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AMMINISTRATORI E ORGANI
Ricorsi elettorali: valida sia la firma del difensore apposta solo «per autentica» che la
cartolina fuori termine
Le cartoline di ricevimento della notifica (o della rinnovazione) del ricorso possono essere sempre
prodotte, anche in udienza, e fino all'introito della causa per la decisione, essendo da escludere
l'applicazione dei termini previsti dall'articolo 73 c.p.a.; così come la firma del difensore, apposta
solo per autentica, non può ritenersi limitata al solo mandato, ma deve necessariamente
considerarsi idonea ad integrare una valida sottoscrizione dell’atto. È quanto afferma la Sezione I
del Tar L'Aquila, con la sentenza 9 febbraio 2017, n. 70.
L’approfondimento
Il Tar L’Aquila, è intervenuto su diverse questioni processuali relative all’asserita nullità del ricorso
introduttivo in materia elettorale per difetto di sottoscrizione del difensore, nonché sull’asserita
tardività del deposito delle cartoline di notifica oltre i 20 giorni prescritti dall’articolo 73 c.p.a. per
il deposito di documenti.
La decisione
Il Collegio, nel respingere le argomentazioni dell’Amministrazione resistente, ha in primo luogo
rilevato come l’avvenuta costituzione dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 44,
comma 3, c.p.a., avrebbe già di per sé sanato la nullità della notificazione nonché le ulteriori
irregolarità dello stesso.
Inoltre, nonostante l’effettiva mancanza della pagina contenente la sottoscrizione del difensore,
poiché il ricorso notificato contiene comunque la procura in calce con la sottoscrizione del
difensore, il Collegio ha ritenuto che anche la firma apposta solo per autenticare il mandato
assolverebbe, per evidente connessione logica, alla funzione di riferire al medesimo patrocinante
la provenienza dell’atto, cui la procura è stata materialmente congiunta.
Quanto alla censura di improcedibilità del ricorso, per il Collegio non troverebbero accoglimento
neanche i rilievi dell’Amministrazione sulla tardività del deposito della prova della rinnovazione
della notifica, avvenuto oltre il termine dimezzato di venti giorni imposto dal rito elettorale (nel
caso di specie due giorni prima dell’udienza di discussione), laddove infatti, la ratio della disciplina
ricavabile dal combinato disposto degli articoli 73 comma 1, e 130, comma 10 c.p.a. si rinviene, da
un lato, nella tutela del diritto di difesa e l'ineludibile principio del contraddittorio e, dall’altro,
nell’esigenza di assicurare l’ordinato lavoro del Giudice che, al momento dell’udienza pubblica,
non conosce il contenuto degli atti depositati fuori termine
A giudizio del Collegio, infatti, il deposito della prova dell’avvenuta rinnovazione della notifica non
avrebbe comportato alcuna lesione del diritto di difesa dell’Amministrazione né, di conseguenza,
alcuna elusione dei termini processuali posto che l'articolo 45, comma 3, c.p.a., non stabilisce un
termine di decadenza, precisando solamente che «in assenza di tale prova le domande introdotte
con l'atto non possono essere esaminate».
Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne consegue che le cartoline di ricevimento della notifica (o della sua
rinnovazione) possono essere sempre prodotte, anche in udienza, fino all'introito della causa per
la decisione, essendo da escludere anche l'applicazione dei termini previsti dall'articolo 73 c.p.a..
Inoltre, la firma del difensore apposta solo per autentica non può ritenersi limitata al solo
mandato, privo di autonoma operatività, ma deve necessariamente considerarsi idonea pure ad
integrare una valida sottoscrizione dell’atto, di cui costituisce ineluttabile complemento.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/03/2017
Autore: Guido Befani