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Le Pensioni di Invalidità
L’ordinamento riconosce due ordini di prestazioni di
invalidità. Quelle basate su un rapporto assicurativo,
cioè le prestazioni previdenziali, e quelle civili
fondate su un determinato requisito di invalidità
civile.
Sotto il termine pensione di invalidità si annidano tante e
diverse prestazioni previdenziali e assistenziali erogate
dall’Inps. Non una sola come erroneamente si crede. E’ un
termine di uso comune, molto dispersivo, che può riferisi da
un lato alle prestazioni di invalidità previdenziali come
riformate dalla legge 222/1984 (l’assegno ordinario
d’invalidità o la pensione di inabilita’), sia a quelle
anteriori, cioè in vigore sino al 1° luglio 1984, data di
entrata in vigore della citata legge, sia alle corresponsioni
economiche in favore degli invalidi civili. Queste ultime, le
invalidità civili, sono prestazioni assistenziali, cioè sono
benefici economici e non, che vengono erogati ai soggetti che
si trovano in condizioni fisiche tali da determinare
l’esistenza di una invalidità (spesso accompagnati da un
determinato requisito reddituale che non deve essere
superato).
Le prestazioni, in altri termini, sono riconosciute a
prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo e,
quindi, dal versamento dei relativi contributi in un fondo
previdenziale (es. l’AGO). Rientrano in questo alveo in
particolare l’assegno mensile di invalidità, riconosciuto nei
confronti dei cittadini con una invalidità accertata
oscillante tra il 67 ed il 99%, la pensione di inabilita’
civile, riconosciuta ove l’invalidità sia pari al 100%;
l’indennità di frequenza, riconosciuta verso i minori di 18
anni e l’indennità di accompagnamento un sussidio erogato per
la non autosufficienza del soggetto inabile. Prestazioni
assistenziali specifiche sono previste dalla
confronti dei ciechi civili e dei sordi civili.
legge
nei
Prestazioni Previdenziali
I soggetti invece che possono vantare un rapporto assicurativo
con un fondo previdenziale hanno diritto a prestazioni
previdenziali diverse il cui importo è sostanzialmente
commisurato alla retribuzione e alla contribuzione versata
durante l’arco dell’attività lavorativa. E non di importo
predeterminato come accade per gli invalidi civili.
Per
effetto della Riforma del 1984 (legge 222/1984) le principali
prestazioni appartenenti a questo gruppo sono l’assegno
ordinario d’invalidità e la pensione di inabilità, prestazioni
erogate nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore
privato, degli autonomi e dei lavoratori iscritti alla
gestione separata dell’Inps. I lavoratori del pubblico impiego
hanno prestazioni specifiche come l’inabilità alle mansioni o
al proficuo lavoro e la pensione di inabilità, quest’ultima
analoga a quella prevista per i lavoratori del settore
privato. Queste prestazioni consistono in una vera e propria
pensione che viene erogata a prescindere dall’età anagrafica
del soggetto in presenza di un determinato grado di inabilità
al lavoro più o meno intenso. Le regole di calcolo
dell’assegno di tali trattamenti sono le medesime previste per
il pensionamento dei lavoratori normodotati anche se, per
quanto riguarda la pensione di inabilità, è prevista
l’attribuzione di un particolare beneficio sulla misura
dell’assegno.
Il riconoscimento della causa di servizio
Ove l’invalidità sia dovuta a causa di servizio i lavoratori
dipendenti coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali Inail hanno diritto alla
rendita Inail non reversibile, in alternativa, ai trattamenti
privilegiati di invalidità (assegno ordinario privilegiato e
pensione privilegiata) previsti dall’articolo 6 della legge
222/1984 in favore dei soli lavoratori dipendenti del settore
privato (assicurati presso l’AGO).
Per i dipendenti pubblici, occorre invece sottolineare che
l’articolo 6 del decreto legge 201/2011 ha provveduto, dal 6
dicembre 2011 all’abrogazione degli istituti del
riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di
servizio, dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di
degenza e della pensione privilegiata prevista dall’articolo
64 e ss. del Dpr 1092/1973 e dall’articolo 48 del Dpr
686/1957. Per i dipendenti pubblici è rimasta, pertanto,
soltanto la tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, che però – in base alla
normativa vigente – non si applica a tutti i lavoratori
pubblici, ma solo a quelli che sono applicati a specifiche
attività
individuate
come
pericolose
nell’ambito
dell’ordinamento dell’Inail. L’indicata abrogazione non ha
coinvolto i lavoratori del comparto difesa, sicurezza e
soccorso pubblico che, pertanto, possono continuare a godere
dei suddetti trattamenti con le specificità previste dal
proprio ordinamento.
La tavola seguente, elaborata da PensioniOggi.it, raccoglie le
principali voci e prestazioni a seconda del grado di
invalidità e del comparto di appartenenza del lavoratore.
fonte: www.pensionioggi.it