Transcript null

Consiglio
dell'Unione europea
Bruxelles, 27 febbraio 2017
(OR. en)
6757/17
MI 167
ENT 49
COMPET 152
DELACT 35
NOTA DI TRASMISSIONE
Origine:
Data:
Destinatario:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale
della Commissione europea
24 febbraio 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio
dell'Unione europea
n. doc. Comm.:
C(2017) 1143 final
Oggetto:
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del
24.2.2017 sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e
dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa
(LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN
15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1143 final.
All.: C(2017) 1143 final
6757/17
ms
DGG3A
IT
COMMISSIONE
EUROPEA
Bruxelles, 24.2.2017
C(2017) 1143 final
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 24.2.2017
sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve
termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai
sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IT
IT
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011,
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1 riconosce due alternative principali per stabilire
classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. A
norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire mediante atti
delegati della Commissione, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tal fine l'uso di
norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2,
primo comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei
di normalizzazione le usano nelle norme armonizzate.
Conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE)
n. 305/2011, per "classe" si intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da
costruzione, delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Pertanto nel
regolamento (UE) n. 305/2011 le classi esprimono sempre una data gamma di prestazioni
determinate del prodotto.
Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue inoltre, a differenza della precedente
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, diversi tipi di classi a seconda dell'origine. Le classi di
prestazione stabilite dalla Commissione e le classi stabilite dagli organismi europei di
normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate nello stesso modo.
L'intera classificazione delle prestazioni necessiterebbe inoltre di una scala di definizione
aperta, comprendente tutti i possibili livelli di prestazione in relazione a una data caratteristica
essenziale per i prodotti contemplati dalla norma in questione. In caso contrario si andrebbe a
stabilire contestualmente anche un livello di soglia per la prestazione in questione.
La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per
isolamento termico realizzato in sito è stata adottata dal Comitato europeo per la
normalizzazione (CEN) nel settembre 2013. Essa contiene le classificazioni relative alla
prestazione dei prodotti contemplati, in particolare per quanto riguarda due delle loro
caratteristiche fondamentali, assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, con
sette classi di prestazione introdotte, nonché assorbimento d'acqua a breve termine con due
classi di prestazione introdotte.
La prima di tali classificazioni, riguardante l'assestamento orizzontale, è diversa da quella
precedentemente introdotta nella norma armonizzata per i prodotti EN 14064-1, relativa a
determinati prodotti in lana minerale per l'isolamento termico. In base alle informazioni
disponibili, le classi esistenti non sono sufficienti per i prodotti in questione, in quanto
l'utilizzo di cellulosa come materiale di base implica in generale un cedimento/assestamento
orizzontale maggiore. Pertanto, anche per estendere la classificazione all'intera gamma tipica
di prestazioni in relazione a tale caratteristica essenziale, la classificazione è stata ampliata in
modo tale da comprendere anche i livelli di prestazione superiori, mediante l'aggiunta di
quattro classi alla classificazione usata in precedenza. Questo procedimento è simile alle
prassi attualmente in uso in taluni Stati membri.
1
IT
GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
2
IT
La seconda classificazione, riguardante l'assorbimento d'acqua a breve termine, si riferisce
alle condizioni d'uso consuete dei prodotti per isolamento termico a base di cellulosa. Tali
prodotti non sono destinati all'utilizzo in sedi esposte alla penetrazione di acqua. Tuttavia,
anche al fine di evitare la creazione di un livello di soglia non esplicito per tale prestazione, la
classificazione deve restare aperta. Questo obiettivo è conseguito mediante l'aggiunta di una
nuova classe superiore alla classificazione contenuta nella norma EN 15101-1 quale adottata
dal CEN nel settembre 2013. Per i prodotti in questione si è ritenuto necessario adeguare la
classificazione al fine di garantire che la classificazione prevista per la loro prestazione in
relazione all'assorbimento d'acqua a breve termine comprenda tutti i livelli di prestazione per i
prodotti. Il CEN sta attualmente elaborando tale nuova versione della norma EN 15101-1.
Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di
tali nuove classificazioni in una norma armonizzata da parte degli organismi europei di
normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di un nuovo mandato rivisto, che non ha avuto
luogo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente progetto di regolamento delegato.
Non si è ritenuto opportuno includere nel campo di applicazione del progetto di regolamento
altre classificazioni per le prestazioni contenute nella norma EN 15101-1 poiché, a norma del
regolamento (UE) n. 305/2011, le classificazioni comprese nelle norme armonizzate, i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della
direttiva 89/106/CEE, sono da considerarsi applicabili a norma del regolamento (UE)
n. 305/2011 senza che siano necessarie ulteriori azioni.
2.
CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il progetto di regolamento è stato discusso nella riunione del gruppo consultivo per la
costruzione il 14 giugno 2016 ed è stato anche oggetto di una consultazione scritta di esperti
tra il 31 maggio e il 28 giugno 2016. A tutti gli Stati membri è stata data in precedenza la
possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste due fasi e sono state consultate
anche altre parti interessate esterne. I documenti discussi in sede di gruppo consultivo e
pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento
europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni
formulate in tali occasioni sono state prese in considerazione in fase di elaborazione della
versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi.
3.
ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di
prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione.
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire
mediante atti delegati della Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, primo
comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei di
normalizzazione le usano nelle norme armonizzate.
Conformemente all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per "classe" si
intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione, delimitata da un
valore minimo e da un valore massimo. Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue
diversi tipi di classi. Le classi di prestazione stabilite dalla Commissione e le classi stabilite
dagli organismi europei di normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate
nello stesso modo.
IT
3
IT
Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di
nuove classificazioni di prestazione in norme armonizzate da parte degli organismi europei di
normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di nuovi mandati rivisti, che non ha avuto
luogo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente progetto di regolamento delegato.
Per tali motivi è opportuno adottare il progetto di regolamento per stabilire nuove classi di
prestazione per i prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai
sensi della norma europea EN 15101-1.
Il progetto di regolamento è conforme al principio di proporzionalità. Esso contribuisce ad
attenuare determinate difficoltà dovute agli effetti del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla
definizione di sistemi di classificazione per le prestazioni dei prodotti da costruzione, per cui
può ritenersi positivo per l'intero settore europeo delle costruzioni.
IT
4
IT
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 24.2.2017
sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve
termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai
sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo
2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione
e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 2, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle
caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli
organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto.
(2)
La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per
isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per
quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'assestamento per
applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve
termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del
mercato interno per i prodotti in questione.
(3)
Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto.
(4)
È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti
contemplati dalla norma EN 15101-1,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in
sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali "assestamento per le applicazioni
2
IT
GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
5
IT
orizzontali, solai e pavimenti", nonché "assorbimento d'acqua a breve termine", è classificata
in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24.2.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
IT
6
IT