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TERRITORIO E SICUREZZA
Il preavviso di rigetto sospende il termine per l'autorizzazione paesaggistica
La sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 856 del 23 febbraio 2017, ha ribadito
che, nell’ambito del procedimento speciale per il rilascio dell’autorizzazione ai fini paesaggistici di
cui all’articolo 146 del Tu n. 42 del 2004, una volta decorso l’ordinario termine di 45 giorni previsto
per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza (cfr. comma 8), il parere dato tardivamente
perde il proprio carattere di vincolatività sicché lo stesso deve essere autonomamente e
motivatamente valutato dall'amministrazione procedente in relazione a tutte le circostanze
rilevanti del caso concreto. L’organo statale non resta cioè privo del potere di esprimere
comunque un parere: ma il parere dato in questo modo perde la propria natura vincolante e
dev’essere valutato dall’amministrazione che procede in modo autonomo e motivato in relazione
a tutte le circostanze del caso concreto. Riguardo invece alla questione relativa alla decorrenza dei
45 giorni entro i quali provvedere, secondo i giudici di Palazzo Spada il richiamo esplicito e
testuale, contenuto nel testo unico n. 42 del 2004, nella formulazione vigente nel 2012, all’articolo
10-bis della legge n. 241 del 1990, in base al quale la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza “interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano
nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni (…)”, rende applicabile,
anche all’interno del procedimento di cui al citato articolo 146, la disciplina dei termini stabilita in
via generale dall’articolo 10-bis.
Il caso
Nella specie, si controverteva sulla decorrenza e, quindi, sul computo, del termine di 45 giorni di
cui all'articolo 146, poiché il termine aveva ripreso a correre “ex novo” dal 16 marzo 2012, vale a
dire dalla presentazione delle deduzioni datate 12 marzo 2012, mentre il parere sfavorevole era
stato adottato il 18 aprile 2012.
Osservazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade. Non vi può essere infatti un ragionevole dubbio - in
tema di decorrenza dei 45 giorni entro i quali provvedere - sul significato del richiamo esplicito e
testuale, contenuto nel Tu n. 42 del 2004, nella formulazione vigente nel 2012, all’articolo 10-bis
della legge n. 241 del 1990, in base al quale, come anticipato, la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento della istanza interrompe i termini per la conclusione del procedimento che
iniziano a decorrere di nuovo dalla presentazione delle osservazioni “(…)”. Del tutto
evidentemente, infatti, ciò rende applicabile, anche all’interno del procedimento di cui al citato
articolo 146, la disciplina dei termini stabilita in via generale dall’articolo 10-bis.
Al di là del puntuale riferimento di diritto positivo, che come detto di per sé già non lascia spazio a
letture alternative, rimane il fatto che l'introduzione nell'iter che conduce all'autorizzazione
paesaggistica del meccanismo del preavviso di rigetto può solo aiutare a rendere migliore una così
delicata decisione finale.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 07/03/2017
Autore: Massimiliano Atelli