Sicurezza urbana

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TERRITORIO E SICUREZZA
Sicurezza urbana, si comincia dai patti tra prefetto e sindaco
Partecipazione alla sicurezza integrata; sottoscrizione dei patti per l'attuazione della sicurezza
urbana; estensione del potere di ordinanza. Il Dl 20 febbraio 2017 n. 14 introduce una serie di
nuove incombenze a carico dei Comuni e disegna un inedito protagonismo dei sindaci in materia di
sicurezza delle città.
I patti
Ruolo rilevante per le amministrazioni locali viene declinato nella seconda sezione del decreto,
dedicata alla sicurezza urbana, definita all'articolo 4 come «il bene pubblico che afferisce alla
vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e
recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione
sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del
rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile».
Programma estremamente vasto, da promuovere anzitutto attraverso gli specifici patti regolati
dall'articolo 5, sottoscritti tra il prefetto e il sindaco nel rispetto di apposite linee guida, con
l'obiettivo di prevenire i fenomeni di criminalità attraverso servizi e interventi di prossimità e
promuovere il rispetto della legalità e del decoro urbano, anche mediante l'individuazione nel
regolamento di polizia urbana di aree interessate da consistenti flussi turistici o adibite a verde
pubblico.
Le ordinanze
Esteso con l'articolo 8 del decreto il potere di ordinanza del sindaco: ai casi di emergenze sanitarie
o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, finora previsti dall'articolo 50, comma 5, del
Tuel, si aggiungono quelli di urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare
riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo
in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Ampliato anche il potere del sindaco di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi
commerciali: sempre al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza,
il primo cittadino può ora disporre, per un periodo non superiore a sessanta giorni, limitazioni in
materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Dilatate infine le sue attribuzioni nelle funzioni di competenza statale, di cui all'articolo 54 del
Tuel, il cui comma 4 gli affida l'onere di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Il decreto sostituisce il
comma 4-bis: mentre prima rinviava ad apposito Dm la disciplina dell'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 4, ora specifica che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4
sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni
criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale
l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di
sostanze stupefacenti.
Collegato con queste disposizioni è l'articolo 12, in base al quale nei casi di reiterata inosservanza
delle ordinanze emanate in materia di pubblici esercizi può essere disposta dal questore la
sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. Estesa la sanzione anche a chi
somministra (e non solo a chi vende) alcolici a minorenni.
Le altre misure
Impegno specifico è previsto dall'articolo 6 per il sindaco metropolitano, il quale dovrà copresiedere assieme al prefetto il Comitato metropolitano, cui partecipano sindaci dei comuni
interessati, il cui compito è effettuare l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di
sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana.
Compiti per i Comuni sono previsti anche nelle misure a tutela del decoro di particolari luoghi:
l'articolo 9 impegna il sindaco ad irrogare le sanzioni amministrative per chi ponga in essere
condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, in violazione dei divieti
di stazionamento o di occupazione di spazi. I relativi proventi sono devoluti al comune, che li
destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
Fonte: Il Sdole 24 Ore del 08/03/2017
Autore: Amedeo Di Filippo