nessun nome lav - Camera dei Deputati

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Proposta di legge n. 3500-A
CAMERA DEI DEPUTATI
Disposizioni per la protezione dei
testimoni di giustizia.
Relatori: DAMBRUOSO e
MATTIELLO.
N. 3.
EMENDAMENTI
Seduta del 7 marzo 2017
(Il fascicolo non comprende
gli emendamenti ritirati)
ART. 1.
(Ambito di applicazione).
Al comma 2, primo periodo, sopprimere
le parole: se ritenute necessarie,
1. 50. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava.
Commissione
Governo
*
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
1)
—
2
—
ART. 2.
ART. 5.
(Definizione di testimone di giustizia).
(Misure di tutela).
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 5. Daniele Farina, Costantino, Sannicandro, Fava.
Commissione
Governo
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in
fine, le parole: atti alla completa salvaguardia della riservatezza dell’identità del
testimone.
5. 30. Sarti, D’Uva, Ferraresi, Agostinelli,
Bonafede, Businarolo, Colletti.
Commissione
*
*
*
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in
fine, le parole: , ovvero subisce atti di
intimidazione ambientale o condizionamenti di altra natura che siano acclaratamente derivanti dalla sua attività di
testimone e che rendano necessaria l’applicazione nei suoi confronti delle misure
di sostegno di cui alla presente legge.
2. 50.
*
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
*
Rampelli.
Commissione
Governo
*
5)
*
ART. 6.
Governo
(Misure di sostegno economico).
(VOTAZIONE
*
(VOTAZIONE
*
*
*
*
*
DELL’ARTICOLO
Al comma 1, lettera h), sopprimere le
parole: nella formulazione previgente.
(Tipologia delle misure).
3)
7. 100.
La Commissione.
Commissione
*
*
*
(Misure di reinserimento sociale
e lavorativo).
*
DELL’ARTICOLO
*
6)
ART. 7.
2)
ART. 3.
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
Governo
*
ART. 4.
(Criteri di scelta delle misure di protezione).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
4)
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
7)
—
3
—
ART. 8.
ART. 9.
(Durata delle speciali misure di protezione).
(Composizione della commissione centrale e
della segreteria).
Sostituirlo con il seguente:
ART. 8. – 1. Le misure di tutela sono
mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto, che va
valutato ogni quattro anni dalla commissione centrale e, ove possibile, sono gradualmente affievolite.
2. Le altre misure sono mantenute,
anche oltre la cessazione del pericolo, fino
a quando i testimoni di giustizia o gli altri
protetti riacquistano l’autonomia economica.
Al comma 1, lettera a), capoverso
comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La commissione centrale
presieduta dal vicepresidente opera anche
in caso di dimissioni o di decadenza del
presidente.
9. 100.
La Commissione.
Commissione
Governo
8. 1. Sannicandro, Costantino, Daniele
Farina, Fava.
Commissione
*
Governo
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
*
*
*
*
9)
*
*
ART. 10.
(Rinvio).
Sopprimere il comma 3.
8. 100.
La Commissione.
Commissione
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
10)
Governo
*
*
*
ART. 11.
*
(VOTAZIONE
*
(Proposta di ammissione alle speciali
misure di protezione).
*
DELL’ARTICOLO
8)
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
11)
—
4
—
ART. 12.
ART. 17.
(Piano provvisorio per la protezione).
(Misure urgenti).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
12)
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
*
17)
*
ART. 18.
ART. 13.
(Interventi finanziari).
(Programma definitivo per la protezione).
(VOTAZIONE
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
DELL’ARTICOLO
13)
*
*
*
18)
*
*
*
ART. 19.
(Abrogazione).
ART. 14.
(Specificazione e attuazione delle speciali
misure di protezione).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
14)
*
19)
*
ART. 20.
*
*
*
(Modifica all’articolo 392 del codice
di procedura penale).
ART. 15.
(Referente del testimone di giustizia).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
15)
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
20)
*
Dopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:
*
ART. 20-bis.
ART. 16.
(Audizione dei testimoni di giustizia e degli
altri protetti).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
16)
(Modifica all’articolo 16-quater del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82).
1. All’articolo 16-quater del decretolegge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
—
con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
5
—
stabilito nella proroga successivamente intervenuta. »;
a) al comma 1, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti:
« un anno »;
c) al comma 9, alle parole: « Le
dichiarazioni » sono premesse le seguenti:
« Fermo quanto previsto dal comma
1-bis, ».
b) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
20. 01. Sarti, D’Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti.
« 1-bis. Qualora la collaborazione si
manifesti particolarmente complessa, per
la obiettiva rilevanza dei contenuti, anche
in relazione alla quantità dei fatti oggetto
delle dichiarazioni, per la pluralità delle
autorità giudiziarie interessate o per la
pendenza di procedimenti nei quali il
collaboratore debba essere sentito, o si
verifichino nel termine concesso dalla
legge ipotesi di legittimo impedimento del
collaboratore a sottoporsi all’interrogatorio, ovvero del suo difensore ad assistervi
e sempre che questi non possa essere
sostituito, il procuratore della Repubblica
può richiedere al giudice per le indagini
preliminari la proroga del termine di cui
al comma 1 per un periodo proporzionato
all’entità e alla durata dell’impedimento
ovvero alla complessità della collaborazione e, comunque, non superiore a centottanta giorni. La richiesta è presentata, a
pena di decadenza, entro il termine di cui
al comma 1 e contiene, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei fatti e degli
elementi su cui si fonda. Alla richiesta è
allegata l’eventuale documentazione. Qualora sia stata concessa una proroga inferiore a centottanta giorni, la richiesta può
essere ulteriormente presentata prima
della scadenza, ma il termine complessivamente concesso non può comunque superare i centottanta giorni. Il giudice per
le indagini preliminari autorizza la proroga con decreto motivato da emanare
entro sette giorni dalla presentazione della
richiesta comunicandolo immediatamente
al procuratore della Repubblica. Le dichiarazioni rilasciate dopo la scadenza del
termine e prima che il giudice per le
indagini preliminari decida sulla richiesta
del procuratore della Repubblica sono utilizzabili se rese entro il limite di tempo
Commissione
Governo
*
*
*
ART. 21.
(Aggravanti per il reato di calunnia).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
21)
*
ART. 22.
(Norme transitorie).
Al comma 1, sostituire le parole: anche
colui che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi con le seguenti: ai sensi della
presente legge, colui che, alla data di
entrata in vigore della medesima, è sottoposto al programma o alle speciali misure
di protezione, ai sensi del Capo II-bis.
22. 100.
La Commissione.
Commissione
(VOTAZIONE
Governo
DELL’ARTICOLO
22)
—
ART. 23.
(Modifica all’articolo 147-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale).
(VOTAZIONE
DELL’ARTICOLO
*
*
23)
*
ART. 24.
(Istituzione di un’apposita sezione del sito
internet del Ministero dell’interno per i
testimoni di giustizia).
Sopprimerlo.
24. 3. Sannicandro, Costantino, Daniele
Farina, Fava.
Commissione
Governo
*
(SI
*
*
VOTA IL MANTENIMENTO
DELL’ARTICOLO 24)
*
*
*
ART. 25.
(Regolamenti di attuazione).
6
—
sono adottati ai sensi degli articoli 10 e 11
del decreto del Ministro dell’interno 13
maggio 2005, n.138.
3. Gli Organi competenti all’attuazione
delle speciali misure di protezione nei
confronti di minori provvedono a:
a) assicurare adeguata assistenza psicologica mediante personale specializzato
appartenente ai Servizi dipendenti dal Dipartimento per la giustizia minorile del
Ministero della giustizia o mediante accordi con le strutture pubbliche sul territorio. La richiesta di assistenza può provenire dal minore, dai suoi genitori ovvero
dall’Autorità giudiziaria;
b) individuare adeguate località ove
trasferire i minori, in presenza ovvero in
assenza dei rispettivi nuclei familiari i cui
componenti siano sottoposti alle speciali
misure di protezione, tenendo conto delle
esigenze scolastiche e di inserimento sociale dei minori stessi con le cautele necessarie ad impedire il disvelamento della
loro identità;
c) garantire ai minori, tramite specifiche intese con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e con il
Ministero della giustizia – Dipartimento
per la giustizia minorile, l’assolvimento
degli obblighi scolastici con le cautele
necessarie ad impedire il disvelamento
della loro identità. I titoli di studio delle
persone sottoposte a programma speciale
di protezione, che siano stati conseguiti
con nominativi di copertura per motivi di
sicurezza, sono convertiti con il nominativo reale, su richiesta degli interessati e
previa consegna al Servizio centrale di
protezione del diploma conseguito con le
generalità di copertura, tramite accordi tra
il medesimo Servizio centrale e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, per finalità di reinserimento sociale e lavorativo.
25. 52.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Nel caso in cui sia avanzata una
proposta di speciali misure di protezione
nei confronti di minori in situazioni di
disagio, i regolamenti di cui al comma 1
Elvira Savino.
Commissione
Governo
—
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. In riferimento all’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2,
il regolamento relativo è adottato con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7
—
sono predisposti previo parere dell’Agenzia delle entrate.
25. 51. Fava, Costantino, Sannicandro,
Daniele Farina.
Commissione
Governo
25. 50. Costantino, Fava, Sannicandro,
Daniele Farina.
Commissione
Governo
*
(VOTAZIONE
*
*
*
DELL’ARTICOLO
*
*
*
*
25)
*
ART. 26.
(Relazione del Ministro dell’interno).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
*
2. In riferimento all’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1,
il regolamento o i regolamenti relativi
(VOTAZIONE
*
*
DELL’ARTICOLO
26)
*17EME0005430*
*17EME0005430*