Imprese in contabilità semplificata: come funziona il

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Transcript Imprese in contabilità semplificata: come funziona il

Imprese
in
contabilità
semplificata: come funziona
il nuovo principio di cassa
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che a decorrere
dall’anno d’imposta 2017, le imprese minori hanno l’obbligo di
applicare il regime di cassa. Il punto del commercialista
La Legge di Bilancio 2017 ha stabilito che a decorrere
dall’anno d’imposta 2017, le imprese minori hanno l’obbligo di
applicare il regime di cassa. Per imprese minori si intendono
i soggetti passivi che hanno percepito in un anno intero
ovvero hanno conseguito nell’ultimo anno di applicazione del
criterio di competenza ricavi non superiori a 400.000 euro per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero
di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre
attività.
Imprese minori
Limite
Tipologia di attività
400.000 euro
Prestazioni di servizi
700.000 euro
Altre attività
* Per le imprese che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attività (ad esempio, bar +
commercio al minuto di abbigliamento), si deve fare
riferimento ai ricavi relativi all’attività prevalente,
quindi a quella da cui derivano i maggiori ricavi.
Attenzione: si tenga, inoltre, presente che i soggetti passivi
d’imposta che non intendono applicare il regime di cassa hanno
sempre la possibilità di optare per la determinazione del
reddito secondo i criteri ordinari. In tal caso l’opzione ha
effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale
è esercitata, fino a quando non è revocata e, in ogni caso,
per il periodo stesso e per i due successivi.
La determinazione del reddito con il nuovo principio di cassa
• Il nuovo regime di tassazione dei redditi delle imprese
minori ha sostituito il precedente principio di competenza,
per il computo degli elementi che concorrono a formare
l’imponibile, con il criterio di cassa;
• dall’anno d’imposta 2017 le imprese minori, che applicano
il regime di contabilità semplificata, determinano
l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e
degli altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, e
quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’attività d’impresa. Stante il contenuto
del riformulato art. 66 del T.U.I.R. si evince che rileva ai
fini fiscali la “percezione” dei componenti positivi e il
“sostenimento” di quelli negativi. Conseguentemente essi
vanno computati per cassa, vale a dire considerando il
momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché
di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Si fa
presente che tale principio si applica generalmente
nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro
autonomo, mentre, per quanto riguarda il reddito d’impresa,
dove i componenti positivi e negativi di reddito si imputano
per competenza, questo rappresenta una novità;
• nel computo dell’imponibile rientrano, come ricavi, il
valore dei beni destinati al consumo personale o familiare
dell’imprenditore. Inoltre, si computano anche i proventi
immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive nonché
le minusvalenze e le sopravvenienze passive;
• nel nuovo sistema non rilevano le esistenze iniziali e le
rimanenze finali.
Attenzione: considerato che per il nuovo regime di contabilità
semplificata si deve prendere a riferimento l’incasso risulta
necessario, ai fini fiscali, individuare l’esatto momento di
incasso/pagamento delle transazioni, soprattutto per quelle
che avvengono in prossimità della fine dell’anno o all’inizio
di quello successivo. Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella
RM n. 138 del 2009 e nella CM n. 38 del 2010 ha chiarito che:
• in presenza di assegno bancario/circolare: il ricavo si
considera percepito nel momento della consegna dell’assegno;
non rileva, quindi, il momento successivo in cui viene versato
sul conto. Le spese, invece, si considerano sostenute nel
momento in cui il titolo di credito viene consegnato
dall’imprenditore al venditore;
• in caso di bonifico: il ricavo si considera percepito nel
momento dell’accredito. Le spese, invece, dovrebbero
considerarsi sostenute il giorno in cui viene impartito
l’ordine di bonifico, in quanto l’imprenditore perde la
facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro;
• se si utilizza carta di credito: il ricavo si considera
percepito nel momento dell’accredito. Le spese, invece, sono
deducibili nel momento in cui è utilizzata la carta di
credito.
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