Comunicato Art 59 - iis castelnovo ne` monti

Download Report

Transcript Comunicato Art 59 - iis castelnovo ne` monti

UIL SCUOLA REGGIO EMILIA
Via Sani 13/F presso palazzo “Il Castello”
Tel. 0522.920312 Fax 0522.231008
E-mail: [email protected]
www.uilscuolareggioemilia.it
Reggio Emilia 25 Febbraio 2017
Al Dirigente dell’AT di Reggio Emilia
Dott. Antimo Ponticiello
e.p.c. All’ AT di Reggio Emilia
Ufficio Legale e Contenziosi - Ufficio ATA
e.p.c. All’USR Emilia Romagna
Ufficio Legale e Contenziosi
e.p.c. Alla RTS di Reggio Emilia
e.p.c. A tutte le istituzioni Scolastiche
della provincia di Reggio Emilia
Giungono alla scrivente Segreteria Territoriale diverse segnalazioni circa la
mancata individuazione e contestuale assegnazione di supplenze brevi al
personale ATA già in aspettativa ai sensi dell’art. 59 del CCNL Scuola per un
numero inferiore a quello di cattedra/posto.
Il comma 1, dell' articolo 59 del CCNL scuola, stabilisce che:
“il personale ata può accettare nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo
determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni
complessivamente per tre anni la titolarità di sede”.
Appare evidente che la durata annuale del contratto di supplenza è il requisito
indispensabile per poter essere collocati in aspettativa. Una volta ottenuta la
stessa si acquisisce lo status giuridico di supplente.
A corroborare tale ipotesi, viene in ausilio quanto sancito dal comma 2 che recita:
“L’accettazione comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal
presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato”.
Per quanto esposto non si comprende quale sia la fonte normativa che legittimi
l’Amministrazione ad operare una discriminazione e quindi un danno nei confronti
del personale di ruolo.
www.uilscuolareggioemilia.it
[email protected]
Quest’ultimo, collocato in aspettativa, acquisisce lo status giuridico di supplente sia
dal punto di vista giuridico che economico (come stabilito in maniera inequivocabile
nel secondo comma).
In ultimo, va evidenziata la Sentenza del tribunale del Lavoro di Torino (RGL
4023/2014) che, nell’udienza del 15 Settembre 2015 presieduta dal giudice dott.
ssa Clotilde Fierro, chiamata a giudicare sull’interpretazione dell’Art 59
relativamente all’ammissibilità o meno per il personale ATA di poter stipulare una
pluralità di contratti a termine anche di durata infrannuale, espressamente recita:
“ l’Art. 59 ccnl scuola va interpretato nel senso che, in ipotesi di pluralità di contratti
a temine stipulati dal dipendente ATA, è sufficiente che il primo contratto abbia
durata annuale essendo irrilevante la durata dei successivi contratti a termine
eventualmente conclusi” .
Alla luce di ciò, per evitare un incomprensibile e ingiustificato comportamento nei
confronti del personale in questione, si chiede un risolutivo intervento al fine di
scongiurare inutili contenziosi che vedrebbero l'Amministrazione soccombente.
Si allega sentenza.
Distinti saluti.
UIL Scuola Reggio Emilia
Pasquale Raimondo
www.uilscuolareggioemilia.it
[email protected]