www.medyapro.it

Download Report

Transcript www.medyapro.it

www.medyapro.it
GIURISPRUDENZA
Tribunale di Verona, ordinanza 21.02.201 - Est. Vaccari
TAG: Mediazione, riconvenzionale, condizione di procedibilità
ORDINANZA
Tribunale Ordinario di Verona
TERZA SEZIONE civile
Il giudice dott. Massimo Vaccari
Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa tra H. M. AL H. con l’avv. A. P.
Contro
N. O. EL N. N. O. con l’avv. Z. P.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 6 febbraio 2017
Rilevato che
alla scorsa udienza, a seguito della eccezione di beneficio d’inventario sollevata tempestivamente
dalla convenuta, citata in giudizio in qualità di erede del proprio zio, dal quale l’attore assume di
aver subito gravi danni alla persona, lo stesso attore ha avanzato domanda riconvenzionale di
accertamento della qualità di erede senza beneficio di inventario della convenuta
a seguito di tale domanda l’oggetto della controversia è stato ampliato a ricomprendere una
materia, quella delle successioni, per la quale l’art. 5, comma 1 bis, d. lgs. 28/2010 prevede la
mediazione quale condizione di procedibilità della domanda;
tale previsione è idonea a ricomprende qualsiasi domanda, cumulata oggettivamente o
soggettivamente nel giudizio, che, come quella in esame, non sia stata oggetto di mediazione;
al fine di rendere proficuo l’esperimento della fase conciliativa è opportuno demandare alla
mediazione anche controversia risarcitoria introdotta dall’attore;
P.Q.M
Assegna alle parti termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per
presentare l’istanza di mediazione in relazione a tutte le domande svolte nel presente giudizio e
rinvia la causa all’udienza del 15 giugno 2017 h. 09.30.
Si comunichi.
Verona 21/02/2017
Il Giudice