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Circolare FISCO
CIRCOLARE FISCO
28/02/2017
La
circolare
contiene
le
News
più
importanti degli ultimi quindici giorni in
materia fiscale, i prossimi adempimenti e
scadenze per le imprese e una guida
pratica che tratta in maniera sintetica e
schematica l’argomento di maggior rilievo
dell’ultimo periodo.
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Circolare FISCO
Sommario
2
NEWS
2
Milleproroghe: conversione in legge
2
Novità rilevanti
3
Presentazione istanze per credito d’imposta sulla videosorveglianza
Istanze dal 20 febbraio
3
Credito al 50% per immobili adibiti promiscuamente ad impresa o lavoro autonomo e uso
personale
4
Utilizzo in compensazione
4
4
Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita
4
5
Acquisti da imprese in fallimento
Brevetti agevolabili, marchi e disegni no
5
5
Mise: controlli su Startup e Pmi innovative
Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni
6
6
Zone colpite dal sisma escluse
Dichiarazioni 2017 Specifiche tecniche
6
7
Guida ai bilanci 2017
Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande
8
9
La domanda di agevolazione: dal 1° marzo
Documentazione antimafia
9
Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi
9
Investimenti ammissibili
10
11
11
12
Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7 marzo
Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire
DL Mezzogiorno approvato
Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti
12
Vittime di mancati pagamenti
14
ADEMPIMENTI E SCADENZE
16 marzo 2017
27 marzo 2017
31 marzo 2017
17
14
15
15
GUIDA PRATICA
17
17
Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero
17
18
18
Novità dell'incentivo
Soggetti ammessi e requisiti
Iniziative finanziabili
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20
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Spese ammissibili
Agevolazione
Domanda di agevolazione
Obbligo conto corrente vincolato
Norme e prassi
23
Informazioni di contatto
NEWS
Milleproroghe: conversione in legge
Il Decreto legge n. 244/2016, che dispone una serie di rinvii normativi, cosiddetto
Milleproroghe, ha ricevuto il via libera del Senato nella giornata del 16 febbraio 2017. Ora il
provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 28 febbraio, passa all'esame finale
della Camera.
Novità rilevanti
Diversi i settori interessati dai 16 articoli del provvedimento.
Per quanto riguarda il capitolo fisco, vi sono state una serie di semplificazioni che hanno
portato i commercialisti a revocare lo sciopero indetto per fine mese.
Le principali modifiche introdotte riguardano:
- lo spesometro diventa semestrale dato che la trasmissione telematica all’Agenzia delle
Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute non è effettuata più ogni tre mesi, ma ogni
sei;
- l'obbligo della comunicazione al Fisco dei beni dati in godimento ai soci è stato abolito a
decorrere dal 2017. Erano obbligati: gli imprenditori individuali, le società di persone e di
capitali, le coop e le stabili organizzazioni;
- scompare anche dalla dichiarazione dei redditi 2018 l'obbligo di comunicare gli estremi di
registrazione del contratto di locazione e gli estremi della denuncia dell'immobile ai fini ICI per
ottenere l'abbattimento del 30% dell'imponibile dagli affitti a canone concordato;
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- la comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di
servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro della Ue si devono effettuare con il
modello Intrastat;
- l'avvio della sperimentazione della lotteria nazionale legata agli scontrini degli acquisti con
moneta elettronica (pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat) è stata prorogata dal
1° marzo al 1° novembre 2017;
- l'invio delle spese veterinarie 2016 da utilizzare per il modello di dichiarazione precompilata
slitta al 28 febbraio;
- mini proroga Ires-Irap, è slittato di 15 giorni il termine per la trasmissione delle dichiarazioni
Ires e Irap, che quindi quest'anno dovranno essere inviate entro il 16 ottobre.
Per quanto riguarda i bilanci, la proroga comporta anche il riallineamento delle poste fiscali
con quelle civilistiche riviste in base alle disposizioni dei nuovi principi contabili. Il nuovo
articolo 83 del Tuir, così come modificato dal maxiemendamento, prevede l'applicazione del
principio generale di derivazione rafforzata, che consiste nell'assumere, anche ai fini fiscali, le
rappresentazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma,
secondo la nuova disciplina prevista dai principi contabili nazionali.
Pertanto, al posto dell’evidenza giuridico formale delle fattispecie patrimoniali e reddituali
rileva, ai fini fiscali, la rappresentazione delle operazioni effettuata secondo la sostanza
economico/finanziaria delle stesse. Un esempio del principio della prevalenza della sostanza
sulla forma trova conferma in tema di ricavi.
Presentazione
istanze
videosorveglianza
per
credito
d’imposta
sulla
Con provvedimento del 14 febbraio 2017 dell’agenzia delle Entrate, viene fissata la data per la
presentazione dell’istanza per fruire del credito d'imposta a favore dei soggetti che hanno
sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza.
La legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, comma 982, ha previsto, per il 2016, un credito di
imposta per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell’esercizio dell’attività d’impresa o
di lavoro autonomo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di
allarme, nonché per i contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività
criminali.
Istanze dal 20 febbraio
I contribuenti interessati sono tenuti a presentare l’istanza per accedere all’agevolazione dal
20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi
dei soggetti incaricati.
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Il provvedimento avvisa che per la compilazione dell'istanza e la relativa trasmissione deve
essere utilizzato il software "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito
dell'agenzia delle Entrate a partire dal 20 febbraio.
Credito al 50% per immobili adibiti promiscuamente ad impresa o lavoro autonomo e
uso personale
La disciplina riconosce il credito d’imposta per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione
ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo; se le spese
sono state sostenute in relazione ad immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa o
di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta spetta
nella misura del 50 per cento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo
2017, sarà comunicata la misura percentuale del credito d’imposta riconosciuto determinata
sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e il credito d’imposta
complessivamente richiesto.
È possibile presentare un’unica richiesta riguardante i dati di tutte le spese sostenute nel
2016. Se vengono presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida
l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande
Utilizzo in compensazione
Il beneficiario può fruire del credito d’imposta maturato solo in compensazione tramite modello
F24 utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dalla data di
pubblicazione del provvedimento di determinazione della percentuale di utilizzo del credito
d’imposta.
Le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il
credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Bonus R&S anche per brevetti da impresa fallita
Con la risoluzione n. 19 del 14 febbraio 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni
chiarimenti sull'ammissibilità dei costi sostenuti dalla stessa impresa per l'acquisto di un lotto
che comprende brevetti, marchi e disegni derivanti dal fallimento di un'altra società, ai fini del
riconoscimento del credito d'imposta in R&S.
Acquisti da imprese in fallimento
Il dubbio espresso dall’impresa istante riguardava proprio la condizione del soggetto cedente,
che risultava sottoposto ad una procedura concorsuale. Inoltre, la rilevazione dal fallimento
non dava conto delle singole poste acquisite, essendo espresse in fattura cumulativamente.
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Ancora, l'impresa acquirente era in dubbio se, nel calcolo della media storica, si dovesse
tenere conto anche di tutti i costi per le privative industriali sostenute dall’impresa fallita.
Brevetti agevolabili, marchi e disegni no
Nella risoluzione - dopo si rende noto di aver acquisito il parere del Ministero dello sviluppo
economico che ha ricordato che l’ammissibilità dei costi al regime di aiuto presuppone sia la
stretta inerenza all’attività di ricerca, sia il necessario sostenimento durante lo svolgimento
della ricerca stessa - si ribadisce che riguardo ai titoli di spesa sostenuti dal richiedente, sono
agevolabili le sole competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione
industriale o biotecnologica.
Pertanto, sono agevolabili i brevetti per invenzione e i modelli di utilità, ma non altrettanto i
marchi e i disegni. Relativamente alla natura del cedente, lo stesso Ministero ha evidenziato
come la norma abbia riguardo esclusivamente all’obbligo di acquisizione da un terzo, non
facendo differenza se quest'ultimo è un soggetto fallito.
Mise: controlli su Startup e Pmi innovative
Il MiSE fornisce le direttive agli uffici del registro imprese – Camere di commercio - per i
controlli da effettuare in sede di iscrizione delle imprese nella sezione speciale dedicata alle
startup e alle Pmi innovative (verifiche preventive) e durante la vigenza dello status speciale di
startup innovativa e Pmi innovativa (verifiche dinamiche).
Startup e Pmi innovative hanno notevoli punti di contatto, ma anche delle differenze non
trascurabili sotto il profilo trattato.
Pertanto, la circolare 3696/C del 14 febbraio 2017 - Startup innovative e Pmi innovative. Limiti
delle verifiche in capo agli uffici riceventi - è distinta in tre sezioni: la prima dedicata alle startup, la seconda alle Pmi e la terza di sintesi.
La terza parte contiene anche un excursus in tabelle in cui sono sintetizzati i pareri emanati
dal 2012 sulle varie questioni operative.
Specifiche tecniche per studi di settore e dichiarazioni
Dopo i provvedimenti del 31 gennaio 2017, di approvazione dei modelli per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo
d'imposta 2016, il Direttore delle Entrate ha aggiunto, in data 15 febbraio 2017, un ulteriore
tassello per l'approvazione definitiva di Gerico, pubblicando le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei suddetti dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri,
relativi al periodo d’imposta 2016, e dei controlli tra i modelli Redditi 2017 e i modelli degli studi
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di settore (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 33991/2017 del 15
febbraio).
Il provvedimento, dal contenuto molto tecnico, si compone di 4 allegati, rispettivamente
dedicati alle suddette specifiche tecniche e ai relativi controlli di coerenza con i dati esposti in
Unico.
Obiettivo principale è, infatti, quello di intercettare eventuali forzature nella compilazione di
Gerico o errori di digitazione.
Zone colpite dal sisma escluse
Nel provvedimento n. 33991/2017 è, poi, precisato che i soggetti con residenza o sede
operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016 che, in ragione della
specifica situazione di criticità soggettiva, dichiarano la causa di esclusione relativa al periodo
di non normale svolgimento dell’attività, non sono tenuti a presentare il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da dichiarare con
il modello Redditi 2017.
Dichiarazioni 2017 Specifiche tecniche
Con otto distinti provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sempre del 15 febbraio
2017, sono state approvate anche le specifiche tecniche per l'invio dei modelli di dichiarazione
fiscale 2017.
I modelli di dichiarazione dovranno essere inviati telematicamente all’Amministrazione
finanziaria direttamente o tramite gli intermediari autorizzati rispettando i nuovi percorsi
informatici.
Le nuove regole tecniche di trasmissione sono quelle riguardanti i modelli:
- 730
- Redditi Pf
- Redditi Sp
- Redditi ENC
- Redditi Sc
- Irap
- 770
- Consolidato nazionale e mondiale.
Guida ai bilanci 2017
E’ disponibile online l’edizione 2017 della Guida ai bilanci, contenente il nuovo manuale
operativo per il deposito del bilancio di esercizio delle società di capitale. La Guida è visibile
sui siti di uniocamere.it e registroimprese.it.
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Si segnala una importante novità di quest’anno: l’introduzione del bilancio in formato Xbrl per
le micro imprese con relativi schemi quantitativi, che consente, avendo semplificato il
procedimento amministrativo, di individuare e leggere dettagliatamente le vicende economiche
di tali entità che rappresentano un rilevante settore del Paese.
A decorrere dal 2010 per il deposito dei bilanci per le società di capitali e cooperative, con
riferimento alla redazione del prospetto contabile, va utilizzato il formato XBRL, la cui
tassonomia per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”,
disponibile sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale e scaricabile dal sito di XBRL Italia
all’indirizzo: http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/.
La Guida ai bilanci 2017 ricorda che i bilanci con inizio dell’esercizio ante 01/01/2016 potranno
ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia 2015-12-14.
La presentazione dei bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente per tutte le imprese
di capitali che redigono il bilancio secondo le disposizioni civilistiche, richiede il rispetto della
nuova tassonomia che tiene in considerazione le modifiche introdotte con il d.lgs. 139/2015 di
recepimento della direttiva 34/UE/2013, tra cui, come citato, il bilancio per le micro-imprese.
Inoltre, a differenza del passato, il rendiconto finanziario è diventato prospetto quantitativo a
sè stante e non più tabella di nota integrativa.
Il bilancio di esercizio è presentabile nelle due forme - ordinario e abbreviato - completo di
prospetti contabili e nota integrativa. Ciò evita di far emergere incongruenze tra gli stessi valori
del prospetto contabile riportati nelle tabelle della nota integrativa, spesso dovuti ad errori di
trascrizione dei dati.
Il comunicato stampa del 15 febbraio 2017 di Unioncamere raccomanda, per evitare
contraddizioni, nella fase di redazione delle note integrative per i Consorzi e per i contratti di
rete di eliminare i riferimenti al bilancio di esercizio, se non pertinenti, e di utilizzare la corretta
dicitura "Situazione Patrimoniale".
Sabatini-ter: modalità e termini di presentazione delle domande
Definiti, con circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, termini e modalità di presentazione delle
domande per la concessione e l’erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.
Le disposizioni si applicano:
- a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli
investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a
partire dal termine che sarà fissato con successivo provvedimento del Direttore Generale per
gli incentivi alle imprese;
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- alle domande presentate in data precedente al termine fissato dal menzionato, successivo
provvedimento direttoriale, tenuto conto della fase a cui saranno giunti i relativi procedimenti.
Si ricorda che il decreto MiSE/Mef 25 gennaio 2016, con la nuova disciplina di attuazione
dell'agevolazione nell'ottica del programma Industria 4.0, è stato oggetto di interventi nella
legge di bilancio 2017, che:
- proroga fino al 31 dicembre 2018 il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2016,
per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari;
- rifinanzia la misura per complessivi 560 milioni;
- introduce una riserva, pari al 20% dello stanziamento di cui alla lettera b), finalizzata alla
concessione di finanziamenti per l’acquisto da parte di piccole e medie imprese di impianti,
macchinari e attrezzature finalizzati alla realizzazione di investimenti in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;
- prevede, per gli investimenti di cui alla lettera c), una maggiorazione del contributo pari al
30% rispetto a quanto previsto dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016 per gli
investimenti ordinari.
La domanda di agevolazione: dal 1° marzo
Va presentata in bollo, tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, e
deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata (Pec) agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla
convenzione.
La domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando
esclusivamente, pena l’invalidità della domanda, il nuovo modulo di domanda (release 4.0)
disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito MiSE a partire
dal 1° marzo. Le domande inviate con moduli vecchi saranno considerate irricevibili.
Con decreto direttoriale del 16 febbraio 2017 il ministero dello Sviluppo Economico dispone
che dal 1° marzo 2017 possono essere presentate le domande dirette ad accedere ai
contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie
imprese riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti.
E’ necessario indicare nel modulo la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ( 4.0).
Rilevante è anche tenere conto che i beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti
4.0 sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 14036. Pertanto se nella
domanda gli investimenti dichiarati come investimenti 4.0 non rientrano negli elenchi di cui
agli allegati 6/A e 6/B, non verranno sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere
ammessi come investimenti ordinari.
A fronte delle domande di accesso alle agevolazioni presentate a decorrere dal 1° marzo, le
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banche e gli intermediari finanziari trasmettono al MiSE le relative richieste di prenotazione a
partire dal 1° aprile 2017.
Le disposizioni operative contenute nella circolare 14036/17 si intendono applicabili a tali
domande di agevolazione.
Documentazione antimafia
Con circolare n. 17677 del 24 febbraio 2017 il MiSE fornisce chiarimenti in merito alla
precedente circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, relativamente all'obbligo della
documentazione antimafia al verificarsi di determinate condizioni.
Con riferimento al punto 12.1 della precedente circolare del 15 febbraio, il Ministero precisa
che la concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione
antimafia per le agevolazioni Sabatini-ter che superano la soglia di 150.000 euro,
corrispondenti ad un finanziamento:
- superiore a 1.943.699 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di
beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
- superiore a 1.486.199 euro, nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di
beni strumentali con tecnologie digitali (Industria 4.0 - “investimenti in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”).
Credito d’imposta R&S a consulenze per prototipi
Anche le consulenze di terzi e, in generale, i costi sostenuti per le prestazioni esterne non
regolate da uno specifico contratto, sono ammissibili al credito di imposta per attività di ricerca
e sviluppo, nel caso in cui tali costi siano connessi all’attività di ricerca svolta.
La precisazione giunge dall'Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 21 del 20 febbraio 2017 – in
risposta ad un’istanza di interpello avanzata da una società, che chiedeva delucidazioni in
merito alla riconducibilità dei costi sostenuti per lo sviluppo e la realizzazione di un prototipo
tra le spese eleggibili all’agevolazione introdotta dall’articolo 3 del Dl 145/2013.
Investimenti ammissibili
L’impresa istante rende noto di essersi impegnata nello sviluppo e nella realizzazione di un
prototipo dimostrativo, da utilizzare per la fase sperimentale della ricerca, e in tale ambito è
stata supportata, in assenza di uno specifico contratto, da terzi soggetti nella fase di
costruzione del prototipo. L'istante chiede di conoscere se l’attività di progettazione e
costruzione della componentistica sia di per se stessa agevolabile.
Chiesto un parere al MiSE, questo ha riconosciuto che l’attività svolta è agevolabile in quanto
riconducibile nell’ambito dello sviluppo sperimentale e che gli investimenti effettuati in tale
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attività sono agevolabili in quanto ascrivibili alle categorie di spese ammissibili al credito di
imposta.
Con riferimento ai costi di realizzazione del prototipo, il MiSE ha chiarito che gli stessi sono
riconducibili alla ricerca extra muros per la parte relativa alla realizzazione di componenti
nuovi. Mentre, nel caso dei costi sostenuti per le competenze tecniche e le privative industriali,
anche acquisite da fonti esterne, adattate alle esigenze del progetto, gli stessi sono
riconducibili alle competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione
industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova
varietà vegetale.
Quindi, si applica l'aliquota del 50% sull'incremento registrato dalle spese per il personale
altamente qualificato impiegato nelle attività di R&S e spese relative a contratti di ricerca
cosiddetti extra muros e l'aliquota del 25% sull'incremento delle quote di ammortamento delle
spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e spese relative
a competenze tecniche e privative industriali.
Amministratore di condominio: dati della precompilata fino al 7
marzo
L’agenzia delle Entrate ha, con comunicato stampa del 21 febbraio 2017, reso noto che gli
invii dei dati su opere di recupero edilizio e risparmio energetico sulle parti comuni – ai fini
della precompilata - effettuati dagli amministratori condominiali saranno ritenuti validi fino al 7
marzo 2017. Pertanto viene prorogata la data del 28 febbraio 2017 fissata dal decreto Mef 1°
dicembre 2016.
L'Agenzia informa, inoltre, che le Faq sul tema vengono costantemente e tempestivamente
aggiornate.
L'ultimo importante chiarimento è sull’indicazione del soggetto a cui è attribuita la spesa:
- l’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è
attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario;
- in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente
quale soggetto a cui è attribuita la spesa il proprietario medesimo;
- l’amministratore di condominio, quindi, per la compilazione della comunicazione da inviare
all’Agenzia delle entrate, non deve tener conto dell’intestazione del conto bancario/postale
utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.
Dunque, l’amministratore di condominio non deve tener conto dell’intestazione del conto
bancario/postale utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota
condominiale, ma deve comunicare il codice fiscale del proprietario o del titolare di un altro
diritto reale (ad esempio l’usufruttuario), salvo che quest’ultimo gli abbia comunicato un
soggetto diverso (ad esempio il conduttore).
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Sulla compilazione è precisato che: nel campo 21 della comunicazione “Flag pagamento” va
indicato se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di
riferimento oppure se il pagamento è stato parzialmente o interamente non corrisposto alla
medesima data.
Rottamazione: lettere da Equitalia per aderire
In materia di definizione agevolata, DL n. 193/2016, Equitalia informa che sta inviando ai
contribuenti una lettera per informarli su eventuali cartelle, ancora non in loro possesso, che
avrebbero i requisiti per rientrare nella rottamazione.
La procedura dell’invio di tale comunicazione è prevista dallo stesso Dl 193/2016 secondo il
quale Equitalia è tenuta ad inviare, entro il 28 febbraio, una comunicazione per posta ordinaria
sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che non risultino
ancora notificate.
Con tale informazione il contribuente può così avvalersi della definizione agevolata il cui
termine per l’adesione scade il 31 marzo 2017.
Si ricorda che per l’adesione alla rottamazione occorre compilare il modulo DA1 in ogni sua
parte, anche online.
Una volta compilato è necessario stamparlo, firmarlo e presentare la domanda o presso gli
Sportelli dell’Agente della riscossione oppure mediante Pec.
Entro il 31 maggio del 2017 i contribuenti riceveranno una comunicazione in cui sarà indicata
la somma dovuta, insieme ai bollettini per il pagamento con le date di scadenza.
DL Mezzogiorno approvato
Approvato definitivamente dal senato il Ddl di conversione del decreto Mezzogiorno, che reca
il Bonus Sud (Dl 243/2016). In funzione della loro dimensione, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale, per i beni agevolabili le aziende
avranno un credito d'imposta del: 20% della spesa ammissibile per le piccole imprese, 15%
per le medie, 10% per le grandi.
Di rilievo, l’eliminazione del vincolo sulla cumulabilità del bonus investimenti con altre forme di
incentivo (Sabatini ter, super e iperammortamento), a valere sui medesimi beni agevolati.
Varrà solo il limite della Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.
Per i beni di costo unitario superiore a 500.000 euro è necessaria una perizia tecnica giurata
rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o da
un ente di certificazione accreditato. Sul punto si introduce l'alternativa possibilità che, qualora
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si faccia riferimento ad un ente di certificazione accreditato, possa essere acquisito un
“attestato di conformità”.
Quanto ai beni agevolabili, è eliminata la parola utensili in riferimento alle macchine e impianti
per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
Dunque, le macchine oggetto di agevolazione, hanno lo scopo di operare sui materiali con
l’impiego di appropriati utensili e non ci si riferisce, quindi, tecnicamente a “macchine utensili”.
Guida per Piano Industria 4.0 e vittime di mancati pagamenti
Al fine di incentivare la massima diffusione delle misure organiche finalizzate a favorire gli
investimenti in innovazione e capacità competitiva delle imprese, il MiSE ha pubblicato sul
proprio sito nuove pagine ed una Guida dedicate agli strumenti attuativi del Piano Nazionale
Industria 4.0.
Il Piano nazionale si articola lungo quattro direttrici strategiche:
- Investimenti innovativi: stimolare l’investimento privato nell’adozione delle tecnologie abilitanti
dell’Industria 4.0 e aumentare la spese in ricerca, sviluppo e innovazione
- Infrastrutture abilitanti: assicurare adeguate infrastrutture di rete, garantire la sicurezza e la
protezione dei dati, collaborare alla definizione di standard di interoperabilità internazionali
- Competenze e Ricerca: creare competenze e stimolare la ricerca mediante percorsi formativi
ad hoc
- Awareness e Governance: diffondere la conoscenza, il potenziale e le applicazioni delle
tecnologie Industria 4.0 e garantire una governance pubblico-privata per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Vittime di mancati pagamenti
Per le imprese che intendono accedere al finanziamento agevolato previsto per gli enti in crisi
in quanto vittime di mancati pagamenti, il Mise ha disposto una guida specifica aggiornata al
20 febbraio 2017.
La compilazione della domanda va effettuata a partire dal 3 marzo 2017, mentre la
presentazione delle domande è prevista a partire dalle ore 10.00 del 3 aprile 2017. La
procedura è valutativa a sportello.
Il Fondo predisposto concede finanziamenti agevolati per il triennio 2016-2019.
Il finanziamento agevolato sarà di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla
somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle
imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di
importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai
Regolamenti “de minimis” (n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014).
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La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un
periodo di preammortamento massimo di due anni.
Non sono ammissibili domande di finanziamento agevolato presentate successivamente
all'adozione del provvedimento di concessione.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato. La
presentazione di una ulteriore domanda implica la rinuncia alla precedente.
Ammesse all'agevolazione sono le Pmi che risultino:
- in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese
debitrici imputate, in un procedimento penale in corso al 1° gennaio 2016, per estorsione,
truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali.
- regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a
procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi
di ristrutturazione dei debiti).
Il MiSE istruisce le domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati alle pmi vittime di
mancati pagamenti secondo l'ordine cronologico di presentazione o completamento.
Per le domande per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il MiSe procede, entro
60 giorni dalla ricezione della domanda o dal completamento della stessa, all'adozione del
provvedimento di concessione.
Le agevolazioni sono erogate in soluzione unica entro 30 giorni dal provvedimento di
concessione, verificata la regolarità contributiva dei beneficiari.
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ADEMPIMENTI E SCADENZE
16 marzo 2017
● Acconto mensile Irap Soggetti: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni
centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008
tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
● Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2016 ed operate nel
mese di febbraio 2017 Soggetti: Sostituti d'imposta
● Unica soluzione o prima rata Iva relativa all'anno d'imposta 2016 risultante dalla
dichiarazione annuale
Soggetti: Contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento
rateale dell'imposta dovuta per il 2016.
● Iva relativa al secondo mese precedente Soggetti: Contribuenti Iva mensili che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1,
comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
● Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente Soggetti: Contribuenti
Iva mensili
● Versamento della Tobin Tax Soggetti: Imprese di investimento abilitate all'esercizio
professionale verso il pubblico, soggetti comunque coinvolti nell'esecuzione delle
operazioni, compresi gli intermediari non residenti, oltre a banche e società fiduciarie
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia
Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento
commerciale Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari Soggetti: Sostituti
d'imposta
● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
Soggetti: Istituti di credito ed altri
intermediari autorizzati
● Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal "conto unico" sugli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari Soggetti: Banche, SIM ed altri intermediari
aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a
● Versamento dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato (regime del risparmio gestito)
Soggetti: Banche, SIM e società fiduciarie
● Versamento dell'imposta sostitutiva applicata su ciascuna plusvalenza realizzata nel
secondo mese precedente (regime del risparmio amministrato) Soggetti: Banche,
SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati
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● Ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente Soggetti: Banche e Poste Italiane
● Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi relativi a contratti d'appalto,
di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa Soggetti: Condomini in qualità di
sostituti d'imposta
● Versamento dell'addizionale su bonus e stock options Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale dell'Irpef sulle competenze
del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef sulle competenze del
mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Soggetti: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote
relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita stipulate
entro il 31/12/2000 Soggetti: Imprese di assicurazione
● Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita Soggetti:
Sostituti d'imposta
● Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi Soggetti: Sostituti d'imposta
● Ritenute alla fonte su rendite AVS Soggetti: Sostituti d'imposta
27 marzo 2017
● Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) Soggetti: Operatori intracomunitari
con obbligo mensile
31 marzo 2017
● Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali", comunicazione del MIBAC
Soggetti: Ministero per i beni e le attività culturali
● Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data
01/03/2017 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2017 Soggetti: Parti
contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della
"cedolare secca"
● Versamento imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2017
Soggetti: Imprese di assicurazione
● Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente,
relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
Soggetti: Intermediari finanziari.
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● Liquidazione e versamento dell'Iva su acquisti intracomunitari registrati nel mese
precedente. Soggetti: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R.
n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n.
633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non
soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di
acquisto
realizzate
nell'esercizio di attività non commerciali
● Dichiarazione mensile Iva su acquisti intracomunitari per enti non commerciali e
agricoltori esonerati (INTRA 12) Soggetti: Enti non commerciali e agricoltori esonerati
● Consegna della Certificazione Unica (CU 2017) Soggetti: Sostituti d'imposta
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GUIDA PRATICA
Misure per l’autoimprenditorialità: Nuove imprese a tasso zero
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo previsto dal Ministero dello Sviluppo economico per
i giovani e le donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa in tutto il territorio
nazionale.
La misura agevolativa è stata introdotta dal Dlgs n. 185/2000, Titolo I, che aveva previsto
specifici incentivi per l'autoimprenditorialità. Questi hanno subito una modifica ed un
aggiornamento ad opera del DL n. 140 dell'8 luglio 2015 e successiva circolare MiSE n. 75445
del 9 ottobre 2015, che hanno delineato una versione "rinnovata" della misura
Autoimprenditorialità, appunto ora conosciuta con il nome “Nuove Imprese a Tasso Zero".
Le risorse finanziarie destinate all'intervento sono quelle del Fondo rotativo del MEF presso il
Soggetto gestore, Invitalia, pari a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta
grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006.
Novità dell'incentivo
La nuova agevolazione si rivolge non solo ai giovani fino a 35 anni, ma anche alle donne
indipendentemente dall’età.
E' applicabile non più nelle sole aree svantaggiate, ma in tutto il territorio nazionale.
Non prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto, ma solo la concessione di mutui
agevolati a tasso zero, per investimenti fino a 1,5 milioni di euro, per singola impresa.
Possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni le imprese costituite al massimo
da 12 mesi.
Vi è ora la possibilità di presentazione della domanda anche da parte di persone fisiche che
intendono costituire un'impresa, purché queste ultime, entro 45 giorni dall'eventuale
ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione dell'impresa, oltre che il
possesso dei requisiti richiesti.
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Soggetti ammessi e requisiti
Possono beneficiare dell'agevolazione “Nuove imprese a tasso zero" le imprese:
- costituite in forma societaria, comprese le società cooperative;
- la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni oppure da
donne;
- costituite in forma di società da non più di dodici mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione;
- di micro e piccola dimensione.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono:
- essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea.
Iniziative finanziabili
Sono finanziabili le iniziative che prevedono programmi di investimento con spese fino a 1,5
milioni di euro promossi nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli,
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone,
- commercio di beni e servizi,
- turismo.
Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di particolare
rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile:
- filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di
ricettività e accoglienza,
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- innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove
relazioni sociali o soddisfano nuovi bisogni sociali.
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese necessarie alle finalità del programma di
investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda
oppure dalla data di costituzione della società.
In particolare, si tratta delle spese che sono relative all’acquisto di beni materiali e immateriali
e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
- suolo aziendale;
- fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- brevetti, licenze e marchi;
- formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla
realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche.
Agevolazione
Il programma “Nuove Imprese a Tasso Zero” prevede l’accesso a mutui agevolati per gli
investimenti.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un
finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che
può coprire fino al 75% delle spese totali.
Le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro
24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a
sportello, ai sensi e nei limiti del sopra citato regolamento de minimis, che prevede, in
particolare, che le imprese possono beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di
200 mila euro, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo
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di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due
esercizi finanziari precedenti.
L’impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento
apportando
un
contributo
finanziario,
attraverso
risorse
proprie
oppure
mediante
finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25%
delle spese ammissibili complessive.
Le agevolazioni vengono erogate dietro presentazione di stati di avanzamento lavori, a
fronte di titoli di spesa quietanzati. È possibile presentare un massimo di 3 stati di
avanzamento lavori (SAL), di cui il primo non inferiore al 25% delle spese ammesse e l’ultimo
non inferiore al 10% delle stesse.
L’impresa può richiedere una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata
dalla realizzazione del programma di investimenti, fino ad un massimo del 25% del
finanziamento concesso. In questo caso, dovrà presentare idonea fideiussione bancaria o
polizza assicurativa di pari importo a favore di Invitalia.
Domanda di agevolazione
La domanda per accedere al beneficio può essere inviata a partire dal 13 gennaio 2016
esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.
È necessario, a tal fine, che l'impresa si registri ai servizi online di Invitalia (indicando un
indirizzo PEC) e, poi, acceda al sito riservato per compilare direttamente il format, caricare il
business plan e allegare la documentazione necessaria.
N.B. - “Nuove Imprese a tasso zero” è una misura a sportello, di conseguenza le
domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.
Non ci sono graduatorie, né click-day. Pertanto, le domande vengono esaminate in base
all’ordine cronologico di presentazione.
Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito che comprende anche un
colloquio con gli esperti di Invitalia.
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L’esito della valutazione viene comunicato tramite PEC entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i maggiori termini
previsti nei casi di comunicazione dei motivi ostativi.
Nel caso in cui la valutazione della domanda abbia esito positivo, viene eseguita una ulteriore
verifica tecnica, che esamina:
- la funzionalità del programma di investimento rispetto agli obiettivi del progetto d’impresa (in
caso di esito negativo la delibera di ammissione decade)
- la pertinenza e la congruità delle spese previste, anche in termini di corretto
dimensionamento rispetto agli obiettivi di produzione e di vendita. Le voci di spesa per le quali
questa
verifica
non
risulta
positiva
vengono
ridotte,
con
conseguente
ricalcolo
dell’agevolazione.
Obbligo conto corrente vincolato
Per gestire l'agevolazione si deve aprire un conto corrente dedicato esclusivamente a tale
finalità. Le spese, infatti, devono essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente
bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimento. La rubrica del conto
corrente deve contenere il nome della società/cooperativa e il numero di protocollo della
domanda di agevolazioni.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017, ha definito
le modalità e i termini per l'erogazione delle agevolazioni a copertura delle spese di
acquisizione di beni di investimento rientranti nell’ambito del programma agevolativo per la
nuova imprenditorialità a tasso zero.
A tal fine, le imprese beneficiarie devono attivare un conto corrente vincolato presso le
banche convenzionate. Ciò, in quanto le imprese ammesse al finanziamento agevolato
possono optare, in relazione alle suddette spese, per l’erogazione di quote di finanziamento
agevolato sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate.
Pertanto, l’impresa beneficiaria è tenuta ad aprire un conto corrente vincolato presso una
banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del MiSE e dell’ABI,
conferendo alla stessa mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di
investimento agevolabili e, assicurando la disponibilità sul medesimo conto delle risorse
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finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di
erogazione.
Una volta completata la procedura di apertura del c/c vincolato, è possibile presentare le
richieste di erogazione delle agevolazioni a fronte del primo stato avanzamento lavori o
dell’ulteriore SAL, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito
istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it), nella sezione “Nuove Imprese a Tasso
Zero”.
L’impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto gestore il pagamento anticipato di specifici
fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul conto corrente vincolato, nelle more
dell’erogazione dell’agevolazione spettante.
Altresì, la banca convenzionata può concedere all’impresa beneficiaria un finanziamento
bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non
assistita dal finanziamento agevolato.
La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione,
se del caso, delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione
del Soggetto gestore attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro
15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato l’impresa beneficiaria trasmette via PEC al
Soggetto gestore la documentazione relativa alla predetta chiusura.
Norme e prassi
Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 75445 del 9 ottobre 2015
Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 5415 del 20 gennaio 2017
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Informazioni di contatto
Alfonso Cacciagrano
Sabrina Caramanico
Commercialista
Consulente del lavoro
Iscritto presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Chieti. Iscritto nel Registro Revisori
Contabili
Iscritta
presso
Consulenti del
Provincia di Chieti
Ester Di Stefano
Alberto Desiderio
Consulente del lavoro
Commercialista
Iscritta presso Ordine dei Consulenti del
Lavoro della Provincia di Chieti
Iscritto presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Chieti
Ordine
Lavoro
CENTROPROFESSIONISTI SRL
Via Vittorio Emanuele, 7
San Giovanni Teatino, (CH) Italia
085.4406154
[email protected]
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