2017 03 01 decreto di perquisizione e sequestro

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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SUlLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
LA PRESIDENTE
Egregio Dottore,
la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e
sulle altre associazioni criminali, anche straniere, che ho l'onore di presiedere,
nella seduta del 21 dicembre 2016 ha convenuto che, nell'ambito
dell'inchiesta avviata sul tema dei rapporti tra mafie e massonerie, sia
acquisito in via prioritaria l'elenco nominativo integrale degli iscritti alle
logge, appartenenti al Grande Oriente d'Italia, attive nelle regioni Calabria e
Sicilia dal 1990 ad oggi, nonché l'elenco delle logge, con indicazione del
numero degli iscritti a ciascuna di esse, attive nelle restanti regioni d'Italia dal
1990 ad oggi.
Il termine entro in quale far pervenire la documentazione, con
indicazione dell'eventuale regime di riservatezza, presso la sede della
Commissione parlamentare d'inchiesta, sita a Palazzo San Macuto, in via del
Seminario 76, Roma, è fissato al 20 gennaio 2017.
Con i migliori saluti.
~,
Rosy Bindi
~
Dott. Stefano BISI
Gran Maestro del
Grande Oriente d'Italia
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COMMISSIONE
MAR. 2017
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PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
DECRETO DI PERQUISIZIONE E SEQUESTRO
- artt. 247 e ss. del c.p.p. -
La Commissione pal'lamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
PREMESSO
- che la Commissione, istituita ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, nell'adempimento dei compiti
previsti dall'art. 1 della legge 19 luglio 2013, n. 87, sta svolgendo un'inchiesta sui rapporti tra mafie
e massoneria, originata anche dalle risultanze di alcuni procedimenti penali recenti che peraltro
attualizzano fatti similari del passato, e finalizzata ad "accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue
connessioni" e, soprattutto, ad "accertare la congruità della normativa vigente" per formulare
"le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più
coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato" (dì'. m't. 1, comma 1, lett. d ed e, legge cit.);
- che dalle audizioni fmora svolte! e dalla documentazione acquisita2 , è emerso il concreto pericolo
dell'infiltrazione di cosa nostra e della 'ndrangheta in una parte della massoneria, facilitata dalla
l'iservatezza e dai vincoli di obbedienza che spesso cm'atterizzano le associazioni massoniche, e si è
altresì evidenziato che, parallelamente alla metamorfosi delle associazioni mafiose, sempre più
collusive, il componimento di interessi illeciti può avvenire anche attraverso logge massoniche cui
talvolta aderiscono esponenti della classe dirigente e dell'imprenditoria del Paese;
***
- che, per la proficua prosecuzione dell'inchiesta pm'lamentare, è indispensabile e urgente acquisire
gli elenchi nominativi degli aderenti alle associazioni massoniche, al fine di verificare se sono
presenti tra gli iscritti, e la relativa incidenza numerica, soggetti riconducibili a vario titolo alle
organizzazioni mafiose;
- che, in particolare, si ritiene necessm'io acquisire, allo stato, in via prioritaria, gli elenchi
nominativi delle logge della Sicilia e della Calabria (trattandosi delle regiolù teatro delle principali
indagini penali, passate e recenti, in cni si registra lill rilevante e crescente numero di appmtenenti
alla massoneria), comprensivi degli iscritti a partire dall'millo 1990 (periodo questo in cni iniziano
le più pregnanti segnalazioni, in ambito giudiziario e anche massonic03 , sulle infiltrazioni mafiose
in taluni contesti della massoneria);
***
l Cfi·., ad es., le audizioni dei magistrati delle Procure di Reggio Calabria, Palermo e Trapani, nonché quelle, a
testimonianza, di alcuni Gran maestri e di altri appartenenti a logge massoniche italiane.
2 Cfr., ad es., gli atti giudiziari acquisiti presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e presso altri uffici
giudiziari.
3 Cfi·. seduta del 31 gennaio 2017, a\ldizione a testimonianza di Giuliano Di Bernardo; cfi·. altresi relazione conclnsiva,
approvata nella seduta del 18 febbraio 1994, dalla Commjssione parlamentare antimafia istituita nella XI Legislatura.
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COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINAL.!, ANCHE STRANIERE
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- che la Commissione ha richiesto ai Gran maestri auditi, compreso quello del Grande Oriente
d'Italia - Palazzo Giustiniani, sia nel corso delle rispettive audizi01ù sia per iscritto, l'invio degli
elenchi suddetti;
- che tali richieste non hanno finora ottenuto riscontro poiché è stata opposta, talvolta, la mancanza
di legittimazione della Commissione ex art. 82 della Costituzione, in assenza di una notitia criminis
e di un fatto di reato a carico dei singoli iscritti; talaltra, la legge sulla privacy che vieterebbe la
consegna o, comunque, la subordinerebbe all'acquisizione del consenso degli interessati;
- che le motivazioni addotte a sostegno del diniego sono infondate;
- che, per la consolidata giurisplUdenza sull'art. 82 della Costituzione, le inchieste parlamentari,
essendo finalizzate ad "esplicare un 'attività conoscitiva (...) propedeutica all'esercizio della
legislazione" e avendo, pelianto, le indagini e gli esami natura politica e non giurisdizionale,
mantengono "intatta la radicale divergenza", nei presupposti e nei fini, dall'attività giudiziaria; che,
di converso, il richiamo agli stessi poteri e alle stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria crea un
mero "parallelismo" e non "una identificazione" in quanto serve "solo a disciplinare il modus
procedendi" attraverso il rinvio alle norme processuali, "ovviamente se e in quanto applicabili" e
con "la necessità di una interpretazione sostitutiva" (nel senso che, ad esempio, in tema di
sequestro, "il potere delle commissioni parlamentari di inchiesta deve intendersi limitato alle cose
pertinenti all 'inchiesta" e non alle cose peliinenti al reato)4;
- che è pacifico, inoltre, che il diritto alla privacy non trova tutela nell'ordinamento come bene
inviolabile ed è quindi destinato a soccombere di fì'onte ad interessi di natura superiore e che, in
particolare, "cede dinanzi alle esigenze di tutela della collettività "5; che, di conseguenza, in tema di
protezione dei dati personali, la relativa disciplina "non trova applicazione (...) quando i dati stessi
vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo"6 e, comunque, nell'ambito delle attività svolte
da "commissioni parlamentari di inchiesta istituite ai sensi dell 'art. 82 della Costituzione"7;
- che, in ogni caso, la Commissione ha stabilito che gli elenchi da acquisire saranno assoggettati al
regime di segretezza, pertanto non soggetti alla divulgazione, ai sensi degli alito 5 e 6 della legge
istitutiva cit., così da escludere comunque qualsiasi pregiudizio alla riservatezza altrui;
***
- che, inoltre, nel corso delle sue audizioni, il Gran maestro del Grande Oriente d'Italia - Palazzo
Giustiniani ha riferito dello scioglimento di alcune logge calabresi per ragioni rituali ed
organizzative8, mentre si è successivamente accertato che, almeno una di queste, è stata discìolta
anche per "possibile inquinamento, addirittura di carattere malavitoso, riconducibile all 'ambiente
circostante9";
.
- che, pertanto, è indispensabile, anche tenuto conto della suddetta discrasia, verificare altresì quali
logge siano state soppresse o comunque sospese ìn Calabria e in Sìcilia, dal 1990 ad oggi, e le
relative ragioni, formali e sostanziali;
4 Cti·. Cass., Sez. Un., senI. n. 4 del 12 marzo 1983; cti', anche Corte CosI. senI. n. 23 I del 22 ottobre 1975, ord. n. 49
del 3 marzo 1977.
5 Cti·, Cass, 12 luglio 201 I, n, 34842..
6 Cti·. Casso Sez. Un., 8 febbraio 20 I I, n. 3034; Casso 29 settembre 20 I I, n. 35296.
7 Cti'. art. 8, comma 2, letto c) del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
8 Cti'. seduta del 3 agosto 2016, audizione di Stefano Bisi; seduta del 18 gennaio 2017, audizione a testimonianza di
Stefano BISI.
9 Cfr. decreto n. 355/GR a firma del Gran maestro Gustavo Raffi, Doc. n, 130 I.I acquisito il 3 I genuaio 20 I7,
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ASSOCIAZIONI CRJMINALI, ANCHE STRANIERE
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- che la Commissione poiché,
legge istitutiva, procede "alle
dell'autorità giudiziaria", ha
attraverso la perquisizione e
procedura penale;
ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 1, comma 2 della
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
deliberato, nella seduta odierna, di acquisire gli atti suindicati
il sequestro disciplinati dagli artt. 247 e seguenti del codice di
mSPONE
a) la perquisizione della sede del Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, sita a Roma, in via
di San Pancrazio n. 8, compresi peliinenze, adiacenze, accessori, mobili o immobili, computer e
sistemi informatici ancorché protetti da misure di sicurezza, ad essa riconducibili, al fine di
individuare e acquisire:
- gli elenchi nominativi degli appartenenti a qualunque titolo alle logge della Calabria e della
Sicilia del Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, dal 1990 ad oggi, comprendenti
anche coloro che, per qualsiasi ragione, abbiano smesso di farne parte o di operarvi, nonché,
per tutti, l'indicazione del grado e della mansione;
- gli atti inerenti alle logge calabresi e siciliane del Grande Oriente d'Italia - Palazzo
Giustiniani comunque sospese o cessate, dal 1990 ad oggi, comprensivi dell'elenco
nominativo dei rispettivi appartenenti a qualunque titolo e dei loro fascicoli personali, degli
acceliamenti svolti e dei provvedimenti assunti;
b) l'adozione, nel corso della perquisizione sui computer e sistemi informatici, di misure tecniche
dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, ai sensi del
comma l-bis dell'art. 247 del c.p.p.;
c) il sequestro degli atti suindicati che si trovino in formato cartaceo;
d) il sequestro dei sistemi e supporti informatici di qualunque natura contenenti gli atti suindicati,
con successiva e tempestiva estrazione di copia nel contraddittorio con gli interessati, con modalità
tali da assicurare la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e da evitare l'alterazione dei dati
originali, e con restituzione, al termine delle operazioni, dei medesimi supporti sequestrati agli
aventi diritto;
e) lo svolgimento delle operazioni con l'ausilio di personale tecnico di cui la polizia giudiziaria
procedente intenderà avvalersi;
f) la rimozione di eventuali ostacoli fissi che possano frapporsi al regolare svolgimento delle
operazioui di cui al presente decreto, con modalità tali da recare il minore danno possibile;
g) la prosecuzione delle operazioni, qualora necessario, anche al di fuori dei limiti temporali
indicati nell'art. 251 c.p.p.;
h) la custodia di quanto sequestrato presso locali nella disponibilità della polizia giudiziaria
delegata, idonei ad evitare accessi informatici diversi da quelli in contraddittorio tra le parti,
attribuendo sin d'ora agli atti sequestrati il regime di segretezza ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge
istitutiva 19 luglio 2013, n.87;
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COMMISSIONE
PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE
ASSOCiAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE
i) la consegna, all'inizio della perquisizione, ad opera della polizia giudiziaria operante, del presente
decreto a chi abbia l'attuale disponibilità dei luoghi suddetti o, in assenza, alle persone indicate nel
comma 2 dell'art. 250 del c.p.p., con avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da
persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a norma dell'art. 120 del c.p.p.;
DELEGA
per l'esecuzione di questo provvedimento gli Ufficiali di polizia giudiziaria del Servizio centrale di
investigazione sulla criminalità organizzata (S.e.Le.O) della Guardia di Finanza di Roma, con
facoltà di subde1ega.
Roma, IO marzo 2017
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