decreto milleproroghe

Download Report

Transcript decreto milleproroghe

DECRETO MILLEPROROGHE
Le novità fiscali della conversione in legge
Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe sono state riviste alcune scadenze
degli adempimenti relativi alla comunicazione delle fatture, è stata eliminata la
comunicazione dell’assegnazione dei beni ai soci e sono state recepite fiscalmente le
novità relative ai principi contabili nazionali
La conversione in legge del DL 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha introdotto delle modifiche
fiscali riportate di seguito.
La pubblicazione della Legge 19 del 27 febbraio 2017 è stata pubblicata nel Supplemento
Ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2017.
Comunicazione beni ai soci
È abrogato l’obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai beni concessi in
godimento al socio o al familiare dell'imprenditore e dei finanziamenti nonché l’utilizzo di tale
comunicazione per effettuare controlli sistematici della posizione delle persone fisiche.
(art. 13, comma 4 sexies, DL 244/2016)
Comunicazione dati delle fatture
Per il primo anno (2017) di applicazione della disposizione di cui all'articolo 21 del DL 78/2010
(comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture), le comunicazioni possono essere effettuate:
- per il primo semestre entro il 16 settembre 2017 e
- per il secondo semestre entro il mese di febbraio 2018.
Resta fermo l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del DL 78/2010
(comunicazione della liquidazione IVA), trimestralmente:
- 31 maggio 2017,
- 18 settembre 2017,
- 30 novembre 2017,
- 28 febbraio 2018.
Così come rimane (per adesso) trimestrale la comunicazione per opzione dei dati delle fatture
prevista dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 n. 182070
(Art. 14-ter DL 244/2016)
Coordinamento introduzione nuovi principi contabili
Per i soggetti diversi dalle micro-imprese che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del
codice civile, relativamente al periodo d'imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e
di IRAP, è prorogato di 15 giorni (entro il 15 ottobre 2017) al fine di agevolare la prima
applicazione delle disposizioni introdotte dal DLgs 139 del 2015 (introduzione dei nuovi principi
contabili nazionali).
(Art. 13-bis DL 244/2016)
Spese relative a più esercizi (art 108 Tuir)
Riscritto l’art 108 del Testo Unico delle imposte sui redditi, che conteneva le disposizioni fiscali
sulle spese di ricerca, sviluppo e pubblicità
N°
comma
1
2
3
4
4-bis
Testo in vigore fino al 28 febbraio
Testo in vigore dal 1 marzo 2017
Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi ma non oltre il quarto. Le quote di
ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi
e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi
diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi
corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri
enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo
88, comma 3.
Le spese di pubblicità e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute
o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
quattro successivi. Le spese di rappresentanza
sono deducibili nel periodo di imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, anche in funzione della natura e
della destinazione delle stesse. Le spese del
periodo
precedente
sono
commisurate
all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione
caratteristica
dell'impresa
risultanti
dalla
dichiarazione dei redditi relativa allo stesso
periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei
ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50
Le altre spese relative a più esercizi, diverse da
quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun
esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili
per effetto dei principi contabili internazionali, sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi.
Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese
di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire
dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, il contribuente può interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera a), in ordine alla qualificazione di
determinate spese, sostenute dal contribuente, tra
quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.
Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel
limite della quota imputabile a ciascun esercizio
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel
periodo di imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in
funzione della natura e della destinazione delle
stesse. Le spese del periodo precedente sono
commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi
della gestione caratteristica dell'impresa risultanti
dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso
periodo in misura pari: a) all'1,5 per cento dei
ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c)
allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la
parte eccedente euro 50 milioni. Sono comunque
deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a
euro 50.
Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in
esito agli studi e alle ricerche sono calcolate
sul costo degli stessi diminuito dell'importo
già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di
legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei
costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo
88, comma 3.
Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle
imprese di nuova costituzione, comprese le spese
di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1 e 2 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, il contribuente può interpellare
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera a), in ordine alla qualificazione di
determinate spese, sostenute dal contribuente, tra
quelle di pubblicità e di propaganda ovvero tra
quelle di rappresentanza.
Dovranno essere emanate ulteriori norme di coordinamento per la determinazione della base
imponibile IRES e IRAP (entro 150 giorni dall’approvazione dei nuovi principi contabili avvenuta il 22
dicembre 2016)
Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e
approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected][email protected]).
Servizio Fiscale Tributario
07/03/2017