C(2017) 1365 final

Download Report

Transcript C(2017) 1365 final

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 8 marzo 2017
(OR. en)
11507/15
COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl,
pl,pt,rosk,sl,sv)
UD 166
DELACT 108
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Commissione europea
6 marzo 2017
Destinatario:
Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:
C(2017) 1365 final
Oggetto:
RETTIFICA del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,
del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015)
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1365 final.
All.: C(2017) 1365 final
11507/15 COR 1
sp
DGG 3B
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 6.3.2017
C(2017) 1365 final
RETTIFICA
del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale
dell'Unione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015)
IT
IT
RETTIFICA
del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che
integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale
dell'Unione
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea GU L 343 del 29 dicembre 2015)
Alla pagina 21, articolo 33, secondo comma,
anziché: «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le restanti norme del
capo»,
leggasi: «Per le merci che rientrano nell’allegato 22-01 si applicano le regole residuali di
capitolo relative a tali merci».
Alla pagina 101, articolo 238, paragrafo 1,
anziché: «1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente
vincolate ad un regime doganale che consente l’appuramento del regime di ammissione
temporanea in conformità all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana
per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca
l’indicazione «AT» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.»,
leggasi: «1. Se le merci vincolate al regime di ammissione temporanea sono successivamente
vincolate ad un regime doganale che consente l’appuramento del regime di ammissione
temporanea in conformità all’articolo 215, paragrafo 1, del codice, la dichiarazione in dogana
per il regime doganale successivo, se non effettuata tramite carnet ATA/CPD, reca
l’indicazione «TA» e il pertinente numero di autorizzazione, se del caso.».
IT
2
IT