hereinafter listed are made a part hereof and form an integral part of
this Agreement:
Enclosure A – Products
Enclosure B – Process
Enclosure C – Delivery Schedule
Enclosure D – Warranty provisions.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
429
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Counterparts
COUNTERPARTS
This Agreement will be issued in six counterparts, each of which shall be deemed to
be an original, and each of which shall form one part of the same Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
430
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Tipologie della Contrattualistica
Internazionale
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
431
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Tipologie
Tipologie più comuni
Sales of goods
agreements
Distribution
Agreements
IPR
agreements
Joint Venture
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
432
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Sales of goods
agreements
Convenzione
di Vienna
1980
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
433
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
obiettivi
Warranties
liability
Terms
of payment
Luogo
consegna
Tempo
di consegna
Spese
di trasporto
passaggio
del rischio
Accettazione
merce
conseguenze
Altre
clausole
garanzie
13/04/2015
Prezzo
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
434
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
obiettivi
Article 1. Object of the Contract.
In accordance with and suject to the terms and conditions herein indicated the Seller
does hereby sell the Buyer and the Buyer does hereby from the Seller no. 2,000
(two thousand) Products.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
435
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Warranties
liability
Article 2. Warranties and Liability.
The Products and each of their parts supplied under this Contract are in full
ownership and availability of the Seller and they shall warranted against any defect,
whether of design or construction, deriving from the use of unsuitable or poor quality
material or from an incorrect production process attributable to the Seller or its own
supplier.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
436
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Terms
of payment
Article 6. Terms of Payment.
Unless otherwise agreed upon in writing by the Parties, the Products supplied by the
Seller to the Buyer, shall be paid by means of an irrevocable and revolving Letter of
Credit (L/C), cashable against written notification by the Seller of the availability ex
factory of the Products...days after the date of each notification.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
437
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Luogo
consegna
Article 7. Delivery.
1.The first lot of 125 Products will be ready at Copenaghen port for the FAS delivery
after 3 (three) months from the end of the month in which the Seller receive form the
Buyer the firm order of the Products. The Products shall be accompanied by a
forwarding list and the Buyer reserves the right to verify that the Product received
correspond to those described in the forwarding list and that they are not defective.
All the Products shall be delivered FAS Danish port, as defined in the current version
of Incoterms at the time of supply. For the purpose of delivery the Seller shall
promptly inform the Buyer by fax about the availability of the ordered Products and,
within 3 days from the receipt of the said notice, the Buyer shall take delivery of the
said products providing for the forwarder and paying the relevant freight charges..
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
438
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Tempo
di consegna
Article 7. Delivery.
...
2. The delivery of the Products shall occur before 31st December 2002, or within 90
days from the date of receipt of the related Letter of Credit, duly issued by BBB Bank
on instruction of the Buyer, and payable against forwarding documents, whichever
terms comes later .
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
439
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Spese
di trasporto
Article 7. Delivery.
...
...
3. Unless otherwise agreed upon in writing between the Parties, the delivery shall
occur CIF Caracas port (Inconterms current version), and the Seller shall have to
pay all the expenses related to the transportation of the goods, freight and insurance
included.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
440
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
passaggio
del rischio
Article 7. Delivery.
...
...
4. Unless the invoice otherwise provides, any risk of loss or damage to such
products shall pass to the Buyer Free On Board (FOB) Spanish port (Incoterms
1990).
Consequently should any loss and damage occur to any product after delivery FOB,
said loss or damage shall remain with the Buyer, not affecting the Seller’s right to
claim amounts, if any, that are still due in connection with the delivery of the
Products for which losses and damages have been occurred.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
441
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
Accettazione
merce
Article 7. Delivery.
...
...
5. For the purpose of delivery the Seller shall promptly inform the Buyer by telefax
about the availability of th ordered Products and, within 30 (thirty) days form the
receipt of the said notice, the Buyer shall take delivery of said products providing for
the forwarded and paying the relevant freight charges. The Buyer will advise the
Seller about any complaint related to the Products within 30 (thirty) days from the
receipt of the Products themselves, by means of fax followed by registered letter
with record of receipt, indicating the nature of defect.
13/04/2015
442
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
garanzie
Article 7. Delivery.
...
...
6. The vehicles and each of their parts supplied under this Contract shall be
warranted against any defect, attributable to the manufacturer. Such a warranty will
last up to 30,000 Kms or for a period of 12 month starting from the date of delivery,
whichever event occurs first.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
443
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Sale of Good Agreements
Clausole specifiche
consequenze
Article 7. Delivery.
...
...
7. If the Seller fails to deliver the Products in accordance with the terms hereof within
5 days of the date upon which the Parties agreed that such Products were to be so
delivered FOB Los Angeles port, then the Seller shall deliver such Products to such
Australian carrier as the Buyer may direct from time to time for delivery by plane.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
444
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Procacciamento
d’affari
Distribution
Agreements
Contratti per la
Creazione di
Reti di Vendita
Agenzia
Concessione
Il procacciatore segnala
occasionalmente il cliente
L’agente promuove stabilmente
le vendite
Il venditore vende al
concessionario
Venditore e cliente stipulano
Il contratto
Venditore e cliente stipulano
il contratto
Il concessionario vende ai
clienti
Il venditore consegna la merce
al cliente; il cliente lo paga
Il venditore consegna la merce
al cliente; il cliente lo paga
Il venditore riconosce un % al
procaciatore
13/04/2015
Il concessionario può
utilizzare
il marchio
Il venditore riconosce un % all’
agente
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
445
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Agenzia - Definizione
Agenzia
Direttiva
UE
85/635
L’agente è la persona che, in qualità di intermediario indipendente,
è incaricato di promuovere in maniera permanente di trattare per
un’altra persona, il preponente, la vendita o l’acquisto di merci
(agente senza rappresentanza), ovvero di trattare e di concludere
dette operazioni in nome e per conto del preponente (agente con
rappresentanza)
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
446
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Agenzia – Principali clausole
Oggetto
Territorio
Article 1. Object.
During the validity of this Agreement, the Agent shall promote on exclusive [nonexclusive] basis the sale of the Products within the Territory and shall non to anything
that may prevent such sale or interfere with the development of the Manufacturer's
trade in the Territory. In negotiation with the prospective customers the Agent shall
disclose that it is acting as agent of the Manufacturer.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
447
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Agenzia – Principali clausole
Commissione
The commission shall be paid at rate of ...% proportionally to each single delivery and
on all money received by the principal as purchase price for good sold by the agent.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
448
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Agenzia – Principali clausole
Commissione
Non esclusività
The company reserves the right at any time to sell Products directly in the Territory,
without obligation to pay any commission or indemnity to the Agent.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
449
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Concessione
Territorio
Prodotti
13/04/2015
Obbligazioni
Esclusività
Condizioni
di vendita
Durata
Assistenza
Fine del
contratto
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
450
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Territorio
The Dealer is responsible for organising, promoting and developing sale of and for
organising and developing after-sales service for Contract Products within the Locality.
Outside the Locality the Dealer shall not, whether directly or indirectly through third
parties, prospect for new customers or organise the distribution and after-sales service
of Contract Products.
The Dealer acknowledges the right of the Principal to effect direct sales in the Locality,
as well as the Principal’s right to provide service through any other authorised service
point appointed the Principal in the Locality.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
451
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Prodotti
The term “Contract Product” shall mean the agriculture machines listed in Annex B, as
from time to time supplemented subject to written agreement of the parties, and
relevant spare parts.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
452
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Obbligazioni
The Dealer guarantees that its own organisation satisfies and shall continue to satisfy,
during the life of this Agreement, the requirements in respect of Contract Products sales
and service, according the relevant provisions of this Agreement, in order to assure a
level of quality and efficiency adequate to meet the normal requirements of owners and
end users of the Contract Products.
The Dealer shall sell such number of Contract Products to end users within the Locality
as are consistent with the sales objectives agreed between the Parties or, in the
absence of such agreement, as determinated form time to time by the Manufacturer, on
the basis of estimated sales in the Locality.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
453
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Esclusività
For the purpose hereof the Dealer undertakes to purchase the Contract Products from
the Manufacturer only and to use Manufacturer’s genuine parts only.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
454
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Condizioni
di vendita
The Dealer shall supply and warrant Contract Products to the final customer, according
to the provisions of the Conditions of Sales as per Annex D to the present Agreement.
The related process shall materially comply with those suggested by the Manufacturer
according to its own pricing policy.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
455
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Assistenza
The Dealer undertakes to provide adequate and prompt assistance to any Product sold
or used in The Territory, by carrying out all work required in accordance with the
standards and procedures specified from time to time by the Manufacturer.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
456
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Distribution Agreements
Concessione – Principali clausole
Durata
Fine del
contratto
The Agreement herein has not time limit. Each Party may terminate it at any time by means a six
months prior notice of termination that shall be given by registered mail. The Manufacturer has
the right to terminate this Agreement forthwith by giving notice in writing at any time upon the
occurrance of any one or more the following events:
•a) if the Dealer (i) shall commit on act of bankruptcy or (ii) shall enter into any arrangement or
composition with or for the benefit of this creditors or (iii) shall default in any financial obligation
to third parties;
•b) if the Dealer shall die or become incapacitated or shall dispose of its business as an
authorised dealer, should the Dealer be an individual;
•c) if there should be any legal proceedings issued against the Dealer which may prejudice or
13/04/2015
457
damage itsModulo
commercial
image
and
reputation,
or
the
image
and
reputation
of
the
Manufacturer.
– 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Licensing Agreements
IPR
agreements
Intellectual Property Rights Agreement
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
458
STRUMENTI
CONTRATTUALI
Introduzione al nuovo Diritto privato
IPR
CAUSA
CONTRATTI
DI RICERCA
CONTRATTI
DI SFRUTTAMENTO
CONTRATTI
ASSOCIATIVI
CONTRATTI
CORRISPETTIVI
STRUTTURA
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
459
Introduzione al nuovo Diritto privato
STRUMENTI
CONTRATTUALI
IPR
CONTRATTI
DI RICERCA
D’OPERA
LAVORO
DIPENDENTE
APPALTO
CONSORZI
MISTI
JOINT
VENTURE
CONTRATTI
DI SFRUTTAMENTO
LICENZA
TRASFERIMENTO
TRAINING
EDIZIONE
CONSORZI
MISTI
JOINT
VENTURE460
SOCIETA’
SOCIETA’
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Introduzione al nuovo Diritto privato
CONTRATTI
DI SFRUTTAMENTO
LICENZA
Contratto atipico
tra
Licenziante
Licenziatario
13/04/2015
per
lo sfruttamento
di IPR
Produrre
Commercializzare
Sviluppare
Applicare
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
461
Introduzione al nuovo Diritto privato
CONTRATTI
DI SFRUTTAMENTO
LICENZA
clausole
Individuazione
dell’oggetto
Limitazioni
territoriali
Legge
applicabile
13/04/2015
Garanzia
da vizi
Corrispettivo
Diritti
del
licenziatario
Durata
Sublicenza
(divieto)
Esclusività
Obbligazioni
successive Segretezza
Giudice
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
462
CONTRATTI
DI SFRUTTAMENTO
Introduzione al nuovo Diritto privato
LICENZA
clausole
Corrispettivo
Royalty
13/04/2015
Lump sum
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
463
Introduzione al nuovo Diritto privato
Contratto internazionale
Joint Venture
Contractual
Joint Venture
Joint Venture
Collaborazione
temporanea
contratti di
collaborazione
per il raggiungimento
di obiettivi comuni
13/04/2015
Equity
Joint Venture
Collaborazione
Di medio e lungo
periodo
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
464
Introduzione al nuovo Diritto privato
Il Consortium Agreement
Contractual Joint Venture per la realizzazione
di un progetto di ricerca
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
465
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Caratteri generali
CONTRATTO
COLLEGATO
CONTRATTO
MISTO
CONSORTIUM
AGREEMENT
CONTRATTO
ATIPICO
13/04/2015
CONTRATTO
INTERNAZIONALE
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
466
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Caratteri generali
CONTRATTO
COLLEGATO
Contratto
UE
13/04/2015
precisare
completare
Limiti:
- Contratto UE
- Disciplina
concorrenza
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
467
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Caratteri generali
CONTRATTO
MISTO
ELEMENTI
CAUSALI
COLLABORAZIONE
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
468
Consortium Agreement
Materie da regolare
Introduzione al nuovo Diritto privato
Scopo
CONSORTIUM
AGREEMENT
13/04/2015
Durata
Strumenti
decisionali
IPR
Obbligazioni
Responsabilità
Cessazione
Comunicazioni
Legge applicabile
Giudice
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
469
Consortium Agreement
Materie da regolare
Introduzione al nuovo Diritto privato
IPR
criteri per
assegnare
la proprietà
proprietà
congiunta
diritti dei
terzi
13/04/2015
limiti
disciplina
contrattuale
proprietà
congiunta
proprietà
congiunta
diritti e obblighi
dei terzi
diritti dei
terzi
rapporto tra
proprietario e
chi diffonde
proprietà
congiunta
segretezza
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
470
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
TITOLO
PAGAMENTI
RISOLUZIONE
PARTI
SEGRETEZZA
FORZA MAGGIOR
PREMESSE
STRUM.DECIS.
MANDATO
INTERPRETAZ
IPR – PROPRIETA’
TRASFERIMENTO
VALORE PREMES
IPR -ACCESSO
COMUNICAZIONI
OBIETTIVI
IPR -DIFFUSIONE
LEGGE
OBBLIGAZIONI
RESPONSABILITA’
GIUDICE
COORDINATORE
DURATA
NULLITA’
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
471
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
TITOLO
Consortium Agreement
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
472
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
PARTI
This Consortium Agreement is made on ...
Among
...
...
(hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties")
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
473
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
PREMESSE
WHEREAS
1. The Parties have submitted a common proposal for the Project entitled "..." to the Commission in the
framework of the Fifth Framework Programme for research and technological development: <Name of the
programme>.
2. The Commission of the European Communities (hereinafter referred to as "The Commission") has
accepted the proposal for this project submitted by the Parties.
3. The Parties and the Commissione shall stipulate a contract (hereinafter referred to as "EC Contract"),
according to the contract form worked out by the Commission for the Fifth Framework Programme
(hereinafter referred to as "EC Model Contract")
4. The relation between the Parties and the Commission shall be governed by the Model Contract.
5. The Parties wish to define certain of their rights and obligations inter se in respect of the carrying out of the
obligations set out by the EC Model Contract.
NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
474
Consortium Agreement
Struttura
Introduzione al nuovo Diritto privato
INTERPRETAZIONE
1. Interpretation.
1.1.The words and expressions defined in the EC Model Contract shall have the same meaning in this
Agreement, except where otherwise provided or expressly defined below.
1.2 In particular:
“Agreement” shall mean this Consortium Agreement;
“EC Contract” shall mean the contract with the European Commission.
“Project” shall mean the project of research provided in the Annex I of EC Contract.
“EC Model Contract” shall mean the contract form worked out by the Commission for the Fifth
Framework Programme.
1.3The Agreement and the EC Contract shall constitute the entire agreement among the Parties.
1.4 In the event that there is any conflict between the terms and conditions of this Agreement and those of the
EC Contract, then the terms and conditions of the EC Contract shall prevail.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
475
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
VALORE PRMESSE
2. - Premises.
2.1The above mentioned premises shall form integral and substantial part of the Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
476
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
OBIETTIVI
3.- Purpose.
3.1 The purpose of the Agreement is to define the mutual rights and obligations of the Parties in the carrying
out of the Project.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
477
Consortium Agreement
Struttura
Introduzione al nuovo Diritto privato
OBBLIGAZIONI
4. - Obligations in carrying out the Project under EC Contract.
4.1 The Parties shall carry out all the obligations and they shall have the same role, as under the EC Contract.
4.2 In particular each Party undertakes:
a)to perform on time the tasks assigned to it for the performance of the Project and to make available to
the other Parties the rights and information defined in Annex II of the EC Contract;
b)to prepare and present to the Coordinator the reports and statements to be submitted to the
Commission under the EC Contract, within and no later than fiftheen days from the date of the
presentation to the Commision;
c)to supply promptly to the Coordinator all documents and information as may be required in connection
with the Project in order to fulfil the obligations, as under the EC Contract;
d)to notify promptly to the Coordinator any delay (actual or foreseeable) in performance of its obligations
hereunder or under the EC Contract;
e)to make promptly any notification required under Article 16 of Annex II to the EC Contract;
f)to bound the sub-contractors and other thirds (employees, consultants, ect.) to respect the provisions
under the Agreement and the EC Contract.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
478
Consortium Agreement
Struttura
Introduzione al nuovo Diritto privato
COORDINATORE
5. - Coordinator.
5.1. The Parties have agreed that the University of Insubria, Department of ... (Scientific Responsible and
Rappresentative Prof. Massimo Caccia), will act as the Coordinator of the EC Contract. The Coordinator
will be Agent of the Parties, with the power and obligations, and in respect of the limits, provided for, as
under the EC Contract.
5.2
In addition to the Coordinator's functions pursuant to the Contract, the Coordinator shall have the
following functions only :
(a)
administration, preparation of minutes and provision of the chairman of the Steering Board, and
follow-up of its decisions;
(b)
transmission of any documents and information connected with the Project between the Parties.
5.3 Except for the functions as representative of the other Parties, as described in the EC Contract Annex II
Article 2.1d), the Coordinator shall not be entitled to act or to make legally binding declarations on behalf
of any other Parties.
5.4 If one or more of the Parties is late in submission of Project Deliverables, the Coordinator may submit the
other Parties' Project Deliverables to the Commission.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
479
Consortium Agreement
Struttura
Introduzione al nuovo Diritto privato
PAGAMENTI
6. - Payments.
6.1 Each Party shall bear its costs in connection with the carrying out of the Project. The Commission shall
make all payments in respect of its financial contribution to the Coordinator which shall be responsible for
transferring the appropriate amount (if any) to the other Parties within thirty days from receipt thereof.
6.2 Such payments shall be made by the Coordinator in Euro. The maximum amount payable by the
Coordinator to the Parties (including the Coordinator) shall, in no event, exceed the financial contribution made
by the Commission.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
480
Consortium Agreement
Struttura
Introduzione al nuovo Diritto privato
SEGRETEZZA
7. - Confidentiality.
7.1 The Parties agree to keep all disclosed confidential information strictly confidential. Without prejudice to
the generality of the aforesaid, the obligation hereunder shall apply in particular to all information which is
marked as being confidential and/or that information, of which within 10 days of its disclosure, notice in writing
is given by the disclosing party that it shall be treated as confidential. The disclosure of such information
should be confirmed in writing. Such information will ordinarily be disclosed to the other party in written form by
way of software, draft documentation, drawings or technical specifications, on data storage modules such as
diskettes via data communication or by post. All information relating to business secrets such as research and
development matters and other business affairs of the other party shall also be treated as confidential.
7.2 The Parties shall not make use of the disclosed, confidential information for any purpose other than in
relation with the realisation/implementation/execution of the co-operation Project.
7.3 The Parties shall use all reasonable endeavors to maintain confidentiality and in particular confidential
information shall only be given or communicated to such employees who necessarily and properly require
such information to perform their duties under their employment. The parties shall keep all documentation and
records which contain confidential information in a secure (locked) and safe place.
7.4 The Parties undertake to keep all internal business information of which they, their employees or
representative become aware during the performance of their duties at the other parties place of business,
strictly confidential and not to divulge the same to any third parties. This shall apply in particular to all internal
information relating to technical, design, manufacture, operational or organizational matters.
7.5 If a Party intends to sub-contract to a third party and disclosure of confidential information to such a third
party is necessitated thereby, the party shall first obtain the consent of the SB. The disclosing party and the
13/04/2015
sub-contractor shall prior to such disclosure enter into a confidentiality agreement in the same form as this
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
Agreement.
481
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
STRUMENTI
DECISIONALI
8. - Management of the Project.
8.1 The Parties shall establish, within thirty days after the date of this Consortium Agreement, a Steering Board (hereinafter also
“SB”) composed of a representative of each of them. The University of Insubria, instead, shall have two representatives, taking part to
the Project with two Departments. After having informed the others in writing, each Party shall have the right to replace its
representative and to appoint a proxy although it shall use all reasonable endeavours to maintain the continuity of its representation.
Each representative shall have a deputy.
8.2 The SB shall be chaired by the Coordinator's representative. The chairman of the SB shall appoint a secretary.
8.3 Without prejudice to the EC Contract Annex II Article 2, the SB shall be in charge of overall direction of the Project. To that end,
the SB shall take all decisions, and in particular those concerning: the carrying out of the Project; the transfer of the budget among
Parties; the review and amendment of the Contract, including Annex I; the assistance to the Coordinator to prepare the Deliverables;
the secrecy and disclosure of all information; the use and the access to the Pre-Existing Know-How; the ownership, use and access
rights according to Knowledge; the termination of the Agreement; the liabilities of the Parties; the assignment of the Defaulting
Party's tasks to specific entity(ies) (preferably chosen from the remaining Parties).
8.4 The SB shall meet at the request of Coordinator chairman or at the request of one of the Parties. Meetings shall be convened by
the chairman with at least fifteen (15) calendar days prior notice with an agenda.
8.5 The Coordinator may decide that the meetings shall be held by means of electronic mail, video conference, telephone conference
or similar communication systems.
8.6 Minutes of the meetings of the SB shall be transmitted to the representatives of the other Parties without delay. The minutes shall
be considered as accepted by the other Parties if, within seven (7) calendar days from receipt, no Party has objected in a traceable
form to the Coordinator.
8.7 In voting, each representative shall have one vote. A quorum shall be a minimum of 6 (six) votes. Where decisions are to be
taken unanimously, all Parties must be represented at the meeting.
8.8 In case of termination of the Agreement all the decisions shall be taken unanimously by all of the Parties. In case of termination
13/04/2015
in relation to one or more Defaulting Parties, the decision shall be taken unanimously by all of the non-Defaulting Parties.
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
482
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
IPR
PROPRIETA’
9. - Ownership and use of Knowledge.
9.1 Rights on Knowledge will be owned by who has carried out the work generating Knowledge, as under the
Steering Board decision.
9.2 The Steering Board will take all decisions, about the share of rights and the use of Knowledge, mainly
according to the principles as follows:
1. rights and obligations for every kind of Knowledge will be shared on equal basis by the Parties participating
in the workpackage of research,as under Annex I to the EC Contract;
2. the better method for the protection of Knowledge, and the Parties which will be in charge of it, shall be
decided after a market survey; the Parties involved shall bear the cots for the survey;
3. the SB should suggest to the owners to create a limited company for the use of Knowledge.
9.3 The Parties involved shall stipulate an agreement regulating the relationship among their, in respect of the
decisions of the SB.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
483
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
IPR
DIRITTI DI ACCESSO
10. - Access Rights .
10.1 The access rights shall be governed by the rules of the EC Contract and the decisions of the SB.
10.2All Parties shall enjoy access rights to their Pre-existing Know-how needed to carry out their work in the
framework of the project. They shall be granted price free.
10.3 The pre-exinsting Know-How of each Partys is that described in the Annex 1 to this Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
484
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
IPR
DIFFUSIONE
11. - Publications, Press Releases and Reports to the Commission.
11.1 Without prejudice to any obligation of confidentiality in respect of another Party's information, the SB shall
decide the matter of the publications.
11.2 The oppositions and communications, provided under the Contract Annex II Article 9(3) shall be made to
the SB.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
485
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
RESPONSABILITA’
12. - Liability of the Parties.
12.1 Each Party shall indemnify the other Parties in respect of the acts and or omissions of itself and of its
employees and agents and for any direct and reasonably foreseeable loss to the other Parties resulting from
the failure of such Party to perform its duties and obligations either under this Agreement or under the EC
Contract. Such acts to include false or incomplete statements submitted by a Party in order to obtain a
financial contribution of the Commission, or any other advantage under the EC Contract, and for which this
Party may properly be held responsible.
12.2 If the Commission, in accordance with the provisions of the EC Contract claims any reimbursement,
indemnity or payment of damages from one or more of the Parties:
a) each Party whose act or default has caused or contributed to the claim shall indemnify the other
Parties for any sum paid by them in respect of such claim;
b) the amount of this indemnity shall in no case, however, exceed the total amount contributed by the
Commission to the Party whose act or default has caused or contributed to the claim;
c) in the event that it is not possible to attribute default to any Party the amount claimed by the
Commission shall be shared by the Parties in the proportions that they are to receive the financial
contribution of the Commission.
12.3. Each Party shall be solely liable for any loss incurred by third parties resulting from the implementation by
such Party of its share of the Project under the EC Contract.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
486
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
DURATA
RECESSO
13. - Duration, Withdrawal.
13.1.
This Agreement shall come into effect upon the date of the signature and shall continue until complete
discharge of all obligations undertaken by the Parties under the EC Contract and under this Agreement
(in particular those relating to the IPR matter) including any amendments or extensions thereto as may
be mutually agreed in writing by the Parties.
–
No Party shall withdraw from or terminate this Agreement and its participation in the Project unless:
a) during the EC Contract:
1. it has obtained the prior written consent of the other Parties and of the Commission; or
2. that Party's participation in the EC Contract is terminated by the Commission.
b) after the expiry of the EC Contract:
provided as in the article 14.1, each Party shall be entitled to withdraw from the Agreement, provided
that prior written notice is given to the SB at least three months in advance.
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Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
487
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
RISOLUZIONE
14. – Termination.
1.1
In the event of a breach by a Party of its obligations provided by Agreement, the SB will inform the
Commission of such breach and request to Defaulting Party the appropriate remedial actions to be taken to
rectify non performance. In case the remedial actions requested have not been satisfactorily taken within
the given period, the SB may immediately decide to terminate the participation of the Defaulting Party to
the Agreement by written notice, and claim to the Commission the termination of the EC Contract for the
Defaulting Party and the all penalties, as under the above mentioned EC Contract.
1.2
The SB may immediately terminate the participation of the Party to the Agreement, if the Commission
has decided to terminate the participation of the Party to the EC Contract, by written notice.
1.3
In the event of breach, the SB will decide the amount of penalty that the defaulting party shall pay, in
respect, otherwise, to the claim of the Commission.
1.4
The SB will provide the other consequences of the breach (e.g. loss of the right on knowledge;
restitution of the goods and the documents; etc.).
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
488
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
FORZA MAGGIORE
15. – Force Majeure.
15.1 The provisions of the EC Contract relating to Force Majeure shall apply to this Agreement.
13/04/2015
Modulo – 10. Tecniche di redazione dei contratti nazionali e internazionali
489
Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
AMPIEZZA DEL
MANDATO
16. – No Agency.
16. 1 Nothing in this Agreement shall be deemed to create a partnership or agency between the Parties.
Neither Party shall be empowered or entitled to commit the other Parties to any obligation or liability
under the EC Contract or otherwise without having first secured the prior written permission of the
concerned Party.
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Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
CESSIONE
OBBLIGAZIONI
17. - Assignment.
17.1 Neither Party shall without the prior decision of the SB assign or otherwise transfer any of its rights and
obligations hereunder.
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Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
COMUNICAZIONI
18. – Communications and Notices.
1.1 All correspondence between the Parties and the Commission pursuant to the EC Contract shall be directed
through the Coordinator. To the extent that it is relevant to the other Parties it shall be copied to them
along with replies received.
1.2 Any notice to be given under this Agreement shall be in writing to the following addresses and recipients. It
shall be deemed to have been served when personally delivered, or, if transmitted by telefax, electronic or
digital transmission when transmitted provided that such transmission is confirmed by receipt of a
successful transmission report and confirmed by mail.
Any such notice shall be addressed to:
...
...
...
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Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
LEGGE
APPLICABILE
19. – Governing Law.
19.1
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This Agreement shall be construed according to and governed by the European Law and, if not
provided, by Belgian Law.
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Introduzione al nuovo Diritto privato
Consortium Agreement
Struttura
GIUDICE
COMPETENTE
20. – Settlement of disputes.
20.1
Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its
existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the Rules
of International Chamber of Paris, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this
Article. The place of the arbitration shall be Paris and the language of the arbitration shall be English.
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Consortium Agreement
Struttura
NULLITA’
PARZIALE
21. – Severability.
1.1 The invalidity or unenforceability of any one or more of the provisions of this Agreement will not invalidate
or render unenforceable the remaining provisions of this Agreement. Any illegal or invalid provision of this
Agreement will be severable and all other provisions will remain in full force and effect. The Parties agree
to replace such illegal or invalid provisions or any gaps in this Agreement that might become evident, with
new, valid provisions that correspond as closely as possible to the intended purpose of this Agreement.
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