Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5191 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16011/2012 R.G. proposto da
GLOBUS SUPERMERCATI Sri, rappresentato e difeso dall'Avv.
Augusto IMONDI, con domicilio eletto presso di lui, in Caserta, via
Turati, n. 55, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 548/50/11, depositata il 14 dicembre 2011.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio
2017 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito l'Avv. Imondi Augusto che si riporta al ricorso;
udito l'Avv. Giancarlo Caselli che si riporta al controricorso;
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Data pubblicazione: 28/02/2017
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe rigettava
l'appello proposto dalla Globus Supermercati Sri avverso la
decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile
ricavi, imputazione per locazioni passive ed altro, per la mancata
sottoscrizione, sulla copia deposita presso la CTP, della procura
speciale da parte del legale rappresentante.
2.
Ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo il
contribuente, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.
Il collegio delibera l'utilizzazione di motivazione semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, 16"./
n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 12, 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del
1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo
per l'omessa sottoscrizione della procura speciale nella copia
depositata presso la Commissione provinciale, a nulla rilevando che
la procura risultasse apposta sulla copia notificata alla controparte,
essendosi il vizio già consumato all'atto del deposito del ricorso.
3.1. Il motivo è fondato.
Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte,
infatti, "La mancata sottoscrizione in originale, da parte del
ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a
fini di costituzione in giudizio non determina l'inammissibilità del
ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che l'art. 18,
comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare
l'ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la
sottoscrizione in originale su tutte le copie dell'atto "destinate alle
altre parti" e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione
in giudizio, mentre l'art. 22, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 546,
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l'impugnazione dell'avviso di accertamento, adottato per omessi
richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se
nominato) attestino la conformità di tale copia all'originale
notificato alla controparte, la quale può riscontrare l'esistenza della
firma nell'originale dell'atto ad essa spedito o consegnato" (v. Cass.
n. 16758 del 2016; Cass. n. 4078 del 2015; Cass. n. 14389 del
2010; v. anche Sez. U, n. 11666 del 2012, secondo la quale è
sufficiente che la sottoscrizione sia stata apposta sull'originale del
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ricorso).
Nel processo tributario, del resto, le previsioni di inammissibilità,
proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate
in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei
quali il rigore estremo (extrema ratto) è davvero giustificato; ciò
anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte
costituzionale, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie
devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti
in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di
inammissibilità" (Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).
Nella specie, come risulta dalla stessa decisione impugnata, l'atto
notificato all'Agenzia delle entrate recava la procura alle liti e,
dunque, risultava ritualmente apposta la sottoscrizione del legale
rappresentante.
Giova precisare che non assume rilievo in senso contrario la citata
decisione Cass. n. 23763 del 2010, che si riferiva alla diversa
ipotesi di radicale assenza del conferimento della procura al
difensore.
4. La sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per
le spese di questo grado, alla CTR competente in diversa
composizione perché, in ottemperanza al principio enunciato,
provveda all'ulteriore giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata. Rinvia
alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa
3
)‘,
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
presente giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, il 14 febbraio 2017
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Il Presidente