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Gentile Socio,
a seguito della recente pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (n. 16/2017) che ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale della norma c.d. “spalma incentivi” (di cui alla nostra NF 3/2017), con
Confagricoltura abbiamo incontrato i Professori Valerio Onida e Barbara Randazzo per esplorare le possibili ulteriori
iniziative giudiziarie che le Associazioni (e le imprese ricorrenti) potrebbero portare avanti e che ti riassumiamo
brevemente:
1) Giudizi pendenti avanti al TAR Lazio. Come ricorderai, il giudizio davanti alla Corte Costituzionale è stato instaurato
dal TAR del Lazio che, in accoglimento dei nostri ricorsi, ha ritenuto fondate le ragioni di incostituzionalità, sospendendo il
giudizio davanti a sé per sottoporre la questione alla Consulta.
Ora, a seguito della decisione della Corte, i giudizi davanti al TAR verranno riassunti, e in quella sede si insisterà per
l’accoglimento dell’istanza (già formulata con i ricorsi introduttivi) di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea (CGUE) affinché si pronunci sulla compatibilità della norma c.d. “spalma incentivi” con il diritto europeo.
Se il TAR dovesse effettuare il rinvio, ritenendo anche questa questione fondata, i giudizi verrebbero nuovamente sospesi,
in attesa della decisione della Corte di Giustizia.
Se il TAR ritenesse, invece, di non rinviare gli atti alla Corte, i giudizi di primo grado si concluderanno, inevitabilmente, con
sentenze di rigetto, non essendoci altri profili di illegittimità (oltre quelli già sottoposti alla Corte Costituzionale o da
sottoporre alla Corte di Giustizia) dei decreti attuativi della norma “spalma incentivi”.
Qualora ciò si verificasse, tuttavia, potremmo comunque impugnare la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato,
chiedendo nuovamente in quella sede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il Consiglio di Stato dovrebbe essere
tenuto a questo punto ad effettuare il rinvio, salvo che invochi circostanze eccezionali, nel qual caso il giudizio di merito
verrebbe rigettato definitivamente.
2) Giudizi pendenti avanti al Tribunale Civile di Roma. Rispetto ai giudizi civili, intrapresi a suo tempo invocando
l’inadempimento del GSE alle condizioni contenute nelle Convenzioni e sollevando anche in tale sede la questione di
legittimità costituzionale della norma, siamo ancora in attesa che la Corte di Cassazione (che si riunirà il prossimo 11
aprile) si pronunci in merito alla spettanza della giurisdizione (fra Giudice ordinario, cioè Tribunale civile, e Giudice
amministrativo, cioè TAR), a seguito di apposito ricorso proposto dal GSE nel corso dei giudizi. Se la Cassazione dovesse
ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo, i giudizi civili si chiuderebbero, non potendo il Tribunale
giudicare la controversia. Se, invece, la Corte dovesse ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario (come
parrebbe più probabile, atteso il recentissimo parere espresso, in questo senso, dal Pubblico Ministero nel giudizio) le
cause pendenti proseguirebbero con possibilità di insistere per l’accoglimento dell’istanza (formulata anche con gli atti di
citazione) di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Anche in questo caso, il Tribunale potrebbe effettuare o meno il rinvio alla
Corte e, in caso negativo, la domanda potrebbe essere riproposta alla Corte d’Appello.
3) Ipotesi di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I Professori ci hanno altresì prospettato la possibilità di
procedere con altro giudizio davanti alla Corte dei Diritti dell’Uomo. L’azione potrebbe essere fondata sia sulla violazione
del diritto alla tutela della proprietà (art. 1, Prot. 1 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo - CEDU), sia sulla illegittima
e sproporzionata ingerenza del Governo nell’esercizio dell’attività imprenditoriale e sul pregiudizio alla garanzia a un
ambiente salubre (art. 8 CEDU), minacciata dalla prevedibile riduzione della produzione di energia solare, dovuta alla
contrazione dell’attività di manutenzione sugli impianti, e, nei casi più gravi, alla dismissione degli stessi, per irreparabili
crisi finanziarie degli operatori.
Questa azione va formalmente intrapresa entro 6 mesi dalla conclusione delle azioni interne (nel nostro caso, i ricorsi al
TAR e i giudizi al Tribunale di Roma). Poiché, tuttavia, la sentenza della Corte Costituzionale non è tecnicamente più
impugnabile, si potrebbe sostenere che il giudizio definitivo sia di fatto già intervenuto con la sentenza della Consulta,
facendo dunque decorrere il suddetto termine dalla pubblicazione della relativa sentenza. In tale contesto è consigliabile
far intraprendere l’azione dalle Associazioni di categoria, unitamente semmai a qualche impresa che sia più
rappresentativa, in termini di entità dei danni subiti dalla norma c.d. “spalma incentivi”.
Ti segnaliamo che il ricorso alla Corte dei Diritti dell’Uomo ha naturalmente una forte valenza politica e che il controllo sui
limiti entro cui è ammesso è estremamente rigoroso e selettivo. Il superamento della prima soglia di ammissibilità (la c.d.
registrazione del ricorso) costituirebbe già un importante risultato utile che permetterebbe di instaurare una interlocuzione
con il Governo.
Ti informiamo, infine, che sia assoRinnovabili che Confagricoltura intendono procedere con tutte le azioni descritte e ti
segnaliamo che i Professori si sono resi disponibili a incontrare le imprese per illustrare più nel dettaglio le suddette
iniziative e per rispondere a eventuali dubbi e richieste di chiarimento.
Pertanto, ti invitiamo a contattare l’Associazione ([email protected]) entro il 10 marzo p.v. per comunicarci sia il
tuo interesse a partecipare a un incontro con i Professori, sia per indicarci se la tua Società ha subito danni talmente gravi
da poter essere rappresentati alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei termini descritti.
Restiamo a tua disposizione per ogni necessità di chiarimento e ti porgiamo cordiali saluti.