Cass. 28.2.2017 n. 5080

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Cass. 28.2.2017 n. 5080
Cass. 28.2.2017 n. 5080
Data: 1.3.2017 9:11:23
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STUDIO
MENICHINI
DOTTORI
COMMERCIALISTI
Sistema Integrato
Cass. 28.2.2017 n. 5080
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, rigettandone l'appello, ha
confermato la infondatezza della pretesa manifestata con l'avviso di accertamento, emesso a
carico della srl in liquidazione ALFA ai fini dell'IRES per l'anno 2006, con il quale veniva
determinato un reddito minimo presunto di euro 1.216.397, a fronte di una perdita di euro
427.590 dichiarata dalla contribuente, nonostante il rigetto dell'interpello, diretto alla
disapplicazione della misura anti elusiva, di cui al comma 4 bis dell'art. 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, introdotto dall'art. 35, comma 15, del DL 4 luglio 2006, n. 223, come
convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, nell'ambito della disciplina delle società non
operative.
Il giudice d'appello ha rilevato che la società contribuente, costituita nel 2001, ed avente
come oggetto sociale l'acquisto, la vendita, la permuta ed il noleggio di macchinari ed
attrezzature speciali per lavori edili nel settore pubblico, aveva esplicato la sua attività nel
triennio 2002-2005 mediante l'impiego dell'unico bene strumentale costituito da una fresa
escavatrice da "impiegare e noleggiare a freddo nella costruzione di opere pubbliche", ed in
concreto per la realizzazione di un tratto della metropolitana di Torino; e che nel 2006, anno
oggetto dell'accertamento, la società non aveva prodotto ricavi non essendo riuscita a
stipulare nuovi contratti di noleggio della fresa.
Ed ha osservato che lo stato di inattività era pur dipeso dalla mancata stipula di un nuovo
contratto di noleggio del macchinario, ma che era altrettanto indubbio che le condizioni
particolari di un mercato altamente specializzato in cui poter utilizzare la fresa e la mancata
stipula di altri contratti di affitto della macchina, nel gioco economico della domanda e
dell'offerta avevano comportato una obiettiva e non contingente situazione di impedimento
della società ad operare. Fallito dunque il tentativo - documentato dalla contribuente - di
stipulare altri contratti di noleggio, senza raggiungere l'accordo sulle condizioni
economiche e finanziarie per l'uso della fresa, la ALFA nel dicembre 2008 aveva ceduto il
detto bene strumentale, procedendo poi alla propria collocazione in liquidazione.
Ciò posto, la CTR ha ritenuto che la mancata stipula da parte della contribuente dei contratti
decisivi per l'esercizio della propria attività operativa era dipesa non tanto dalla volontà della
società, ma dalla non convenienza delle offerte di noleggio della fresa, che si traduceva in
una obiettiva situazione di impedimento al suo uso proficuo e redditizio.
In tale contesto, le condizioni dedotte dalla società, pur non integrando gli estremi di una
forza maggiore ostativa in assoluto al suo operare sul mercato, portavano ad escludere,
proprio per il mancato e motivato raggiungimento di un accordo sui termini economici del
noleggio della fresa, l'ottenimento dei ricavi solo presuntivamente determinati dall'ufficio per
l'esercizio 2006: la società contribuente, in altre parole, lungi dall'essere una società di
comodo, come si evinceva del resto dai ricavi percepiti e dichiarati nel triennio 2002-2005,
non potendo nell'anno successivo utilizzare proficuamente la fresa, non era effettivamente in
condizione di percepire ricavi e di produrre reddito, sicché la normativa antielusiva, invocata
dall'amministrazione, risultava ad essa inapplicabile ex art. 30 della legge n. 724 del 1994.
La srl ALFA in liquidazione resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 30, comma 4 bis,
della legge n. 724 del 1994, assume che nella specie non ricorrevano valide situazioni idonee
ad escludere l'applicazione della disciplina delle società di comodo, situazioni ravvisate dalla
CTR nella insufficiente convenienza all'utilizzo ai fini commerciali di un bene strumentale, le
quali si risolverebbero in scelta imprenditoriale, e pertanto soggettiva e non oggettiva. La
disapplicazione delle disposizioni dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 potrebbe aver luogo
solo qualora il contribuente desse la prova della ricorrenza di situazioni obiettive, e non
riferite ad un singolo contribuente, e tali da impedire il conseguimento di ricavi, e non
soltanto di limitare la possibilità di utilizzazione proficua dei beni aziendali.
Con il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione sul mancato raggiungimento
dell'accordo economico per la locazione della fresa documentato dalla società, se cioè esso
sia o meno riconducibile a una scelta dell'impresa.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la disposizione in rubrica, infatti , "in presenza di oggettive situazioni che hanno
reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di
effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui al comma 4, la società interessata può
chiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'art. 37 bis
comma 8, del DPR n. 600 del 1973".
In proposito questa Corte ha chiarito come "in materia di società di comodo, i parametri
previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate
dall'art. 35 del DL n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, sono fondati sulla
correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e
proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non
operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare
l'esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua
volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito
minimo presunto" (Cass. n. 21358 del 2015).
Osserva il Collegio che la nozione di "impossibilità" di cui alla disposizione in esame va intesa
non in termini assoluti quanto piuttosto in termini economici, aventi riguardo elle effettive
condizioni del mercato.
Alla stregua di tale criterio il giudice di merito ha nella specie correttamente ritenuto che la
contribuente, sulla quale gravava il relativo onere, avesse offerto la prova contraria
prescritta. Rilevato infatti che la Commissione, ai fini della formazione del proprio
convincimento aveva avuto modo di prendere cognizione delle dimensioni della fresa, grazie
alla foto del macchinario depositata da parte contribuente, sulla base della documentazione
acquisita ha ritenuto che "le condizioni particolari di un mercato altamente specializzato in cui
poter utilizzare la fresa e la mancata stipula di altri contratti di affitto della macchina, nel
gioco economico della domanda e dell'offerta avevano comportato una obiettiva e non
contingente situazione di impedimento della società ad operare… … in tale contesto, le
condizioni dedotte dalla società, pur non integrando gli estremi di una forza maggiore
ostativa in assoluto al suo operare sul mercato, portavano ad escludere, proprio per il
mancato e motivato raggiungimento di un accordo sui termini economici del noleggio della
fresa, l'ottenimento dei ricavi solo presuntivamente determinati dall'ufficio per l'esercizio
2006".
Il secondo motivo è inammissibile, trovando applicazione ratione temporis alla sentenza
impugnata il testo riformulato, ad opera dell'art. 54 del DL 22 giugno 2012, n. 83, conv. in
legge 7 agosto 2012, n. 134, dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il quale deve
essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come
riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è
denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché
il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto
l'aspetto materiale e grafico", nella motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili" e nella " motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della
motivazione" (Cass. sezioni unite, 7 aprile 2014, n. 8053).
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Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 13.000 per
compensi di avvocato, oltre a spese forfetarie nella misura del 15%.
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