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GIURISPRUDENZA E PRASSI TRIBUTARIA
Corte di Cassazione, sentenza n. 3350 dell'8 febbraio 2017 - Esenzione ICI
Ai fini dell'esenzione Ici per gli immobili di categoria D è sufficiente l'autocertificazione del
contribuente, anche se in contrasto con la classificazione del fabbricato.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un accertamento emesso da un Comune su un
fabbricato accatastato come D8 e relativo all'Ici 2007.
Nel medesimo anno, il contribuente ha presentato un'autocertificazione in merito al possesso dei
requisiti per lo svolgimento di attività agricola per i cinque anni precedenti, ma l'istanza di
variazione catastale, da D8 a D10, è stata presentata solo nel 2009.
La Cassazione ha ritenuto che l'istanza di variazione catastale presentata nel 2009 avesse efficacia
retroattiva al 2007, sebbene il fabbricato fosse ancora accatastato come D8. Ciò in forza
dell'autocertificazione attestante i requisiti rurali.
È stata quindi ritenuta valida l'autocertificazione della cooperativa nonostante questa fosse in
contrasto con l'istanza di variazione catastale presentata in un secondo momento e la
classificazione del fabbricato nell'anno di imposta accertato (2007).
Tale orientamento, contenuto nella sentenza n. 3350/2017, pare tuttavia in contrasto con quanto
affermato dalla stessa Cassazione in altre pronunce, laddove si è affermato che il diritto
all'esenzione per il fabbricato strumentale dipende esclusivamente dalla classificazione catastale
dell'immobile, per cui, se il fabbricato è classificato in una categoria diversa dalla categoria D10, è
accertabile (cfr la sentenza n. n. 24892/2016).
Fonte: Contabilità finanza e tributi del 07/03/2017
Autore: Matteo Barbero