L`impressionismo è un movimento pittorico francese che nasce

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 DOMANDE FREQUENTI SULLA FORMAZIONE (art. 1 comma 124 della Legge 107/2015) 1. Domanda: la formazione è obbligatoria? Risposta: La formazione dei docenti è obbligatoria, come definito dalla L. 107/2015, art.1 comma 124 “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e dalla Nota ministeriale del 15 settembre e verrà strutturata dalle singole scuole, in via sperimentale per il prossimo triennio, con la predisposizione di Unità Formative che si rifaranno alle indicazioni del Piano nazionale e del PTOF. 2. Domanda: Quante ore obbligatorie devono essere effettuate? Risposta: La legge non definisce alcun tetto di ore, anzi la nota del MIUR del 15 settembre 2016 intitolata "Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico” dice esplicitamente: “Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”. Inoltre, nel "Piano Nazionale della Formazione" recentemente emanato dal MIUR non c’è alcuna quantificazione temporale delle unità formative (in cui si devono articolare le attività di formazione). 3. Domanda: La formazione si effettua in orario di servizio? Risposta: Nella Nota ministeriale n.2915, successiva al comma 124 della Legge 107, l’obbligatorietà è “intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente” e più avanti è spiegato che essa “non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”
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svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”; quest’ultimo concetto viene poi affermato all’interno del Piano stesso per la formazione dei docenti già citato. L’obbligatorietà non significa necessità di seguire ciò che la scuola delibera in termini di formazione, all’interno del piano triennale dell’offerta formativa, come scaturente dalle scelte avanzate dal collegio docenti, ma di riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nelle quali rientrano anche “quelle liberamente scelte dai docenti purché coerenti con il Piano di formazione della scuola”. Pertanto, tutto ciò non si traduce in un orario obbligatorio da destinare alla formazione oltre a quello di servizio previsto per ciascun docente, ma nel suo obbligo professionale di formarsi “perché l’obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento diffuso qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione” nell’ottica dell’apprendimento continuo. Alle scuole spetterà “qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione” sia in riferimento a quelle pianificate dalla scuola sia a quelle che i docenti scelgono di seguire autonomamente, fermo restando però il principio che queste attività di formazione siano coerenti con il contenuto del Piano di formazione deliberato dalla scuola 4. Domanda: Il docente che partecipa ad una attività di formazione deve recuperare le ore? Risposta: Il diritto alla formazione è un diritto soggettivo e non “per conto terzi”: il docente, per contratto (art. 64, comma 5, CCNL‐Scuola 2007 vigente) ha «diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici». Il fatto che il contratto preveda l’esonero dal servizio e la sostituzione implica che il docente non è tenuto recuperare nulla (sempre che il permesso sia stato concesso ai sensi dell’art. 64, comma 5, del CCNL‐Scuola 2007). Inoltre, se partecipa ad un convegno di formazione e aggiornamento il cui contenuto rientra nelle tipologie individuate dal PTOF della scuola o dal Piano Nazionale di Formazione Triennale stabilito dal MIUR e il convegno è promosso da una Associazione qualificata o da un Ente di formazione accreditato riconosciuti dal MIUR, le ore impegnate nel convegno debbono esser riconosciute ai fini della formazione obbligatoria stabilita dal comma 124 della legge n. 107/2015. 5. Domanda: Ci si può formare in modo autonomo? Risposta: La formazione e l'aggiornamento devono essere liberi e consapevoli. Secondo il “Piano per la formazione dei docenti 2016‐2019” “La formazione liberamente affidata all’iniziativa dei singoli docenti contribuisce alla crescita dell’intera comunità professionale e Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”
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diventa uno stile di lavoro collaborativo. A tal fine è prevista la possibilità di autogestire e autofinanziare gruppi di ricerca, comunità di pratiche e laboratori da parte dei docenti anche in coerenza con quanto la scuola progetta nel proprio piano di formazione”. Dunque deve essere garantita la piena salvaguardia del principio della libera scelta da parte del singolo docente. Partendo dai nostri bisogni reali, è possibile adempiere alla formazione seguendo corsi di aggiornamento scelti liberamente o anche provvedendo autonomamente al proprio aggiornamento (mediante autocertificazione delle ore impiegate per lo studio di libri, materiale online, articoli di quotidiani o di riviste specializzate, fonti normative) o procedere alla costituzione di gruppi che autogestiscano il proprio percorso. I percorsi realizzati autonomamente necessitano di un riconoscimento della coerenza con il Piano di Formazione deliberato dal collegio dei docenti. Catanzaro 06.03.2017 La Responsabile dell’area “Sviluppo e Valorizzazione Risorse Umane” Prof.ssa Manuela Crapis Istituto Tecnico Agrario “Vittorio Emanuele II”
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