Transcript ItaliaOggi

A F FA R I L E G A L I
Lunedì 6 Marzo 2017
V
Le motivazioni alla base della decisione della Corte d’appello di Trento sui genitori gay
Genitorialità, non è monolitica
Ciò che vale è la responsabilità effettivamente esercitata
DI
MARTA ROVACCHI
N
on vi è un modello di
genitorialità basato
esclusivamente sul
legame biologico tra
il genitore e il nato perché
ciò che, invece, deve rilevare
è il concetto di responsabilità genitoriale effettivamente esercitata e frutto di una
consapevole scelta di allevare ed accudire un nato.
Questo il principio che
emerge dall’ordinanza del
23/2/2017 con cui i giudici della Corte d’appello di
Trento hanno riconosciuto
la paternità di due gemelli
a entrambi «i papà» (si veda
ItaliaOggi dell’1/3/2017).
Lo scalpore mediatico
che ha suscitato la decisione del Collegio trentino, ha
provocato reazioni e commenti talvolta fuorvianti e superficialmente «azzardati».
Per poter valutare la novità rappresentata da tale pronuncia, è necessario puntualizzarne il contesto giuridico.
La domanda che ha provocato l’instaurazione del
giudizio, è quella finalizzata
ad ottenere la trascrizione
nei registri dello stato civile
italiano di un provvedimento
emesso dalla Superior court of
justice canadese con il quale
si certifica che i due gemelli,
nati a seguito di tecnica di gestazione per altri (ammessa e
legalizzata in Canada), sono
figli di entrambi i genitori, di
sesso maschile, regolarmente
sposati in quel Paese.
Il primo elemento, dunque,
sottoposto all’esame dei giudici, era quello di verificare
la sussistenza dei presupposti per la trascrizione del
provvedimento canadese nei
registri dello stato civile del
nostro Paese.
Tale riconoscimento è contemplato dall’art. 66 della legge n. 218/95, che ha lo scopo
di evitare che trovino ingresso
nel nostro ordinamento provvedimenti contrari all’ordine
pubblico in materia di stato
delle persone.
Per verificare, dunque,
l’eventuale sussistenza di
tale ostacolo, giustamente la
Corte di Appello di Trento si è
basata sulla nozione di ordine
pubblico così come definita e
chiarita dalla Corte di cassazione nella recente sentenza
n. 19599/2016, dei cui principi
la decisione in esame rappresenta la totale applicazione.
In buona sostanza, il concetto di ordine pubblico cui il
giudice deve fare riferimento,
è quello internazionale in base
al quale non si può ravvisare
un contrasto con l’ordine pubblico interno per il solo fatto
che la norma straniera sia
difforme da una disposizione
del diritto nazionale perché
il parametro di riferimento
non è costituito dalle norme
del legislatore ordinario, ma
dai principi fondamentali
rappresentati dalla esigenza
di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.
Ecco, dunque, che in questo
contesto viene in considerazione preliminarmente la tutela dell’interesse del minore,
inteso come complesso e articolato in diverse situazioni
suo nome e le sue relazioni
familiari.
Sussiste quindi il diritto
dei minori a conservare lo
stato di figli loro riconosciuto
da un provvedimento legittimamente emesso dallo Stato
canadese.
Come osservato dalla sentenza della Cassazione sopra
citata, infatti, il mancato
giuridiche che hanno trovato
riconoscimento e tutela sia
nell’ordinamento internazionale che in quello interno.
Tra queste, è di fondamentale importanza il diritto del
minore alla continuità dello
status filiationis, connesso a
quello di preservare la sua
identità, la nazionalità, il
riconoscimento dello status
filiationis nei confronti del
padre non biologico determinerebbe un grave pregiudizio
per i minori che non vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che conseguono al
tale stato, non da ultimo la
perdita dell’identità familiare legittimamente acquisita
(non va trascurato che i due
gemelli hanno sei anni, che
dalla nascita sono stati accuditi, curati, cresciuti e amati
da entrambi le persone che i
minori stessi identificano e
chiamano «i papà»).
Il secondo aspetto esaminato è quello del divieto di cui
alla legge 40/2004 di ricorrere alla maternità surrogata,
consentita, invece, nel Paese nel quale la coppia in
questione si sono recati.
Tale divieto, a parere
dei giudici di Trento, non
è sufficiente a negare nel
nostro ordinamento gli
effetti del provvedimento
legalmente emesso dalle
autorità canadesi: ciò, sia
conformemente a quanto
stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 4/1/2017),
sia in applicazione di quanto sancito dalla Suprema
corte di cassazione (sent. n.
19599/2016) secondo cui le
conseguenze della violazione
delle prescrizioni dei divieti
posti dalla legge 40/04 imputabili agli adulti che hanno
fatto ricorso ad una pratica
fecondativa illegale in Italia non posso ricadere su chi
è nato, il quale ha il diritto
fondamentale alla conservazione dello status filiationis
acquisito all’estero.
* I provvedimenti stranieri
di volontaria giurisdizione
sono riconosciuti senza che
sia necessario il ricorso ad
alcun procedimento, sempre
che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65, in
quanto applicabili, quando
sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è
richiamata dalle disposizioni
della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché
emanati da autorità di altro
Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia
competente in base a criteri
corrispondenti a quelli propri
dell’ordinamento italiano.
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L’ordinanza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
Revoca sindaco, non è
(solo) un fatto di fiducia
Mai professore emerito
chi ha fatto parte della P2
Il sindaco non può revocare un componente del Collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica
per il solo venir meno del rapporto fiduciario.
Lo ha precisato il Consiglio di stato, sez. V con la sentenza del 15 febbraio 2017 n. 677. Alla luce della vigente legislazione, infatti, dalla lettura combinata degli
artt. 2399 e 2400 del codice civile e dell’art. 235, comma
2, del dlgs 17 agosto 2000, n. 267 - il quale prevede
che «il revisore è revocabile solo per inadempienza
ed in particolare per la mancata presentazione della
relazione alla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d» - è principio assodato quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo
che elegge ed organo eletto, una volta perfezionata
la nomina. Come chiarisce
la sentenza, i revisori dei
La sede del
conti chiamati a ricopriConsiglio di stato
re tale funzione presso
le società a maggioranza
pubblica hanno il delicato
compito di sorvegliare sulla corretta spendita di denaro pubblico e, pertanto,
devono essere espressione
di un alto livello di professionalità e di moralità
tipico dei ruoli assolutamente neutrali, qual è appunto quello del controllo,
non solo nell’interesse dei
soci, ma altresì nell’interesse pubblico generale,
che si traduce, sul piano operativo, nel controllo sulla
corretta applicazione della legge. In applicazione di
quanto detto a nulla rileva la fiduciarietà della nomina
richiamata dal Sindaco nel revocare l’incarico del revisore dal momento che, secondo la sentenza in esame,
la stessa «evidentemente deve intendersi esaurita nel
momento della individuazione del soggetto ritenuto
idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece
permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della
funzione».
Francesca de Nardi
È legittimo negare l’attribuzione del titolo di professore emerito a un professore dell’Università di Roma
perché è stato, in passato, iscritto alla Loggia P2.
Lo ha confermato il Consiglio di stato, sez. VI, con
la sentenza del 24 febbraio 2017, n. 891. Nel caso in
esame un professore ordinario di materie giuridiche
presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza», cessato dal servizio per limiti di età, aveva impugnato la deliberazione del Senato accademico con la
quale aveva visto respingere la proposta, formulata
dall’assemblea della Facoltà, di conferirgli il titolo
di professore emerito. Il Tar aveva accolto il ricorso
poiché aveva ritenuto fondato il motivo concernente
l’incompetenza di tale organo. Il Consiglio di stato
stravolge la sentenza di primo grado. Precisa, innanzitutto, come rientri nella
competenza propria del Senato
accademico di una Università
degli studi pronunciarsi sulla
proposta di attribuzione ad un
docente del titolo in questione.
Tale deliberazione, pertanto,
con la quale era stata respinta
la proposta di conferimento del
titolo deve ritenersi legittima.
L’aspetto, poi, che il diniego sia
stato giustifi cato con il fatto
che il professore designato aveva fatto parte della nota «Loggia P2», costituente una loggia
massonica sciolta d’autorità
con la legge 25 gennaio 1982,
n. 17, legittima ulteriormente la decisione. Essendo
tale associazione un esempio concreto di associazioni segrete proibite dalla stessa legge, anche a pena
di responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici che ne facciano parte, per i giudici di Palazzo
Spada non risulta in alcun modo anomalo o affetto
da eccesso di potere il giudizio di non meritevolezza,
basato sull’esser stato membro di tale associazione,
perché conforme a una valutazione negativa dello
stesso legislatore.
Francesca de Nardi