citta` di guidonia montecelio - Comune di Guidonia Montecelio

Download Report

Transcript citta` di guidonia montecelio - Comune di Guidonia Montecelio

'.
CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO
Città metropolitana di Roma Capitale
POLIZIA MUNICIPALE
Ordinanza
n ..
.9.01.
h EL
O 6 MAR.
IL COMMISSARIO
2017
prot.n~
....
STRAORDINARIO
CONSIDERATO che
Con rapporto prot. n. 10602 del 2 febbraio 2017 il personale in servizio presso il
Comando della Polizia Municipale di questo Ente ha rappresentato che in località
Albuccione, Via Palmiro Togliatti, nel tratto di strada nei pressi di Via Colaianni,
è stata accertata la presenza di un insediamento abusivo consistente in quattro
roulotte, nove autovetture e furgoni in sosta sulla pubblica via, ove dimorano
sei nuclei famigliari, che vivono in una situazione di degrado, con presenza
nell'area di rifiuti urbani e speciali (come paraurti di autovetture), spargimento
sulla sede stradale di acqua saponata, accensioni di fuochi funzionali al
riscaldamento di cibi, presenza di deiezioni canine;
L'art. 62, comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana recita testualmente "In
tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i
parcheggi ed altre aree ad uso pubblico, è vietata l'effettuazione di
qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento,
fuori dalle aree
appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio
comunale";'
l'area in questione non è assolutamente attrezzata per ospitare persone in
forma stabile con mezzi, in quanto sprovvista dei necessari servizi;
lo scarico e l'accumulo di rifiuti, anche organici, costituiscono pericolo per la
salute pubblica;
..
vengono accesi fuochi per il riscaldamento di cibi all'interno di carriole o fusti
preposti, con combustibile di natura lignea su pubblica via;
•
•
•
TENUTO CONTO
delle risultanze degli interventi e controlli, anche congiunti, effettuati dalle
Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale, riferiti pure nel corso di apposite
riunioni convocate presso la Sede comunale ed in esito alle quali si è condivisa
la necessità di procedere allo sgombero dell'area in questione, per eliminare i
pericoli connessi allo stato di fatto esistente;
degli esposti e segnalazioni degli abitanti delle zone limitrofe, che hanno
prevalentemente lamentato che la situazione venutasi a creare costituisce per
la collettività un forte disagio, se non pericolo per la sicurezza pubblica e per
l'ordine pubblico;
della precarietà del contesto ambientale, pericoloso, oltre che per la sicurezza
degli stessi occupanti, per quella degli abitanti delle aree limitrofe e che,
unita mente al generale degrado, ha portato all'esasperazione i cittadini al punto
da non potersi escludere azioni eclatanti;
PRESO ATTO che
• a tutt'oggi sono risultate vane le informali richieste di allontanamento spontaneo
fatto dalle locali Autorità di P.S. e da personale comunale incaricato;
il protrarsi dell'occupazione di spazi in forma abusiva sfugge al controllo
dell'Autorità comunale in veste di autorità locale di pubblica sicurezza e sanitaria,
essendo impossibilitata ad avere garanzie dagli interessati sul rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza;
RITENUTO pertanto
l'area di cui trattasi,
possibili rischi;
indispensabile ed improrogabile lo sgombero degli occupanti
al fine di eliminare i pericoli illustrati e scongiurare ulteriori
VISTI
il Regolamento di Polizia urbana, approvato del Commissario straordinario con
delibera n045 del 26.03.2009;
il Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934);
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sS.mm.ii. ed in particolare l'art. 54 comma 4,
che assegna al Sindaco, quale ufficiale del Governo, l'adozione, con atto motivato
di provvedimenti,
contingibili
e urgenti nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;
la Legge 15 luglio 2009 n. 94;
VISTA, altresì, la comunicazione preventiva alla Prefettura - UTG di Roma prot. n.
16072 in data 18 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del richiamato d.lgs.
267/2000;
ORDINA
Per le suddette motivazioni, che si intendono qui integralmente trascritte, lo sgombero
immediato di ogni persona, mezzo ed eventuali manufatti abusivi stanzianti sulla
pubblica Via Palmiro Togliatti nel tratto di strada nei pressi di Via Colaianni, entro il
termine perentorio di quarantotto·
(48)
ore dalla notificazione della presente
ordinanza ai sig.ri sotto elencati, in qualità di proprietari
dei mezzi nonché
capifamiglia:
"
RASIZZI
Biagio nato ad Avellino il 06/02/1993
residente ad Adrano (CT)
Via San Paolo nO 183 identificato con Patente di Guida cat. B nO CT5723827W,
rilasciata Da M.C.T.C. di Catania il 26/02/2013 (proprietario del Fiat Iveco Daily
targato DL 978 CV, Alfa Romeo 159 targata DL583FG e rimorchio roulotte targato
AE30233);
RASIZZI
Assunta
nata a Rimini il 12/04/1981 residente ad Adrano (CT) in Via
Dublino n027, identificata con
Carta d'identità
nOAS9021863 rilasciata dal
Comune di Adrano il 18/11/2013 (proprietaria della Fiat Punto targata BP 788 TV e
rimorchio roulotte targato AE 07784);
RASIZZI
Biagio nato a Biancavilla (CT) il 03/03/1977
residente ad Adrano (CT)
in Via San Paolo identificato con Carta d'identità n. AV739903.0 rilasciata Dal
Comune di Adrano il 19/05/2014 (proprietario del Ford Transit targato AW 257 TP,
rimorchio roulotte targato AF 73918 ed Alfa romeo 147 targata DL 832 VA);
2
'.-
'.
RESTIVO Franca nata a Biancavilla (CT) il 20/08/1980, residente ad Adrano
in Via San Paolo, ideQtificata con Carta d'identità n. AV 7399030 rilasciata Dal
Comune di Adrano il 19/05/2016;.
RASIZZI
Maria
nata a Padova il 12/08/1986 residente a Noto (SR) in Via
Fiorentini Francesco nO 26, identificata con Carta d'identità n. AV 5259387
rilasciata dal Comune di Noto il 16/04/2001 (proprietaria Opel Astra targata CT
214 JY e rimorchio roulotte targato AD 64226);
RAGACCIO Giuseppe nato a Noto (SR) il 29/08/1983 residente ad Adrano (CT),
in Via San Paolo, identificato con Carta d'identità n. AS 0924948 dal Comune di
Noto il 17/12/2012 (proprietario della Citroen Jumper targata CT 772 LP e Fiat
Iveco Daily targato Roma 47371V);
Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di dare esecuzione alla presente
ordinanza, provvedendo anche alla sua notifica a tutti i soggetti interessati ed alla sua
trasmissione alla Tenenza dei Carabinieri di Guidonia ed al Commissariato P.S. di
Tivoli-Guidonia.
Il dirigente dell'Area Demanio e Patrimonio, il dirigente dell'Area Lavori Pubblici e il
dirigente dell'Area Ambiente di questo Ente provvederanno a porre in essere le
rispettive attività di competenza per l'eventuale necessario ripristino dello stato dei
luoghi.
Nel caso di mancata ottemperanza
della presente ordinanza, si procederà alla
rimozione coatta di tutti i veicoli e rimorchi presenti nell'area.
I veicoli e rimorchi eventualmente rimossi saranno restituiti ai proprietari previo
pagamento delle spese di rimozione e custodia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
a) al TAR della Regione Lazio, entro 60 giorni dalla notifica;
b) al Capo dello Stato - in applicazione del D.P.R. 24.22.1971
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
n. 1199 - per
3