“mini proroga” al 3.3.2017 della presentazione del

Download Report

Transcript “mini proroga” al 3.3.2017 della presentazione del

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da ASCOM SERVIZI VENEZIA SRL - 02508090277
INFORMATIVA N. 074 – 02 MARZO 2017
DICHIARAZIONI
“MINI PROROGA” AL 3.3.2017 DELLA
PRESENTAZIONE DEL MOD. IVA 2017
• Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.3.2017
In considerazione dei “temporanei rallentamenti nella rete di
trasmissione delle dichiarazioni”, verificatesi il 28.2.2017,
l’Agenzia delle Entrate con un recente Comunicato stampa
riconosce “tempestivi” i mod. IVA 2017 pervenuti entro il
3.3.2017.
RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]
Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da
IF 02.03.2017 n. 074 - pagina 2 di 2
Come noto, seguito della soppressione dal 2017 della Comunicazione dati IVA, la dichiarazione
IVA annuale va presentata, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato,
entro il 28.2 esclusivamente in forma autonoma. Il mod. IVA 2017 doveva quindi essere
presentato entro il 28.2.2017.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 1.3.2017 ha reso noto che, a
seguito dei temporanei rallentamenti riscontrati nella rete di trasmissione delle dichiarazioni,
saranno considerati tempestivi i modd. IVA pervenuti entro il 3.3.2017.
In particolare nel citato Comunicato stampa l’Agenzia così si esprime:
“Nella giornata di ieri, 28 febbraio, sono stati registrati temporanei rallentamenti nella rete di
trasmissione delle dichiarazioni.
Tenuto conto che il 28 febbraio scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione
annuale Iva/2017, relativa all’anno di imposta 2016, l’Agenzia delle Entrate comunica che
saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017.”
Adempimento
Termine originario
di presentazione
Nuovo termine
di presentazione
Presentazione
Mod. IVA 2017
28.2.2017
3.3.2017
Si rammenta che il saldo risultante dalla dichiarazione IVA annuale va versato entro il 16.3.2017
sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10):
• in unica soluzione;
ovvero
• in forma rateale. A tal fine:
− l’importo dovuto va suddiviso in rate di pari importo e alle rate successive alla prima vanno
applicati gli interessi dello 0,33% mensile; la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%,
la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via;
− le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal
16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata.
Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero
massimo di rate è pari a 9.
Il saldo IVA 2016 può essere comunque differito al 30.6.2017 (nuovo termine previsto per il
versamento del saldo delle imposte sui redditi).
Di conseguenza il versamento può essere effettuato:
• in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di
mese tra il 16.3 e il 30.6.
Così, se il saldo è versato entro il 30.6.2017 la maggiorazione sarà pari all’1,6% (0,40% x 4);
• in forma rateale maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
tra il 16.3 e il 30.6 e suddividendo l’importo così determinato nel numero di rate scelte, per un
massimo di 6 rate in quanto la rateizzazione deve comunque concludersi entro il mese di
novembre.
Ad ogni rata successiva alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

RIPRODUZIONE VIETATA
38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected]