Sintesi dell`Ufficio legislativo PD

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Ufficio legislativo
FOCUS
PARITA' DI GENERE:
LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE NEL CORSO DELLA XVII
LEGISLATURA
8 marzo 2017
A cura di Fabiana Pierbattista
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Ufficio legislativo
INDICE
1. Misure volte al contrasto della violenza di genere
pag. 1
2. Promozione di misure volte all'equilibrio tra donne e uomini nell'accesso alle cariche
elettive
pag. 6
3. Jobs Act e decreti attuativi
pag. 6
4. Legge di bilancio 2017
pag. 8
5. Misure in materia di diritto di famiglia
6. Misure in materia di salute
7. I principali provvedimenti in corso di esame
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pag. 9
pag. 10
pag. 11
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In questa legislatura diversi sono stati gli interventi predisposti a tutela delle donne e volti ad
incrementare una piena cittadinanza delle stesse in tutti gli ambiti, da quello domestico, a quello
lavorativo e, infine, istituzionale.
MISURE VOLTE AL CONTRASTO DELLA
VIOLENZA DI GENERE
Con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la
Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica meglio nota come ‘Convenzione di Istanbul' - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed
entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci
ratifiche.
La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un
quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.
Particolarmente rilevante è il riconoscimento espresso della violenza contro le donne quale
violazione dei diritti umani, oltre che come forma di discriminazione contro le donne (art. 3 della
Convenzione). La Convenzione stabilisce inoltre un chiaro legame tra l'obiettivo della parità tra i
sessi e quello dell'eliminazione della violenza nei confronti delle donne.
A seguito della ratifica della predetta Convenzione, il Parlamento ha approvato il decreto-legge n.
93/2013, convertito con la legge 119/2013 che contiene disposizioni volte a prevenire e reprimere
la violenza domestica e di genere. In particolare, il provvedimento approvato:
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interviene sul codice penale, introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale
nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in
presenza di minori;
modifica il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), con particolare riferimento
al regime della querela di parte, prevedendo l'irrevocabilità della stessa in alcune ipotesi
particolarmente gravi, prevedendo comunque che l'eventuale remissione possa avvenire
soltanto in sede processuale;
interviene sul codice di procedura penale, consentendo anche quando si indaga per
stalking di disporre intercettazioni;
introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di
violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
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sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche
d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle
violenze.
prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia
giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare
nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di
adulti particolarmente vulnerabili;
modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di
maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità
assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali
femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo
stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della
violenza di genere;
riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico
permesso di soggiorno;
demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10
milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.
L'art. 5 del decreto legge n. 93/2013 ha previsto l'adozione di un Piano d'azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia
con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza
contro le donne.
Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è stato adottato con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25
agosto 2015.
Le finalità del Piano sono molto ampie e riguardano interventi relativi a una pluralità di ambiti:
dall'educazione nelle scuole, alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, anche attraverso
un'adeguata informazione da parte dei media; dal potenziamento dei centri antiviolenza e del
sostegno alle vittime al recupero degli autori dei reati; dalla raccolta di dati statistici alla
formazione degli operatori di settore. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e
di genere assicura il coordinamento e il coinvolgimento di tutti i livelli di governo interessati,
basandosi sulle buone pratiche già realizzate a livello territoriale, anche grazie alle azioni di
associazioni e soggetti privati.
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A seguito dell'approvazione della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) sul capitolo 2108
risultano i seguenti stanziamenti:
Sempre in materia di violenza il decreto legislativo 15/06/2015, n. 80 recante Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione del Jobs Act, all'articolo 24
dispone il congedo per le donne vittime di violenza di genere per un periodo massimo di tre mesi
Inoltre, durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione. Infine, la lavoratrice dipendente di datore di lavoro
pubblico o privato ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale, che deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto
a tempo pieno.
Al riguardo occorre sottolineare che nella legge di bilancio 2017 tale congedo è stato esteso anche
alle lavoratrici autonome, che durante il periodo di congedo hanno il diritto a percepire
un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero.
Tra le misure volte alla tutela delle donne vittime di violenza di genere, occorre menzionare
l'articolo 14, comma 6, della L. 124/2015 (legge delega di riforma della P.A.) che dispone per la
dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione debitamente
certificati, la facoltà di richiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un
comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
che, entro quindici giorni, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla
dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale
Infine, nella seduta del 18 gennaio 2017 il Senato ha approvato definitivamente la proposta di
inchiesta parlamentare che istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Durerà in carica un anno e presenterà a
conclusione dei lavori una relazione. I compiti saranno, tra l'altro, quello di svolgere indagini sulle
reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna,
basata sul genere, e, più in generale, di ogni forma di violenza di genere; monitorare la concreta
attuazione della Convenzione Istanbul, analizzare episodi di femminicidio e proporre nuove
soluzioni. La Commissione è composta da venti senatori e avrà i compiti di una Commissione di
inchiesta.
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PROMOZIONE DELL'EQUILIBRIO TRA DONNE
E UOMINI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE
CARICHE ELETTIVE
Nel corso della legislatura sono state adottate diverse misure volte alla promozione dell'equilibrio
di genere in materia di accesso alle cariche elettive. Tutte queste misure si inseriscono nel solco
delle disposizioni approvate sul finire della scorsa legislatura con la legge 215 del 2012 per le
elezioni comunali, dove per la prima volta è stata introdotta la doppia preferenza di genere e il
principio in base al quale nessuno dei due sessi può essere rappresentato nelle liste elettorali in
misura superiore al 60 per cento. A tal riguardo occorre menzionare la legge 56/2014 per le
elezioni - di secondo grado - dei consigli metropolitani e provinciali (legge Del Rio); la legge 65 del
2014 recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e la
legge 20 del 2016 in materia di elezioni dei consigli regionali. Infine, particolare rilievo assume la
possibilità disposta dalla legge 52 del 2015 (Italicum), per l'elettore di esprimere fino a due
preferenze, per i candidati, nei collegi della Camera dei Deputati, di sesso diverso tra coloro che
non sono capolista.
JOBS ACT E DECRETI ATTUATIVI
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 contiene misure finalizzate a tutelare la maternità delle
lavoratrici ed a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la
generalità dei lavoratori in attuazione del cd Jobs Act . Dette misure introdotte in via
sperimentale sono state in parte confermate nelle successive leggi di stabilità.
Divieto di adibire le donne al lavoro
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Il decreto legislativo prevede che i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto (a
causa di anticipo dello stesso rispetto alla data presunta) si aggiungono al periodo di congedo
obbligatorio spettante dopo il parto anche qualora il periodo di congedo obbligatorio di
maternità superi il limite di cinque mesi .
Si prevede inoltre il diritto della madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o
privata, di chiedere la sospensione del congedo obbligatorio di maternità e di usufruire del
medesimo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Il diritto può essere esercitato
una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari
la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. Il suddetto
diritto si applica anche ai congedi per i casi di adozione e di affidamento.
Possibilità di astensione dal lavoro e indennità per i lavoratori autonomi
Il decreto legislativo estende il diritto al congedo di paternità (previsto a favore del padre
lavoratore dipendente con riferimento a tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte
residua che sarebbe spettata alla lavoratrice dipendente, in caso di morte o di grave infermità
della madre, di abbandono da parte della madre, di affidamento esclusivo del bambino al padre,
nonché, nelle ipotesi di adozione o affidamento, in alternativa alla madre lavoratrice che non ne
faccia richiesta) al caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma.
Si prevede altresì il riconoscimento al padre lavoratore autonomo dell'indennità di maternità così
come configurata dalle predette disposizioni.
Adozione e affidamento
Il decreto legislativo interviene sulla disciplina del congedo di paternità nell'ambito della
fattispecie di adozione internazionale. Si prevede che il congedo di maternità previsto in caso di
adozione sia nazionale che internazionale che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetti, alle
medesime condizioni, al lavoratore. Ugualmente si applica anche al padre lavoratore la disciplina
prevista per il periodo di permanenza all'estero in caso di adozione internazionale.
Il decreto legislativo amplia, inoltre, la categoria di lavoratrici che non possono essere obbligate a
svolgere lavoro notturno, inserendo tra queste anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria
di
un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il
dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o
affidatario convivente con la stessa.
Si ricorda che, nella disciplina vigente non sono obbligati a prestare lavoro notturno: la lavoratrice
madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la
stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
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Il decreto legislativo allarga poi dai primi otto anni di vita del bambino ai primi dodici anni
l'àmbito temporale entro il quale può essere esercitato, da parte di uno dei genitori, il diritto al
prolungamento del congedo parentale, contemplato per il caso in cui il minore presenti una
situazione di handicap grave.
Dimissioni in bianco
Per contrastare la pratica (riguardante prevalentemente le lavoratrici) delle cd. dimissioni "in
bianco", consistente nel far firmare le dimissioni al lavoratore al momento dell'assunzione (in
bianco, appunto) e quindi nel momento in cui la sua posizione è più debole, il decreto legislativo
n.151/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act) ha modificato la disciplina delle dimissioni
volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, prevedendo che le dimissioni
siano valide solo se redatte in modalità telematica su appositi moduli, resi disponibili dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro alteri i predetti moduli
è prevista una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
LEGGE DI STABILITA' DEL 2017
Diverse e significative sono le misure confermate o introdotte ex novo nella legge di stabilità 2017:
Fondo sostegno natalità
E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalità" con
una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per
l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2021. Il predetto Fondo è volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli,
nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”
E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2017 e di 500 mila euro per ciascun anno 2018 e
2019 al fine di predisporre il terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”. Il
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predetto Piano ha tra gli obiettivi, come già i precedenti due, la prevenzione, la protezione e il
contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto nelle zone di guerra, la
tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace
promosse dalle donne in attuazione della citata risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite.
Premio alla nascita
E' riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore
pari ad 800 euro. Il premio è corrisposto, in unica soluzione, a domanda della futura madre e può
essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione. Esso non
concorre alla formazione del reddito.
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore
E' disposta la proroga per gli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore
dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente
per il 2016. Il congedo, la cui durata è aumentata a due giorni per il 2017 e quattro per il 2018,
deve essere fruito, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Infine,
per il 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore giorno in sostituzione
della madre e previo accordo con la medesima.
Buono nido
E' attribuita, con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016, l’erogazione di un buono di
1000 euro su base annua, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, che potrà
essere percepito per un massimo di un triennio a partire dal 2017. Il beneficio è esteso anche nei
casi di introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di
sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Rifinanziamento voucher asili nido
E' disposta nel limite di spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, la proroga delle
norme relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente (pubblica o privata) o
iscritta alla gestione separata, di richiedere un contributo economico da impiegare per il servizio
di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli
11 mesi successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale. Il medesimo beneficio,
nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il 2017 e il 2018, è disposto anche nei confronti delle
lavoratrici autonome o imprenditrici.
MISURE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA
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Con la legge 173 del 2015, Diritto del minore ad una famiglia (affidamento familiare), viene
ridefinito il rapporto tra procedimento di adozione e istituto dell'affidamento familiare allo scopo
di garantire il diritto alla continuità affettiva dei minori. Il testo composto di quattro articoli, è
caratterizzato dalla considerazione positiva dei legami costruiti in ragione dell'affidamento avendo
cura di specificare che questi hanno rilievo solo ove il rapporto instauratosi abbia di fatto
determinato una relazione profonda, proprio sul piano affettivo, tra minore e famiglia affidataria.
Con la legge n. 55/2015 (Divorzio breve) si riducono drasticamente i tempi necessari per lo
scioglimento del matrimonio. Con la nuova disciplina, infatti, la durata minima del periodo di
separazione:
· è ridotta da 3 anni a 12 mesi in caso di separazione giudiziale;
· è ridotta da tre anni a sei mesi in caso di separazione consensuale.
Inoltre, tra le misure volte a ridurre i tempi del contenzioso e introdotte con la riforma del
processo civile (decreto legge n. 132 del 2014) vi sono anche quelle relative al cosiddetto divorzio
senza giudice, ovvero la facoltà, in assenza di figli minori o figli maggiori di anni diciotto incapaci o
portatori di un grave handicap, di concludere accordi di separazione o divorzio innanzi all'ufficiale
dello stato civile o all'avvocato (negoziazione assistita).
MISURE IN MATERIA DI SALUTE
A seguito della sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, con la quale la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce, per la il
divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la legge
190 del 2014 (legge di stabilità del 2015) ha introdotto il Registro nazionale dei gameti. Inoltre, con
l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, LEA, del gennaio 2017 sono state disposte a
carico del Servizio sanitario nazionale tutte le prestazioni di raccolta, conservazione e
distribuzione di cellule riproduttive finalizzate alla procreazione medicalmente assistita eterologa.
Infine, è previsto l'inserimento nella specialistica ambulatoriale e non più, quindi, esclusivamente
in regime di ricovero ospedaliero, di tutte le prestazioni necessarie nelle diverse fasi concernenti la
procreazione medicalmente assistita, sia omologa che eterologa.
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I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN CORSO DI
ESAME
In corso di esame sia alla Camera che al Senato vi sono alcuni provvedimenti di particolare
rilevanza che occorre menzionare.
Il disegno di legge, A.S. 1628 recante disposizioni in materia di cognome dei figli. Il provvedimento,
già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di sette articoli, i quali modificano la
disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai figli. In particolare, è disposto che sia
attribuito al figlio, al momento della nascita: o il cognome del padre o il cognome della madre
ovvero quello di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo al figlio sono
attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico. A tal riguardo è opportuno
menzionare la recente pronuncia della Corte Costituzionale che con la sentenza 8 novembre
2016, n. 268 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme civilistiche che impongono,
anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, l'automatica trasmissione del
cognome paterno, poiché sarebbe leso, in aperto contrasto con gli articoli 3 e 29 della
Costituzione, il diritto di uguaglianza e pari dignità dei genitori nei confronti dei figli e dei coniugi
tra di loro.
Il disegno di legge, A.C. 3772, approvato dalla Camera dei deputati il 1 marzo 2017, recante
disposizioni in favore degli orfani dei crimini domestici, che estende la pena aggravata
dell'ergastolo qualora l'omicidio sia commesso contro il coniuge, anche legalmente separato,
l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con
esso stabilmente convivente.
L'A.S. 1978 recante disposizioni in materia di accesso alle origini, approvato dalla Camera dei
deputati e ora all'esame della Commissione Giustizia del Senato, che amplia la possibilità per il
figlio non riconosciuto alla nascita di conoscere le proprie origini biologiche. Al riguardo, si
segnala l'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 22 novembre 2013, n.278 ha
dichiarato l'incostituzionalità parziale del comma 7, dell'articolo 28 della legge 184 del 1983
(adozione) nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio, di
interpellare la madre che abbia dichiarato, al momento del parto, di non volere essere nominata.
La sentenza segue ad una precedente pronuncia della Corte di Strasburgo (CEDU, 25 settembre
2012, ric. 33783/2009 Godelli vs Italia) che ha rilevato, sempre in relazione al predetto articolo 28,
comma 7 della legge 184/1983, la mancata previsione di meccanismi di bilanciamento tra i diritti e
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gli interessi concorrenti in causa della madre e del figlio, chiedendo, pertanto, all'Italia di dotarsi di
una normativa più compiuta in tal senso.
L'A.S. 1630 e connessi in materia di procreazione medicalmente assistita. Il provvedimento
ridefinisce l'intera disciplina della fecondazione medicalmente assistita coerentemente alle diverse
pronunce giurisprudenziali e riorganizza l'intera materia secondo un impianto organico che pone al
centro la scelta della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei
figli, quale espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, riconducibile
agli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione. Una libertà che, come chiarisce espressamente la Corte
costituzionale nella sentenza del 9 aprile 2014, n. 162, non può certo esplicarsi senza limiti, ma il
cui unico limite ammissibile non può che essere la tutela di altri interessi di rango costituzionale e
mai la discrezionalità politica del legislatore.
L'A.S. 2683 recante modifiche al codice penale per prevenire e contrastare il fenomeno dei
matrimoni forzati e precoci. Il provvedimento all'esame della Commissione Giustizia del Senato,
introduce nel codice penale la nuova fattispecie delittuosa dei matrimoni forzati, disponendo per
tali ipotesi la pena della reclusione da tre a sette anni. La pena è, inoltre, aggravata da cinque a
dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, da parenti o
affini entro il quarto grado, dal tutore, ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con
quest'ultimo una relazione di convivenza. Infine, nelle ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno
di un minore che non abbia compiuto i dieci anni, la pena della reclusione è da sette a dodici anni.
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