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A F FA R I L E G A L I Lunedì 6 Marzo 2017 V Le motivazioni alla base della decisione della Corte d’appello di Trento sui genitori gay Genitorialità, non è monolitica Ciò che vale è la responsabilità effettivamente esercitata DI MARTA ROVACCHI N on vi è un modello di genitorialità basato esclusivamente sul legame biologico tra il genitore e il nato perché ciò che, invece, deve rilevare è il concetto di responsabilità genitoriale effettivamente esercitata e frutto di una consapevole scelta di allevare ed accudire un nato. Questo il principio che emerge dall’ordinanza del 23/2/2017 con cui i giudici della Corte d’appello di Trento hanno riconosciuto la paternità di due gemelli a entrambi «i papà» (si veda ItaliaOggi dell’1/3/2017). Lo scalpore mediatico che ha suscitato la decisione del Collegio trentino, ha provocato reazioni e commenti talvolta fuorvianti e superficialmente «azzardati». Per poter valutare la novità rappresentata da tale pronuncia, è necessario puntualizzarne il contesto giuridico. La domanda che ha provocato l’instaurazione del giudizio, è quella finalizzata ad ottenere la trascrizione nei registri dello stato civile italiano di un provvedimento emesso dalla Superior court of justice canadese con il quale si certifica che i due gemelli, nati a seguito di tecnica di gestazione per altri (ammessa e legalizzata in Canada), sono figli di entrambi i genitori, di sesso maschile, regolarmente sposati in quel Paese. Il primo elemento, dunque, sottoposto all’esame dei giudici, era quello di verificare la sussistenza dei presupposti per la trascrizione del provvedimento canadese nei registri dello stato civile del nostro Paese. Tale riconoscimento è contemplato dall’art. 66 della legge n. 218/95, che ha lo scopo di evitare che trovino ingresso nel nostro ordinamento provvedimenti contrari all’ordine pubblico in materia di stato delle persone. Per verificare, dunque, l’eventuale sussistenza di tale ostacolo, giustamente la Corte di Appello di Trento si è basata sulla nozione di ordine pubblico così come definita e chiarita dalla Corte di cassazione nella recente sentenza n. 19599/2016, dei cui principi la decisione in esame rappresenta la totale applicazione. In buona sostanza, il concetto di ordine pubblico cui il giudice deve fare riferimento, è quello internazionale in base al quale non si può ravvisare un contrasto con l’ordine pubblico interno per il solo fatto che la norma straniera sia difforme da una disposizione del diritto nazionale perché il parametro di riferimento non è costituito dalle norme del legislatore ordinario, ma dai principi fondamentali rappresentati dalla esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo. Ecco, dunque, che in questo contesto viene in considerazione preliminarmente la tutela dell’interesse del minore, inteso come complesso e articolato in diverse situazioni suo nome e le sue relazioni familiari. Sussiste quindi il diritto dei minori a conservare lo stato di figli loro riconosciuto da un provvedimento legittimamente emesso dallo Stato canadese. Come osservato dalla sentenza della Cassazione sopra citata, infatti, il mancato giuridiche che hanno trovato riconoscimento e tutela sia nell’ordinamento internazionale che in quello interno. Tra queste, è di fondamentale importanza il diritto del minore alla continuità dello status filiationis, connesso a quello di preservare la sua identità, la nazionalità, il riconoscimento dello status filiationis nei confronti del padre non biologico determinerebbe un grave pregiudizio per i minori che non vedrebbero riconosciuti in Italia tutti i diritti che conseguono al tale stato, non da ultimo la perdita dell’identità familiare legittimamente acquisita (non va trascurato che i due gemelli hanno sei anni, che dalla nascita sono stati accuditi, curati, cresciuti e amati da entrambi le persone che i minori stessi identificano e chiamano «i papà»). Il secondo aspetto esaminato è quello del divieto di cui alla legge 40/2004 di ricorrere alla maternità surrogata, consentita, invece, nel Paese nel quale la coppia in questione si sono recati. Tale divieto, a parere dei giudici di Trento, non è sufficiente a negare nel nostro ordinamento gli effetti del provvedimento legalmente emesso dalle autorità canadesi: ciò, sia conformemente a quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr. sentenza 4/1/2017), sia in applicazione di quanto sancito dalla Suprema corte di cassazione (sent. n. 19599/2016) secondo cui le conseguenze della violazione delle prescrizioni dei divieti posti dalla legge 40/04 imputabili agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non posso ricadere su chi è nato, il quale ha il diritto fondamentale alla conservazione dello status filiationis acquisito all’estero. * I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all’art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell’ordinamento di quello Stato ancorché emanati da autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un’autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell’ordinamento italiano. © Riproduzione riservata L’ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/docio7 Revoca sindaco, non è (solo) un fatto di fiducia Mai professore emerito chi ha fatto parte della P2 Il sindaco non può revocare un componente del Collegio sindacale di una società a partecipazione pubblica per il solo venir meno del rapporto fiduciario. Lo ha precisato il Consiglio di stato, sez. V con la sentenza del 15 febbraio 2017 n. 677. Alla luce della vigente legislazione, infatti, dalla lettura combinata degli artt. 2399 e 2400 del codice civile e dell’art. 235, comma 2, del dlgs 17 agosto 2000, n. 267 - il quale prevede che «il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’art. 239, comma 1, lettera d» - è principio assodato quello che esclude la necessità del collegamento fiduciario tra organo che elegge ed organo eletto, una volta perfezionata la nomina. Come chiarisce la sentenza, i revisori dei La sede del conti chiamati a ricopriConsiglio di stato re tale funzione presso le società a maggioranza pubblica hanno il delicato compito di sorvegliare sulla corretta spendita di denaro pubblico e, pertanto, devono essere espressione di un alto livello di professionalità e di moralità tipico dei ruoli assolutamente neutrali, qual è appunto quello del controllo, non solo nell’interesse dei soci, ma altresì nell’interesse pubblico generale, che si traduce, sul piano operativo, nel controllo sulla corretta applicazione della legge. In applicazione di quanto detto a nulla rileva la fiduciarietà della nomina richiamata dal Sindaco nel revocare l’incarico del revisore dal momento che, secondo la sentenza in esame, la stessa «evidentemente deve intendersi esaurita nel momento della individuazione del soggetto ritenuto idoneo a svolgere quella funzione, non potendo invece permanere nel concreto ed obiettivo svolgimento della funzione». Francesca de Nardi È legittimo negare l’attribuzione del titolo di professore emerito a un professore dell’Università di Roma perché è stato, in passato, iscritto alla Loggia P2. Lo ha confermato il Consiglio di stato, sez. VI, con la sentenza del 24 febbraio 2017, n. 891. Nel caso in esame un professore ordinario di materie giuridiche presso l’Università degli studi di Roma «La Sapienza», cessato dal servizio per limiti di età, aveva impugnato la deliberazione del Senato accademico con la quale aveva visto respingere la proposta, formulata dall’assemblea della Facoltà, di conferirgli il titolo di professore emerito. Il Tar aveva accolto il ricorso poiché aveva ritenuto fondato il motivo concernente l’incompetenza di tale organo. Il Consiglio di stato stravolge la sentenza di primo grado. Precisa, innanzitutto, come rientri nella competenza propria del Senato accademico di una Università degli studi pronunciarsi sulla proposta di attribuzione ad un docente del titolo in questione. Tale deliberazione, pertanto, con la quale era stata respinta la proposta di conferimento del titolo deve ritenersi legittima. L’aspetto, poi, che il diniego sia stato giustifi cato con il fatto che il professore designato aveva fatto parte della nota «Loggia P2», costituente una loggia massonica sciolta d’autorità con la legge 25 gennaio 1982, n. 17, legittima ulteriormente la decisione. Essendo tale associazione un esempio concreto di associazioni segrete proibite dalla stessa legge, anche a pena di responsabilità disciplinare per i dipendenti pubblici che ne facciano parte, per i giudici di Palazzo Spada non risulta in alcun modo anomalo o affetto da eccesso di potere il giudizio di non meritevolezza, basato sull’esser stato membro di tale associazione, perché conforme a una valutazione negativa dello stesso legislatore. Francesca de Nardi