L`anzianità di iscrizione nella sezione speciale dell`Albo degli

Download Report

Transcript L`anzianità di iscrizione nella sezione speciale dell`Albo degli

L’anzianità di iscrizione
nella
sezione
speciale
dell’Albo
degli
Avvocati
Stabiliti non e
̀ cumulabile
all’anzianità di iscrizione
nell’Albo ordinario
L’anzianità di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo
degli Avvocati Stabiliti non e
̀ cumulabile all’anzianità di
iscrizione nell’Albo ordinario, in quanto le due iscrizioni
corrispondono a due diverse forme di esercizio della
professione non sovrapponibili e giammai cumulabili (non
sovrapponibili e giammai cumulabili), che avvengono per di più
sulla base di titoli diversi (il titolo straniero per lo
stabilito, il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’Albo
ordinario). (Nel caso di specie, il professionista veniva
dapprima iscritto in qualità di Abogado della Sezione
Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti tenuto dal COA di
appartenenza il 15/02/12. Successivamente, al superamento
degli esami di abilitazione all’esercizio della professione
forense, avanzava richiesta di iscrizione all’Albo ordinario,
con il mantenimento dell’anzianità di iscrizione alla
predetta data anziché a quella di iscrizione all’albo. La
richiesta veniva respinta dal proprio COA con delibera quindi
impugnata al CNF, che -in applicazione del principio di cui in
massima- ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Geraci),
sentenza del 2 maggio 2016, n. 9
NOTA:
In senso conforme, Consiglio nazionale forense (rel. Orlando),
parere 16 marzo 2016, n. 44, Consiglio nazionale forense (rel.
Baffa), parere 16 marzo 2016, n. 27, Consiglio Nazionale
Forense (rel. Commissione), parere del 10 aprile 2013, n. 42.
Pubblicato in Prassi: pareri CNF | Contrassegnato 099/2016