leggi la notizia

Download Report

Transcript leggi la notizia

EDILIZIA E APPALTI
L'aggiudicazione non rende improcedibile il «rito super accelerato» contro l'ammissione
alla gara degli altri concorrenti
Non è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso in base all’articolo 120,
comma 2 bis, c.p.a. avverso il provvedimento di ammissione di altri concorrenti ad una gara di
appalto qualora proposto dal soggetto divenuto successivamente aggiudicatario. È quanto afferma
il Tar Lazio, Roma, sezione I bis, con la sentenza dell’8 febbraio 2017, n. 2113.
Il caso
Con bando pubblicato nel luglio del 2016, il ministero della Difesa ha indetto una procedura aperta
per l’affidamento dell’appalto - individuato in 10 lotti autonomi suddivisi per aree geografiche - del
servizio di ristorazione presso i suoi uffici.
Il provvedimento di ammissione alla gara, all’esito della valutazione della stazione appaltante, ha
coinvolto sei raggruppamenti temporanei di imprese (Rti), dando loro modo di concorrere
all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Rti, medio tempore divenuto aggiudicatario dell’appalto, ha proposto ricorso al Tar proprio
avverso il provvedimento di ammissione alla gara di altri due Rti, per violazione degli obblighi
sanciti dalla legge sugli appalti per la partecipazione a gare da parte di raggruppamenti.
L’approfondimento
Vale ricordare cheil Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ha introdotto una
procedura accelerata, confluita nell’articolo 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., mediante la quale è
possibile ricorrere avverso i provvedimenti che determinano le esclusioni ovvero le ammissioni alla
procedura di affidamento di un appalto, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali da parte della stazione appaltante.
Le doglianze in merito a tali atti amministrativi, ovviamente prodromici al provvedimento di
aggiudicazione finale, devono essere portati alla cognizione del Giudice amministrativo nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento sul profilo del
committente della stazione appaltante (ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice dei contratti
pubblici), essendo altrimenti preclusa la possibilità di far valere l’illegittimità derivata di atti
successivi.
La decisione
La peculiarità del caso in esame deriva dalla circostanza che il soggetto ricorrente avverso il
provvedimento di ammissione alla gara di altri due concorrenti, risulta al contempo essere
aggiudicatario dell’appalto.La questione esaminata in via preliminare dal Tribunale ha riguardato,
dunque, l’ammissibilità del gravame proposto dal ricorrente, divenuto aggiudicatario, contro le
ammissioni degli altri concorrenti con riferimento alla permanenza dell’interesse.
Il «nuovo rito super accelerato», come definito dal Tar, impone, per il caso de quo, un esame
preliminare sulla condizione dell’azione data dall’interesse a ricorrere del ricorrente divenuto
aggiudicatario.
Ebbene, come detto, il nuovo sistema processuale del Dlgs n. 50 del 2016 ha onerato tutti i
partecipanti ad una gara dell’eventuale impugnazione immediata delle ammissioni, in una fase
antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall’aggiudicazione. Ciò in modo da
cristallizzare e rendere intangibile il provvedimento che è andato a definire la «platea dei soggetti
ammessi alla gara» (Consiglio di Stato, Parere n. 855 del 1° aprile 2016), evitando così un possibile
annullamento dell’affidamento per un vizio a monte della procedura.
Il Tar ha posto in evidenza che il nuovo rito ha definito un modello complessivo di contenzioso
sugli appalti secondo una duplice sequenza: un sottosistema accelerato inerente l’ammissione alla
gara e una successiva fase per l’impugnazione di altri vizi della procedura o dell’esito stesso della
gara.
Sicché ove si concludesse per l’improcedibilità del ricorso, si andrebbe incontro ad una situazione
in parte lesiva del diritto di difesa del ricorrente aggiudicatario: gli sarebbe precluso, infatti,
l’esame delle proprie doglianze nei confronti degli altri ricorrenti, i quali addirittura potrebbero ex
adverso ottenere l’accoglimento delle proprie ragioni contro l’ammissione del ricorrente e contro
l’aggiudicazione ottenuta.
Le conclusioni del Tar
Pertanto, proprio in ragione della sussistenza di due fasi processuali (scandite da riti differenti), la
successiva aggiudicazione non può considerarsi tale da incidere sull’interesse a ricorrere ex
articolo 120, comma 2 bis,c.p.a., ciò perché non viene comunque meno l’utilità del ricorso
anticipato.
Il Tar, infatti, ha evidentemente dato prevalenza alla garanzia di tutela del ricorrente a vedersi
esaminate nel merito le doglianze deducibili con il ricorso ex articolo120, comma 2 bis, c.p.a., nel
bilanciamento con il «freddo» principio processuale del necessario interesse a ricorrere.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 27/02/2017
Autori: Alessandro Valerio De Silva Vitolo