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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 6 marzo 2017
(OR. en)
6976/17
AGRI 119
AGRIFIN 26
AGRIORG 28
DELACT 43
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
Data:
Destinatario:
3 marzo 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2017) 1373 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
3.3.2017 che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la
riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2,
paragrafo 4, del medesimo regolamento
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1373 final.
All.: C(2017) 1373 final
6976/17
lui
DGB 1 A
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 3.3.2017
C(2017) 1373 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 3.3.2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei
quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo
regolamento
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti
dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di
turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto
a mancare un mercato di esportazione importante. La Commissione ha reagito adottando una
serie di misure di sostegno eccezionali. Il 29 giugno 2016 il divieto suddetto è stato prorogato
fino alla fine del 2017. Il volume della produzione esportata verso la Russia prima del divieto
era così elevato che è stato impossibile ridirigere verso altre destinazioni tutta la produzione
interessata. Sul mercato continua quindi a sussistere una situazione per la quale risultano
insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Il regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione dispone attualmente misure di
sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli. Il suddetto
regolamento prevede la possibilità di riassegnare i quantitativi rimasti non utilizzati
nell'ambito della riserva di 3 000 tonnellate per Stato membro. Gli Stati membri possono
decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate, o di parte di esso, e in tal caso
gli Stati membri interessati informano la Commissione di tutti i quantitativi che hanno deciso
di non utilizzare entro il 31 ottobre 2016. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro,
mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in
questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario a norma del
regolamento. Le notifiche permettono alla Commissione di determinare i quantitativi rimasti
inutilizzati e di decidere eventualmente di riassegnarli.
Entro il 31 ottobre 2016 la Slovacchia ha comunicato alla Commissione che non si sarebbe
avvalsa di 2 140 delle 3 000 tonnellate attribuitele, mentre la Germania, la Danimarca, il
Lussemburgo, l'Austria e il Regno Unito hanno notificato alla Commissione che non si
sarebbero avvalsi dell'intera attribuzione di 3 000 tonnellate e, infine, la Slovenia che non
avrebbe utilizzato 538 delle tonnellate attribuitele. Nel contempo, l'Italia, il Belgio, il
Portogallo e la Grecia hanno ufficialmente chiesto alla Commissione che venissero loro
riassegnati i quantitativi non utilizzati da altri Stati membri e notificati alla Commissione.
Dato che le turbative connesse al divieto d'importazione imposto dalla Russia sono state
maggiori in alcuni Stati membri rispetto ad altri - per esempio i prezzi delle mele in Polonia
sono rimasti ben al di sotto dei livelli stagionali - è opportuno riassegnare i quantitativi non
utilizzati. Ciò, in una certa misura, può contribuire a ridurre la perdita di reddito dei produttori
causata da tali turbative.
Si propone quindi di riassegnare immediatamente i quantitativi rimasti inutilizzati delle
riserve di 3 000 tonnellate sulla base di quanto notificato dagli Stati membri di cui sopra.
Sulla base di quanto precede, il quantitativo totale disponibile per la riattribuzione è di
17 678 tonnellate (2 140 tonnellate notificate dalla Slovacchia, 3 000 tonnellate notificate
rispettivamente da Germania, Danimarca, Lussemburgo, Austria e Regno Unito e
538 tonnellate notificate dalla Slovenia).
Per poter riassegnare immediatamente i quantitativi rimasti inutilizzati che sono stati
notificati, è applicata la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228 del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
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Alla luce di quanto precede, il regolamento (UE) 2016/921 deve essere modificato di
conseguenza.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Poiché la misura deve essere adottata a norma dell'articolo 219 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e nell'ambito di una procedura d'urgenza, non deve essere effettuata alcuna
valutazione d'impatto. La DG AGRI ha svolto una consultazione interservizi interna. Sono
stati consultati anche gli esperti degli Stati membri.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto delegato si fonda sull'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Esso dovrebbe essere adottato mediante la procedura d'urgenza di cui all'articolo 219,
paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 228 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ciò significa che l'atto delegato entra in vigore immediatamente. Il regolamento sarà
applicabile a condizione che il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevino obiezioni
entro un periodo di due mesi (o, se un'istituzione chiede una proroga di due mesi
supplementari, entro un periodo di 4 mesi). Qualora vengano sollevate obiezioni, la
Commissione procederà senza indugio all'abrogazione dell'atto.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 3.3.2017
che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei
quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo
regolamento
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che
abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 1 del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto
con l'articolo 228,
considerando quanto segue:
(1)
Il 7 agosto 2014 il governo della federazione russa ("Russia") ha introdotto un divieto
sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli.
Tale divieto d'importazione ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a
causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un
mercato di esportazione importante. Il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine
del 2017. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato
dell'Unione per alcuni prodotti specifici, quali le mele e le pere, e occorre adottare
adeguate misure che dovranno essere attuate fino a che rimarrà in vigore il divieto
russo.
(2)
La minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli
ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili.
È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. Di
conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano
insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE)
n. 1308/2013.
(3)
Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati
della Commissione (UE) n. 913/2014 2, (UE) n. 932/2014 3, (UE) n. 1031/2014 4, (UE)
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GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure
di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del
22.8.2014, pag. 1).
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2015/1369 5 e (UE) 2016/921 6 hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le
operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati
sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.
(4)
Il regolamento delegato (UE) 2016/921 ha inoltre riconosciuto che i prodotti coperti
dal regime istituito dal medesimo regolamento, destinati in origine all'esportazione
verso la Russia, avrebbero potuto essere ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I
produttori degli Stati membri che producevano gli stessi prodotti, ma che non
esportavano tradizionalmente verso la Russia, avrebbero quindi potuto subire notevoli
turbative di mercato, in particolare il crollo dei prezzi. Per stabilizzare il mercato, un
aiuto finanziario dell'Unione è stato reso disponibile ai produttori di tutti gli
Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto di detto regolamento, nei limiti di un
quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.
(5)
Gli Stati membri erano liberi di decidere in quale misura avvalersi del quantitativo di
3 000 tonnellate. L'eventuale decisione di non avvalersi del quantitativo doveva essere
notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2016 specificando la parte non
utilizzata del quantitativo.
(6)
Entro il 31 ottobre 2016, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, la Slovacchia, la
Slovenia, l'Austria e il Regno Unito hanno formalmente notificato alla Commissione la
loro decisione di non avvalersi del rispettivo quantitativo o di parte di esso.
(7)
I quantitativi non utilizzati dovrebbero pertanto essere riattribuiti. La riattribuzione
dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, oggettivi ed equi. Ciò sembra assicurato al
meglio utilizzando come base per la riattribuzione la quota assegnata a ciascuno Stato
membro rispetto alla quantità totale attualmente attribuita di cui all'allegato I del
regolamento (UE) 2016/921. Per garantire un'attribuzione per Stato membro di almeno
300 tonnellate, occorre aumentare da 85 a 300 tonnellate le attribuzioni a favore
rispettivamente di Cipro, Croazia e Portogallo. Questa misura è necessaria in quanto la
riattribuzione di quantitativi inferiori a 85 tonnellate comporterebbe oneri
amministrativi indebiti per le autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda i
controlli, e allo stesso tempo non inciderebbe in modo significativo sulla situazione
dei produttori e del mercato.
(8)
Per garantire un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi
negli Stati membri interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore
il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi
a decorrere da tale data fino al 30 giugno 2017,
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Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure
di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il
regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).
Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce
ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
(GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).
Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del
regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a
carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).
Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori
misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154
dell'11.6.2016, pag. 3).
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HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato:
1.
l'articolo 2 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
"L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo
a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e
V.".
b)
È aggiunto un nuovo paragrafo 5:
"5.
In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono
riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V.
I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al
paragrafo 1, secondo comma.".
2.
All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5,
ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a
tali organizzazioni in base al sistema "primo arrivato, primo servito".".
3.
È aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea fino al 30 giugno 2017.
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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3.3.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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