Statuto - la biblioteca che non c

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STATUTO DELLA “BIBLIOTECA POPOLARE SERAFINO BRUNA” DI CASCINAGROSSA Art. 1‐ COSTITUZIONE E SEDE È costituita in Cascinagrossa (AL) una Associazione denominata “Biblioteca Popolare Serafino Bruna di Cascinagrossa”. Art. 2 ‐ SCOPI DELLʹASSOCIAZIONE LʹAssociazione ha carattere culturale, senza fini di lucro o speculativi, ed è indipendente ed apartitica. Scopo dellʹAssociazione, con la quale viene conferita veste giuridica ad un Ente esistente dal 1915, è quello di promuovere la diffusione della cultura, incentivare la lettura, promuovere manifestazioni culturali e organizzare conferenze. Art. 3 ‐ DURATA DELLʹASSOCIAZIONE La durata dellʹAssociazione è illimitata. Art. 4 ‐ PATRIMONIO DELLʹASSOCIAZIONE Il patrimonio dellʹAssociazione è costituito dai volumi e dagli arredi che fanno parte della biblioteca, dalle quote versate annualmente dai soci, da eventuali sovvenzioni di Enti pubblici o privati. Il socio, che cessi per qualsiasi motivo di far parte dellʹAssociazione, non ha alcun diritto sul patrimonio sociale. Art. 5 – I SOCI Fanno parte dellʹAssociazione i soci che lʹhanno costituita e tutti coloro che verseranno la quota sociale. Lʹammontare della quota sociale viene stabilita annualmente dallʹAssemblea Ordinaria. I nuovi soci devono accettare le norme del presente Statuto. Il socio può recedere dallʹAssociazione con effetto dallʹanno successivo. Art. 6. ‐ L’ASSEMBLEA DEI SOCI LʹAssemblea è lʹorgano deliberativo dellʹAssociazione. LʹAssemblea sarà convocata in sede ordinaria almeno una volta allʹanno per lʹesame della relazione del Consiglio Direttivo sullʹattività svolta nellʹanno precedente e per lʹapprovazione del rendiconto e del bilancio preventivo. LʹAssemblea può essere convocata inoltre per decisione del Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano. LʹAssemblea ordinaria e straordinaria sono convocate mediante avviso affisso nei locali della sede sociale, con preavviso di almeno dieci giorni. La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo alla prima. Art. 7 ‐ COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLʹASSEMBLEA LʹAssemblea Ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. È ammesso lʹintervento con delega da conferire per iscritto esclusivamente ad altro socio, il quale può rappresentare un solo socio. LʹAssemblea è presieduta dal Presidente dellʹAssociazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il verbale delle riunioni dellʹAssemblea è redatto da chi la presiede, assistito da un Segretario scelto dallʹAssemblea. LʹAssemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei soci presenti e rappresentati. Il Presidente non ha voto nelle deliberazioni di approvazione della relazione annuale, del rendiconto e del bilancio preventivo, ed in quelle che riguardano la sua responsabilità. Il Segretario/Tesoriere non ha voto nelle deliberazioni relative alla sua responsabilità. Per le deliberazioni relative allo scioglimento dellʹAssociazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. La stessa maggioranza è richiesta per stabilire come devolvere il patrimonio esistente, che non potrà ripartirsi fra i soci, ma dovrà essere trasferito ad un altro ente con finalità analoga. LʹAssemblea vota normalmente per alzata di mano; in casi particolari, tuttavia, lʹAssemblea può stabilire di procedere a votazione a scrutinio segreto. Le deliberazioni prese dallʹAssemblea in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti. Art. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di otto soci, che durano in carica sino a revoca o dimissioni e sono sempre rieleggibili. È composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario/Tesoriere ed eventualmente da altri cinque Consiglieri. Ha il compito di dirigere ed amministrare lʹAssociazione sovraintendendo allʹattuazione delle deliberazioni dell’Assemblea. Nomina nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario/ Tesoriere. Si riunisce di norma almeno una volta allʹanno, su avviso di convocazione firmato dal Presidente o del Segretario, inviato almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. Eʹ compito del Consiglio la redazione del rendiconto e del bilancio da sottoporre allʹapprovazione dellʹAssemblea. Art. 9 – IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale dellʹAssociazione ed i poteri di firma per lʹordinaria amministrazione; ha la responsabilità generale della conduzione dellʹAssociazione, firma gli atti sociali che impegnano lʹAssociazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, può disporre lʹapertura, la gestione, la chiusura dei conti correnti bancari o di altro genere; può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Vice Presidente o a uno dei Consiglieri; presiede il Consiglio Direttivo e lʹAssemblea. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente. Art. 10 – L’ESERCIZIO SOCIALE Lʹesercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina comunque il 31 dicembre dellʹanno di costituzione. Art. 11 ‐ SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento, deciso con la maggioranza sopra precisata, lʹAssemblea designerà, se del caso, un liquidatore determinandone i poteri. Art. 12 – NORME CODICE CIVILE Per tutto quanto non previsto nellʹatto costitutivo dellʹAssociazione e nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.