Transcript null
Consiglio dell'Unione europea Bruxelles, 27 febbraio 2017 (OR. en) 6757/17 MI 167 ENT 49 COMPET 152 DELACT 35 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: Destinatario: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea 24 febbraio 2017 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea n. doc. Comm.: C(2017) 1143 final Oggetto: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017 sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 1143 final. All.: C(2017) 1143 final 6757/17 ms DGG3A IT COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 24.2.2017 C(2017) 1143 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017 sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) IT IT RELAZIONE 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1 riconosce due alternative principali per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire mediante atti delegati della Commissione, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tal fine l'uso di norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione le usano nelle norme armonizzate. Conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per "classe" si intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione, delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Pertanto nel regolamento (UE) n. 305/2011 le classi esprimono sempre una data gamma di prestazioni determinate del prodotto. Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue inoltre, a differenza della precedente direttiva 89/106/CEE del Consiglio, diversi tipi di classi a seconda dell'origine. Le classi di prestazione stabilite dalla Commissione e le classi stabilite dagli organismi europei di normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate nello stesso modo. L'intera classificazione delle prestazioni necessiterebbe inoltre di una scala di definizione aperta, comprendente tutti i possibili livelli di prestazione in relazione a una data caratteristica essenziale per i prodotti contemplati dalla norma in questione. In caso contrario si andrebbe a stabilire contestualmente anche un livello di soglia per la prestazione in questione. La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito è stata adottata dal Comitato europeo per la normalizzazione (CEN) nel settembre 2013. Essa contiene le classificazioni relative alla prestazione dei prodotti contemplati, in particolare per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali, assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, con sette classi di prestazione introdotte, nonché assorbimento d'acqua a breve termine con due classi di prestazione introdotte. La prima di tali classificazioni, riguardante l'assestamento orizzontale, è diversa da quella precedentemente introdotta nella norma armonizzata per i prodotti EN 14064-1, relativa a determinati prodotti in lana minerale per l'isolamento termico. In base alle informazioni disponibili, le classi esistenti non sono sufficienti per i prodotti in questione, in quanto l'utilizzo di cellulosa come materiale di base implica in generale un cedimento/assestamento orizzontale maggiore. Pertanto, anche per estendere la classificazione all'intera gamma tipica di prestazioni in relazione a tale caratteristica essenziale, la classificazione è stata ampliata in modo tale da comprendere anche i livelli di prestazione superiori, mediante l'aggiunta di quattro classi alla classificazione usata in precedenza. Questo procedimento è simile alle prassi attualmente in uso in taluni Stati membri. 1 IT GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 2 IT La seconda classificazione, riguardante l'assorbimento d'acqua a breve termine, si riferisce alle condizioni d'uso consuete dei prodotti per isolamento termico a base di cellulosa. Tali prodotti non sono destinati all'utilizzo in sedi esposte alla penetrazione di acqua. Tuttavia, anche al fine di evitare la creazione di un livello di soglia non esplicito per tale prestazione, la classificazione deve restare aperta. Questo obiettivo è conseguito mediante l'aggiunta di una nuova classe superiore alla classificazione contenuta nella norma EN 15101-1 quale adottata dal CEN nel settembre 2013. Per i prodotti in questione si è ritenuto necessario adeguare la classificazione al fine di garantire che la classificazione prevista per la loro prestazione in relazione all'assorbimento d'acqua a breve termine comprenda tutti i livelli di prestazione per i prodotti. Il CEN sta attualmente elaborando tale nuova versione della norma EN 15101-1. Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di tali nuove classificazioni in una norma armonizzata da parte degli organismi europei di normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di un nuovo mandato rivisto, che non ha avuto luogo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente progetto di regolamento delegato. Non si è ritenuto opportuno includere nel campo di applicazione del progetto di regolamento altre classificazioni per le prestazioni contenute nella norma EN 15101-1 poiché, a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, le classificazioni comprese nelle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 89/106/CEE, sono da considerarsi applicabili a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 senza che siano necessarie ulteriori azioni. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO Il progetto di regolamento è stato discusso nella riunione del gruppo consultivo per la costruzione il 14 giugno 2016 ed è stato anche oggetto di una consultazione scritta di esperti tra il 31 maggio e il 28 giugno 2016. A tutti gli Stati membri è stata data in precedenza la possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste due fasi e sono state consultate anche altre parti interessate esterne. I documenti discussi in sede di gruppo consultivo e pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni formulate in tali occasioni sono state prese in considerazione in fase di elaborazione della versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire mediante atti delegati della Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione le usano nelle norme armonizzate. Conformemente all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per "classe" si intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione, delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue diversi tipi di classi. Le classi di prestazione stabilite dalla Commissione e le classi stabilite dagli organismi europei di normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate nello stesso modo. IT 3 IT Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di nuove classificazioni di prestazione in norme armonizzate da parte degli organismi europei di normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di nuovi mandati rivisti, che non ha avuto luogo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente progetto di regolamento delegato. Per tali motivi è opportuno adottare il progetto di regolamento per stabilire nuove classi di prestazione per i prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma europea EN 15101-1. Il progetto di regolamento è conforme al principio di proporzionalità. Esso contribuisce ad attenuare determinate difficoltà dovute agli effetti del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla definizione di sistemi di classificazione per le prestazioni dei prodotti da costruzione, per cui può ritenersi positivo per l'intero settore europeo delle costruzioni. IT 4 IT REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 24.2.2017 sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 2, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in base ad un mandato rivisto. (2) La norma europea per i prodotti EN 15101-1 sui prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito contiene le classificazioni di prestazione per quanto riguarda due delle loro caratteristiche fondamentali: l'assestamento per applicazioni orizzontali, solai e pavimenti, nonché l'assorbimento d'acqua a breve termine. Tali classificazioni rappresentano un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione. (3) Per tali nuove classificazioni non è stato rilasciato un mandato rivisto. (4) È opportuno quindi stabilire nuovi sistemi di classificazione da utilizzare per i prodotti contemplati dalla norma EN 15101-1, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isolamento termico realizzato in sito, in relazione alle loro caratteristiche essenziali "assestamento per le applicazioni 2 IT GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. 5 IT orizzontali, solai e pavimenti", nonché "assorbimento d'acqua a breve termine", è classificata in base ai sistemi di classificazione stabiliti nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24.2.2017 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 6 IT