Risposta ai quesiti formulati alla data del 7 marzo 2017

Download Report

Transcript Risposta ai quesiti formulati alla data del 7 marzo 2017

Risposta 2: Risposta ai quesiti formulati al 07 marzo 2017 Quesito 1

: I requisiti professionali richiesti riguardano IMPIANTI con destinazione funzionale: Impianti industriali – impianti pilota e impianti di depurazione complessi – Discariche con trattamenti e termovalorizzatori: ID Opere: IB.07 (ex IIb della Legge n. 143/49). Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche: ID Opere: IB. 08 (ex IIC della Legge n. 143/49). La tipologia delle opere riguarda impianti di trattamento di acque di rifiuto urbane (impianti di depurazione) e non impianti industriali come riportato nella gara di servizi in oggetto. Pertanto, a parere della scrivente società, la classe e categoria di riferimento è la ID.Opere: IA.01 “Impianti per l’approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell’interno di edifici o per scopi industriali – Impianti sanitari – Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto – Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi – Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali – Impianti e reti antincendio”. L’Acquedotto Pugliese S.p.A. (ente gestore del sistema idrico integrato della regione Puglia), come altri gestori a livello nazionale, bandisce gare per impianti di depurazione cittadini richiedendo requisiti per lavori eseguiti nella Destinazione Funzionale ID.Opere IA.01, rilasciandone i relativi certificati di regolare esecuzione per i servizi di ingegneria svolti. Analogamente dicasi per gli impianti elettrici la cui categoria di riferimento è la IA.03 (ex IIIc della Legge n. 143/49) e non la IB.08 (ex IIc della Legge n. 143/49). In considerazione di quanto sopra, si chiede di rivedere la categoria assegnata ai servizi di ingegneria in oggetto secondo quanto sopra specificato.

Risposta 1: Il disciplinare all’art. 3 individua le classi e categorie dell’intervento ai sensi del D.M. del 17 giugno 2016 che risultano dal progetto definitivo già approvato con delibera della Giunta del Comune di Palermo del 25/02/2015. I requisiti presentati saranno valutati secondo quanto indicato dall’art. 8 del D.M. del 17 giugno 2016 e secondo quanto previsto dalla linea guida n. 1 dell’ANAC “

Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

”, approvata il 14/09/16. Quesito 2

: Con riferimento al paragrafo 10.2.B9 del Disciplinare di gara e in particolare al punto “l’offerente dovrà descrivere la struttura (…) con la specifica (….) di ciascun ruolo individuato presentando i curriculum vitae”, si chiede se sia vero che il concorrente potrà presentare in allegato alla relazione tecnico-illustrativa il curriculum esteso per ciascuna risorsa individuata all’interno del gruppo di lavoro.

La relazione di cui al paragrafo 10.2 non prevede allegati e dovrà essere costituita da un massimo 15 pagine (formato A4) incluse immagini e grafici e compresi, quindi, anche curriculum vitae ed ogni altra informazione ritenuta utile. Quesito 3:

Dalla documentazione di gara si evince che il corrispettivo è stato calcolato sulla base del DM 04/04/2001 in contrasto con l’art. 24 comma 8 del DLGS 50/2016.

Tale articolo dispone che il DM Giustizia 17/06/2016 contiene le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico amministrativo al responsabile unico del procedimento. Il corrispettivo calcolato ai sensi del DM 04/04/2001 (€ 62.908,64) è chiaramente inferiore a quello determinando applicando il DM Giustizia 17/06/2016 (€ 116.617,81) in quanto il primo fa riferimento alle disposizioni regolamentari dell’abrogato DPR 554/1999 nel quale l’attività di verifica prevedeva un impegno in termini di risorse e di tempo nettamente inferiore a quello normato con il DPR 207/2010 prima e con il DLG 50/2016 poi. In nessuno dei disposti normativi cogenti vi è quindi più alcun riferimento all’applicabilità del DM 04/04/2001 o a procedimenti di analisi comparativa di mercato sulla congruità dei corrispettivi bensì il legislatore demanda il valore del contratto al confronto competitivo dei concorrenti. Vieppiù che, al fine di dirimere interpretazioni diverse della disposizione di cui all’art. 24 comma 8 precedentemente citato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il corrente correttivo del Codice ha indicato chiaramente che i predetti corrispettivi “devono” essere utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’importo dell’affidamento e non più “possono”. In conclusione si sottolinea che adottare criteri e metodi diversi da quelli disposti dal legislatore e dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrebbe anche esporre la stazione appaltante a disattendere la disposizione dell’art. 35 comma 6 del DLGS 50/2016 in ordine alla procedura di scelta del contraente dell’appalto.

Risposta 3: In ordine alla determinazione del corrispettivo delle prestazioni poste a base di gara, si precisa che ai sensi dell’art. 1 del DM del 17/06/2016, nonché dell’art. 24, comma 8 del D.lgs n. 50/2016 non è previsto alcun obbligo per le stazioni appaltanti di adeguarsi alle tabelle ed ai parametri contenuti nel decreto ministeriale stesso, ma bensì, la mera facoltà di utilizzare gli stessi, come adeguatamente motivati (al punto 1.5 del Capitolato Tecnico e prestazionale) quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo di affidamento. Si confermano pertanto gli importi dei corrispettivi relativi alle attività indicati nel capitolato di gara. Quesito 4:

Dalla documentazione di gara si evince che al concorrente sono richiesti i soli requisiti professionali e non anche i requisiti di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali. Riguardo tale tema l’art. 2.3 del capo VII della Linea Guida ANAC n. 1, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016, indica che i bandi potranno preveder almeno i seguenti requisiti intendendo che gli stessi sono i requisiti minimi da indicarsi: a) b) Fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell’opera, così come ammesso per i servizi di progettazione; Avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa

Risposta 4: Quesito 5: Risposta 5: Quesito 6:

riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal DM 17 giugno 2016. In subordine, riguardo ai requisiti professionali, è necessario evidenziare che viene richiesto l’accreditamento nel settore delle “costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” e non invece, più correttamente, nel settore delle “opere impiantistiche industriali”. In assenza di tali argomenti la stazione appaltante, nell’espletamento della procedura di gara non garantirebbe, in aderenza al principio di concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati. In altre parole si potrebbe addivenire allo scenario di consentire la partecipazione e di far formulare l’offerta economicamente più vantaggiosa a soggetti non accreditati per effettuare verifiche su opere industriali e/o che non hanno capacità tecnica e professionale coerente con l’intervento (si legga: non hanno mai verificato, progettato o diretto opere analoghe).

In ordine ai requisiti di accesso alla gara, così come previsto all’art. 2.3 del Capo VII della Linea Guida ANAC n. 1, è stato richiesto un “livello adeguato di polizza assicurativa” contro i rischi professionali. Inoltre, si conferma che l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 richiesto è quello rilasciato per il settore “Costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” al quale, evidentemente, appartiene un impianto di depurazione di acque reflue civili quale è quello oggetto della verifica, e per la tipologia ispettiva “Ispezione sulla progettazione delle opere”.

In riferimento alle modalità di consultazione del progetto previste nella documentazione di gara si richiede: 1) La relazione generale del progetto definitivo; 2) 3) La relazione generale del progetto esecutivo; L’elenco degli elaborati del progetto esecutivo.

Tutti gli elaborati del progetto definitivo sono consultabili previa richiesta. Come specificato al paragrafo 1.4 del capitolato tecnico e prestazionale, il progetto esecutivo non è attualmente disponibile.

Dalla documentazione di gara (capitolato art. 1.3) si evince che è richiesto al contraente (compreso nel corrispettivo del servizio) di fornire specifiche expertise al RUP nell’ambito del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse. Orbene, rammentando che tale disposizione prevede che un operatore economico eroghi per conto di una stazione appaltante una prestazione opzionale (qualora richiesta) a titolo gratuito ovvero ritenendo che il corrispettivo per tale attività possa essere posto pari a zero o ricompreso nel corrispettivo per la verifica, si richiede se tale indicazione è stata introdotta in maniera erronea e in subordine in cosa consiste l’attività. Riguardo tale tema, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di servizi tiene contro dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi formula di eventuali opzioni esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

Risposta 6: L’attività richiesta rientra tra le attività ricomprese nel presente incarico sulla base degli elementi acquisiti nell’attività di verifica ed è specificata al paragrafo 1.3 del capitolato tecnico e prestazionale. Quesito 7

: Con riferimento al criterio B.3 dell’Offerta Tecnica si chiede sei i Curricula dei membri dello staff, richiesti a pag. 9 del Disciplinare, possano costituire Allegato alla Relazione o debbano essere invece contenuti e sintetizzati all’interno del limite massimo delle 15 facciate A4 previste.

Risposta 7: La relazione di cui al paragrafo 10.2 non prevede allegati e dovrà essere costituita da un massimo 15 pagine (formato A4) incluse immagini e grafici e compresi, quindi, anche curriculum vitae ed ogni altra informazione ritenuta utile

.