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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 8 marzo 2017
(OR. en)
6949/17
MIGR 29
COMIX 170
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
8 marzo 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2017) 1600 final
Oggetto:
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7.3.2017 per rendere i
rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1600 final.
All.: C(2017) 1600 final
6949/17
pdn
DGD 1B
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 7.3.2017
C(2017) 1600 final
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7.3.2017
per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
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RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 7.3.2017
per rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 stabilisce norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri in materia di rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(2)
Il meccanismo di valutazione Schengen 2 e le informazioni raccolte attraverso la Rete
europea sulle migrazioni 3 hanno consentito di effettuare una valutazione esaustiva sul
modo in cui gli Stati membri attuano la politica dell’Unione in materia di rimpatrio.
(3)
Dalle valutazioni emerge che il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri
dalla direttiva 2008/115/CE ha portato ad un recepimento incoerente nelle legislazioni
nazionali, con un impatto negativo sull’efficacia della politica di rimpatrio
dell’Unione.
(4)
Dall’entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE, e alla luce della crescente pressione
migratoria sugli Stati membri, le sfide che la politica dell’Unione in materia di
rimpatrio deve affrontare sono più numerose e hanno riportato in prima linea questo
aspetto della politica migratoria globale europea. Nelle sue conclusioni del 20 e 21
ottobre 2016 4, il Consiglio europeo ha auspicato il rafforzamento delle procedure
amministrative nazionali per i rimpatri.
(5)
La dichiarazione di Malta dei capi di Stato o di governo 5, del 3 febbraio 2017, ha
sottolineato la necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell’UE, basato su
un’analisi obiettiva del modo in cui gli strumenti giuridici, operativi, finanziari e
1
Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di
valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione
del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di
valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).
Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle
migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).
Conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016, EUCO 31/16.
Comunicato stampa del Consiglio europeo 43/17 del 3 febbraio 2017.
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pratici a disposizione a livello dell’Unione e nazionale sono applicati. Il Consiglio
europeo ha inoltre accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare a
breve un piano d’azione aggiornato dell’UE sul rimpatrio e di fornire orientamenti per
rendere più efficaci le procedure di rimpatrio da parte dell’UE e degli Stati membri e
le riammissioni sulla base dell’acquis esistente.
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(6)
Alla luce dell’attuale aumento del numero di cittadini di paesi terzi che entrano e
soggiornano illegalmente negli Stati membri, e al fine di garantire un’adeguata
capacità per proteggere coloro che ne hanno bisogno, è necessario utilizzare
pienamente la flessibilità prevista dalla direttiva 2008/115/CE. Un'attuazione più
efficace di tale direttiva ridurrebbe le possibilità di sviamento delle procedure e
eliminerebbe le inefficienze, garantendo nel contempo la tutela dei diritti fondamentali
sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(7)
La presente raccomandazione fornisce orientamenti sul modo in cui le disposizioni
della direttiva 2008/115/CE dovrebbero essere utilizzate per garantire procedure di
rimpatrio più efficaci, e invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per
rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri.
(8)
Un’efficace politica di rimpatrio dell’Unione presuppone misure efficienti e
proporzionate per il fermo e l’identificazione di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno
è irregolare, un trattamento rapido di questi casi e capacità adeguate per garantire la
loro presenza in vista del rimpatrio.
(9)
L’esecuzione dei rimpatri presuppone un’organizzazione razionalizzata e
adeguatamente integrata di competenze multidisciplinari a livello nazionale. Richiede,
inoltre, procedure e strumenti che consentano la comunicazione tempestiva delle
informazioni alle autorità competenti, nonché la cooperazione tra tutti gli operatori
coinvolti nelle diverse procedure.
(10)
È necessaria la presenza di personale formato e competente in più discipline, che copra
tutte le competenze pertinenti, per garantire che le autorità nazionali siano in grado di
soddisfare le esigenze, in particolare nei casi in cui gli Stati membri devono far fronte
ad un onere significativo nell’attuazione dell’obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell’organizzazione di questo approccio integrato e
coordinato, gli Stati membri dovrebbero avvalersi pienamente degli strumenti, dei
programmi e dei progetti finanziari nel settore del rimpatrio, in particolare del Fondo
asilo, migrazione e integrazione. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero
tenere conto anche della pressione migratoria cui le autorità competenti sono
confrontate.
(11)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri
dovrebbero adottare sistematicamente una decisione di rimpatrio nei confronti dei
cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente sul loro territorio. La legislazione
e la pratica negli Stati membri non danno sempre piena attuazione a tale obbligo,
compromettendo in tal modo l’efficacia del sistema di rimpatrio dell’Unione. Ad
esempio, alcuni Stati membri non adottano decisioni di rimpatrio a seguito del
respingimento di una domanda d’asilo o di permesso di soggiorno, o non adottano tali
decisioni nei confronti di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare che non
possiedono un documento di identità o di viaggio valido.
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(12)
A seconda dell’assetto istituzionale degli Stati membri, in particolare quando più
autorità sono responsabili del processo, una decisione di rimpatrio non è
necessariamente o immediatamente seguita dalla richiesta alle autorità dei paesi terzi
di verificare l’identità del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare.
(13)
A norma dell’articolo 13 del Codice frontiere Schengen 6, una persona che ha
attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul
territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure a
norma della direttiva 2008/115/CE.
(14)
La direttiva 2008/115/CE stabilisce che nell'attuazione della direttiva occorre tenere
conto delle condizioni di salute dei cittadini dei paesi terzi interessati e che, in attesa
del rimpatrio, devono essere assicurati le prestazioni sanitarie d’urgenza e il
trattamento essenziale delle malattie. È tuttavia fondamentale garantire che
l’allontanamento di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare sia effettuato e siano
adottate misure per prevenire comportamenti volti ad ostacolare o impedire il
rimpatrio, ad esempio la dichiarazione di nuove indicazioni terapeutiche false. Inoltre,
è necessario predisporre misure per trattare in modo efficace le domande di asilo
presentate al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di decisioni di rimpatrio.
(15)
La direttiva 2008/115/CE obbliga il cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare a
lasciare l’Unione, ma stabilisce che le decisioni di rimpatrio devono essere eseguite
solo dagli Stati membri che le adottano. Una procedura di rimpatrio può essere avviata
in uno qualsiasi degli Stati membri dove è avvenuto il fermo dello stesso cittadino di
paese terzo in soggiorno irregolare. Il riconoscimento reciproco delle decisioni di
rimpatrio, ai sensi della direttiva 2001/40/CE del Consiglio 7 e della decisione
2004/191/CE del Consiglio 8, permetterebbe di accelerare la procedura di rimpatrio e
scoraggerebbe i movimenti secondari non autorizzati all’interno dell’Unione.
(16)
Il trattenimento può costituire un elemento essenziale per migliorare l’efficacia del
sistema di rimpatrio dell’Unione e, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva
2008/115/CE, dovrebbe essere utilizzato solo se altre misure sufficienti ma meno
coercitive non possono essere efficacemente applicate. In particolare, ove necessario,
per garantire che i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare non fuggano, il
trattenimento può consentire l'adeguata preparazione e organizzazione delle operazioni
di rimpatrio.
(17)
La durata massima del trattenimento applicata attualmente da vari Stati membri è
notevolmente più breve rispetto alla durata consentita dalla direttiva 2008/115/CE che
è necessaria per portare a termine la procedura di rimpatrio con successo. La durata
limitata dei periodi di trattenimento impedisce di fatto gli allontanamenti.
6
Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce
un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle
decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 34).
Decisione 2004/191/CE del Consiglio che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione
degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (GU L 60 del
27.2.2004, pag. 55).
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(18)
I termini per la presentazione di ricorsi avverso le decisioni connesse al rimpatrio
variano notevolmente da uno Stato membro all'altro (vanno da pochi giorni a un mese
o più). Nel rispetto dei diritti fondamentali, il termine dovrebbe lasciare il tempo
sufficiente per garantire l’accesso a un ricorso effettivo, tenendo conto del fatto che
tempi lunghi possono avere un effetto negativo sulle procedure di rimpatrio.
(19)
Ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare si dovrebbe garantire il diritto di
essere ascoltati dalle autorità competenti prima che un provvedimento individuale sia
adottato nei loro confronti.
(20)
A norma della direttiva 2008/115/CE, l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi
avverso le decisioni di rimpatrio dovrebbe essere garantito quando il cittadino del
paese terzo interessato corre un rischio effettivo di subire maltrattamenti in caso di
rimpatrio, in violazione degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia
dell’Unione europea 9.
(21)
Numerosi Stati membri procedono a più valutazioni del rischio di respingimento nel
corso delle diverse fasi delle procedure di asilo e di rimpatrio e ciò può provocare
inutili ritardi per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
(22)
Il rimpatrio di un minore non accompagnato verso il paese terzo di origine e il
ricongiungimento con la famiglia possono essere nell’interesse superiore del minore. Il
divieto di adottare una decisione di rimpatrio per i minori non accompagnati, sancito
dal diritto nazionale di vari Stati membri, non dà piena attuazione all’obbligo per gli
Stati membri di tenere in debito conto l’interesse superiore del minore e le circostanze
di ciascun singolo caso. Tali divieti possono comportare conseguenze impreviste per
l’immigrazione irregolare, spingendo i minori non accompagnati a intraprendere
viaggi pericolosi per raggiungere l’Unione.
(23)
Le decisioni sullo status giuridico e il rimpatrio dei minori non accompagnati devono
sempre basarsi su attente valutazioni individuali e multidisciplinari del loro interesse
superiore, che prevedono anche la ricerca delle famiglie e la valutazione della
situazione nel paese d'origine. Tale valutazione dovrebbe essere adeguatamente
documentata.
(24)
In linea con l’articolo 17 della direttiva 2008/115/CE, che definisce le condizioni alle
quali gli Stati membri possono ricorrere al trattenimento per i minori non
accompagnati e le famiglie con minori (in assenza di altra soluzione e per il periodo
più breve possibile), gli Stati membri dovrebbero garantire per i minori la disponibilità
di misure alternative al trattenimento. Quando, tuttavia, non vi sono alternative, il
divieto assoluto di ricorrere al trattenimento in questi casi potrebbe ostacolare la piena
attuazione all’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rimpatrio,
con il conseguente annullamento delle operazioni di rimpatrio a causa della fuga delle
persone interessate.
(25)
In attesa dell’adozione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa all’uso del Sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 10, gli Stati membri dovrebbero
9
Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-562/13 del 18 dicembre 2014.
COM(2016) 881 final.
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avvalersi pienamente della possibilità di inserire una segnalazione ai fini del divieto
d'ingresso in conformità dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento
(CE) n.1987/2006 11.
(26)
La presente raccomandazione dovrebbe essere rivolta a tutti gli Stati membri vincolati
dalla direttiva 2008/115/CE.
(27)
Gli Stati membri dovrebbero dare alle proprie autorità nazionali responsabili
dell'espletamento dei compiti connessi al rimpatrio l'istruzione di applicare la presente
raccomandazione nello svolgimento dei loro compiti.
(28)
La presente raccomandazione rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti nella
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, garantisce il pieno
rispetto della dignità umana e l’applicazione degli articoli 1, 4, 14, 18, 19, 24 e 47
della Carta e deve essere attuata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Rafforzare e migliorare le capacità di rimpatrio
(1)
Per superare gli ostacoli procedurali, tecnici e operativi che intralciano un'attuazione
più efficace dei rimpatri, entro il 1° giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero
rafforzare le loro capacità di effettuare il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, garantendo un approccio integrato e coordinato.
(2)
Gli obiettivi di un approccio integrato e coordinato di questo tipo in materia di
rimpatrio dovrebbero essere:
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(a)
garantire procedure di rimpatrio rapide e aumentare significativamente le
percentuali dei rimpatri;
(b)
mobilitare, per quanto necessario, le autorità di contrasto e le autorità preposte
all’immigrazione e coordinare gli interventi con le autorità giudiziarie, le
autorità competenti per il trattenimento, i sistemi di tutela, i servizi sanitari e
sociali, al fine di garantire risposte rapide e adeguate, all'insegna della
multidisciplinarità, da parte di tutte le autorità coinvolte nelle procedure di
rimpatrio;
(c)
garantire la disponibilità di un numero sufficiente di persone formate e
competenti, provenienti da tutti gli organismi responsabili in materia di
procedure di rimpatrio, che intervengano rapidamente e, se necessario, 24 ore
su 24 e 7 giorni su 7, in particolare nel caso di un aumento degli oneri collegati
al rispetto dell’obbligo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare;
(d)
in funzione della situazione specifica dello Stato membro, mobilitare personale
aggiuntivo alle frontiere esterne dell’Unione con il mandato e l'autorità di
Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)
(GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
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adottare misure immediate per determinare e verificare l’identità e lo status
giuridico dei cittadini dei paesi terzi e di negare all'istante l'ingresso o adottare
decisioni di rimpatrio per coloro che non hanno diritto di entrare o di
soggiornare nell’Unione.
(3)
(4)
L’approccio integrato e coordinato in materia di rimpatrio dovrebbe prevedere, in
particolare:
(a)
la rapida esecuzione di esami medici per evitare potenziali abusi nelle
situazioni di cui al punto 9, lettera b);
(b)
lo stabilimento di contatti e lo scambio delle informazioni operative pertinenti
con altri Stati membri e l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
per la realizzazione dei loro obiettivi e compiti;
(c)
il pieno ricorso ai sistemi informatici pertinenti, come Eurodac, il Sistema
d’informazione Schengen (SIS) e il Sistema d’informazione visti (VIS), al fine
di ottenere informazioni tempestive sull’identità e la situazione giuridica dei
cittadini dei paesi terzi interessati.
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché alle unità o agli organismi
incaricati di garantire l’approccio integrato e coordinato siano assegnate le risorse
umane, finanziarie e materiali necessarie.
Adozione sistematica di decisioni di rimpatrio
(5)
(6)
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Al fine di garantire che siano sistematicamente adottate decisioni di rimpatrio nei
confronti di cittadini di paesi terzi che non hanno o non hanno più il diritto di restare
nell’Unione europea, gli Stati membri dovrebbero:
(a)
predisporre misure per localizzare e fermare in modo efficace i cittadini di
paesi terzi in soggiorno irregolare;
(b)
adottare decisioni di rimpatrio a prescindere dal fatto che il cittadino del paese
terzo in soggiorno irregolare sia in possesso di un documento d’identità o di
viaggio;
(c)
fare il miglior uso possibile delle possibilità offerte dall’articolo 6, paragrafo 6,
della direttiva 2008/115/CE al fine di riunire in un unico atto o di adottare
contemporaneamente la decisione di porre fine al soggiorno regolare e la
decisione di rimpatrio, a condizione che siano rispettate le misure di
salvaguardia e le disposizioni pertinenti per ogni singola decisione.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le decisioni di rimpatrio abbiano una
durata illimitata, in modo che possano essere eseguite in qualsiasi momento senza la
necessità di rilanciare le procedure dopo un certo periodo. Dovrebbe tuttavia
rimanere impregiudicato l’obbligo di tener conto di eventuali cambiamenti nella
situazione individuale dei cittadini dei paesi terzi interessati, incluso il rischio di
respingimento.
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(7)
Gli Stati membri dovrebbero inserire sistematicamente nelle decisioni di rimpatrio
l'informazione che i cittadini di paesi terzi devono lasciare il territorio dello Stato
membro per recarsi in un paese terzo, in modo da scoraggiare e impedire i movimenti
secondari non autorizzati.
(8)
Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della deroga di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera a), della direttiva 2008/115/CE, se ciò consente di applicare procedure più
efficaci, in particolare quando sono sottoposti a forti pressioni migratorie.
Effettiva esecuzione delle decisioni di rimpatrio
(9)
(10)
Allo scopo di garantire un rapido rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno
irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
(a)
in conformità della direttiva 2013/32/UE 12, adoperarsi per un rapido esame
delle domande di protezione internazionale nell'ambito di una procedura
accelerata o, se del caso, di una procedura di frontiera, anche quando la
domanda di asilo viene presentata al solo scopo di ritardare o impedire
l’esecuzione di una decisione di rimpatrio;
(b)
adottare misure per evitare potenziali abusi connessi a nuove indicazioni
terapeutiche false destinate ad evitare il rimpatrio, ad esempio facendo in modo
che il personale medico nominato dall’autorità nazionale competente possa
fornire un parere imparziale e indipendente;
(c)
garantire che le decisioni di rimpatrio siano seguite immediatamente da una
richiesta al paese terzo di rilasciare documenti di viaggio validi o accettare per
il rimpatrio l’uso del documento di viaggio europeo rilasciato in conformità del
regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio 13;
(d)
utilizzare lo strumento del riconoscimento reciproco delle decisioni di
rimpatrio previsto dalla direttiva 2001/40/CE del Consiglio e dalla
decisione 2004/191/CE del Consiglio.
Al fine di garantire l’allontanamento effettivo di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, gli Stati membri dovrebbero:
(a)
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ricorrere al trattenimento in funzione delle esigenze e se opportuno, nei casi
previsti dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, e in
particolare nel caso in cui sussista un rischio di fuga, a norma dei considerando
16 e 17 della presente raccomandazione;
Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del
29.6.2013, pag. 60).
Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo
all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre
1994 (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 13).
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(b)
(11)
prevedere nella legislazione nazionale un periodo iniziale di trattenimento
massimo di sei mesi che può essere adattato dalle autorità giudiziarie alle
circostanze dei singoli casi, nonché la possibilità di prolungare la detenzione
fino a 18 mesi nei casi previsti dall’articolo 15, paragrafo 6, della direttiva
2008/115/CE; adeguare la capacità di trattenimento alle esigenze effettive, se
necessario anche ricorrendo alla deroga per le situazioni di emergenza di cui
all’articolo 18 della direttiva 2008/115/CE.
Riguardo ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ostacolano
intenzionalmente le procedure di rimpatrio, gli Stati membri dovrebbero considerare
la possibilità di infliggere sanzioni a norma del diritto nazionale. Tali sanzioni
dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e non dovrebbero
compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2008/115/CE.
Garanzie procedurali e mezzi di ricorso
(12)
Gli Stati membri dovrebbero:
(a)
raggruppare in una sola fase procedurale, nella misura del possibile, le udienze
amministrative organizzate dalle autorità competenti per vari scopi, come ad
esempio il rilascio di un permesso di soggiorno, il rimpatrio o il trattenimento.
Si dovrebbero inoltre mettere a punto nuove modalità nell'organizzazione delle
udienze dei cittadini di paesi terzi, ricorrendo ad esempio a servizi di
videoconferenza;
(b)
stabilire la scadenza più breve possibile per presentare ricorso contro le
decisioni di rimpatrio come stabilito dal diritto nazionale in situazioni
analoghe, al fine di evitare abusi dei diritti e delle procedure, in particolare
ricorsi presentati poco prima della data prevista per l'allontanamento;
(c)
garantire che l’effetto sospensivo automatico dei ricorsi avverso le decisioni di
rimpatrio sia autorizzato soltanto se ciò è necessario per rispettare gli articoli
19, paragrafo 2, e 47 della Carta;
(d)
evitare valutazioni ripetute del rischio di violazione del principio di non
respingimento, se il rispetto di tale principio è già stato valutato nel corso di
altre procedure, se la valutazione è definitiva e non c’è alcun cambiamento
della situazione dei cittadini di paesi terzi interessati.
Famiglia e minori
(13)
Al fine di garantire il rispetto dei diritti dei minori, tenendo pienamente conto
dell’interesse superiore del minore e della vita familiare ai sensi dell’articolo 5 della
direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri dovrebbero:
(a)
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stabilire regole chiare sullo status giuridico dei minori non accompagnati che
consentano di adottare decisioni di rimpatrio e effettuare rimpatri o di
concedere loro il diritto di soggiorno;
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(14)
(b)
garantire che le decisioni sullo status giuridico dei minori non accompagnati si
basino sempre su una valutazione individuale del loro interesse superiore.
Nell'ambito di questa valutazione si dovrebbe sistematicamente considerare se
il rimpatrio di un minore non accompagnato nel paese di origine e il
ricongiungimento con la famiglia siano nel loro interesse superiore;
(c)
attuare politiche mirate di reinserimento per i minori non accompagnati;
(d)
assicurare che la valutazione dell’interesse superiore del minore sia
sistematicamente effettuata dalle autorità competenti sulla base di un approccio
pluridisciplinare, che il minore non accompagnato sia ascoltato e che sia
coinvolto in misura adeguata un tutore.
Nel rispetto dei diritti fondamentali e delle condizioni stabilite dalla direttiva
2008/115/CE, gli Stati membri non dovrebbero precludere, nella loro legislazione
nazionale, la possibilità di collocare i minori in stato di trattenimento, laddove ciò sia
assolutamente necessario per assicurare l’esecuzione di una decisione di rimpatrio
definitiva, nella misura in cui gli Stati membri non siano in grado di garantire misure
meno coercitive che possano essere applicate in modo efficace al fine di garantire
l’effettivo rimpatrio.
Rischio di fuga
(15)
(16)
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Ciascuna delle seguenti circostanze oggettive dovrebbe comportare la presunzione
relativa che sussiste un rischio di fuga:
(a)
il rifiuto di cooperare nel processo di identificazione, l'utilizzo di documenti
d’identità falsi o contraffatti, la distruzione o l'eliminazione di documenti
esistenti, il rifiuto di fornire le impronte digitali;
(b)
il fatto di opporsi in modo violento o fraudolento alle operazioni di rimpatrio;
(c)
il mancato rispetto di una misura volta a evitare il rischio di fuga predisposta in
applicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE, come
l'obbligo di presentarsi alle autorità competenti o l'obbligo di dimorare in un
determinato luogo;
(d)
il mancato rispetto di un divieto d’ingresso in vigore;
(e)
movimenti secondari non autorizzati in un altro Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i seguenti criteri siano considerati
un’indicazione che per un cittadino di un paese terzo in soggiorno irregolare sussiste
il rischio di fuga:
(a)
l’espressione esplicita dell’intenzione di non rispettare una decisione di
rimpatrio;
(b)
il mancato rispetto del termine relativo ad una partenza volontaria;
(c)
una condanna per un reato grave negli Stati membri.
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Partenza volontaria
(17)
Gli Stati membri dovrebbero autorizzare la partenza volontaria solo a seguito di una
richiesta da parte del cittadino del paese terzo interessato e garantire nel contempo
che il cittadino del paese terzo sia informato della possibilità di presentare tale
richiesta.
(18)
Nella decisione di rimpatrio gli Stati membri dovrebbero stabilire per la partenza
volontaria il termine più breve possibile necessario per organizzare e procedere con il
rimpatrio, tenendo conto delle circostanze individuali.
(19)
Nel determinare il termine per la partenza volontaria, gli Stati membri dovrebbero
valutare le circostanze dei singoli casi, in particolare le prospettive del rimpatrio e la
disponibilità del cittadino di paese terzo in soggiorno irregolare a cooperare con le
autorità competenti in vista del rimpatrio.
(20)
Un periodo superiore a sette giorni dovrebbe essere concesso soltanto quando il
cittadino del paese terzo in soggiorno irregolare coopera attivamente in vista del
rimpatrio.
(21)
Non può essere concesso nessun termine per la partenza volontaria nei casi di cui
all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE, in particolare se per il
cittadino del paese terzo il cui soggiorno è irregolare sussiste il rischio di fuga (come
indicato ai punti 16 e 17 della presente raccomandazione) e nel caso di precedenti
condanne per reati gravi in altri Stati membri.
Programmi di rimpatrio volontario assistito
(22)
Entro il 1º giugno 2017 gli Stati membri dovrebbero predisporre programmi di
rimpatrio volontario assistito in linea con le norme comuni in materia di programmi
di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione messe a punto dalla Commissione
in collaborazione con gli Stati membri e sottoscritte dal Consiglio 14.
(23)
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare le procedure di diffusione
delle informazioni sul rimpatrio volontario e i programmi di rimpatrio volontario
assistito per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in cooperazione con
i servizi nazionali di istruzione e i servizi sociali e sanitari.
Divieti d’ingresso
(24)
Al fine di avvalersi pienamente dei divieti d’ingresso, gli Stati membri dovrebbero:
(a)
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garantire che la validità dei divieti d’ingresso abbia inizio nel giorno in cui i
cittadini di paesi terzi lasciano l’Unione europea, in modo che la loro durata
effettiva non venga indebitamente ridotta; ciò dovrebbe essere garantito
Conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2016.
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qualora la data di partenza sia nota alle autorità nazionali, in particolare in caso
di allontanamento e di partenza associati ad un programma di rimpatrio
volontario assistito;
(b)
predisporre strumenti per verificare se un cittadino di un paese terzo in
soggiorno irregolare nell’Unione europea sia partito entro il termine per la
partenza volontaria, e garantire un adeguato follow-up qualora la persona in
questione non sia partita, anche mediante l’emissione di un divieto di ingresso;
(c)
inserire sistematicamente una segnalazione sul divieto d’ingresso nel Sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione, in applicazione
dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006, e
(d)
istituire un sistema per adottare una decisione di rimpatrio qualora sia scoperta
una situazione di soggiorno irregolare nel corso di una verifica all’uscita. In
casi giustificati, previa valutazione individuale e in applicazione del principio
di proporzionalità, dovrebbe essere emesso un divieto d'ingresso al fine di
prevenire futuri rischi di soggiorno irregolare.
Fatto a Bruxelles, il 7.3.2017
Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione
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