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INFORMA UILM
Novità della legge di bilancio riferite alla maternità
La legge n. 232/2016 contiene diverse misure volte a sostenere la conciliazione tra vita lavorativa e
familiare ( la c.d. genitorialità), ad esempio l'estensione per gli anni 2017 e 2018 del congedo
obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore e la proroga del c.d. voucher asili nido o babysitting.Vediamo in sintesi:
Premio alla nascita (art. 1, c. 353)
A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene riconosciuto un premio per la nascita, o l'adozione di un minore, pari ad 800
euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, previa domanda della futura madre. Il premio può essere richiesto al
compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini Irpef.
Congedo obbligatorio per il padre lavoratore (art. 1, c. 354)
La disposizione citata proroga per il 2017 e per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (che
era già previsto in via sperimentale dall'art. 4, c. 24, lett. a della L. 92/2012 per gli anni 2013-2015 poi prorogato per
il 2016 dall'art. 1, c. 205, della legge n. alla quale il 208/2015).
Al congedo si applica la disciplina dettata dal DM 22/12/2012 in base padre ne può fruire anche durante il congedo di
maternità della madre lavoratrice e in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni
può cadere anche contemporaneamente all'astensione della madre a condizione che la scelta della madre lavoratrice sia
di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità).
Il congedo deve essere goduto entro 5 mesi dalla nascita del figlio, anche in via non continuativa, e la sua durata per il
2017 è pari a 2 giorni, come già disposto per il 2016 ,elevata a quattro giorni per il 2018.
Per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un periodo ulteriore di un giorno, previo
accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima
L'istituto del congedo (obbligatorio o facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto
anche al padre che fruisca del congedo di paternità.
Buono nido e voucher asili nido (art.1, cc. 355-357)
A partire dal 2017, viene istituito un buono per l'iscrizione in asili nido (pubblici o privati) pari a 1.000 euro annui per i
nuovi nati dal 2016, corrisposti in 11 mensilità dall'INPS al genitore che ne fa richiesta presentando documentazione
idonea a dimostrare l'iscrizione in strutture pubbliche o private e il pagamento della relativa retta.
Lo stesso buono spetta anche nel caso in cui vengano introdotte forme di supporto presso la propria abitazione in favore
di bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Si precisa che il buono non è cumulabile con un'altra misura agevolativa prevista dalla normativa in atto, vale a dire la
detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.
La norma prevede anche che il buono non possa essere fruito contestualmente al beneficio legato al sostegno della
genitorialità di cui all'art. 4, c. 24, della L. 92/2012.
E' stato anche prorogato per gli anni 2017 e 2018, il contributo economico disposto dall'art.4, c.24, lett. b) della legge
92/2012 (cd. voucher asili nido o baby-sitting) per la madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche
parziale) del congedo parentale e di importo massimo pari a 600 euro mensili, per un periodo complessivo non
superiore a sei mesi (tre mesi se iscritta alla gestione separata e in misura riproporzionata se part-time).
UILM PIEMONTE