Una rassegna delle decisioni assunte dalla

Download Report

Transcript Una rassegna delle decisioni assunte dalla

VI
Lunedì 27 Febbraio 2017
A F FA R I L E G A L I
Una rassegna delle decisioni assunte dalla Cassazione e dal Tar in materia di compensi
Avvocato vs cliente con le prove
Il legale deve giustificare l’entità della parcella richiesta
DI
MARIA DOMANICO
ombra lunga della
crisi mai come in
questi anni si sta facendo sentire anche
nella professione legale e sempre più sono le cause che vedono gli avvocati chiamare i loro
assistiti per farsi riconoscere
dal giudice quanto gli è dovuto
per l’opera professionale prestata. Una serie di recenti sentenze della Cassazione offrono
una panoramica abbastanza
organica che certamente può
offrire un valido strumento al
professionista nel suo quotidiano lavoro. I giudici della Cassazione civile, sez. II, 24/1/2017,
n. 1801, hanno ribadito come
in tema di spese processuali,
agli effetti del dm 20/7/2012, n.
140, art. 41, i nuovi parametri,
cui devono essere commisurati
i compensi dei professionisti,
sono da applicare ogni qual
volta la liquidazione giudiziale
intervenga in un momento successivo alla data di entrata in
vigore del predetto decreto e si
riferisca al compenso spettante ad un avvocato che, a quella
data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale.
Prova sull’avvocato. Il
discorso prende le mosse dalla
somma che l’avvocato asserisce di dover ricevere dal suo
assistito. Sul punto la Corte di
cassazione (sez. II civile, sent. n.
26065 del 16/12/2016) ha affermato che per quanto riguarda
il compenso per prestazioni
professionali, l’avvocato che
agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti all’attività asseritamente prestata a
favore del cliente, avrà l’onere
di dimostrare l’an del credito
vantato e l’entità delle prestazioni eseguite: e ciò anche per
consentire la determinazione
quantitativa del compenso.
Ed inoltre non avrà rilevanza
probatoria la parcella predisposta dall’avvocato nell’ordinario
giudizio di cognizione, né avrà
rilevanza vincolante il parere
espresso dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. In particolare, in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati,
prima della abrogazione delle
tariffe professionali ad opera
del dl 24/1/2012, n. 1, il parere
del Consiglio dell’Ordine era
volto solo ad attestare la conformità in astratto della parcella
alla tariffa, senza vincolo per il
giudice circa l’effettività della
prestazione. Mentre, perciò, ai
fini dell’emissione del decreto
ingiuntivo a norma dell’art. 636
c.p.c., la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle
prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere
della competente associazione
professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel
giudizio di opposizione, il quale
si svolge secondo le regole ordi-
L’
Alcuni principi sulle parcelle
MASSIMA
l’avvocato che agisce per ottenere soddisfacimento
di crediti inerenti all’attività asseritamente prestata a
favore del cliente, avrà l’onere di dimostrare l’an del
credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite
al fine di determinare gli onorari a carico del cliente
sarà opportuno fare riferimento all’art. 6, comma 2,
della tariffa professionale approvata con il d.m. n.
127/2004, che individua il valore della causa secondo
le regole di cui al codice di procedura civile
i TAR non hanno competenze di merito circa il compenso dell’avvocato, poiché tale compenso costituisce un
diritto soggettivo
FONTE
Corte di Cassazione,
sez. II Civile, sentenza n. 26065 del 16
dicembre 2016
Corte di Cassazione,
sez. II Civile, sentenza n. 25893 del 15
dicembre 2016
Corte di Cassazione,
sez. unite civili, sentenza n. 26907 del 23
dicembre 2016
in tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 Cassazione civile, sez.
luglio 2012, n. 140, art. 41, i nuovi parametri, cui II, 24/01/2017, n.
devono essere commisurati i compensi degli avvocati 1801
sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data
di entrata in vigore del predetto decreto
narie della cognizione e impone,
quindi, al professionista, nella
sua qualità di attore, di fornire
gli elementi dimostrativi della
pretesa, con la conseguenza che
il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per
la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore.
Il valore della causa. I giudici di piazza Cavour hanno,
altresì evidenziato in una più
recente sentenza (sez. II civile,
sentenza 25893/16 del 15/12)
che al fine di determinare gli
onorari a carico del cliente
sarà opportuno fare riferimento all’art. 6, c. 2, della tariffa
professionale approvata con il
dm 127/2004, che individua il
valore della causa secondo le
regole di cui al codice di procedura civile. Pertanto tale
valore non potrà essere determinato tenendo conto di quan-
to poi effettivamente attribuito alla parte danneggiata che
si troverà a vincere il giudizio.
Inoltre, nella stessa sentenza
gli Ermellini hanno osservato
che è corretto che la speciale
procedura di liquidazione dei
compensi per le prestazioni
giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli art.
28 e ss. della legge 794/42, non
sia applicabile quando la controversia riguardi non soltan-
to la semplice determinazione
della misura del corrispettivo
spettante al professionista,
bensì anche altri oggetti di accertamento e decisione, quali i
presupposti stessi del diritto al
compenso, tra cui l’effettiva esecuzione delle prestazioni.
Tar e compensi legali. E
infine, su quale fosse l’autorità
giudiziaria chiamata a decidere
circa il compenso all’avvocato,
è ormai pacifico che i tribunali
amministrativi regionali non
hanno competenze di merito
circa il compenso dell’avvocato, poiché tale compenso costituisce un diritto soggettivo.
È quanto affermato dalle s.u.
civili della Cassazione con sentenza 26907 del 23/6/2016. Il diritto al compenso dei difensori,
nell’ambito di un procedimento amministrativo, ha natura
di diritto soggettivo e non può
essere degradato ad interesse
legittimo, essendo estraneo alle
competenze del Tar Il difensore
di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che
proponga opposizione avverso
il decreto di pagamento dei
compensi, contestando l’entità
delle somme liquidate, agisce in
forza di una propria autonoma
legittimazione a tutela di un
diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio
autonomo - avente a oggetto
la controversia relativa alla
spettanza e alla liquidazione
del compenso - e non consequenziale rispetto a quello
svoltosi davanti al Tar.
Anche il subappaltatore
ha accesso alla contabilità
Licenza Ncc, c’è la strada
della revoca irregolare
Fuori la contabilità. Anche il subappaltatore ha diritto a ottenere dall’ente committente i documenti sullo
stato d’avanzamento dei lavori: l’accesso difensivo,
infatti, prevale sulle esigenze di riservatezza, anche di
natura commerciale; a patto che serva al richiedente
per esercitare in futuro un suo diritto: ad esempio,
promuovere un’azione giudiziaria.
E l’ostensione ben può riguardare documenti contabili
quando è attraverso atti di natura privatistica che l’amministrazione persegue i suoi fini pubblicistici.
È quanto emerge dalla sentenza 1913/16, pubblicata
dalla seconda sezione della sede di Lecce del Tar Puglia.
L’operatore lombardo autorizzato per il noleggio con conducente dei veicoli che viene trovato ripetutamente in
strada a fare concorrenza ai taxi può dormire sonni più
tranquilli. Specialmente se il conseguente atto di revoca
della licenza è stato sottoscritto da un dirigente incompetente al posto del primo cittadino. Lo ha evidenziato il
Tar Lombardia, sez. I,
con la sentenza n. 380
del 15 febbraio 2017.
Il lungo e attualissimo braccio di ferro
tra noleggiatori e tassisti agguerriti trova
nelle pieghe della
legge regionale della
Lombardia n. 6/20912
un punto a favore dei
primi. Il caso è emblematico. La polizia locale meneghina è
riuscita a sanzionare ripetutamente un operatore munito
di licenza di noleggio con conducente che in qualche modo
si è procurato clientela al di fuori dell’ubicazione della
propria rimessa indicata nell’autorizzazione comunale.
Contro la conseguente revoca del titolo adottata dal dirigente comunale l’interessato ha proposto con successo
ricorso al collegio evidenziando che la legge regionale
n. 6/2012 individua il sindaco come soggetto competente ad adottare la revoca e non il funzionario comunale.
Con buona pace della tradizionale ripartizione dei poteri
gestionali e politici il collegio conferma questa interpretazione. L’atto di revoca è nullo perché la competenza a
dichiarare l’avvenuta revoca della licenza del noleggiatore
temerario, in Lombardia, spetta al primo cittadino e non
al dirigente comunale.
Stefano Manzelli
Obbligo di trasparenza
Il ricorso della cooperativa è accolto perché in capo
alla subappaltatrice si configura una situazione di incertezza sulla contabilizzazione negli stati di avanzamento dei lavori che sono stati svolti dalla società.
Sbaglia l’amministrazione committente quando rifiuta
l’accesso alle carte sul rilievo che il solo legittimato
a richiedere l’ostensione sarebbe l’aggiudicatario, in
quanto «unico soggetto titolare del rapporto», sul piano «formale e sostanziale».
L’interesse a tutelare i propri interessi giudici risulta prioritario anche rispetto alle esigenze di segretezza tecnica. E all’obbligo di trasparenza risultano
soggetti anche gli atti disciplinati dal diritto privato:
nella funzione di tutela degli interessi pubblici curata
dall’amministrazione non rientra soltanto l’attività puramente autoritativa. All’ente committente non resta
che pagare le spese di giudizio.
Dario Ferrara
© Riproduzione riservata