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PERSONALE
Sanatoria incrociata sui decentrati
Scomparsa la sanatoria sui fondi per il salario accessorio presente nelle prime bozze, dal decreto
legislativo con la riforma del pubblico impiego spunta una rateizzazione più morbida per chi ha
“sbagliato” a quantificare le risorse per la contrattazione decentrata. Il testo trasmesso al
Parlamento non concede sconti per gli enti che superano i vincoli finanziari collegati al merito, e
conferma l’obbligo di recupero a fronte dell’accertamento di violazioni da parte della Corte dei
Conti, della Ragioneria generale o della Funzione pubblica.
L’attuale articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 165/2001 prevede il rientro nella
sessione negoziale successiva, anche se di fatto l’articolo 4 del decreto legge 16/2014 (il cosiddetto
“salva-Roma”) consente una rateizzazione per un numero di anni pari a quello in cui si è
riscontrato l’errore. Con l’entrata in vigore del decreto attuativo della riforma, se il testo passerà
così l’esame di Parlamento, Consiglio di Stato ed enti territoriali, questo termine verrà
ulteriormente allungato qualora la quota annuale dovesse superare il 25% del fondo.
Il nodo dell’entrata in vigore
A questo punto nasce il primo problema, in quanto l’ultimo periodo del comma 3-quinquies rinvia
l’entrata in vigore della disposizione alla sottoscrizione del prossimo contratto nazionale. Ad ogni
buon conto la questione potrebbe trovare una soluzione perché lo stesso schema di decreto
modifica anche l’articolo 4 del salva-Roma creando un testo normativo parallelo e sostanzialmente
identico a quello appena descritto. Il Dl 16/2016 è immediatamente applicabile, ma dopo la
sottoscrizione del prossimo contratto nazionale ci saranno due norme che regolamentano la
stessa fattispecie. Anche successivamente a questa modifica non si capisce come si debbano
comportare gli enti che hanno spinto troppo sugli utilizzi stabili dei fondi e quindi non hanno a
disposizione risorse sufficienti per ammortizzare le somme contestate in sede ispettiva.
La legge di conversione del Milleproroghe
L’accanimento del legislatore sul punto è ulteriormente accentuato dalla legge di conversione del
Milleproroghe, che interviene ancora sull’articolo 4 del salva-Roma introducendo la possibilità di
allungare i piani di recupero in essere alla data di entrata in vigore della norma per un periodo non
superiore a cinque anni. La dilazione è concessa solo alle amministrazioni che abbiano già adottato
«misure di contenimento della spesa per il personale» che devono necessariamente aggiungersi al
piano di rientro. La condizione è obbligatoria per tutte le Regioni e per i Comuni che non
rispettano il rapporto dipendenti-popolazione previsto per gli enti dissestati. Ci si chiede se le
amministrazioni “virtuose” possano accedere agli ulteriori cinque anni; la risposta sembrerebbe
negativa. Non è finita, la dilazione è concessa al verificarsi congiuntamente di altre due condizioni:
il risparmio nei piani di razionalizzazione deve essere garantito e l’ente deve conseguire «ulteriori
riduzioni di spesa» (non specifica di personale) a valere anche su altri settori, comprese le società
e enti controllati.
La proroga dei piani di recupero
Se mai fosse possibile complicare maggiormente questo groviglio, il comma 3-quinquies che uscirà
dalla riforma prevede anche la possibilità di «proroga dei piani di recupero ai sensi della
legislazione vigente». A cosa si fa riferimento se il quadro normativo è quello sopra descritto?
Forse la disposizione si riferisce al caso speciale previsto nel Milleproroghe che concede gli
ulteriori cinque anni, ma questa è una deroga che si applica solo agli enti che hanno in essere un
recupero al 28 febbraio.
Forse potrà consolare il fatto che con i prossimi contratti è prevista la semplificazione della
disciplina sulla dotazione e sull’utilizzo dei fondi per la contrattazione collettiva. Nel frattempo dal
2017 viene introdotto un nuovo blocco del trattamento accessorio che non potrà superare quello
destinato nel 2016. Al contrario, sembra cancellata la riduzione in base ai dipendenti cessati.
A che cosa serve tutto questo? La risposta dovrebbe essere quella di rendere più lineare il
processo creando un percorso agevolato per la risoluzione degli errori commessi in passato. A ben
vedere però l’impianto normativo di fatto toglie ogni sanzione diretta a chi non rispetta i vincoli
finanziari: perché si dovrebbero adottare oggi comportamenti prudenti in sede di quantificazione
delle risorse aggiuntive se l’unico rischio è quello di recuperare domani sui fondi futuri e solo in
caso di verifica? E come tutti sanno la politica vive dell’oggi.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/03/2017
Autori: Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan