COMUNE DI NOCI

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COMUNE DI NOCI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
URBANISTICA E LL.PP. – SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
IV SETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A.R.O. BA/6
CAPOFILA COMUNE DI NOCI
RACCOLTA PARTICOLARE
SETTORE
Determinazione n° 21/2017
Redatta da: Ing. G. Gabriele
DEL
Raccolta Generale della
Segreteria Comunale
Determinazione n° 142 del 06.03.2017
OGGETTO: APPALTO SERVIZIO R.S.U. E IGIENE AMBIENTALE
DELL’ARO BA/6. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di marzo, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 31 del 26.05.2016, esecutiva a norma di legge, con la
quale si approva il Bilancio di previsione anno 2016;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 70 del 20.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale
è stato approvato il P.E.G. 2016;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 2945 del 27.02.2016, relativo alla nomina dell’Ing.
Giuseppe Gabriele, quale Responsabile gestionale del Settore “URBANISTICA E LL.PP. – SERVIZIO
AMB., AGR., PATR., DECORO URB. PROT. CIVILE”;
VISTA la Determinazione n. 284 del 29/07/2016, a firma del Direttore dell’ARO BA/6, Rag.
Angelo De Fuoco relativa alla nomina dell’ing. Giuseppe GABRIELE, quale Responsabile Unico del
Procedimento dell’ARO BA/6;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale e di organizzazione degli Uffici e
Servizi;
Premesso che:
con deliberazione dell’ARO BA/6 n. 8 del 16 dicembre 2013, avente per oggetto “APPROVAZIONE
PROGETTO E PIANO FINANZIARIO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO RSU E IGIENE AMBIENTALE PER I COMUNI di ALBEROBELLO,
LOCOROTONDO, NOCI e PUTIGNANO” veniva approvato il progetto ed il relativo Piano
Finanziario per l’Appalto del Servizio di Raccolta Trasporto RSU e di Igiene Ambientale;
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con determinazione n. 686 del 20/12/2013 avente per oggetto: “GARA D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL’ARO BA/6 DI ALBEROBELLO, LOCOROTONDO,
NOCI E PUTIGNANO - INDIZIONE GARA D'APPALTO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CIG:5523620B69 - CUP: G13D13000700004” –si è dato
inizio alle procedure per l'affidamento del Servizio in oggetto, approvando gli atti di gara;
a seguito di espletamento delle procedure di gara, con determinazione ARO BA/6 – Comune di
Locorotondo (Comune capofila) n. 735 del 23.12.2014, il Servizio in questione è stato aggiudicato in
via definitiva, ai sensi dell’art.11 c.5, D.Lgs. n. 163/2006, all’impresa Tra.de.co. Srl di Altamura
(BA);
in data 23/10/2015 è stato stipulato, con la predetta aggiudicataria, il Contratto Rep. n. 822 (registrato
in Gioia del Colle (BA), il 26.10.2015 serie IT n. 9714).
Atteso che:
con determinazione del RUP A.R.O. BA/6 (Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio
del Comune di Noci, Comune odierno capofila) n. 746 del 12.09.2016 - che qui si richiama
integralmente – si è disposto, per le motivazioni nella stessa indicate, l’annullamento parziale della
determinazione dirigenziale ARO BA/6 Comune di Locorotondo, n. 735 del 23.12.2014 di
aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione alla Tra.de.co. S.r.l. e si è, conseguentemente,
statuito di dichiarare risolto il Contratto Rep. n. 822 del 23.10.2015 (registrato a Gioia del Colle il
26.10.2015 serie IT n. 9714);
• con determinazione del RUP A.R.O. BA/6 (Responsabile del Settore Gestione e Assetto del Territorio
del Comune di Noci) n. 1060 del 18.11.2016 - che qui si richiama integralmente - si è disposto, per
le motivazioni nella stessa indicate, l’annullamento, in parte, della determinazione dirigenziale ARO
BA/6 – Comune di Locorotondo n. 735 del 23/12/2014, segnatamente nella parte in cui si sono
approvati i verbali di gara e si è:
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approvata la graduatoria finale, relativamente all’ammissione dei concorrenti: ATI
ECONORD S.p.a. – LOMBARDI ECOLOGIA S.r.l. e TEKNEKO S.r.l. e alla collocazione
di questi rispettivamente al secondo e al terzo posto, disponendo, contestulamente,
l’esclusione dalla gara dei predetti due concorrenti;
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riformulata la graduatoria finale secondo il seguente ordine: 1) ATI DUSTY S.r.l. - ANTINIA
S.r.l. - SERVECO S.r.l. – 2) ATI MONTECO Srl - CNS;
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pronunciata l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI DUSTY S.r.l. (Capofila) ANTINIA S.r.l. (Associata) - SERVECO S.r.l. (Associata), riservando quella definitiva al
compimento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 11 comma 8
D.Lgs. 163/2006, dando atto che l'aggiudicazione provvisoria avviene nelle more delle
verifiche previste di cui agli artt. 11 – comma 5 – e 12 – comma 1 – del Dlgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii..
Considerato che, a seguito del provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI
DUSTY S.r.l. - ANTINIA S.r.l. - SERVECO S.r.l., la Stazione Appaltante ha provveduto alle
verifiche previste, rilevando quanto segue:
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con nota prot.18855 del 28.11.2016 si è inviata richiesta di chiarimenti all’ATO CT2ACIAMBIENTE SPA in merito alla certificazione (nota prot.584 del 12.03.2014) rilasciata
dallo stesso ATO alla DUSTY srl e prodotta in sede di presentazione dell’offerta, nella quale
è riportato che "il rapporto contrattuale è stato oggetto di contestazioni ed in atto pendono
svariati giudizi dinanzi al Tribunale di Catania alcuni dei quali già passati in decisione ed
altri in corso di svolgimento";
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l’ATO CT2-ACIAMBIENTE SPA ha riscontrato, a quanto sopra, con nota acquisita agli atti
il 30.11.2016 prot.19066, elencando nel dettaglio le contestazioni oggetto dei vari giudizi e
precisando che alcuni di essi si sono già conclusi con sentenze favorevoli per l’ATO e hanno
riguardato penalità per il mancato regolare svolgimento dei servizio di i.u. nel Comune di
Acireale;
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successivamente, con nota prot.19201 del 2.12.2016, l’ARO BA/6 ha informato la DUSTY
srl circa i chiarimenti prodotti dall’ATO CT2 ed ha invitato la stessa a fornire le relative
controdeduzioni;
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la DUSTY srl, con nota prot.2096/16 del 6.12.2016 (agli atti il 6.12.2016 prot.19416) ha
inviato le richieste controdeduzioni, dichiarando, tra l’altro, che il contenzioso verte
“fondamentalmente” sul mancato riconoscimento da parte di Aciambiente spa del diritto alla
revisione prezzi ed ai maggiori oneri gestionali ed allegando copie di n.2 atti di citazione e
copia della sentenza del Tribunale di Catania n.2002/14;
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l’ARO BA/6, in data 14.12.2016 prot.19769, ha inviato ulteriore nota di chiarimenti all’
l’ATO CT2-ACIAMBIENTE spa, rimasta inevasa.
Rilevato che, all’esito di tale procedura e compiuti tutti i sopradescritti approfondimenti, risulta, in
maniera incontestabile, che la DUSTY Srl di Catania non è in possesso del requisito, prescritto a pena
di esclusione dalla gara, di idoneità tecnico-organizzativa (art. 7 lettera c del Disciplinare di Gara).
Difatti, dalla nota di chiarimenti richiesta ed acquisita agli atti d’Ufficio, emerge in maniera
indubitabile che, tra i documenti prodotti in sede di gara, risulta carente e non provato il requisito
relativo alla “buona esecuzione dei servizi”. Al contrario, risultano giudizi già conclusi a favore
dell’ATO CT2 ed un’altro giudizio pendente proprio in materia di “mancato regolare svolgimento
dei servizi”, a seguito di svariate contestazioni. Trattasi, peraltro, di attestazione essenziale ai fini di
gara, essendo la certificazione rilasciata dall’ATO CT2 (prot.584 del 12.03.2014) l’unico documento
relativo ai servizi svolti, per un triennio ed in modo continuativo, di cui almeno un Comune con
popolazione di 50.000 abitanti residenti. Di conseguenza, la certificazione prodotta in sede di gara
avrebbe dovuto causare, sin da subito, l’esclusione dalla stessa. Quindi, dall’approfondimento
istruttorio, emerge la mancanza di un requisito formale dettato a pena di esclusione dalle procedure
di gara, da cui deriva l’obbligo, da parte di questa Stazione Appaltante, di procedere alla relativa
esclusione.
Considerato che in base a quanto sopra esposto, con determinazione del RUP A.R.O. BA/6 n.96 del
15.02.2017, che qui integralmente si richiama, si è, tra l’altro, pronunciata l’aggiudicazione
provvisoria in favore del costituendo R.T.I.: Monteco Srl (Mandataria, con sede in Via Campania, 30
– 73100 Lecce) - C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. (Mandante, con sede in
Via Della Cooperazione, 3 – 40129 Bologna), riservando l’aggiudicazione definitiva al compimento
della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 11 comma 8 D.Lgs. 163/2006;
Dato atto che la Stazione Appaltante ha dato corso all’ulteriore verifica istruttoria, finalizzata
all’aggiudicazione definitiva, richiedendo la seguente documentazione, risultata regolare:
- certificazione Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale ditta MONTECO srl - rappresentante
dell’impresa
- certificazione Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale ditta CNS Soc. Coop.- rappresentanti
dell’impresa
- certificazione Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale ditta NAVITA srl - rappresentante
dell’impresa
- certificazione Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale ditta ARIETE Soc. Coop. rappresentante dell’impresa
- Durc Monteco srl – CNS Soc. Coop. – Navita srl – Ariete Soc. Coop.
- Dichiarazione RTI Monteco srl – CNS Soc. Coop. di conferma di quanto dichiarato, in sede
di gara, circa l’impegno di mantenere vincolata l’offerta economica e i tempi di esecuzione;
Viste e richiamate:
- la determinazione n.1271 del 28.12.2016, con la quale si è differito il termine di scadenza della
proroga tecnica del Servizio di Igiene Urbana nel Comune di Noci al 31.03.2017:
- la determinazione n. 1274 del 29.12.2016, con la quale si è differito il termine, indicato nella
determinazione n.746/2016, di risoluzione del Contratto rep.n.822/2015 (avente come oggetto
“Appalto Servizio RSU e Igiene Ambientale dell’ARO BA/6”) al 31.03.2017;
Considerato che, nell’approssimarsi del termine ultimo di proroga, si rende necessario ed urgente
procedere alla definitiva aggiudicazione;
Vista e richiamata altresì la nota-pec del 02.02.2017 prot.061, con la quale la Regione Puglia Assessorato Ciclo Rifiuti, Ecologia ha diffidato i Sindaci dei Comuni dell’ARO BA/6, ai sensi
dell’art.14 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., a concludere le procedure di affidamento dei servizi di
raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU a livello di ARO, pena il Commissariamento del medesimo
ARO.
Considerato che, a seguito della nota sopra citata, vi è stata una interlocuzione con gli Uffici
Regionali che hanno confermato l’avvio del procedimento di Commissariamento per gli ARO che
non abbiano individuato il gestore unico ed avviato i Servizi di Ambito;
Considerato, inoltre, che risultano, a tutt’oggi, pendenti presso il TAR di Bari i seguenti ricorsi:
- Tradeco srl contro Comune di Noci Capofila ARO BA/6 per annullamento della determina
n.746 del 12.08.2016,
- Tekneko Sistemi Ecologici srl contro ARO BA/6 per annullamento di tutti i provvedimenti
con cui si è stabilito di non aggiudicare a Tekneko l’appalto del servizio,
la cui discussione di merito è fissata negli ultimi mesi del corrente anno;
Ritenuto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva del Servizio RSU e Igiene Ambientale
dell’ARO BA/6 in favore del costituendo R.T.I.: Monteco Srl (Mandataria)- C.N.S. CONSORZIO
NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. (Mandante), precisando che l’affidamento del Servizio resta
subordinato alla clausola risolutiva espressa in considerazione dell’esito dei ricorsi giurisdizionali
attualmente pendenti;
Per quanto sin qui esposto
visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
visto il D.Lgs. n. 267/2000;
vista la legge n. 241/1990;
vista la l.r. n. 24/2012;
DETERMINA
per quanto in narrativa premesso, che qui s’intende integralmente richiamato:
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DI PRONUNCIARE l’aggiudicazione definitiva del Servizio RSU e Igiene Ambientale
dell’ARO BA/6 in favore del costituendo R.T.I.: Monteco Srl (Mandataria, con sede in Via
Campania, 30 – 73100 Lecce) - C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop.
(Mandante, con sede in Via Della Cooperazione, 3 – 40129 Bologna);
DI DARE ATTO che l’affidamento del Servizio resta subordinato alla clausola risolutiva
espressa in considerazione dell’esito dei ricorsi giurisdizionali attualmente pendenti;
DI DARE ATTO, inoltre, che l'impegno relativo all'importo del servizio sarà a carico di
ciascun Comune facente parte dell’ARO BA/6, da assumersi con successivo provvedimento,
a decorrere dalla data da definirsi per ciascun Comune in base alla calendarizzazione stabilita
negli atti iniziali di gara.
DI COMUNICARE e TRASMETTERE, a mezzo pec, copia della presente all’ A.T.I.
Monteco Srl - C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop.; all’ATI: DUSTY
S.r.l. - ANTINIA S.r.l. - SERVECO S.r.l.; alla TRADECO srl; alla TEKNEKO srl.; al
Direttore e al DEC dell’ARO BA/6; alla Regione Puglia – Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;
al Commissario ad acta dell’Agenzia Territoriale per il servizio gestione rifiuti.
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione ai Comuni facenti parte dell’ARO
BA/6, affinchè venga portata a conoscenza dei rispettivi Responsabili dei Settore Finanziari
per gli adempimenti di loro competenza.
DI STABILIRE che il rapporto con la ditta aggiudicataria sarà formalizzato mediante
contratto pubblico amministrativo, i cui oneri saranno a carico della medesima ditta, previa
consegna dei documenti stabiliti dalla normativa vigente e dal Capitolato Speciale d'Appalto.
DI DARE ATTO che la presente Determinazione, diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 153
comma 5 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata sull’Albo Pretorio Comunale on-line del sito www.comune.noci.ba.it
per 15 giorni consecutivi.
Il R.U.P ARO BA/6
Responsabile del Settore
URBANISTICA, LL.PP. E SERV. AUT. AMBIENTE
f.to Ing. Giuseppe GABRIELE