abuso del diritto e simulazione / limitazione del rischio penale

Download Report

Transcript abuso del diritto e simulazione / limitazione del rischio penale

ABUSO DEL DIRITTO E SIMULAZIONE : LIMITAZIONE DEL RISCHIO
PENALE
1
La sentenza della Cassazione n. 48293/2016 è molto importante in quanto essa delinea le differenze esistenti tra “abuso del diritto” e “simulazione” a seguito della
modifica apportata all’art 1 del D.Lgs. 74/2000 attraverso l’introduzione del comma
g-bis.
L’art 10-bis L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”), dal canto suo, contiene la disciplina dell’abuso del diritto, che è istituto teso a contrastare comportamenti artificiosi i quali, pur nel rispetto formale delle disposizioni tributarie, consentono il raggiungimento di vantaggi fiscali indebiti.
La simulazione, invece, presuppone che il contribuente voglia perseguire una realtà
negoziale diversa da quella formalmente rappresentata all’esterno e tale condotta
può assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 74/2000 (dichiarazione
fraudolenta mediante altri artifici).
Già l’introduzione dell’art 10-bis citato, ad opera del D. Lgs. 128/2015, il quale
stabilisce che “le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle
leggi penali tributarie. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie”, aveva unanimemente portato a ritenere che non è più configurabile il reato
di “dichiarazione infedele” (art. 4 D.Lgs. 74/2000) in presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali, in quanto la stessa norma esclude che condotte esistenti
e volute, anche se tali da permettere la realizzazione di vantaggi fiscali indebiti,
possano integrare condotte penalmente rilevanti (vedi Cass. 40272/2015).
Ulteriormente il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto all’ art 1 del D.Lgs 74/2000 il comma g-bis secondo il quale per operazioni simulate oggettivamente e soggettivamen-
te si intendono le operazioni apparenti diverse da quelle disciplinate dall’art. 10-bis
poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte o riferite a soggetti fittiziamente interposti.
2 Si
è, così, modificato l’ambito di rilevanza della “dichiarazione fraudolenta median-
te artifici” (art. 3 cit.), limitando la rilevanza penale alle sole operazioni poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte o riferite a soggetti fittiziamente interposti e si è, invece, esclusa la rilevanza penale delle operazioni meramente elusive, come nel caso trattato dalla sentenza in commento, nelle quali viene
adottato uno schema negoziale articolato, per conseguire un indebito vantaggio fiscale in relazione ad una operazione economica veramente verificatasi e che ha dato
luogo a flussi finanziari effettivi ed al trasferimento di diritti.
Nel caso di specie, infatti, il risultato complessivo del trasferimento di proprietà
dell’immobile in questione è stato conseguito, sicchè le operazioni poste in essere
non possono essere considerate simulate in base alla nuova definizione di esse data
dal comma g-bis del nuovo art.1 D.Lgs. 74/2000, essendo state realizzate al completo e non da soggetti fittiziamente interposti.
IVO CARACCIOLI