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Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 27 febbraio 2017
(OR. en)
6724/17
PECHE 78
DELACT 34
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
Data:
Destinatario:
24 febbraio 2017
n. doc. Comm.:
C(2017) 1162 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
24.2.2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che
stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione
dell'ambiente marino nel Mare del Nord
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1162 final.
All.: C(2017) 1162 final
6724/17
va
DG B 2A
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COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 24.2.2017
C(2017) 1162 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 24.2.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di
conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare
del Nord
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RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) è possibile adottare misure di gestione
che consentano di conformarsi alla normativa ambientale (vedasi articolo 11 del regolamento
(UE) n. 1380/2013 1).
Secondo le disposizioni pertinenti delle direttive ambientali dell'UE (direttiva Habitat 2 e
direttiva Uccelli 3) gli Stati membri sono tenuti a designare, rispettivamente, zone speciali di
conservazione e zone di protezione speciale intese a tutelare gli habitat e le specie di interesse
comunitario. Per tali siti, che formano una rete ecologica europea denominata Natura 2000,
gli Stati membri devono stabilire le misure di conservazione necessarie e adottare opportune
iniziative a tutela degli habitat e delle specie per cui sono stati selezionati. Le misure in
questione sono conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie
presenti nei siti e possono includere disposizioni concernenti le attività di pesca.
A norma della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) 4, gli Stati membri
devono adottare le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico
dell'ambiente marino entro il 2020. A tal fine, l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva impone
agli Stati membri di predisporre programmi di misure comprendenti misure di protezione
spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette
le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi.
Se gli Stati membri ritengono necessario introdurre talune misure di conservazione nel settore
della pesca al fine di conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, all'articolo 4 della direttiva Uccelli o
all'articolo 6 della direttiva Habitat, tali misure devono essere adottate conformemente alle
norme della politica comune della pesca, che è di competenza esclusiva dell'Unione.
Un'importante innovazione della politica comune della pesca è l'introduzione di disposizioni
concernenti la cooperazione regionale tra Stati membri aventi interessi di gestione diretti in
alcune zone o attività di pesca.
A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta si basa sulle
raccomandazioni comuni elaborate e trasmesse dagli Stati membri interessati alla
Commissione.
Il 16 novembre 2016 la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla
Commissione una raccomandazione comune riguardante misure di conservazione nel settore
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Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
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della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro siti Natura 2000 nella parte
danese del Kattegat, nel Mare del Nord. È stato pertanto predisposto un progetto di modifica
del regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016 5.
Obiettivo generale del regolamento è provvedere affinché le misure adottate nell'ambito della
politica comune della pesca contribuiscano in modo adeguato alla protezione delle scogliere e,
di conseguenza, all'obbligo di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente per questi
tipi di habitat a norma dell'articolo 6 della direttiva Habitat.
La pesca con attrezzi mobili di fondo è riconosciuta come una minaccia per le scogliere. Si
propone perciò di vietarla nelle zone indicate come scogliere nella cartografia. Per le zone
indicate come "scogliere che emettono gas" si propone il divieto assoluto di pesca
commerciale, poiché l'uso di qualsiasi tipo di rete potrebbe danneggiarle. Tali strutture
dovrebbero essere protette dall'impatto delle attività di pesca tracciando, attorno ad esse,
apposite zone cuscinetto.
Le misure di gestione della pesca contenute nel presente regolamento sono state elaborate
grazie alle consulenze scientifiche dell'università di Aarhus (Centro danese per l'ambiente e
l'energia), del Politecnico danese (Istituto per le risorse acquatiche) e del Consiglio
internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nonché sulla base dei piani di gestione
specifici per ciascun sito e della mappatura degli habitat marini.
La Svezia e la Germania hanno diritti di pesca nelle acque territoriali danesi del Kattegat. Si
tratta di zone di pesca importanti sia per la Danimarca che per la Svezia. Dall'analisi dei dati
sulla pesca, tuttavia, risulta che le misure di conservazione avranno un impatto limitato, se
non nullo, sulle attività di pesca danesi e svedesi, poiché in genere tali attività non sono
praticate in queste zone lungo le scogliere. Di fatto, negli ultimi anni non è stata segnalata la
presenza di pescherecci tedeschi attivi in dette zone. Ciò non dovrebbe però giustificare il
rinvio né la mancata adozione delle misure di conservazione necessarie, poiché in futuro
questo tipo di pesca potrebbe comunque essere praticato.
Nel valutare l'attuazione pratica e l'esecuzione delle misure proposte, è risultato che, a fronte
dell'attuale attività di pesca, le misure di controllo in vigore stabilite dal regolamento
(CE) n. 1224/2009 sono sufficienti a garantire il rispetto dei divieti di pesca.
La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di monitoraggio
tenendo conto dell’attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Le misure comprendono
ispezioni in mare sulle attività di pesca, monitorate tutti i giorni, 24 ore su 24, dal centro di
controllo della pesca danese tramite il sistema di gestione basato sui rischi, nonché mediante il
sistema di identificazione automatica utilizzato per integrare i dati VMS. Il monitoraggio
avviene tramite l'apposito programma danese NOVANA.
Si prevede inoltre di valutare nuovamente il regime di controllo, una volta decorsi 18 mesi
dall'entrata in vigore delle misure.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Consultazioni dei portatori di interessi
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GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10
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Sin dalla primavera 2011 le autorità danesi hanno proceduto a consultazioni formali e
informali con varie parti interessate, sia all'interno che fuori della Danimarca.
In Danimarca il coordinamento nazionale delle parti interessate si è svolto nel quadro del
Forum di dialogo Natura 2000, al quale hanno partecipato ONG ambientaliste, organizzazioni
di pescatori, il ministero dell'Ambiente e istituti di ricerca. Le misure di gestione della pesca
previste dal presente regolamento sono state discusse nel corso di sei riunioni indette dal
Forum tra il marzo 2011 e il maggio 2016.
Molte altre riunioni si sono svolte con l’associazione dei pescatori danesi.
A livello internazionale, una riunione preconsultiva della Commissione europea con le
autorità tedesche e svedesi, il Consiglio consultivo per il Mare del Nord, il Consiglio
consultivo per il Mar Baltico, il CIEM, DTU Aqua e il ministero dell'ambiente danese si è
svolta a Copenaghen nel marzo del 2012. La proposta è stata discussa con la Svezia e la
Germania all'interno di gruppi ad hoc ai quali hanno partecipato rappresentanti dei
dipartimenti della pesca e dell'ambiente.
Poiché la Danimarca e la Svezia hanno designato siti Natura 2000 contigui nel Kattegat,
nel 2011 e nel 2013 sono state organizzate anche riunioni bilaterali a Copenaghen e Göteborg
per avviare ulteriori discussioni. Nel 2015, si è inoltre svolta una riunione con i rappresentanti
della Polonia.
Raccomandazioni comuni
Secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la
raccomandazione comune è il risultato delle discussioni intavolate dagli Stati membri aventi
un interesse di gestione diretto.
Nel periodo maggio-settembre 2016, i rappresentanti dei dipartimenti pesca e ambiente di
Danimarca, Svezia e Germania hanno predisposto la suddetta raccomandazione comune,
firmata il 6 novembre 2016 da tutti gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto e
trasmessa il 16 novembre 2016 alla Commissione.
Tale raccomandazione comune integra le zone già contemplate dal regolamento 2015/1778,
basato sulle raccomandazioni comuni del 2015 e modificato dal regolamento delegato (UE)
2017/118, poiché estende le aree protette includendovi ulteriori quattro siti Natura 2000.
La raccomandazione comune riguarda i siti Natura 2000 che si trovano nelle acque danesi del
Kattegat, designati per le strutture a scogliera (comprese quelle che emettono gas). Per
proteggere tali strutture si prevedono il divieto di pesca con attrezzi di fondo nelle zone in cui
sono presenti scogliere e l'introduzione di un divieto assoluto di pesca nelle zone in cui sono
presenti scogliere che emettono gas. Si propone una revisione del monitoraggio e del
controllo dell'attuazione delle misure, una volta decorsi 18 mesi dalla loro entrata in vigore.
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)
Gli elementi principali della raccomandazione comune definitiva trasmessa alla Commissione
in data 16 novembre 2016 sono stati valutati dallo CSTEP, su base ad hoc 6.
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stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24++JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf
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Sugli elementi specifici lo CSTEP ha concluso quanto segue:
•
Le misure di conservazione proposte, relative a 7 siti Natura 2000 danesi in cui sono
presenti scogliere, rappresentano un passo avanti per ridurre al minimo le
conseguenze negative delle attività di pesca sugli habitat delle scogliere e far sì che
tali attività non siano causa di degrado dell'ambiente marino, secondo quanto
disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
•
Le misure proposte contribuiscono a garantire che gli habitat di interesse comunitario
oggetto della raccomandazione siano mantenuti o ripristinati in uno stato di
conservazione soddisfacente all'interno delle zone delineate, a norma dell'articolo 2
della direttiva 92/43/CEE. Lo CSTEP, tuttavia, osserva che in una data zona i confini
proposti per le zone di divieto di pesca si trovano nelle immediate vicinanze delle
scogliere e, in alcuni casi, non comprendono la zona cuscinetto definita
conformemente agli orientamenti del CIEM. Esso, inoltre, rileva che sono necessarie
ulteriori misure per garantire la protezione delle focene (sito DK00VA250), delle
foche grigie / comuni (siti DK00FX010 e DK 00FX257), dei banchi di sabbia (tutti i
siti), delle distese fangose (siti DK00FX010 e DK 00FX257), delle lagune (sito
DK00FX010) e di varie specie di uccelli (siti DK00FX010 e DK 00FX257).
•
Ad oggi le catture all’interno dei siti Natura 2000 considerati sembrano limitate. La
pesca tuttavia, soprattutto con l’uso di attrezzi mobili demersali, è praticata in una
data zona, sopra o in prossimità di scogliere. L'attività di pesca può incidere anche su
altri habitat e specie per i quali sono stati designati i siti Natura 2000 e che
attualmente, oltre ad essere in via di depauperamento, versano per la maggior parte in
uno stato di conservazione insoddisfacente. Lo CSTEP, pertanto, ritiene che gli
obiettivi di conservazione nelle zone specifiche indicate nella raccomandazione
comune non possano essere pienamente conseguiti senza opportune misure atte ad
evitare l'attività di pesca in dette zone e mette in luce alcune problematiche inerenti
alla controllabilità dei siti. Secondo lo CSTEP, ai fini di un'attuazione efficiente delle
misure il sistema di controllo danese che segnala alle autorità l'ingresso di un
peschereccio nell'area controllata andrebbe esteso a tutti i pescherecci dotati di VMS
operanti nelle sue vicinanze (inclusi quelli di altri Stati membri operanti in tale zona);
potrebbero essere opportune anche ulteriori misure per i pescherecci sprovvisti di
dispositivo VMS (ad esempio, quelli di lunghezza inferiore ai 12 m).
Sulla scorta della valutazione dello CSTEP e della valutazione interna delle informazioni
fornite dalla Danimarca da parte dei servizi della Commissione, quest'ultima ritiene che la
raccomandazione comune presentata sia in linea con il disposto dell'articolo 11 del
regolamento (UE) n. 1380/2013, come precedentemente indicato.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Sintesi delle misure proposte
Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare le misure necessarie ai fini del rispetto
degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione europea.
Il regolamento precisa le attività di pesca in determinate zone soggette a misure specifiche.
Base giuridica
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Articolo 11, paragrafo 2, e articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio.
Principio di sussidiarietà
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.
Principio di proporzionalità
La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione
dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non va al di là di quanto
necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.
Scelta dello strumento
Strumento giuridico proposto: regolamento delegato della Commissione.
Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è conferito il
potere di adottare, mediante atti delegati, le misure di conservazione nel settore della pesca
necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione.
Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una
raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse
nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti
i requisiti pertinenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 24.2.2017
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/118 che stabilisce misure di
conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare
del Nord
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti
(CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE)
n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del
Consiglio 1, in particolare l'articolo 11;
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri hanno il
potere di adottare, nelle loro acque, le misure di conservazione nel settore della pesca
necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi in forza della normativa ambientale
dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE 2 e l'articolo 13, paragrafo 4,
della direttiva 2008/56/CE 3.
(2)
L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE dispone che gli Stati membri stabiliscano, per le
zone speciali di conservazione, le misure di conservazione necessarie conformi alle
esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di cui agli allegati della
direttiva, presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre opportune misure per
evitare, nelle zone speciali di conservazione, il degrado degli habitat naturali e degli
habitat di specie, nonché una perturbazione significativa delle specie per cui le zone
sono state designate.
(3)
A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri
sono tenuti ad adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione
spaziale che contribuiscano ad istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine
protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, come le aree
speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali
ai sensi della direttiva Uccelli 4 e le zone marine protette, conformemente a quanto
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GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
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convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi
internazionali o regionali di cui sono parti.
(4)
Se uno Stato membro ritiene necessario adottare determinate misure ai fini del rispetto
degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa ambientale dell’Unione e
qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nell'attività di pesca
su cui tali misure andrebbero ad influire, alla Commissione è conferito il potere di
adottare dette misure mediante atti delegati, previa presentazione di una
raccomandazione comune da parte degli Stati membri interessati.
(5)
Il 5 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE)
2017/118 5 che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la
protezione dell'ambiente marino in determinate zone del Mare del Nord.
(6)
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la
Danimarca, in qualità di Stato membro promotore, ha fornito alla Commissione e agli
Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle
ulteriori misure richieste, includendovi le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli
relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione delle stesse.
(7)
Il 16 novembre 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del
Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una
raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca
volte a proteggere le strutture a scogliera in quattro ulteriori siti Natura 2000 danesi
nel Kattegat. Tali misure comprendono il divieto di praticare attività di pesca con
attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (nell'ambito del tipo di habitat 1170) e il
divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che
emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).
(8)
La pesca di fondo con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle
scogliere poiché incide sia sulla struttura che sulla biodiversità di queste ultime. È
pertanto opportuno inserire nel regolamento delegato (UE) 2017/118 il divieto di
pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera danesi pertinenti indicate nella
raccomandazione comune. Le scogliere che emettono gas sono strutture
particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione.
Di conseguenza, è opportuno inserire in tale regolamento anche il divieto di tutte le
attività di pesca nelle zone pertinenti, indicate nella raccomandazione comune, in cui
sono presenti scogliere che emettono gas.
(9)
Nel suo parere scientifico del 6 dicembre 2016, il Comitato scientifico, tecnico ed
economico per la pesca (CSTEP 6) ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione
proposti per le zone speciali di cui alla raccomandazione comune non possono essere
pienamente raggiunti senza opportune misure atte ad evitare le attività di pesca in tali
zone.
(10)
Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi nel controllo e nell’attuazione delle misure di
conservazione all'interno dei siti interessati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare
misure appropriate, a mettere a disposizione risorse finanziarie adeguate e a creare le
5
GU L 19 del 25.1.2017, pag. 10
stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/55543/2016-12_STECF+16-24++JR+for+Natura+2000+sites+under+CFP+art.11_JRCxxx.pdf
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strutture necessarie a garantire il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività
esercitate nell’ambito della politica comune della pesca (PCP). Le suddette misure
possono includere l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con
maggior frequenza la rispettiva posizione VMS ovvero di identificare le zone
particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei
rischi, così da risolvere i problemi rilevati dallo CSTEP.
(11)
La Danimarca ha fornito informazioni dettagliate sulle misure di controllo e di
monitoraggio tenendo conto dell’attuale livello dell'attività di pesca in dette zone. Tali
misure di controllo comprendono ispezioni in mare sulle attività di pesca e un
monitoraggio costante da parte del centro di controllo della pesca danese tramite il
sistema di gestione basato sui rischi. Per integrare i dati VMS si ricorre anche al
sistema di identificazione automatica.
(12)
È importante garantire la valutazione delle misure introdotte dal presente regolamento,
in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca. La
Danimarca, pertanto, dovrebbe procedere, al più tardi entro 18 mesi dall’entrata in
vigore del presente regolamento, a un’ulteriore valutazione volta a garantire il rispetto
dei divieti di pesca.
(13)
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/118.
(14)
Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento
non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei
siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 2017/118
Il regolamento delegato (UE) 2017/118 è così modificato:
(1)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
Riesame
1.
2.
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Entro il 30 giugno 2017 gli Stati membri interessati valutano l’attuazione delle
misure di cui agli articoli 3 e 4:
(a)
nelle zone 1(1), 1(2) e 1(3), quali definite nell’allegato I, e
(b)
nelle zone da 2(1) a 2(21), quali definite nell’allegato II.
Entro il 31 luglio 2017 gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al
paragrafo 1.
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3.
4.
Entro il 31 ottobre 2018 gli Stati membri interessati valutano l’attuazione delle
misure di cui agli articoli 3 e 4:
(a)
nelle zone da 1(4) a 1(7), quali definite nell’allegato I, e
(b)
nelle zone 2(22), 2(23) e 2(24), quali definite nell’allegato II.
Entro il 30 novembre 2018 gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione una relazione di sintesi riguardante la valutazione di cui al
paragrafo 3.".
(2)
L'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.
(3)
L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
(4)
L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
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