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Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni
Atto del Governo 380
Dossier n° 149 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
8 marzo 2017
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto del Governo:
380
Titolo:
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
Norma di delega:
articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, L. 13 luglio 2015, n. 107
Numero di articoli:
14
Date:
presentazione:
16 gennaio 2017
assegnazione:
16 gennaio 2017
termine per l'espressione del parere: 17 marzo 2017
Commissioni competenti:
VII Cultura, XII Affari sociali
Disposizioni di delega
Lo schema di decreto legislativo – deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2017
– è volto al recepimento della delega conferita dall'articolo 1, commi 180, 181, lettera e) – come modificata
dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 42/2016 (L.
89/2016), e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di età, composto dai servizi educativi per l'infanzia e
dalle scuole dell'infanzia. In particolare, il comma 180 ha previsto l'adozione di diversi decreti legislativi entro
18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dunque entro il 16 gennaio 2017; il comma 182 ha
previsto che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza
unificata. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni
che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di novanta giorni. Il comma 184 dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi
181 e 182, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi.
Contenuto
Lo schema di decreto legislativo si compone di 14 articoli.
L'articolo 1 definisce princìpi e finalità dell'intervento normativo ed i compiti e l‘organizzazione del Sistema
integrato di educazione e di istruzione, indirizzato, coordinato e promosso dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
L'articolo 2 definisce l'organizzazione del sistema integrato, strutturandone l'articolazione in servizi
educativi per l'infanzia e in scuole per l'infanzia e precisando che i due segmenti - che accolgono i bambini e
le bambine in base all'età - costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede
primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste
dall'articolo 1.
L'articolo 3 prevede la possibilità di costituire, attraverso le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici
regionali, Poli per l'infanzia, che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini più strutture di educazione e
di istruzione per bimbi fino a sei anni di età; le risorse per la costruzione di Poli dell'infanzia innovativi sono
ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'articolo 4 individua gli obiettivi strategici del Sistema integrato nell'accessibilità dei servizi educativi per
l'infanzia, mirando a raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età e il 75%
dei Comuni; nell'inclusione di tutti i bimbi; nella qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi
per l'infanzia e nella sua formazione continua.
L'articolo 5 elenca le funzioni e i compiti dello Stato nell'ambito del Sistema integrato di educazione e
istruzione, tra i quali la definizione, tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
degli orientamenti educativi nazionali.
L'articolo 6 elenca funzioni e compiti delle Regioni e delle Province autonome.
L'articolo 7 elenca quelli di competenza degli Enti locali.
L'articolo 8 dispone che il Governo predisponga un Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, da adottare con deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'articolo 9 dispone in merito alla partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per
l'infanzia, stabilendo che gli enti locali possano prevedere agevolazioni tariffarie secondo l'ISEE e l'esenzione
per le famiglie bisognose e che le aziende pubbliche o private eroghino buoni spendibili nel sistema dei nidi
accreditati o a gestione comunale.
L'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'istituzione
della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, la quale proporrà al Ministero le
Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.
L'articolo 11 stabilisce che ogni due anni il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca presenti al
Parlamento una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo
8, sulla base dei rapporti ricevuti dalle Regioni e dalle Province autonome.
L'articolo 12 istituisce il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, le cui
risorse saranno erogate dal Ministero e ripartite mediante un'intesa in Conferenza unificata, come
cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia; prevede,
inoltre, che la progressiva generalizzazione dell'offerta per le scuole dell'infanzia sia perseguita tramite la
gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, assegnando alla scuola dell'infanzia
statale una quota parte dei docenti che costituiscono l'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma
95, e alla Tabella 1 della legge n. 107/2015.
L'articolo 13 stabilisce la dotazione del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione e individua la copertura finanziaria.
L'articolo 14 detta norme transitorie, prevedendo il graduale superamento dell'istituto degli anticipi nella
scuola dell'infanzia statale e paritaria e disponendo che, dall'anno scolastico 2019/2020, il possesso della
laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia costituisca
requisito necessario per l'accesso ai posti di educatore per l'infanzia.
Tipologia del provvedimento
Lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 96-ter, comma 3
del regolamento, su richiesta di almeno un quinto dei componenti delle Commissioni Cultura e Affari sociali,
competenti per il parere.
Lo schema è corredato sia dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che dalla relazione
sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Omogeneità delle disposizioni
Lo schema di decreto legislativo presenta un contenuto omogeneo.
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione
Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 2, comma 7, sulla scuola dell'infanzia, con quanto
già disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 59 del 2004 e l'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 89 del 2009. Infatti, la disposizione in esame, nel definire i compiti della scuola dell'infanzia, in
parte ribadisce ed in parte integra il disposto dei due atti richiamati.
Chiarezza e proprietà della formulazione del testo
Adempimenti
L'articolo 9, comma 1 stabilisce che la soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle
spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia è definita "con intesa in sede di Conferenza
unificata".
Analogamente, all'articolo 12: il comma 3 dispone che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca promuove un'intesa in sede di Conferenza unificata "avente ad oggetto la compartecipazione al
finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione"; il comma 5 si limita a prevedere che "in
sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico
dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4".
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Andrebbe in questi casi valutata l'opportunità di verificare se non ci si intenda riferire ad un accordo in
sede di Conferenza, che ha autonoma valenza e non si inserisce, come l'intesa, nella procedura relativa a
successivi atti.
L'articolo 3, comma 8 demanda la valutazione dei progetti per interventi di edilizia scolastica ad una
"commissione di esperti", senza disciplinarne la composizione e senza prevedere neppure il relativo atto
istitutivo
L'articolo 10, comma 1 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
l'istituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, senza disciplinarne la
composizione.
Entrambe le disposizioni ripetono la clausola di invarianza finanziaria, peraltro in due diverse varianti (nel
primo caso ai commissari "non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità
comunque denominata e non spettano rimborsi spese"; nel secondo caso, ai commissari "non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato").
Con riguardo a tali norme, si segnala che la comune prassi legislativa è nel senso di fissare
legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri
soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), ove necessario.
Formulazione del testo
Talune previsioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi a
richiamare la disciplina già vigente, ad annunciare un suo eventuale aggiornamento ovvero ad esplicitare le
finalità perseguite. Altre appaiono scritte in uno stile discorsivo più che precettivo. A titolo esemplificativo:
l'articolo 1 indica principi e finalità dello schema; l'articolo 2, comma 7 ribadisce taluni principi e finalità;
altri articoli contengono preamboli che dichiarano la finalità perseguita dalla specifica norma (per esempio:
articoli 3, comma 1 e 12, comma 1);
all'articolo 2: il comma 3, secondo periodo afferma in stile discorsivo che i nidi ed i micronidi
"presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del
servizio e alla loro capacità ricettiva"; analogamente, il comma 5, nel ribadire quanto già disposto
dall'articolo 1, comma 630 della legge n. 296 del 2006 con riguardo alle sezioni primavera, afferma che esse
"rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili
di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata".
Nell'ambito dell'articolo 2, relativo al Sistema integrato di educazione e di istruzione, il comma 4, lettera
b), a differenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non definisce con esattezza l'età
dalla quale i bambini e le bambine possono essere accolti nei "centri per bambini e famiglie", facendo
generico riferimento ai "primi mesi di vita".
Analoga indeterminatezza si riscontra all'articolo 12, comma 7, il quale stabilisce che una non meglio
precisata "quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n.
107" venga assegnata alla scuola dell'infanzia statale, senza precisare neppure con quale atto.
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