Torna ai soci la scelta dell`amministratore unico

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Torna ai soci la scelta dell'amministratore unico

Il decreto correttivo impone, come regola generale, quella secondo cui l'organo amministrativo deve essere costituito da un amministratore unico. Gli obblighi a cui sono sottoposte le partecipate sono stati mutati in maniera rilevante dal D.Lgs. n. 175/2016 (il decreto correttivo del Testo Unico delle partecipate). Tra le modifiche più significative, va segnalata quella che riguarda la composizione dell'organo amministrativo. La soluzione adottata dal decreto è stata di imporre, come regola generale, quella secondo cui l'organo amministrativo deve essere costituito "di norma" da un amministratore unico. A questa regola, però, fa subito seguito un'eccezione; con apposito decreto del Presidente del Consiglio, che si sarebbe dovuto emanare entro il 23 marzo 2017, avrebbero dovuto essere stabiliti i criteri in base ai quali, "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa", le società avrebbero potuto optare per un sistema collegiale di amministrazione, costituito da un Cda composto da tre o cinque membri. La norma, pertanto, è apparsa da subito di forte impatto, poiché ha invertito il criterio allora in vigore (previsto dal D.L. n. 95/2012), secondo cui era l'opzione per l'amministratore unico ad essere residuale, mentre la regola era rappresentata dal sistema collegiale. Nel quadro attuale, pertanto, la scelta per un sistema collegiale di amministrazione (oppure per i modelli dualistico o monistico) è interamente rimessa all'assemblea dei soci, i quali dovranno però giustificare tale scelta per ragioni di adeguatezza organizzativa e "tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 57 del 27/02/2017 pag. 26 Autore: Vittorio Occorsio