Presentazione della procedura Blue Card ()

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Transcript Presentazione della procedura Blue Card ()

Ingresso in Italia
Lavoratori extracomunitari altamente qualificati:
”la Carta blu UE”
Marzo 2013
Recepimento e attuazione della Direttiva 2009/50/CE per l'ingresso in Italia
di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati:
”la Carta blu UE”
Per favorire l’assunzione e velocizzare l’ingresso in Italia di
personale extracomunitario altamente specializzato
è stato previsto con il Decreto Legislativo n 108/2012 l’inserimento
nel T.U. sull’Immigrazione (D.Lgs 286/98) :
• dell’Art. 27 –comma quater (ingresso e soggiorno per lavoratori
altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)
• l’art. 9 ter (Status di soggiornante di lungo periodo CE per i titolari
di Carta blu UE).
Analisi
Art 27 quater commi 1- 17
Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Rilascio della Carta blu UE
Art 27 quater comma 1 Elementi distintivi
È consentito l’ingresso ed il soggiorno in Italia per periodi superiori a
90 giorni, al di fuori delle quote,
ai «lavoratori stranieri altamente
qualificati» che intendano svolgere prestazioni lavorative retribuite per
conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o
giuridica
Art 27 quater comma 1 Titoli e Requisiti oggettivi
Viene considerato lavoratore altamente qualificato lo straniero in possesso:
a) titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese
dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di
istruzione superiore almeno triennale e della relativa qualifica professionale
superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT
delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal Paese di
provenienza
b)Dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206,
limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate
Le qualifiche professionali regolamentate in Italia
(Art.27 quater, comma 1, lettera a) T.U. Immigrazione)
Per le professioni regolamentate si applica la procedura
disciplinata dall’art. 49 DPR 394/1999, come modificato da DPR
334/ 2004 e dal D.LGS. 206/2007 attuativo della correlata
Direttiva UE 36/2005, ossia presentazione dell’istanza di
riconoscimento al ministero competente al vaglio ratione
materiae
(Ministero della Salute per qualifiche mediche e paramediche;
Dipartimento Sviluppo per qualifiche settore turistico etc.).
Le qualifiche professionali non regolamentate in Italia
(Art.27 quater, comma 1, lettera a) T.U. Immigrazione)
Per le professioni non regolamentate, mancando una specifica disciplina (ddl in
Parlamento), è stato necessario stabilire, d’intesa con MAE e MIUR, un iter da
veicolare sia agli utenti sia agli Sportelli Unici: l’interessato o il datore di lavoro dovrà
inviare una domanda al MIUR – Direzione Generale per l’Università – Ufficio IX - che
valuterà i titoli di studio presentati rapportati alla professione che si intende svolgere in
Italia.
• Nella domanda di riconoscimento, redatta su apposita modulistica, dovrà
essere indicato il tipo di lavoro che il cittadino straniero intende svolgere e questo
identificherà la professionalità di riferimento.
• Alla domanda dovrà essere allegato il titolo di studio debitamente tradotto e
legalizzato e munito della dichiarazione di valore, contenente anche l’elenco degli
esami sostenuti, rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane all’estero.
Ai fini del rilascio della Carta BLU Ue tale riconoscimento sarà esteso anche a cittadini
appartenenti a Stati non firmatari della Convenzione di Lisbona.
Art 27 quater comma 2 campo di applicazione
La norma si applica:
a)agli stranieri, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal legislatore
nel richiamato comma 1, residenti in uno Stato terzo o soggiornante ad
altro titolo in un altro Stato membro;
b)ai lavoratori stranieri altamente qualificati, già titolari della Carta blu
rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al comma 1,
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo, sia in
forza di un permesso di soggiorno che della dichiarazione di presenza
prevista dalla legge 68/2007;
Art 27 quater comma 3 campo di applicazione
•
La norma NON si applica:
•
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno
richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi
della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1°
dicembre 2005, cosi' come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e
successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla
libera circolazione in conformita' alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, cosi' come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30, e successive modificazioni;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi
dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
•
•
•
•
La norma non si applica, inoltre, a coloro:
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un
accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di
determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli
investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformita' alla direttiva
96/71/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, cosi'
come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive
modificazioni;
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e
i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a
quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
Art 27 quater commi 1 - 8 dalla richiesta al rilascio Nulla osta
Domanda telematica www.interno.gov.it secondo le modalità previste
dall’articolo 22, del Testo unico.
Il datore di lavoro, a pena di rigetto deve indicare:
 Quanto previsto dall’Art 22 comma 2 T.U. (Idonea sistemazione
alloggiativa, Proposta di contratto di soggiorno, impegno al pagamento
spese di rimpatrio, impegno a comunicare variazioni relative al rapporto
di lavoro)
 Proposta di contratto/offerta di lavoro vincolante della durata di almeno
1 anno, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede il
possesso di una qualifica superiore come da comma 1 lett a)
Art 27 quater commi 1 - 8 dalla richiesta al rilascio Nulla osta
 Titolo di istruzione e relativa qualifica professionale superiore posseduti
dallo straniero
 L’importo dello stipendio annuale lordo non deve essere inferiore al
triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria (circa 25.000,00 euro)
Lo sportello unico entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
convoca il datore di lavoro per il rilascio del nullaosta ovvero comunica
l’avvenuto rigetto
La procedura in sintesi
Preparazione e
presentazione del
modello
comunicazione
Sito WEB del Ministero
Compilazione modello
Invio modello al
Dipartimento delle Libertà Civili e l’Immigrazione
Inoltro allo
Sportello Unico
competente
… alle fasi successive
La procedura in sintesi e attori coinvolti
INVIO
RICHIESTA
RILASCIO
ATTESA PARERI
N.O.
CONCESSIONE
VISTO
Questura
Azienda
DPL
Sportello Unico
Autorità
Consolare
competente
SOTTOSCRIZIONE
CONTRATTO
SOGGIORNO
Sportello Unico
La procedura in sintesi
Trattazione della
richiesta
presso il SUI
Valutazione della
Richiesta da
parte Questura e DPL
Esito
NEGATIVO:
Emissione del
Decreto di rigetto
POSITIVO:
Invio richiesta visto
Richiesta visto
… alle fasi successive
La procedura in sintesi
Rilascio dei visti
d’ingresso in
Rappresentanza Diplomatica
NO
NO
Chiusura del procedimento
con esito negativo
Comunicazione
All’Azienda
Visto concesso?
SI
Ingresso in Italia entro 8 gg
sottoscrizione contratto di soggiorno
+
Domanda di rilascio
di permesso di soggiorno
Art 27 quater commi 9 e 10 Motivi di rifiuto e revoca nulla osta
Il nulla osta è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se:
 i documenti, richiesti ai sensi del comma 5, sono stati ottenuti mediante
frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero

qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico competente,
per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine di otto giorni,
come esplicitamente previsto dall’articolo 22, comma 6 del testo Unico
 Il datore di lavoro risulti condannato anche con sentenza non definitiva,
negli ultimi cinque anni per
 Favoreggiamento immigrazione/emigrazione clandestina (…)
 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
 Reati previsti art 22 comma 12
Art 27 quater comma 11 Permesso di soggiorno «carta blu UE»
Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato, in Italia, allo
svolgimento di attività lavorative è rilasciato un permesso di soggiorno in
formato elettronico e recante la dicitura biennale nel caso di contratto di
lavoro a tempo indeterminato ovvero con durata pari a quella del rapporto
di lavoro più tre mesi, negli altri casi
Art 27 quater comma 12 rifiuto o revoca «carta blu UE»
Motivi che non danno luogo al rilascio dello specifico permesso di soggiorno
ovvero che ne determinano il rifiuto o la revoca:
a) se la Carta blu è stata ottenuta in maniera fraudolenta o è stata
falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le
condizioni d’ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se il
lavoratore soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla
osta ai sensi dell’articolo 27 quater;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13 dello
stesso articolo 27 quater;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso
e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale
nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
Art 27 quater comma 13 limitazioni attività lavorative
Per i primi due anni di ingresso in Italia sono previste delle limitazioni :
 sia nell’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente
qualificate”;

sia con riguardo agli eventuali cambiamenti di datore di lavoro. Il
cambiamento è sottoposto ad autorizzazione preliminare della DTL
competente. (silenzio /assenso dopo 15 giorni dalla richiesta)
Art 27 quater comma 16 Ricongiungimento familiare
Il titolare della Carta blu UE, indipendentemente dalla durata del suo
permesso di soggiorno, può accedere alle procedure del ricongiungimento
familiare ai sensi dell’articolo 29,per i familiari, sarà rilasciato un permesso
di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella della Carta blu UE.
Art 27 quater comma 17 Carta Blu rilasciata da altro Stato UE
Dopo 18 mesi di soggiorno regolare in altro Stato UE il titolare della Carta
blu rilasciata da detto Stato può entrare in Italia in esenzione dello
specifico visto per lo svolgimento di attività lavorativa subordinata
altamente qualificata.
Entro 1 mese dall’ingresso il datore di lavoro presenta la domanda di
nullaosta al lavoro con la procedura e le condizioni come previste dal
presente articolo.
Il nullaosta è rilasciato entro il termine di 60 giorni.
Art 27 quater comma 17 Carta Blu rilasciata da altro Stato UE
Al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato lo specifico
permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura Carta blu
UE. Dell’avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato la
precedente Carta Blu UE
Al familiare dello straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato
dell’Unione autorizzato al soggiorno in Italia, può essere rilasciato un
permesso di soggiorno per motivi di famiglia qualora dimostri che abbia
risieduto, in qualità di familiare del titolare di carta blu UE, nel medesimo
Stato membro di provenienza e sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 29, comma 3.
Art 9 ter commi 1 -2 Status di soggiornante di lungo periodo CE
per i titolari di Carta blu UE
Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro stato membro ed
autorizzato al soggiorno in Italia in forza di una specifica Carta blu UE, può
richiedere al Questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo qualora:
a)Dimostri di aver soggiornato legalmente ed interrottamente per 5 anni
nel territorio dell’UE in quanto titolare di Carta blu UE
b)Di essere in possesso, da almeno 2 anni di un permesso Carta Blu UE ex
art 27 quater. Le assenze dal territorio dell’unione sono comprese nel
computo se:
 Inferiori a 12 mesi consecutivi
 Non superano complessivamente i 18 mesi nel periodo di cui alla lettera a)
Analisi
Art 9 ter commi 1- 3
Soggiornante di lungo periodo CE per i titolari di Carta blu UE
Art 9 ter comma 3 Status di soggiornante di lungo periodo CE per
i titolari di Carta blu UE
Ai titolari di Carta blu Ue in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 è
rilasciato dal questore un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo recante la dicitura «ex titolari di Carta Blu UE»
Art 9 ter commi 5 – 6 Status di soggiornante di lungo periodo CE
per i titolari di Carta blu UE
 Nei confronti del familiare dello straniero titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi
dell’articolo 9 ter, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
famiglia sempreché sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29,
comma 3.
 Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
nei confronti del familiare dello straniero titolare permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi dell’articolo 9 ter
avrà luogo qualora lo stesso familiare abbia soggiornato, legalmente ed
ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell’Unione di cui gli
ultimi due nel territorio nazionale.