Modello CU 2017 - Commercialista Telematico

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scheda di consultazione rapida
Modello C.U. 2017
art. 28 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 - Provvedimento Agenzia delle Entrate 16 gennaio 2017 n.10044
a chi si applica
a chi NON si applica
dati da comunicare
modalità
sanzioni
scadenze
a chi si applica
Sostituti di imposta pubblici o privati che nel corso dell'anno 2016 hanno corrisposto redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo,
provvigioni per rapporti di agenzia o mediazione, e talune altre tipologie di redditi di natura diversa soggette a ritenuta alla fonte. Sono inoltre
tenuti all'adempimento i datori di lavoro che nel medesimo periodo hanno assoggettato somme o valori alla contribuzione INPS nonchè i
soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL.
a chi NON si applica
Ai datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituto di imposta (datori di lavoro domestico, soggetti che adottano il regime c.d.
"forfetario" ai sensi art. 1, comma 54, Legge n.190/2014, ecc...).
dati da comunicare
Il modello di certificazione si presenta anche quest'anno in duplice versione:
- modello C.U. sintetico da rilasciare al percettore ed avente funzione certificativa dei redditi erogati, delle ritenute effettuate, dei contributi
previdenziali operati e dei dati della posizione assicurativa Inail.
Il modello è corredato delle schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'IRPEF.
- modello C.U. ordinario da trasmettere all'Agenzia delle Entrate ed avente natura dichiarativa. Oltre ai dati esposti con il modello "sintetico",
sono incluse una serie di informazioni aggiuntive utili all'Amministrazione Finanziaria, e che venivano precedentemente fornite mediante la
dichiarazione dei sostituti di imposta mod. 770. Il modello "ordinario" è inoltre corredato di un frontespizio e del quadro CT utile alla
comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4.
modalità
L'adempimento dichiarativo va assolto in modalità telematica direttamente o tramite intermediario abilitato (nel quale caso l'intermediario è
tenuto a rilasciare contestualmente l'impegno a trasmettere la dichiarazione, nonchè copia della dichiarazione trasmessa entro i successivi 30
giorni).
L'adempimento certificativo è invece effettuato mediante consegna diretta al soggetto sostituito o mediante spedizione postale. Le modalità di
trasmissione elettronica sono consentite esclusivamente qualora il sostituto di imposta possa accertarsi che il destinatario sia in grado di
ricevere la trasmissione e sia dotato dei mezzi tecnici per la successiva materializzazione del documento.
sanzioni
Per ciascuna certificazione omessa, errata o tardiva si applica la sanzione pari a € 100,00 (entro il limite complessivo di € 50.000,00).
Qualora la certificazione sia errata ma stata trasmessa entro la scadenza, la medesima potrà essere corretta e ritrasmessa entro 60 giorni
beneficiando della riduzione ad 1/3 (€ 33,33 per ciascuna certificazione entro il limite complessivo di € 20.000,00). Qualora la certificazione sia
ritrasmessa entro 5 giorni non sarà applicata alcuna sanzione.
Per ciascuna certificazione incompleta, inesatta o non consegnata al lavoratore è prevista la sanzione nella misura compresa tra € 10,00 ed €
125,00.
scadenze
Le scadenze relative agli adempimenti di certificazione unica 2017 sono:
7 marzo 2017
- trasmissione telematica dei dati delle C.U. "ordinarie" all'Agenzia delle Entrate **
12 marzo 2017 - eventuale rettifica dei dati trasmessi senza applicazione delle sanzioni previste
31 marzo 2017 - consegna della certificazione unica "sintetica" al percettore
11 maggio 2017 - eventuale rettifica dei dati trasmessi con applicazione delle sanzioni in misura ridotta ad 1/3
** L'agenzia delle Entrate ha precisato che la trasmissione delle certificazioni relative a tipologie di reddito che non devono confluire nei flussi informativi relativi al "730
precompilato" (redditi di lavoro autonomo non occasionale-redditi esenti) potrà essere effettuata anche dopo la scadenza del 7/3 (purchè effettuata entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei sostituti di Imposta mod. 770) senza applicazione di sanzioni.
28 Febbraio 2017
a cura di Debora Graziano e Massimiliano De Bonis