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AMMINISTRATORI E ORGANI

Danno erariale se manca l’aggiornamento Istat delle imposte sui permessi di costruire

In caso di inerzia del dirigente comunale preposto all’aggiornamento (agli indici Istat) delle imposte relative al rilascio di «permessi a costruire» c’è danno erariale per le somme non riscosse dal Comune anche nel caso in cui si provveda al successivo recupero delle stesse. Questo è il principio ribadito dalla sentenza n. 48 del 17 febbraio 2017della Corte dei conti, sezione per la Puglia.

L’inerzia del funzionario

A seguito di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, era emerso che in un Comune, nel triennio 2008-2011, non si era provveduto ad adeguare il cosiddetto costo di costruzione agli indici Istat. Poiché una quota parte di tale imposta è posta a carico dei singoli privati - come previsto dall’articolo 16, comma 9, del Dpr n. 380/2001 (recante il Tu edilizia) e della normativa regionale - ciò aveva determinato, ad avviso della Procura regionale, un danno erariale costituito dalle minori somme introitate dal Comune, quantificate in 11.096,04 euro, imputabile al responsabile del settore tecnico, che era risultato totalmente inerte nel proporre al consiglio comunale le delibere annuali di aggiornamento del costo di costruzione, come invece avrebbe dovuto, in base agli articoli 107 del Tuel e 35 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

La (modesta) rilevanza del successivo recupero delle somme

Il Collegio riconosceva in capo al responsabile del settore tecnico il “dovere di servizio” di provvedere - in occasione del rilascio dei permessi a costruire e a seguito di apposita liquidazione degli oneri a ciò riconnessi - alla diretta rideterminazione del costo di costruzione oppure, in alternativa, a proporre tale adempimento all’organo politico, come da prassi amministrativa comunale. Nella specie, invece, il dirigente era rimasto assolutamente inerte e, in relazione alla successiva attività di recupero posta in essere, la sezione stabiliva che tale circostanza avrebbe avuto rilievo solo in relazione alla determinazione del danno. In altri termini, la possibilità di effettuare recuperi successivi all’emissione dei titoli edilizi abilitativi non poteva incidere favorevolmente sull’elemento psicologico del convenuto posto che doveva ritenersi corretto censurare l’inerzia ab origine nell’effettuare il doveroso e tempestivo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, laddove l’attività recuperatoria successiva rappresentava invece un post factum del tutto eventuale e dagli esiti incerti. Conseguentemente, l’attività riparatoria svolta successivamente dal dirigente, indirizzata a limitare le conseguenze del fatto illecito dannoso, e dimostrata quantomeno nell’an, sebbene non nel quantum, in uno con gli ineccepibili precedenti di servizio, hanno indotto la sezione a condannarlo applicando il potere riduttivo dell’addebito, ex articolo 52, comma 2, Tucdc, nella misura del 30% sull’importo indicato dalla Procura erariale.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2017 Autore: Giuseppe Nucci